Pubblicato il 04/03/2024

N. 04387/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03054/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3054 del 2017, proposto da
Amministrazione Giudiziaria Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zaccone, con domicilio eletto in Roma, via Emanuele Gianturco, 6;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Nuoro, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Solinas, con domicilio eletto in Nuoro, via Attilio Deffenu 25;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza della revoca dell’aggiudicazione dei “lavori di realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei”, disposta il 18.2.2014 dalla Provincia di Nuoro in conseguenza dell’informativa interdittiva prot. n. 31690/Area I bis/O.S.P., adottata dalla Prefettura di Roma in data 11.2.2014.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia di Nuoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 1 marzo 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

L’Amministrazione giudiziaria dell’intero patrimonio del Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. ha adìto questo Tribunale per l’accertamento del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti in ragione della revoca dell’aggiudicazione e della mancata esecuzione dell’appalto avente ad oggetto i “lavori di realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei”, disposta il 18.2.2014 dalla Provincia di Nuoro in conseguenza dell’emissione dell’informativa interdittiva prot. n. 31690/Area I bis/O.S.P., adottata dalla Prefettura di Roma nei confronti della ricorrente in data 11.2.2014: provvedimenti annullati in sede giurisdizionale con sentenza del TAR Lazio – Roma del 21 luglio 2016, n. 8357.

La ricorrente ha premesso che “nel settembre 2013, la Prefettura di Roma ha adottato a carico del Consorzio Aedars e diramato ai diversi Enti e Committenti oltre 20 note interdittive antimafia (ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011) tutte di identico tenore e contenuto (differendo unicamente nel numero di protocollo a ciascuna nota assegnato). (…) Gli Enti destinatari delle citate note hanno perciò disposto la risoluzione dei circa quaranta contratti d’appalto aggiudicati al Consorzio, in corso di esecuzione, nonché, la revoca delle aggiudicazioni all’epoca disposte in favore dell’odierno istante. (…) Il Consorzio si è dunque visto costretto ad impugnare tali provvedimenti e gli atti che ne sono conseguiti innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, incardinando oltre 30 giudizi” (cfr. pag. 2).

In particolare, nella predetta sentenza n. 8357/2016 si è statuito che i lavori oggetto della revoca dell’aggiudicazione “sono stati pressoché completati da altro soggetto. L’esame del presente ricorso è, perciò, teso ad accertare l’eventuale illegittimità degli atti gravati, stante l’interesse in tal senso manifestato dal soggetto ricorrente ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.. (…) Per quanto concerne il provvedimento prefettizio, va detto che con sentenze nn. 3048/2014 e 3049/2014, confermate dal Consiglio di Stato, rispettivamente, con le sentenze nn. 200/2015 e 6326/2014, sono state annullate due informazioni interdittive antimafia disposte nei confronti del Consorzio Aedars. Successivamente questo Tribunale, con ulteriori sentenze (4104/2015, 4105/2015), ha annullato altre interdittive antimafia adottate sempre a danno di tale Società. (…) Pertanto, alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, ai quali si rinvia espressamente quanto alla motivazione ai sensi dell’art. 74, comma 1, 2° periodo, c.p.a., il presente ricorso introduttivo, nella parte avente quale petitum la domanda di annullamento dell’informativa antimafia, va senz’altro accolto e detto provvedimento va dichiarato illegittimo. (…). Anche gli atti consequenziali adottati dalla Provincia di Nuoro in applicazione dell’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, pure impugnati in questa sede, devono essere dichiarati illegittimi, in quanto fondati sull’unico presupposto della predetta informazione interdittiva antimafia”.

A fondamento del ricorso ha dedotto che dalla lettura delle sentenze n. 3048 e 3049 del 2014, cui la sentenza del 2016, sopra indicata, ha fatto richiamo, “nonché dalle decisioni del Consiglio di Stato n. 6326/2014 200/2015, emerge senz’altro come siano state disattese tutte le regole minime di diligenza, ragionevolezza, buon andamento ed adeguatezza dell’istruttoria che, viceversa, la Prefettura di Roma avrebbe dovuto osservare nel porre in essere le valutazioni sottese ad un provvedimento pregiudizievole, quale l’informativa, destinato ad incidere pesantemente su libertà costituzionalmente garantite” (cfr. pag. 4).

Ha, poi, lamentato che “la stessa Provincia di Nuoro, debitamente notiziata dell’avvenuto annullamento ad opera del TAR Lazio (con le sentenze n. 3048 e 3049 /2014) di due informative di contenuto e tenore esattamente identici a quella ad essa trasmessa (recanti solo un numero di protocollo differente), negava il richiesto riesame per il fatto che la revoca dell’aggiudicazione sarebbe stata disposta quale conseguenza della “informazione n. 31690 del 11.2.2014 e non anche [dei] provvedimenti sui quali il TAR Lazio si è pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dal Consorzio Aedars …”, ritenendo pertanto “di non dover adottare alcun provvedimento conseguente alle sentenza del TAR Lazio nn. 3048 e 3049 del 20/03/2014”. Dunque la valutazione della Committenza si appuntava sul dato eminentemente formalistico del numero di protocollo recato dalla nota ad essa inoltrata dalla Prefettura, che per tale dato formale, sebbene identica nel contenuto alle ulteriori misure già dichiarate illegittime, non sarebbe stata oggetto delle riferite decisioni” (cfr. pag. 7).

Ha, quindi, precisato che “l’importo della commessa da assumere a base del calcolo dell’entità del risarcimento va identificato nell’importo del contratto (€ 1.133.880,00) al netto del ribasso formulato dalla ricorrente (22,7% circa) e, dunque, ad un importo offerto pari nella specie ad € 876.000,00 circa” (cfr. pag. 8).

Conseguentemente ha specificato e quantificato il risarcimento nel danno emergente, relativamente al quale “rilevano i costi relativi alle spese sostenute per la redazione dell’offerta, o più in generale, relative alla partecipazione alla gara, per le quali devono essere presi a riferimento quelli che possono dirsi gli oneri minimi che qualsiasi impresa deve fronteggiare in funzione della seria partecipazione ad un confronto concorrenziale per l’aggiudicazione di una commessa quale quella in esame, stimabili in un importo pari allo 0,50% dell’importo offerto dal concorrente, per complessivi € 4.000,00” (cfr., ancora, pag. 8); quanto al lucro cessante, ha dedotto che la giurisprudenza “ha ormai pacificamente individuato nel 10 % del valore dell’appalto (come sopra quantificato) che nella presente fattispecie conduce ad un ammontare di complessivi € 87.000,00 circa” (cfr. pag. 9); ha, inoltre, prospettato un “importo pari al 5% del valore dell’appalto (…) a titolo di perdita di chance o danno curriculare, per complessivi € 43.500,00 circa, legata alla impossibilità di acquisire l’expertise connessa all’esecuzione dell’opera in contesa e far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico – tecnico e curriculare corrispondente all’appalto non eseguito, ovvero la diminuzione delle capacità tecniche delle imprese suscettibile di incidere sulla positiva partecipazione a future gare, nonché sui requisiti di qualificazione e di valutazione nelle stesse invocabili” (cfr., ancora, pag. 9).

In subordine, ha chiesto il riconoscimento del risarcimento alla sola perdita di chance, da determinarsi anche in via equitativa o mediante condanna alla quantificazione mediante criteri ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (8.5.2017), che nella memoria depositata il 17.5.2017 ha eccepito, in particolare, che alla data di pubblicazione della sentenza n. 8357/2016 “il consorzio era già stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – con provvedimento del 18/06/2015 emesso nell’ambito del p.p. 36/15 N.R.G., con il quale era stato ordinato il sequestro del 78% del capitale sociale”: ragione per cui non avrebbe subito alcun danno (cfr. pag. 2); ha, inoltre, opposto che non sarebbe ravvisabile l’elemento psicologico necessario a fondare la dedotta responsabilità.

Si è pure costituita in giudizio la Provincia di Nuoro (17.5.2017), la quale ha eccepito che “l’unico organo deputato alla rimozione dell’interdittiva antimafia, mediante un contrarius actus, era ed è, la prefettura competente ex lege, non certo l’Ente locale territoriale che non può sottrarsi all’osservanza della comunicazione interdittiva antimafia e che, dunque, non può stipulare contratti, e nel caso di aggiudicazione, non può non revocarla con efficacia immediata” (cfr. pag. 4).

In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 1° marzo 2024, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, senza aggiungere elementi di sostanziale novità alle pregresse argomentazioni difensive, fatta eccezione per quanto evidenziato dal consorzio ricorrente nella memoria depositata in data 9.10.2023 (ossia che “proprio l’annullamento di misure identiche a quella assunta a presupposto degli atti consequenziali assunti dalla Provincia di Nuoro, avrebbe senz’altro imposto una maggior cautela e riflessione nel valutare le istanze avanzate dal Consorzio al fine di vedersi riassegnato l’appalto di che trattasi”, cfr. pag. 5) e dalla Provincia di Nuoro nella replica depositata in data 20.10.2023 (nella quale ha opposto che, a tutto concedere, la responsabilità risarcitoria non potrebbe che ricadere “esclusivamente sulla Prefettura di Roma che, pur essendo a conoscenza dei due precedenti del 2014, sentenze n.3048/2014 e 3049/2014, ed essendo interpellata sullo specifico punto dalla Provincia di Nuoro (…) non ha proceduto a rimuovere quella informativa interdittiva, che, si badi bene, ha determinato la revoca dell’aggiudicazione della gara”, cfr. pag. 4): a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

In linea generale, occorre considerare che la responsabilità per danni in cui incorre la pubblica amministrazione per i suoi provvedimenti illegittimi è stata ricostruita dalla giurisprudenza amministrativa secondo il paradigma dell’illecito civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Secondo tale modello, incombe sul soggetto danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compreso quello soggettivo della colpa o del dolo.

Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che in caso di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo deve essere provata e accertata anzitutto l’illegittimità del provvedimento, la giurisprudenza ormai consolidata ha ritenuto superfluo gravare il danneggiato di un ulteriore e autonomo onere di provare l’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che in linea di principio e ordinariamente la colpa può ritenersi presunta una volta che sia accertata l’illegittimità del provvedimento.

Si tratta di una esemplificazione dell’onere della prova, che grava pur sempre sul danneggiato, esemplificazione che si fonda sulla duplice circostanza che il danneggiato ha già provato l’illegittimità del provvedimento e che, ordinariamente, l’adozione di un atto illegittimo costituisce di per sé un indice sintomatico plausibile di una colpa dell’apparato amministrativo.

Tale esemplificazione probatoria si traduce in una presunzione, tuttavia non assoluta ma relativa, che consente la prova contraria, con una inversione dell’onere probatorio.

Ribaltate le posizioni, spetta alla Amministrazione autrice dell’atto illegittimo dimostrare l’assenza di colpa nonostante l’adozione di un atto di cui sia comprovata l’illegittimità.

In questo riparto dell’onere probatorio il giudice amministrativo assume una posizione neutrale, non potendo né gravare il danneggiato dell’onere di provare la colpa (atteso che la stessa si presume fino a prova contraria), né rilevare d’ufficio l’assenza di colpa, né intervenire con il soccorso istruttorio, atteso che la Pubblica amministrazione autrice del provvedimento è nella migliore posizione di conoscenza di tutti gli elementi necessari per la propria difesa e per produrre argomenti atti a dimostrare l’eventuale assenza di colpa.

Nella specie, la società ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento sia nei confronti del Ministero dell’Interno, sia nei confronti della Provincia di Nuoro, prospettando l’automaticità di tale addebito in ragione dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’informativa impugnata e della giurisprudenza formatasi in materia di appalti.

Tuttavia, la posizione delle predette Amministrazioni va precisata e diversificata, nel senso che soltanto la Provincia di Nuoro è qualificabile alla stregua di una amministrazione aggiudicatrice, mentre al Ministero resistente va riconosciuta una funzione di controllo di legalità.

Di conseguenza, si tratta di stabilire, in primo luogo, se la Provincia resistente possa essere responsabile della revoca dell’aggiudicazione e, in definitiva, della perdita della commessa.

È nota la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea 30 settembre 2010, n. C – 314, nella quale si è statuito che “la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata”: la giurisprudenza, cioè, che ha posto il principio secondo cui è possibile prescindere dalla verifica dell’elemento psicologico quale prodromo della responsabilità risarcitoria.

Tanto premesso, l’informativa antimafia interdittiva prot. n. 31690/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma, è stata trasmessa alla Provincia di Nuoro in data 11.2.2014.

E, qualche giorno dopo, in data 18.2.2014, la Provincia di Nuoro ha revocato l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei, e ciò ai sensi dell’art. 94, comma 1 del d.lgs. 159/2011: disposizione in cui si prevede che “quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”.

A quella data non erano state pubblicate né la sentenza del TAR Lazio del 20 marzo 2014, n. 3048, né quella n. 3049, di pari data, riferite, comunque, a distinte informative interdittive (rispettivamente: informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193981/area I bis/o.s.p. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013; informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193957/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013).

Dunque, la statuizione della sentenza n. 8357/2016 – secondo cui “per quanto concerne il provvedimento prefettizio, va detto che con sentenze nn. 3048/2014 e 3049/2014, confermate dal Consiglio di Stato, rispettivamente, con le sentenze nn. 200/2015 e 6326/2014, sono state annullate due informazioni interdittive antimafia disposte nei confronti del Consorzio Aedars. Successivamente questo Tribunale, con ulteriori sentenze (4104/2015, 4105/2015), ha annullato altre interdittive antimafia adottate sempre a danno di tale società” – non può che assumere una rilevanza dirimente ai soli fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato in tale giudizio.

Del resto, nella medesima sentenza si è dato atto che “il presente ricorso non contiene alcuna domanda risarcitoria, per cui, in assenza di specifico petitum, in questo giudizio non può essere riconosciuto alcun risarcimento di eventuali danni patiti per effetto degli atti ivi impugnati”.

Ne deriva che la ricorrente ha atteso la definizione di tale giudizio per proporre una domanda di “risarcimento per equivalente dei danni subiti dal ricorrente in ragione della (illegittima) revoca dell’aggiudicazione e della mancata esecuzione dell’appalto avente ad oggetto i “lavori di realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei”, disposta il 18.2.2014 dalla Provincia di Nuoro in danno del Consorzio”.

Tale provvedimento, nondimeno, non può affatto ritenersi illegittimo al momento della sua adozione, essendosi in esso manifestato l’esercizio di un potere vincolato ai sensi del predetto art. 94 del d.lgs. 159/2011 in un momento nel quale l’informativa antimafia interdittiva prot. n. 31690/Area I bis/O.S.P. era legittima ed efficace.

Il che depone, altresì, per la legittimità della nota prot. 7495 del 15.4.2014, con la quale la Provincia di Nuoro ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento di ritiro del provvedimento di revoca in ragione delle sentenze del TAR Lazio nn. 3048 e 3049 del 20 marzo 2014, intervenute medio tempore.

Un tale provvedimento di ritiro, infatti, avrebbe violato la richiamata disposizione del codice antimafia, priva di spazio discrezionale; avrebbe, questo sì, sostanziato una condotta colpevole dell’amministrazione aggiudicatrice.

E, in ogni caso, alla data dell’annullamento in sede giurisdizionale (21.7.2016) l’esecuzione dell’appalto era terminata (nella motivazione della sentenza n. 8357/2016 si è dato atto che “alla data dell’1.4.2016 erano al 90% circa”).

Ne deriva che nessuna responsabilità può essere addebitata alla Provincia di Nuoro.

Si può, ora, passare alla posizione del Ministero dell’Interno.

Sul punto, i principi generali in tema di responsabilità della pubblica Amministrazione, sopra richiamati, devono essere estesi anche alla responsabilità della pubblica Amministrazione per i danni che derivano al privato dall’adozione di una informativa antimafia illegittima.

Non vi sono, infatti, ragioni per ritenere che il riparto dell’onere della prova della colpa debba seguire in siffatta materia una deviazione dalle regole generali elaborate dalla giurisprudenza, né che l’onere della prova a carico dell’Amministrazione sia in qualche modo attenuato, né che la responsabilità possa circoscriversi solo a gradi più elevati di colpa (colpa grave).

L’attività del Prefetto in materia di informative antimafia è certamente caratterizzata da ampia discrezionalità, ma non si tratta di un caso isolato di attività discrezionale nell’ordinamento, e l’attività discrezionale non si sottrae alla completa ed esaustiva verifica giurisdizionale.

Dunque, non possono non richiamarsi gli effetti estremamente penalizzanti dei provvedimenti interdittivi in capo agli operatori economici, il che onera la competente Amministrazione di un’attenta ponderazione di tutti gli elementi di fatto nella ricerca certosina del giusto punto di equilibrio tra le esigenze di una tutela anticipata e quella di preservare (sia pur in una logica probabilistica e non di certezza) margini di obiettività e di verificabilità al giudizio sotteso all’applicazione di misure di rigore.

Spetta pertanto all’Amministrazione dell’Interno, in caso di informativa antimafia illegittima, provare che il proprio errore sia frutto di cause oggettive o della “complessità delle questioni da esaminare al fine di ricostruire un quadro indiziario attendibile, in presenza di diversi elementi sui quali si fondano comunemente i provvedimenti di cautela antimafia (frequentazioni, parentele, rapporti di affari, contatti da parte di soci con soggetti controindicati)” ; cosicché “la configurabilità degli estremi della colpa dell’Amministrazione nell’adozione delle informative antimafia vada scrutinata in coerenza con la funzione, con la natura e con i contenuti delle relative misure. Si è, infatti efficacemente evidenziato come, in subiecta materia, vada riconosciuto il dovuto rilievo, anzitutto, alla portata della regola di azione che si rivela particolarmente sfuggente e di difficile decifrazione (…). Non può, infatti, essere obliato l’ampio spettro di discrezionalità assicurato all’Autorità prefettizia nel campo della prevenzione del fenomeno mafioso, il carattere preventivo e cautelativo dei provvedimenti da adottare, le difficoltà e la complessità delle questioni da esaminare al fine di ricostruire un quadro indiziario attendibile, in presenza di diversi elementi sui quali si fondano comunemente i provvedimenti di cautela antimafia (frequentazioni, parentele, rapporti di affari, contatti da parte di soci con soggetti controindicati)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2019, n. 3799).

In altri termini, se nella valutazione dell’Amministrazione possano individuarsi elementi di opinabile apprezzamento, è prospettabile l’esclusione della colpa pure a fronte della circostanza – obiettiva, come nel caso di specie – che l’informativa emessa nei confronti della ricorrente è stata ritenuta illegittima e, quindi, annullata in sede giurisdizionale.

In concreto, la ricorrente ha dedotto che “nel settembre 2013, la Prefettura di Roma ha adottato a carico del Consorzio Aedars e diramato ai diversi Enti e Committenti oltre 20 note interdittive antimafia (ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011) tutte di identico tenore e contenuto (differendo unicamente nel numero di protocollo a ciascuna nota assegnato)”: con ciò ricomprendendo in tale novero anche l’informativa oggetto del presente giudizio.

Pertanto, anche le informative impugnate nei giudizi proposti innanzi a questo Tribunale, definiti in senso favorevole con le sentenze nn. 3048 e 3049 del 2014, è presumibile – in mancanza di specificazioni da parte ricorrente – che siano state emesse nel medesimo periodo.

Le contestualità dell’emissione delle informative esclude, perciò, che nel caso di specie l’Amministrazione potesse risultare condizionata da pregresse vicende contenziose afferenti ad altri, analoghi, provvedimenti.

Né, tantomeno, gli sviluppi dei contenziosi evocati dalla ricorrente possono risultare decisivi ai fini del decidere.

In particolare:

a) il ricorso avverso l’informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193981/area I bis/o.s.p. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013, è stato depositato in data 12.11.2013 e definito con sentenza n. 3048 del 20 marzo 2014;

b) il ricorso avverso l’informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193957/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013, è stato depositato in data 12.11.2013 e definito con sentenza n. 3049 del 20 marzo 2014.

L’Amministrazione ha deciso di appellare tali sentenze innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato le impugnazioni con sentenza n. 200 del 21 gennaio 2015 (che ha confermato la n. 3048/2014) e n. 6326 del 22 dicembre 2014 (che ha confermato la n. 3049/2014).

Pertanto, tornando all’informativa oggetto del presente giudizio, la responsabilità del Ministero potrebbe essere astrattamente prospettata nel senso che, a partire dal 20 marzo 2014 (data di pubblicazione delle sentenze nn. 3048 e 3049 del 20 marzo 2014), avrebbe dovuto annullare in autotutela l’informativa prefettizia oggetto del contendere.

Ma ad avviso del Collegio tale elemento non si appalesa idoneo a sostanziare il diritto al risarcimento, e ciò per diverse ragioni.

Quanto alle sentenze sopra indicate, si è trattato di accertamenti giurisdizionali suscettibili di revisione in seconde cure, non potendosi, perciò, minare il diritto di difesa che legittimamente spetta anche alla pubblica Amministrazione, attuabile mediante la decisione di proporre appello.

Quanto, invece, all’informativa dell’11.2.2014, la ricorrente non ha dimostrato che le valutazioni poste dalla Prefettura di Roma a fondamento di tale provvedimento siano state negligenti o errate o irragionevoli.

Ha, piuttosto, dedotto che il mero annullamento in sede giurisdizionale giustificherebbe la condanna al risarcimento anche del Ministero dell’Interno del danno (conseguenziale) patito a causa della revoca dell’appalto in Sardegna.

Ma tale assunto – fermo restando quanto sopra dedotto in ordine all’esonero di addebito nei confronti della Provincia di Nuoro – finisce per basarsi su un presupposto, identico, di imputazione oggettiva della responsabilità per il sol fatto che l’informativa sia stata annullata: presupposto errato in ragione della peculiare natura e funzione di tale atto e, non secondariamente, dell’impossibilità di estendere ad un’Amministrazione deputata al controllo di legalità – come la Prefettura – un principio di automatico addebito che, invece, pertiene nella sentenza della Corte di Giustizia n. C. 314/2020 alle (sole) amministrazioni aggiudicatrici.

La giurisprudenza sul punto ha precisato che il Prefetto, nell’adottare l’interdittiva, ha il dovere di tener conto di elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, nel quale è ricompreso un potere di apprezzamento caratterizzato da ampia discrezionalità nella valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa: questo il motivo per cui deve seguire un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che implica una prognosi sostenuta da un affidabile grado di verosimiglianza, basata su indizi gravi, precisi e concordanti, esaminati e vagliati in modo unitario e non atomistico, così da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Id, 3 maggio 2016, n. 1743).

Nella specie, la vicenda controversa mostra che la Prefettura di Roma – dopo gli annullamenti in sede giurisdizionale, ma in prime cure, di cui alle sentenze n. 3048 e 3049 del 20 marzo 2014 – non ha ritenuto sussistere elementi sufficienti per annullare l’informativa prot. n. 31690/Area I bis/O.S.P., tenuto conto che le pronunce sopra indicate erano state appellate; la ricorrente, invece, nel presente giudizio non ha evidenziato elementi concreti di negligenza o imperizia delle valutazioni prefettizie, necessarie, viceversa, a corroborare una pretesa risarcitoria non unicamente fondabile sul mero annullamento manu judicis.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Angelo Fanizza, Presidente, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

Caterina Luperto, Referendario

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
Angelo Fanizza    
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO