Pubblicato il 22/02/2024

N. 00187/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Stago Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 86328537A8, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, e Alessandro Zuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Torino, corso Marconi 10;

contro

Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Matteo Chiosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Torino 4, non costituita in giudizio;

nei confronti

Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC il successivo 21 febbraio, con cui l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, a seguito della rideterminazione dei punteggi complessivi effettuata dal Seggio di gara, ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Instrumentation Laboratory s.p.a. del Lotto 2.3. “della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori d’analisi dell’Asl Città di Torino e dell’Asl TO4, per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 48 mesi, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 193/02.07/2021 del 25.01.2021”;

– dei verbali di gara allegati alla predetta deliberazione, ovvero del “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” e delle schede di valutazione ad esso allegate relativo alla seduta del 25 novembre 2022 nella quale si è effettuata la rivalutazione parziale dell’offerte tecniche a seguito delle pronunce di codesto Ecc.mo Tar nn. 838 e 859 del 2022, nonché del verbale del Seggio di gara relativo alla seduta del 23 gennaio 2023 con il quale “si ridetermina il punteggio complessivo e si confermano la graduatoria e il valore di aggiudicazione”;

– della deliberazione 2269/02.07/2022 dell’8 novembre 2022 con cui si è disposta la rinnovazione parziale della procedura di gara e si è proceduto alla riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice;

– della deliberazione n. 1522/02.07/2021 del 16 dicembre 2021, con cui la Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ha disposto di aggiudicare il Lotto 2.3 della predetta procedura di gara in favore di Instrumentation Laboratory s.p.a.;

– dei verbali di gara con i quali la Commissione giudicatrice ha attribuito i giudizi e i punteggi relativi al Lotto n. 2.3 e, in particolare, il “Verbale 1° seduta del 20.04.2021”, il “Verbale 2° seduta del 24.05.2021”, il “Verbale 3° seduta del 25.10.2021”, il “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” relativo alle sedute del 15 giugno 2021 e 1 ottobre 2021, comprensivo delle “schede valutazione tecnico-qualitativa” a esso allegate;

– di tutti gli atti di gara e di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con riferimento al lotto 2.3. ivi incluso l’eventuale contratto di fornitura stipulato tra l’amministrazione contraente e la controinteressata o l’eventuale avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza in relazione al lotto medesimo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Stago Italia S.r.l. Unipersonale in data 8.11.2023:

per l’accertamento dell’illegittimità, l’annullamento e la declaratoria di inefficacia

– del contratto di fornitura rep. n. 377 del 2 ottobre 2023 tra l’Azienda Sanitaria Locale “Torino 4” e Instrumentation Laboratory S.p.A. (doc. 71);

– di tutte le delibere e gli atti citati nel contratto di fornitura anzidetto, incluse le determinazioni del dirigente n. 531 del 31 luglio 2023 e n.173 dell’8 marzo 2023 della Azienda Sanitaria Locale “Torino 4” e la deliberazione del direttore generale n. 310 del 1 aprile 2022 e la deliberazione del Commissario n. 300 del 19 marzo 2021 della medesima Azienda Sanitaria Locale “Torino 4”, nonché la richiesta di certificazione antimafia formulata ai sensi degli art. 83 e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i e gli atti di approvazione della costituzione di garanzia;

– di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli sopra indicati e impugnati, ancorché non conosciuto, con riferimento al lotto 2.3

nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente:

– della deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023 (doc. 42), comunicata alla ricorrente a mezzo PEC il successivo 21 febbraio (doc. 43), con cui l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, a seguito della rideterminazione dei punteggi complessivi effettuata dal Seggio di gara, ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Instrumentation Laboratory S.p.A. del Lotto 2.3. “della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori d’analisi dell’Asl Città di Torino e dell’Asl TO4, per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 48 mesi, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 193/02.07/2021 del 25.01.2021”;

– dei verbali di gara allegati alla predetta deliberazione, ovvero del “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” e delle schede di valutazione ad esso allegate relativo alla seduta del 25 novembre 2022 nella quale si è effettuata la rivalutazione parziale dell’offerte tecniche a seguito delle pronunce di codesto Ecc.mo Tar nn. 838 e 859 del 2022 (doc. 44), nonché del verbale del Seggio di gara relativo alla seduta del 23 gennaio 2023 con il quale “si ridetermina il punteggio complessivo e si confermano la graduatoria e il valore di aggiudicazione” (doc. 45);

– della deliberazione 2269/02.07/2022 dell’8 novembre 2022 con cui si è disposta la rinnovazione parziale della procedura di gara e si è proceduto alla riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice (doc. 46);

– della deliberazione n. 1522/02.07/2021 del 16 dicembre 2021, con cui la Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ha disposto di aggiudicare il Lotto 2.3 della predetta procedura di gara in favore di Instrumentation Laboratory S.p.A. (doc. 1);

– dei verbali di gara con i quali la Commissione giudicatrice ha attribuito i giudizi e i punteggi relativi al Lotto n. 2.3 e, in particolare, il “Verbale 1° seduta del 20.04.2021”, il “Verbale 2° seduta del 24.05.2021”, il “Verbale 3° seduta del 25.10.2021”, il “Verbale di valutazione della Commissione Giudicatrice” relativo alle sedute del 15 giugno 2021 e 1 ottobre 2021, comprensivo delle “schede valutazione tecnico-qualitativa” a esso allegate (docc. da 2 a 5);

– di tutti gli atti di gara e di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con riferimento al lotto 2.3.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e della Instrumentation Laboratory S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con deliberazioni del 25 febbraio e 5 marzo 2021 l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” (ASL Torino) ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura in nove distinti lotti di sistemi analitici vari per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 48 mesi.

2. Il criterio di aggiudicazione prescelto per ciascun lotto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 per l’offerta economica. Nello specifico, il capitolato speciale di gara disponeva che con riguardo ai 70 punti disponibili per il coefficiente “qualità” che “la Commissione Giudicatrice procederà, per ciascun lotto, all’attribuzione del punteggio come segue: mediante l’assegnazione di un punteggio secco in relazione al possesso o meno del requisito richiesto (SI/NO – ON/OFF); mediante l’assegnazione di un punteggio proporzionale (ove indicato) diretto/inverso. Negli altri casi ogni singolo Commissario attribuirà un coefficiente discrezionale variabile da 0.00 a 1.00 sulla base della seguente scala di valutazione: Ottimo 1.00; Buono 0.80; Discreto 0.60; Adeguato 0.40; Sufficiente 0.20; Non valutabile/Insufficiente 0.00”.

3. In relazione al lotto 2.3 (avente ad oggetto la fornitura di un “sistema diagnostico per l’esecuzione di test di coagulazione Asl To4“), la graduatoria finale vedeva al primo posto la società Instrumentation Laboratory S.p.A. (IL) – con punteggio complessivo di 88,53, di cui 68 punti, riparametrati in 70, per l’offerta tecnica e 18,53 punti per l’offerta economica- e al secondo la società Stago Italia S.r.l. Unipersonale (Stago) – con un punteggio complessivo di 76,53, di cui 45,20 punti, riparametrati in 46,53, per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica-, con conseguente aggiudicazione del lotto a IL.

4. Avverso tale esito Stago è insorta con ricorso iscritto al RG n. 107/2022, censurando, in via principale, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere delle valutazioni rese sui criteri nn. 14, 10, 16 e 4 (di tipo tabellare) nn. 1 e 20 (di tipo discrezionale) e, in subordine, chiedendo l’annullamento della lex specialis di gara, da ritenersi illegittima perché idonea a conferire alla commissione un potere di valutazione abnorme e generico.

5. Con sentenza n. 859 del 17 ottobre 2022 questo Tribunale ha accolto il gravame per i profili di difetto d’istruttoria e motivazione della valutazione espressa sia sui criteri di tipo discrezionale, sia sui criteri di tipo tabellare.

6. In conseguenza di tale pronuncia, con deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023, comunicata con pec del 21 febbraio 2023, l’ASL Torino ha confermato, previa rideterminazione, il punteggio originariamente assegnato a IL e, per l’effetto, l’aggiudicazione in suo favore del lotto 2.3. Al contempo l’Amministrazione ha rettificato in senso peggiorativo i punteggi attribuiti a Stago relativamente agli elementi di valutazione nn. 9 e 18, ribadendo per il resto gli altri giudizi.

7. In particolare, i commissari hanno integrato la motivazione relativa al criterio discrezionale n. 1, mediante esplicitazione della disparità di punteggio in relazione ai parametri: “Soluzioni organizzative e tecnologiche improntate alla massima semplicità, flessibilità, efficienza e rapidità di risultato, adeguate ai carichi di lavoro e alle caratteristiche strutturali del laboratorio”; “minima manualità degli operatori”; “minimo impatto strutturale, razionale e integrato, architettonicamente nella struttura esistente”; “massima garanzia di qualità dei risultati analitici con ottimizzazione del flusso provette a pieno carico e gestione dei campioni non conformi”; “supporto nella gestione dei pazienti in trattamento con antagonisti della vitamina K”. Il seggio di gara ha inoltre esplicitato le ragioni sottostanti sia alla valutazione del criterio n. 20 (enfatizzando i profili attinenti al “numero di indicatori specifici del rischio emorraggico e trombinico” e alla visualizzazione degli “score in fase di compilazione della prescrizione terapeutica”) sia ai criteri di tipo binario.

8. Con ricorso notificato il 16 marzo 2023 e depositato il 28 marzo 2023, Stago ha impugnato i superiori provvedimenti e, in subordine, la legge di gara, chiedendone l’annullamento e instando per il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica attraverso aggiudicazione in proprio favore, previo accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con IL, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.

9. Il gravame è affidato a otto motivi di diritto.

10. Con i primi sei Stago reitera le censure sui criteri di tipo tabellare, alla luce delle spiegazioni rese dalla stazione appaltante nella delibera n. 203/2023, criticando altresì la reformatio in pejus dei propri punteggi relativi agli elementi 9 e 18.

11. In specie, contestando la violazione degli artt. 68 e 95 D.Lgs. 50/2016 e della legge di gara nonché eccesso di potere, in relazione a plurime figure sintomatiche, la ricorrente articola, in sintesi, le seguenti ragioni doglianza:

– con il primo e il secondo motivo essa lamenta l’assegnazione di zero punti in relazione ai criteri n. 14 (“Sistema di lettura ottica per i test coagulativi, cromogenici ed immunologici”) e n. 10 (“Possibilità di memorizzazione e visualizzazione sul monitor dello strumento, estemporanea e differita, delle curve di reazione del singolo campione e per tutte le metodiche”) esplicitata dalla commissione nella carenza nel sistema proposto dalla ricorrente di una funzionalità (“curve di reazione”) propria del solo sistema offerto dalla controinteressata. Richiamando decisioni giurisdizionali in casi analoghi, valorizzate anche nella sentenza 859/2023, sostiene al riguardo Stago che la soluzione tecnica proposta non necessiti di quella funzionalità, potendo ottemperare allo standard prestazionale richiesto attraverso metodica equivalente, se non addirittura migliorativa, come sarebbe suffragato anche dalle pertinenti linee guida internazionali e dalla letteratura scientifica;

– con il terzo motivo censura l’assegnazione di zero punti in relazione al criterio n. 16 (“APTT Reagente liquido e pronto all’uso senza necessità di attesa per l’utilizzo massima sensibilità alla carenza dei fattori della via intrinseca reagente per aPTT con fosfolipidi sintetici”) -giustificata dalla commissione con la maggiore stabilità e uniformità tra lotti assicurata dal prodotto sintetico- deducendo, quanto al primo profilo, che il reagente offerto presenta la stessa stabilità “a bordo macchina” del prodotto proposto dalla controinteressata, e richiamando, quanto al secondo, letteratura scientifica in favore della soluzione proposta nonché le risultanze di un sistema di valutazione indipendente (NEQAS) dal quale emergerebbe l’equivalenza tra i due prodotti;

– con il quarto motivo contesta l’attribuzione di zero punti in relazione al criterio n. 4 (“Identificazione dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore barcode con identificazione multipla dei flaconcini che sono già inseriti negli appositi rack dello strumento”). Allegando l’indebita comparazione del suo prodotto con quello della controinteressata, anziché con le specifiche tecniche di gara, la ricorrente lamenta il travisamento delle procedure di lettura del codice a barre e caricamento dei flaconcini all’interno del macchinario;

– con il quinto motivo, censura la sottrazione, in sede di ridetermina, dei tre punti originariamente assegnati per il criterio n. 9 (“Caricamento dei reagenti e dei consumabili durante le sedute analitiche senza interruzione delle stesse comprese le urgenze. Descrivere le modalità ed indicare il riferimento del manuale operativo”). Richiamando nuovamente pronunce giurisdizionali a sé favorevoli, la ricorrente contesta il difetto di motivazione di una simile rettifica nonché il travisamento in cui sarebbe incorsa la commissione nella lettura del manuale d’uso del dispositivo;

– con il sesto motivo, lamenta la modifica del giudizio da “ottimo” a “buono”, e la contestuale sottrazione di 0,2 punti, per il criterio proporzionale n. 18 (“Antitrombina, metodo cromogenico, con fattore X attivato e reattivi liquidi pronti all’uso: maggiore linearità su campione intero”), deducendo l’illegittimità della valutazione per non aver espresso le ragioni della mancata equivalenza.

12. Con gli ultimi due motivi di ricorso, Stago appunta le sue censure sulle valutazioni inerenti i criteri discrezionali n. 1 e 20, così come riformulate dalla commissione.

13. Segnatamente, contestando violazione dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, dell’art. 97 Cost. e della legge di gara nonché eccesso di potere sotto plurimi profili svolge le seguenti deduzioni:

– Riguardo all’elemento di valutazione n. 1 (“Coerenza del progetto agli obiettivi generali”), essa contesta anzitutto l’omessa verbalizzazione del giudizio individuale dei commissari, sostituito da un giudizio collegiale complessivo (modalità ritenuta contraria alla legge di gara), nonché la mancata organizzazione dei molteplici parametri in cui si sfaccetta il criterio secondo una scala gerarchica o di valore e, ancora, la circostanza che il giudizio sia stato espresso solo in relazione a cinque parametri su otto. Di fronte alla riconfermata attribuzione di 12 punti (contro i 20 di IL), con diverse sottocensure, volte a dimostrare la carenza di motivazione e istruttoria delle nuove valutazioni dei commissari, la ricorrente deduce poi che: 1) le apparecchiature offerte apparterrebbero tutte alla stessa famiglia; 2) la sua soluzione tecnica garantirebbe un numero di calibrazioni inferiore a quello della controinteressata; 3) il giudizio sulla minore manualità richiesta all’operatore sarebbe generica e comunque erronea attesa la maggiore capacità di carico del prodotto da essa offerto; 4) la valutazione sul flusso delle provette enfatizzerebbe un elemento accessorio e sarebbe comunque infondata in considerazione delle capacità espresse dalla strumentazione proposta in fase preanalitica; 5) il sistema di supporto nella gestione dei pazienti in trattamento con antagonisti della vitamina K sarebbe sufficientemente chiaro e congruo alle specifiche tecniche di gara.

Ne conseguirebbe che essa avrebbe meritato il punteggio massimo per il criterio in esame.

– Riguardo al criterio n. 20 (“Sistema per la terapia anticoagulante orale: indicatore specifico del rischio emorragico e trombotico per singolo paziente algoritmo TAO certificato CE IVD software dedicato alla gestione dei pazienti in trattamento con anticoagulanti orali diretti (DOAC) conforme alle specifiche FCSA”) la ricorrente deduce un errore sul presupposto -in quanto il criterio non prevederebbe di premiare il più alto numero di score né le fasi in cui tali score vengono visualizzati- nonché contraddittorietà rispetto alla valutazione compiuta rispetto al lotto 1.2, in conclusione rivendicando del pari la spettanza del punteggio massimo corrispondente al criterio.

14. In via subordinata, la ricorrente denuncia l’illegittimità della lex specialis di gara, laddove la stessa avrebbe conferito alla commissione un potere di valutazione abnorme, ovvero una facolà di scelta illimitata dell’offerta. Tale effetto sarebbe desumibile: a) dalla genericità dell’elemento di valutazione n.1; b) dalla duplicazione tra gli elementi di valutazione automatici nn.10 e 14 (aventi ad oggetto entrambi il sistema di lettura ottico); c) l’ulteriore duplicazione tra il criterio relativo al “supporto nella gestione dei pazienti in trattamento con antagonisti della vitamina K” (inserito nell’ambito dell’elemento di valutazione n. 1) e l’elemento di valutazione n. 20, attributiva di una discrezionalità di giudizio in capo alla Commissione non sufficientemente confinata, il cui viziato esercizio in sede applicativa avrebbe ulteriormente reso difficilmente controllabile l’operato dell’organo di gara; in via di ulteriore e definitivo subordine, l’esponente si duole del carattere irrimediabilmente viziato dell’intera procedura, in quanto segnata da così profonde, reiterate e pervasive carenze – in particolare in relazione al profilo della motivazione delle scelte compiute dalla stazione appaltante – da renderne necessaria l’integrale riedizione.

15. Si sono ritualmente costituite in giudizio l’Amministrazione intimata ASL Torino e la controinteressata IL che, con documenti e memorie, hanno contestato l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

16. Con ordinanza n. 120 del 20 aprile 2023 è stata rigettata l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.

17. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 la trattazione della causa è stata rinviata stante la ivi manifestata volontà di parte ricorrente di procedere all’impugnazione del contratto di fornitura tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria, medio tempore stipulato, con motivi aggiunti di ricorso.

18. L’esponente, con i preannunciati motivi aggiunti di ricorso notificati alle controparti il 31.10.2023, ha censurato il suddetto contratto in uno con gli atti nello stesso citati e richiamati, ritenendoli affetti in via derivata dai medesimi vizi dedotti avverso i provvedimenti oggetto dell’impugnativa principale.

19. All’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente appare opportuno delimitare la portata del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 859/2023 rispetto all’odierno giudizio.

Per la perimetrazione dell’ambito dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo, la giurisprudenza afferma che occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a “effetto vincolante pieno”, con le quali l’atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all’esercizio del potere, da quelle a “effetto vincolante strumentale”, con le quali l’annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all’amministrazione di eliminare il vizio dall’atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. Indi la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande (“causa petendi” e “petitum”) proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell’amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va circoscritto con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l’effetto conformativo si estende all’obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire (Cons. Stato, sez. V, sez. V, 12/07/2022, n. 5880).

Ciò posto, nella sentenza 859/2023, il giudice amministrativo, nel ribadire la natura tecnico-discrezionale del potere spettante alla stazione appaltante, ha anzitutto ravvisato un’insufficienza del discorso giustificativo dei giudizi espressi sui criteri n. 1 e 20 alla stregua del difetto di analiticità dei criteri di valutazione nonché della laconicità delle note esplicative a corredo dei giudizi, pur a fronte di ampie deduzioni sui punti rilevanti esposte nel progetto presentato dalla ricorrente. In secondo luogo essa ha censurato l’omessa esplicazione dei motivi per cui la proposta di Stago non è stata ritenuta equivalente alle specifiche tecniche del disciplinare per l’attribuzione dei punteggi afferenti ai criteri di tipo binario.

L’area del giudicato è, quindi, circoscritta al riconosciuto deragliamento dell’amministrazione dall’obbligo di fondare i relativi provvedimenti su motivazioni controllabili, suffragate da un’istruttoria completa, senza porre alcun vincolo di contenuto alla riedizione del potere.

La nuova aggiudicazione, nella misura in cui si muove negli spazi lasciati liberi dal giudicato (non integrando neppure gli ambiti della deducibilità), non è, pertanto, censurabile sotto il profilo della conformazione a quanto statuito dalla sentenza 859/2023, ma solo alla stregua di autonomi profili d’illegittimità (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 15/01/2013 n. 2).

Diversamente, del resto, l’impugnativa, siccome incardinata in sede di cognizione e non di ottemperanza, dovrebbe essere dichiarata inammissibile alla stregua degli approdi dell’Adunanza Plenaria circa l’impossibilità per il giudice della cognizione di convertire ex art. 32 co. 2 cpa la domanda di annullamento in domanda di nullità per elusione o violazione del giudicato (cfr. ancora Cons. Stato Ad. Plen. 15/01/2013 n. 2 cit.).

2. Ciò posto, poiché i primi quattro motivi di ricorso assumono quale comune perno argomentativo l’asserita violazione del principio di equivalenza ex art. 68 co. 7 D.Lgs. 50/2016, occorre ancora in premessa rammentare che l’istituto, nel perseguire chiare finalità proconcorrenziali, costituisce altresì espressione tipica di discrezionalità tecnica (cfr. tra le molte, T.A.R. Lazio sez. I – Roma, 01/06/2020, n. 5814).

Trattandosi perciò di valutazioni di fatti complessi, da vagliare al lume dell’attendibilità tecnico-scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 05/12/2022 n. 1064), l’interessato, ove voglia contestare il nucleo intrinseco dell’apprezzamento compiuto dalla stazione appaltante, ha l’onere di metterne seriamente in discussione la plausibilità scientifica. Qualora, al contrario, si fronteggino soltanto opinioni divergenti, tutte ugualmente attendibili, il giudice è tenuto a dare prevalenza alla valutazione della P.A., non sostituibile dalla prospettazione individuale del ricorrente.

3. Da quanto innanzi osservato, il primo e il secondo motivo, che, per stretta connessione logica e di contenuto, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

I criteri n. 14 e 10 (con valorizzazione in termini di punteggio, per ciascuno, SI: 2; NO: 0) attengono rispettivamente al “sistema di lettura ottica per i test coagulativi, cromogenici ed immuno-metrici” e alla “possibilità di memorizzazione e visualizzazione sul monitor dello strumento, estemporanea e differita, delle curve di reazione del singolo campione e per tutte le metodiche” (doc. 7 Stago, pagg. 55 e 56).

L’offerta di Stago si avvale della metodica fotometrica solo per i test cromogenici e immuno-metrici, mentre, per i test di coagulazione, si basa su una metodica di tipo magneto-meccanico.

La commissione ne ha escluso l’equivalenza sul duplice rilievo che “la rilevazione del coagulo con il metodo foto-ottico consente di avere la completa visibilità dell’andamento della reazione che ha condotto al risultato analitico” (criterio 14) e che “con la visualizzazione delle curve di reazione si ottengono informazioni che sono di ausilio nella gestione clinica del paziente (paziente in terapia eparinica, pazienti con insufficienza epatica, emofilici). Tutte queste informazioni non possono essere ottenute con la tecnologia magneto-meccanica. Quanto riportato sul metodo foto-ottico deriva anche dall’esperienza di utilizzo nella pratica quotidiana” (criterio 10), (doc. 44 Stago, pag. 6).

La motivazione resa assume, perciò, come fattore dirimente la presenza nel solo sistema fotometrico di una funzionalità (“curve di reazione”) in grado di assicurare, al termine dell’analisi, un compendio d’informazioni più ampio di quello garantito dal diverso metodo, che caratterizza l’offerta della ricorrente.

La determinazione risulta, quindi, congruamente motivata dal riferimento a un profilo tecnico rilevante per la maggior completezza dell’indagine diagnostica.

Le allegazioni di parte ricorrente non evidenziano al riguardo macroscopici vizi d’illogicità o irragionevolezza.

Pur stigmatizzando la minore affidabilità della soluzione tecnica offerta dalla controinteressata, Stago non contesta il dato, assunto come decisivo dall’Amministrazione sanitaria, circa il superiore apporto informativo assicurato dal metodo fotometrico rispetto a determinate categorie di pazienti.

La giurisprudenza richiamata non è conferente, tenuto conto che, in un caso (T.A.R. Campania sez. I – Salerno 06/07/2010, n. 10086) il capitolato non esprimeva alcuna preferenza tra metodo fotometrico e meccanico, rimettendo la scelta agli offerenti, e nell’altro (T.A.R. Marche sez. I – Ancona, 13/01/2020, n. 29) l’equivalenza era stata, sia pure implicitamente, ammessa dalla stazione appaltante. Nella vicenda in oggetto essa è, invece, espressamente negata alla stregua di un elemento che non si palesa, ictu oculi, discriminatorio.

Infine, la verificazione disposta dal Consiglio di Stato nel giudizio RG 5740/2018, non è utilizzabile nel presente giudizio, siccome assunta in un contenzioso nel quale né IL né ASL Torino erano parti e, perciò, fuori dal perimetro del contraddittorio (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 04/01/2023 n. 166). Del resto essa non si palesa neppure idonea a fondare, quale prova atipica ex art. 116 cpc, una presunzione semplice o un argomento di prova tenuto conto che, per un verso, esula dal suo campo d’indagine lo specifico profilo funzionale valorizzato in specie dalla Commissione e, per altro verso, è proprio il verificatore ad affermare in quella sede che: “Le linee guida cui fa riferimento nella sua istanza Stago sono del 2008 (e un altro lavoro cui si fa riferimento è del 2000). Da allora, chiaramente le piattaforme si sono progressivamente evolute e raffinate. Non sono disponibili ulteriori linee guida e non ci sono studi che confrontino direttamente le due piattaforme in questione. Peraltro, uno studio pubblicato nel 2016 concludeva per la non superiorità di un metodo di analisi rispetto all’altro […] Un ulteriore studio del 2017 concludeva che ulteriori studi di confronto sono necessari […]” (doc. 26, pag. 6).

Tale rilievo, unitamente alla letteratura allegata dalla Commissione a conferma del giudizio, confina la fattispecie in una dimensione di fisiologica opinabilità scientifica di fronte alla quale il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle razionalmente espresse dal seggio di gara.

4. Il terzo motivo non merita accoglimento.

Il criterio n. 16 (con valorizzazione in termini di punteggio SI: 3; NO: 0) ha per oggetto “APTT Reagente liquido e pronto all’uso senza necessità di attesa per l’utilizzo massima sensibilità alla carenza dei fattori della via intrinseca reagente per APTT con fosfolipidi sintetici” (doc. 7 Stago, pag. 56). La commissione, premesso che il prodotto offerto da Stago ha origine naturale e non sintetica, ne ha escluso l’equivalenza affermando che: “i reagenti con fosfolipidi sintetici permettono un’eccellente stabilità e una uniformità tra lotti, in quanto non risentono della variabilità intrinseca del materiale di partenza che è di origine animale (ricavato da estrazione da cervello di coniglio). L’utilizzo dei fosfolipidi sintetici non è legato alla sensibilità del test ma garantisce una minore variabilità dei lotti” (doc. 44 Stago, pag. 6).

La motivazione, oltre che compiutamente articolata, si palesa anche razionale alla stregua della diversa matrice e natura del prodotto offerto dalla ricorrente nonché delle rappresentate caratteristiche di uniformità e standardizzazione industriale del prodotto sintetico.

Non assume rilievo la contestata contraddittorietà con l’elemento di valutazione n. 14 del lotto n. 1.2, assumendo qui rilevanza non la stabilità “a bordo macchina”, bensì quella relativa al processo produttivo del reagente. Ne è riprova il fatto che le due caratteristiche sono dedotte ad oggetto di differenti criteri di valutazione.

Non determinante si rivela pure il richiamo al programma internazionale di valutazione indipendente NEQAS tenuto conto della diversa consistenza dei campioni statistici di riferimento e dell’assenza di dati univoci su numero e distribuzione dei lotti messi a confronto (cfr. doc. 5 IL, pag. 43 e doc. 13 Stago, pag. 3).

Infine, i contenuti opposti degli studi rispettivamente richiamati dalla commissione e della ricorrente restituiscono nuovamente un quadro di opinabilità tecnico-scientifica che osta alla sostituzione di una valutazione plausibile con altra parimenti plausibile.

5. Il quarto motivo è privo di pregio.

Il criterio n. 4 (con valorizzazione in termini di punteggio SI: 3; NO: 0) concerne la “Identificazione dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore barcode con identificazione multipla dei flaconcini che sono già inseriti negli appositi rack dello strumento” (doc. 7 Stago, pag. 55).

La commissione ha rilevato, al riguardo, che: “Stago ha optato per l’inserimento diretto, previa lettura del barcode, di reagenti e flaconi nello strumento e la procedura di inserimento dei reagenti e flaconi (pagine 62 e 77 della documentazione).

La procedura di inserimento dei reattivi proposta non prevede quindi rack sui quali alloggiare i reattivi per l’inserimento contemporaneo di più flaconi a bordo strumento.

La commissione ha valutato che la proposta IL con lettura del barcode dei reagenti già posizionati sul rack, svolta da un lettore interno allo strumento, presenta due principali vantaggi:

– Maggiore velocità nella procedura di inserimento dei reagenti

– Maggiore sicurezza

Nella proposta di Stago si evidenzia che dopo aver effettuato la lettura barcode singola del reagente al di fuori della strumentazione, il flacone viene posizionato nella zona di campionamento della strumentazione, ciò comporta che in caso di distrazione dell’operatore si possa verificare un’errata associazione tra reagente e posizione. A fronte di queste considerazioni, la commissione non ha ritenuto equivalenti i due sistemi” (doc. 44 Stago, pag. 5).

Ora, se è vero che, come rilevato dalla ricorrente, nel corpo della motivazione è presente un’indebita comparazione con il prodotto della controinteressata, nondimeno il discorso giustificativo rinviene il suo sostanziale fondamento in presupposti tecnici oggettivi attinti in via diretta dalla legge di gara (“la proposta non prevede […] rack sui quali alloggiare i reattivi”; “dopo aver effettuato la lettura barcode singola del reagente al di fuori della strumentazione, il flacone viene posizionato nella zona di campionamento della strumentazione”), sicché non merita condivisione la censura per cui i commissari avrebbero assunto quale normotipo di riferimento l’offerta della controinteressata anziché le specifiche tecniche del disciplinare.

La valutazione, inoltre, risulta scevra dai contestati vizi di carenza d’istruttoria e travisamento.

Invero, la documentazione fotografica presentata sia dalla ricorrente sia dalla controinteressata (cfr. pag. 19 del ricorso e pagg. 16-18 della memoria di IL del 13 aprile 2023) dà evidenza che nel macchinario offerto dalla prima:

– l’identificazione dei flaconcini è individuale;

– avviene attraverso un lettore di codici a barre che, per quanto integrato nella macchina, è rivolto verso l’esterno dello strumento;

– l’inserimento dei flaconcini segue la lettura del codice.

Tale assetto è confermato inoltre dal manuale utente di Stago che, dopo aver avvertito di “manipolare una sola provetta alla volta” (doc. 4 ASL Torino, pag. 74) scandisce la procedura nelle seguenti fasi: “Aprire il cassetto dei prodotti; Passare l’etichetta […] del flacone davanti al lettore di codice a barre oppure utilizzare l’apposito terminale. […] Collocare il flacone in una posizione corrispondente al suo diametro” (doc. 4 ASL Torino, pag. 77).

La consistenza e univocità del compendio istruttorio non consentono di trarre argomenti di prova di segno contrario dal diverso caso giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2/10/2018, n. 937).

Pertanto, sia il difetto d’identificazione multipla dei flaconcini sia l’inversione della sequenza inserimento dei flaconcini-lettura del codice valgono a qualificare la decisione dei commissari come non discriminatoria e coerente secondo canoni di inerenza e proporzionalità.

La stessa documentazione fotografica rivela, inoltre, che il prodotto di IL, attraverso la previa allocazione delle provette in un cestello (c.d. rack), ne consente l’identificazione multipla all’interno dello strumento.

Sicché neppure può essere accolta la censura d’illegittima attribuzione del punteggio alla controinteressata.

6. Il quinto motivo è nuovamente infondato.

Il criterio n. 9 (con valorizzazione in termini di punteggio SI: 3; NO: 0) è dedicato al “Caricamento in continuo dei reagenti e dei consumabili monouso, senza interruzione di sessione analitica o necessità di pausastrumentale” (doc. 7 Stago, pag. 55).

La commissione ha rettificato il punteggio ritenendo scriminante quanto affermato a pag. 77 del manuale utente del prodotto di Stago, ove è riportato che “Quando il cassetto dei prodotti è aperto, il prelievo dei campioni si arresta e nessun’altra funzione al di fuori della guida in linea è accessibile” (doc. 4 ASL Torino).

In replica la ricorrente deduce il travisamento della documentazione tecnica dal momento che a pag. 76 dello stesso manuale si afferma che, se l’operatore intende procedere al caricamento dei reagenti in un momento in cui lo strumento sta eseguendo un esame, “un messaggio lampeggia nella parte inferiore del monitor a indicare il tempo stimato prima dell’apertura”.

L’assunto non è idoneo a incrinare la tenuta logica della valutazione espressa dai commissari in quanto resta il fatto (non smentito dalla ricorrente) che, scaduto il tempo indicato nel monitor e aperto il cassetto, il prelievo si arresta, con conseguente interruzione della sessione analitica.

Non è dirimente in contrario il richiamo alla sentenza del TAR Roma sez. III 10/02/2023, n. 2288 giacché in quel caso, come sottolineato dall’autorità decidente, il bando non dettava prescrizioni specifiche sulla interruzione o meno dell’analisi dei campioni, mentre in specie il criterio n. 4 è esplicito nel prescrivere che il caricamento in continuo dei reagenti deve avvenire senza interruzione della sessione analitica.

7. Il sesto motivo non può trovare accoglimento.

Il criterio n. 18 (avente ad oggetto “Antitrombina, metodo cromogenico, con fattore X attivato e reattivi liquidi pronti all’uso: maggiore linearità su campione intero”) si fonda su una metrica valutativa di tipo proporzionale, sicché, alla stregua dei valori dichiarati da entrambe le parti per la corrispondente categoria della gara per il lotto 1.2 e tenuto conto del valore lineare di Stago (pari al 140%, inferiore rispetto a quello di IL: pari, invece, al 150%) la decurtazione di 0,2 punti risulta coerente all’indicata proporzionalità che governa l’applicazione del criterio.

8. Il settimo motivo risulta privo di fondatezza.

Il criterio n. 1, di tipo c.d. discrezionale, ha come oggetto la “coerenza del progetto agli obiettivi dell’appalto”, declinata secondo otto parametri. In sede di riesame la commissione ha confermato l’attribuzione di 12 punti a Stago (con giudizio “DISCRETO”) e di 20 punti a IL (con giudizio “OTTIMO”). Il seggio di gara ha esplicitato la valutazione in relazione a cinque degli otto parametri, non ravvisando rispetto agli altri elementi di rilievo.

8.1. Stago censura, in primo luogo, il complessivo modus operandi della commissione sotto il triplice profilo: dell’omessa verbalizzazione dei giudizi espressi dai singoli commissari, in asserito contrasto con la legge di gara; dell’assenza di un criterio gerarchico ordinatore dei diversi parametri; dell’omessa formulazione di giudizi per i restanti tre criteri.

Nessuno dei superiori argomenti è meritevole di accoglimento.

8.1.1. La prima sotto-censura non trova riscontro nel capitolato speciale (doc. 6 Stago e doc. 1 IL, pag. 19), il quale dispone che “ogni singolo Commissario attribuirà un coefficiente discrezionale variabile da 0.00 a 1.00 sulla base della seguente scala di valutazione: Giudizio Coefficiente Ottimo 1.00 Buono 0.80 Discreto 0.60 Adeguato 0.40 Sufficiente 0.20 Non valutabile/Insufficiente 0.00 che verrà moltiplicato, in caso di unanimità, per il punteggio massimo a disposizione per il criterio e nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità si determinerà la media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si sommeranno quindi i punteggi attribuiti ai diversi sotto criteri e si otterrà la valutazione complessiva della singola ditta”.

La pretesa struttura bifasica, scandita da una fase rigorosamente individuale, seguita da una fase collegiale, non coglie dunque nel segno, poiché nel capitolato non appare procedimentalmente separata, né coperta da un vincolo di anonimato del voto individuale, da trattarsi successivamente in via aggregata con gli altri voti. Ed anzi il capitolato è chiaro nell’attestare che la valutazione si appunta sulla “singola ditta”. Sicché nulla osterebbe ad una naturale e fisiologica convergenza dei voti individuali, frutto della dialettica valutativa che è naturale attendersi in seno alle Commissioni giudicatrici (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 10.03.2021, n. 258 e id. 06.08.2021, n. 810).

La conclusione è avallata anche dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo la quale la trascrizione nel verbale del giudizio dei singoli commissari è imposta solo nella modalità del “confronto a coppie”. Quando, invece, come nel caso in esame, la valutazione risponde a una cadenza non comparativa “le valutazioni espresse dai singoli commissari […], possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione” (Cons. Stato Ad. Plen. 14.12.2022 n. 16).

8.1.2. La doglianza di omessa articolazione dei parametri secondo una scala gerarchica o di valore è da disattendere alla luce dell’indirizzo (valorizzato anche dalla sentenza di questo TAR n. 859/2023) per cui “la scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato,. V, 18 giugno 2015, n. 3105; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 8 aprile 2014 n. 1668)” (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017 n. 5245).

8.1.3. La circostanza che l’offerta sia stata vagliata solo in base a cinque degli otto parametri complessivamente enumerati dal criterio, non depone per l’indeterminatezza della valutazione.

Tenuto conto che pure l’offerta della controinteressata è stata saggiata sotto gli stessi parametri -così da risultare garantita l’omogeneità di giudizio-, ricadeva senz’altro nell’indicata ampia discrezionalità della stazione appaltante la scelta di dare rilievo solo agli aspetti ritenuti più caratterizzanti e, perciò, utili a esprimere una disparità di valore.

8.2. La ricorrente, quindi, sottopone ad analitica contestazione le note esplicative a corredo dei cinque parametri valorizzati dai commissari, invocando l’attribuzione in suo favore del punteggio massimo consentito per il criterio.

Tale pretesa è certamente inammissibile nella misura in cui sollecita un riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all’amministrazione.

Le deduzioni di Stago non evidenziano, peraltro, profili di macroscopica irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.

8.2.1. In relazione al primo parametro -avente ad oggetto “perseguimento di soluzioni organizzative e tecnologiche improntate alla massima semplicità, flessibilità, efficienza e rapidità di risultato, finalizzate alla massima garanzia di qualità dei risultati analitici e adeguate ai carichi di lavoro e alle caratteristiche strutturali dei vari laboratori. Garanzie di massima automazione e minima manualità degli operatori, al fine di realizzare il massimo contenimento del rischio biologico”- l’Amministrazione ha giustificato il punteggio inferiore della ricorrente con il motivo che “Stago ha offerto per la sede di Cuorgnè una strumentazione diversa STA Compact, che ha modalità operative diverse rispetto agli strumenti offerti presso le altre sedi […] STA R Max. Inoltre si evidenziano differenze a livello di software strumentale tra le due strumentazioni, per esempio il caricamento delle cuvette”. Viceversa il maggior apprezzamento dell’offerta di IL poggia sulla motivazione che essa “ha offerto sulle quattro sedi una strumentazione che fa parte della stessa famiglia ACL Top serie 50 […], con caratteristiche comuni ed identico software. Tutti gli strumenti utilizzano medesimi reagenti e consumabili. Questo fa si che un operatore in grado di usare uno strumento, sia in grado di installare lo stesso strumento presso un altro laboratorio o quello di back up, consentendo un miglior utilizzo del personale, interscambiabile tra le varie sedi”.

Con l’ausilio degli elementi documentali a corredo dell’offerta, Stago dà prova che anche gli strumenti da essa proposti appartengono alla stessa famiglia, usano i medesimi reagenti e uguale software e interfaccia grafico. Tuttavia, come rilevato in chiave critica sia dall’Amministrazione sia dalla controinteressata, essa non smentisce il nucleo argomentativo della valutazione e cioè che lo strumento destinato al presidio di Cuorgnè presenta caratteristiche d’uso non del tutto sovrapponibili rispetto a quelli da impiegare presso gli altri plessi e che, in particolare, il caricamento dei campioni risponde a una modalità diversa rispetto agli strumenti destinati alle altre tre sedi. Talché il difetto di una piena interscambiabilità tra le apparecchiature giustifica, sul piano della razionalità e della congruenza, il minor punteggio attribuito.

8.2.2. Circa il secondo parametro (“semplificazione nella fase di calibrazione”), la ricorrente contesta ai commissari di non aver premiato il maggior pregio della sua offerta sotto il profilo del risparmio di calibrazioni.

La censura è inammissibile, nella misura in cui, ancora una volta, per suo tramite si vuole sollecitare un giudizio sostitutivo delle valutazioni tecnico-discrezionali del seggo di gara. La stessa appare, del resto, infondata tenuto conto che Stago attesta che quattro tipologie di test sono precalibrate, senza tuttavia nulla dedurre rispetto alle altre, a fronte, invece, della deduzione della controinteressata (non confutata dalla ricorrente) di assicurare una sola calibrazione all’anno per tutti i test somministrabili con la sua strumentazione.

8.2.3. In merito al terzo parametro (“Minima manualità”), nelle doglianze articolate vi è un evidente sovrapposizione di elementi distinti sul piano logico e naturalistico: altro è la capacità di carico, altro è il numero di operazioni che devono essere compiute manualmente per la conduzione del test; la motivazione, concentrandosi solo sul secondo profilo, appare pertanto scevra dai contestati vizi.

8.2.4. In rapporto al quarto elemento (“minimo impatto strutturale, razionale e integrato, architettonicamente nella struttura esistente”), la contestazione della ricorrente non coglie nel segno, poiché la motivazione della stazione appaltante si snoda in modo lineare e coerente in quanto, prevendendo, l’offerta di IL, strumenti da banco muniti di proprio carrello, essa non impone né un posizionamento fisso dei macchinari nello spazio né la necessità di reperire supporti ad hoc per collocarli. L’allegata contraddittorietà con l’ulteriore parametro concernente il profilo dello spazio libero non coglie nel segno in quanto opera una commistione tra dimensioni diverse: quella spaziale dell’ingombro e quella strutturale della maggiore o minore adattabilità dei macchinari all’assetto architettonico dei laboratori.

8.2.5. In rapporto al quinto parametro (“Massima garanzia di qualità dei risultati analitici con ottimizzazione del flusso provette a pieno carico e gestione dei campioni non conformi”):

La censura è inammissibile allorché qualifica come accessorio l’elemento sul quale la commissione ha fondato la motivazione, non spettando al concorrente sostituirsi alla stazione appaltante nel determinare gli aspetti più o meno rilevanti nella formulazione dell’offerta. La stessa è altresì infondata, in quanto, alla pag. 16 della documentazione tecnica strumentazione e software, è affermato che con la strumentazione offerta dalla ricorrente si può creare una soglia ad hoc per ciascun interferente, applicata a tutti i test e, dunque, né per singolo test né per tipologia di test specifica.

8.2.6. In rapporto al sesto parametro (“Supporto nella gestione dei pazienti in trattamento con antagonisti della vitamina k”), Stago contesta la valutazione espressa dall’organo di gara, reputando la propria offerta priva di oscurità nonchè ingiustamente penalizzante la valorizzazione dei servizi offerti come meramente opzionali.

La ricostruzione non convince, poichè parte ricorrente non smentisce né il carattere opzionale di una parte dei servizi offerti, né la mancanza di un numero gratuito di contatto.

Sicché anche sotto questo profilo il giudizio è immune da vizi di arbitrarietà.

9. Con l’ottavo motivo Stago censura, infine, l’applicazione del criterio n. 20 concernente il “Sistema per la terapia anticoagulante orale: indicatore specifico del rischio emorragico e trombotico per singolo paziente algoritmo TAO certificato CE IVD software dedicato alla gestione dei pazienti in trattamento con anticoagulanti orali diretti (DOAC) conforme alle specifiche FCSA”, valorizzabile con con un massimo di sei punti.

La commissione ha attribuito all’offerta di Stago 2,4 punti (con giudizio “adeguato”) – a fronte dei sei assegnati a IL (con giudizio “ottimo”) – motivando sul fatto che essa prevede “un numero di indicatori specifici del rischio emorragico e trombotico non ben definito specificandone solo 3 rispetto alla ditta IL che ne specifica circa 10. Inoltre, a differenza di Stago, IL permette di visualizzare gli score in fase di compilazione della prescrizione terapeutica o di revisione del piano terapeutico. IL nella relazione tecnica ha dettagliato in maniera ampia ed esaustiva l’utilizzo e la gestione di tali score. Stago ha solamente indicato gli score disponibili senza entrare nel dettaglio. In relazione alla certificazione CE-IVD/CE-MD IL oltre alla certificazione di PARMA GTS, ha evidenziato che l’algoritmo PARMA 5 è l’unico validato da studi multicentrici, pubblicati su riviste internazionali”.

Stago contesta la contraddittorietà del giudizio rispetto alle valutazioni espresse nella gara per il lotto 1.2, affermando, più nel dettaglio, che il criterio in esame corrisponde alla somma di tre diversi elementi costitutivi, espressi singolarmente nel lotto 1.2 e per i quali aveva ottenuto il massimo punteggio di 2 punti (ciascuno).

La ricostruzione non è nuovamente persuasiva, in quanto frutto di una lettura forzata delle prescrizioni capitolari, fondata su una parimenti innaturale comparazione di elementi non confrontabili: non può infatti desumersi – anche facendo propria la pur non pacifica ricostruzione di parte ricorrente – alcun diverso apprezzamento qualitativo dell’offerta derivante dal riconoscimento, in relazione ad altro lotto di gara, di elementi di valutazione in modalità ON/OFF con riferimento al lotto 1.2 (doc. 7 Stago, p. 12, nn. 24, 25 e 26) che la parte ritiene racchiusi nell’elemento di valutazione n. 20 del lotto 2.3. (cfr. doc. 7 Stago, p. 56).

L’incomparabilità dei metodi valutativi, infatti, preclude ogni trasposizione in questa sede del positivo riscontro di elementi alla luce del criterio ON/OFF, con conseguente infondatezza anche del presente profilo.

10. Quanto alla doglianza articolata in via subordinata avverso la lex specialis, asseritamente attributiva di un potere arbitrario alla commissione di gara, idonea a viziare i giudizi da quest’ultima espressi, non può parimenti essere condivisa.

Benchè, per costante insegnamento della giurisprudenza, “l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato il percorso logico fatto proprio dalla commissione nell’apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata si presenta l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva risulta l’attitudine esplicativa del punteggio ai medesimi collegato” (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 14.01.2019 n. 291), nel caso di specie non si ravvisa l’indeterminatezza dei criteri genericamente denunciata dalla deducente.

Sulla base di analoghe considerazioni, anche la radicale critica alla conduzione della procedura di gara, articolata in ulteriore e definitivo subordine, non può essere accolta, stante la relativa genericità e la sottostante mancata dimostrazione degli assunti posti alla base del rilievo, a fronte di una valutazione delle offerte scevra dai vizi denunciati con i superiori motivi di ricorso.

11. L’infondatezza delle censure avverso gli atti impugnati in via principale alla luce delle superiori considerazioni si ripercuote altresì sulla lamentata invalidità derivata di quanto oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti di ricorso, che devono del pari e complessivamente essere rigettati.

12. Il mancato accoglimento delle retroestese censure comporta, altresì, il complessivo rigetto dell’istanza risarcitoria, potendo prescindersi per ragioni di economia processuale dall’esame delle ivi graduate pretese.

13. In conclusione, la rinnovata valutazione e relativa motivazione da parte dell’organo di gara sono immuni dai vizi lamentati e sufficienti a sorreggere la legittimità degli atti impugnati, talché il ricorso e i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

La complessità delle questioni poste giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Gianluca Bellucci, Presidente

Marco Costa, Referendario, Estensore

Stefania Caporali, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Marco Costa   Gianluca Bellucci
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO