Pubblicato il 06/03/2024
N. 01521/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della determina, comunicata il 17.11.2023, con cui la -OMISSIS- ha aggiudicato a -OMISSIS- la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS-, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla Via -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-);
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di verifica del possesso dei requisiti e quelli del procedimento di verifica del costo della manodopera offerto dalla prima graduata -OMISSIS-;
nonché la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 8/1/2024:
nonché in via incidentale
avverso e per l’annullamento – previa sospensione –
a) della determina del 17.11.2023 con la quale la -OMISSIS- ha approvato gli atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS- n.1, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla via -OMISSIS-, nella parte cui hanno ammesso in gara e valutato l’offerta di -OMISSIS-;
b) di tutti i verbali di gara nella parte cui hanno ammesso in gara e valutato l’offerta di -OMISSIS-;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette la ricorrente -OMISSIS- che con bando pubblicato in data 24.01.2023, la -OMISSIS- – già -OMISSIS- – (d’ora innanzi anche -OMISSIS-) indiceva la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di -OMISSIS-in Napoli al Viale -OMISSIS-, nonché del servizio di teleallarme in Napoli alla Via -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), per un importo stimato a base gara pari ad euro 959.083,90, per la durata di 36 mesi con facoltà di rinnovo per un ulteriore annualità per un valore di euro 319.694,64, più una ulteriore proroga per un valore pari ad euro 159.847,32, per un totale a base gara di euro 1.438.625,87.
Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla s.a. è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione fino ad un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica.
Essendo in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste, entro il termine di scadenza del 09.03.2023 -OMISSIS- ha presentato offerta.
Alla procedura ha partecipato tra gli altri anche la società -OMISSIS- ed in esito alle operazioni di gara la ricorrente, pur avendo formulato la migliore offerta dal punto di vista tecnico, si è posizionata seconda nella graduatoria definitiva con un totale di -OMISSIS-punti (-OMISSIS- per l’offerta tecnica e -OMISSIS-per quella economica).
Prima graduata è risultata invece -OMISSIS-con -OMISSIS- punti totali (-OMISSIS-per l’offerta tecnica e -OMISSIS-per quella economica), grazie all’elevato ribasso offerto, in misura pari al 26,61%.
La gara è stata, dunque, aggiudicata alla -OMISSIS-. Ricevuta la relativa comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente -OMISSIS-ha presentato richiesta d’accesso agli atti di gara, nonché alla documentazione dell’aggiudicataria; accesso che è stato consentito nelle date dell’11.12.2023 e del 19.12.2023.
A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dalla S.A. la -OMISSIS-ritiene emergano le ragioni di esclusione della controinteressata che vengono dedotte con il ricorso principale, affidato a due motivi di diritto appresso esaminati in uno al loro distinto scrutinio.
Il 31 gennaio 2024 la ricorrente ha depositato documenti.
2. Si è costituita la stazione committente -OMISSIS- con memoria di resistenza al gravame prodotta il 5 gennaio 2024 e annessa documentazione.
2.1. Anche la controinteressata aggiudicataria -OMISSIS-si è costituita con memoria formale in data 8 gennaio 2024 e relativa documentazione
2.2. In data 8 gennaio 2024 la -OMISSIS-ha depositato ricorso incidentale – in pari data notificato – con il quale ha contestato la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale Cosmpol, lamentandone la mancata esclusione, articolando quattro motivi di gravame.
3. Alla Camera di consiglio del 10 gennaio l’avv. Testa, procuratore della ricorrente principale, rinunciava all’istanza cautelare contestuale al ricorso e chiedeva la fissazione dell’udienza di trattazione del merito. Il Presidente del Collegio prendeva atto della rinuncia e fissava, ai fini della discussione della causa nel merito, l’Udienza pubblica del 21 Febbraio 2024.
3.1. In vista di detta udienza le parti depositavano memorie e repliche nei prescritti termini.
3.2. Alla pubblica Udienza del -OMISSIS-, udita l’ampia discussione dei procuratori delle parti menzionati in verbale, il gravame veniva trattenuto a sentenza.
4. Deve il Collegio darsi carico in limine litis dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale, svolta dalla -OMISSIS-sul rilievo dell’asserita mancanza di natura paralizzante.
5. L’eccezione non coglie nel segno e va disattesa.
Rimarca al riguardo il Collegio la evidente diversità di traiettoria delle censure, svolte dalle parti privati litiganti, derivante dalla differenza di finalità delle stesse (dalla ricorrente incidentale definita “asimmetria”), avendo la ricorrente principale -OMISSIS-, articolato censure direzionate contro l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS-, che dal canto suo ha, invece, svolto censure radicali, proiettate non avverso l’aggiudicazione ma avverso la stessa ammissione di -OMISSIS-alla gara.
Siffatta natura radicale ovvero tranciante delle censure costituenti il ricorso incidentale interposto all’aggiudicataria -OMISSIS-, fa luce della natura prevalente del suo gravame, il cui eventuale accoglimento determinerebbe la statuizione di illegittimità dell’ammissione alla gara della -OMISSIS-, che ha proposto il ricorso principale contro l’aggiudicazione. Dal che conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso di quest’ultima, per difetto di legittimazione a ricorrere.
Emerge, pertanto a coup d’oeil il carattere travolgente del ricorso incidentale, articolato dall’aggiudicataria -OMISSIS-, carattere tramandato dalla sistematica processual -amministrativistica con l’icastico attributo di “paralizzante”.
5.1. Precisa in chiave generale il Collegio che ove, invece, le censure recate dalle due imprese in conflitto, avessero avuto la medesima finalità, in quanto, ad esempio, intese entrambe a censurare la rispettiva ammissione alla gara, dirigendosi sullo stesso piano, al ricorso incidentale non potrebbe riconoscersi natura ed effetto paralizzante, conseguendone l’impossibilità di esaminarlo per primo.
La giurisprudenza ha efficacemente puntualizzato l’illustrato concetto, avendo da tempo chiarito che “In presenza di speculari censure con cui il ricorrente principale e quello incidentale lamentano l’uno la mancata esclusione dell’offerta dell’altro dalla gara, non sussistono i presupposti perché il ricorso incidentale venga esaminato prioritariamente rispetto a quello principale: invero, l’identica tipologia dei vizi fatti valere da entrambe le parti comporta la necessità che l’impugnazione incidentale, in conformità alla sua natura di rimedio adesivo accessorio, venga esaminata soltanto dopo che sia stata delibata la fondatezza dell’impugnazione principale e ragionare diversamente, a fronte di reciproche domande di esclusione dalla procedura di gara, significherebbe assegnare all’aggiudicataria un’iperprotezione che non si rinviene nel sistema, anche costituzionale, di riferimento” (T.A.R. Toscana, sez. II, 17 luglio 2008, n. 1795).
Rivivrebbe, dunque, in tale ipotesi di pariordinazione delle censure principali ed incidentali, il principio, di risalente derivazione giurisprudenziale, della natura accessiva o dipendente del ricorso incidentale, che segue le sorti di quello principale, per cui in caso di sua rinuncia o declaratoria di perenzione, il gravame incidentale non potrebbe essere esaminato (per tutte, Consiglio Stato ad. plen., 10 novembre 2008 , n. 11, secondo cui “L’art. 37, sesto comma, del testo unico approvato col regio decreto n. 1054 del 1924, sebbene sia espressamente riferito ai soli casi in cui le censure del ricorso principale non possano essere esaminate perché esso è rinunciato o è tardivamente proposto, risulta senz’altro applicabile – per identità di ratio – anche quando esso vada dichiarato perento o improcedibile per il superamento del termine del suo deposito: in tali casi, in cui il ricorso incidentale diventa improcedibile, ben può affermarsi che questo è subordinato e accessorio a quello principale”).
L’impossibilità di esaminare il ricorso incidentale declina invece in termini di inutilità, qualora il ricorso principale si riveli infondato, atteso che tale mezzo nasce con una intrinseca natura di controazione che l’ordinamento mette a disposizione del controinteressato per contrastare l’iniziativa processuale del ricorrente; e della quale non emerge conseguentemente l’utilità, nel caso di infondatezza del ricorso principale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 401/2009). In termini più incisivi il giudice d’appello ha sancito che “l’esame del ricorso incidentale può aver luogo, non per il mero fatto che sia stato ritualmente proposto un ricorso principale, ma solo una volta che di quest’ultimo sia stata delibata la fondatezza, perché è solo questa che fa sorgere l’interesse della parte all’esame della censura incidentale” (Cons. di Stato Sez. V, 17 dicembre 2008, n.6292).
6. Approdando dunque al merito del gravame incidentale, va innanzitutto scrutinato il terzo motivo, che assumerebbe anche natura assorbente, svolgendo censure minanti in radice l’ammissione alla gara di -OMISSIS-, con l’effetto di non richiedere la rinnovazione del giudizio di affidabilità ed integrità da parte della stazione appaltante.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente -OMISSIS-lamenta l’illegittimità dell’ammissione della -OMISSIS-alla gara per cui è causa, deducendo che la stessa ha omesso di dichiarare ulteriori accertamenti negativi contenuti nei verbali -OMISSIS-, che hanno contestato sistematica violazione del diritto del lavoratore al godimento delle ferie.
Tali verbali, in particolare, hanno contestato violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 14 L. n. 81/2008 ed illeciti penali per usurpazioni di pubbliche funzioni, ai sensi dell’art. 347 c.p.
Tali gravi fatti, sicuramente rilevanti, dovevano essere dichiarati dal concorrente e non può revocarsi in dubbio che i verbali di accertamento, redatti dai competenti Ispettorati del Lavoro, per violazioni degli obblighi “giuslavoristici”, non solo rilevano ai sensi dell’art. 80 co. V lett. a) del precedente Codice dei Contratti Pubblici ma che siano anche mezzo adeguato e sufficiente di prova di non affidabilità professionale del concorrente (art. 80 co. V lett. c-bis).
Rappresenta, inoltre, la ricorrente incidentale che i fatti in questione hanno formato oggetto anche di una decisione, passata in giudicato, del T.A.R. Lazio (Sezione II) n. -OMISSIS- che ha accertato:
– la rilevanza della omissione dichiarativa dei verbali di accertamento dell’-OMISSIS-;
– la incidenza delle omissioni ivi accertate sulla violazione reiterata dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui requisiti di ammissione a gara di -OMISSIS-.
Si invoca al riguardo giurisprudenza d’appello che ha precisato che un verbale di accertamento di violazioni a norme in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori costituisce “debito accertamento” della relativa infrazione, potendo essere la fattispecie sussunta nella nozione di “gravi infrazioni debitamente accertate” per tale dovendosi intendere definitività di accertamento in sede amministrativa e non necessariamente giudiziale (cita sul punto, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8409 del 28 dicembre 2020).
Conclude la ricorrente incidentale sostenendo che emerge, pertanto, che l’ammissione della -OMISSIS-alla gara de qua sarebbe illegittima:
a) per violazione dell’obbligo dichiarativo dei tali verbali di contestazione elevati dagli -OMISSIS-, omissione dichiarativa che integra autonoma causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, co.5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che rinvia anche alla violazione dell’ art. 30 stesso decreto in tema di infrazione degli obblighi in materia di trattamenti retributivi salariali o, in subordine, sub specie di gravi illeciti professionali, atti a rendere dubbia l’affidabilità o l’integrità professionale del concorrente non affidabilità, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c- bis) del D.Lgs. 50/2016;
b) ancora, per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto delle condizioni dei lavoratori e delle norme contrattuali (per violazione, quindi, dall’art. 80, co. 5, lett. a) e dell’art. 30, co. 3, d.lgs. n. 50/2016); nonché, correlativamente, per omessa valutazione da parte della s.a. di siffatte violazioni, potenzialmente rilevanti, sub specie di integrità ed affidabilità professionale, la valutazione delle quali da parte della stazione appaltante è stata impedito dall’omissione dichiarativa commessa dalla -OMISSIS-.
Sostiene inoltre la -OMISSIS-che sarebbe integrata anche la causa di non ammissione alla gara declinata all’art. 80, co. 5-ter, del codice dei contratti, essendo la -OMISSIS-incorsa in “significative carenze” nell’esecuzione di precedenti affidamenti.
Va, inoltre, soggiunto che nel corso della discussione di pubblica Udienza la difesa della ricorrente incidentale ha rappresentato al Collegio che in data odierna è stata pubblicata la sentenza -OMISSIS- del T.A.R Lazio – Roma, II Sezione, recante rigetto del ricorso della -OMISSIS-, avverso il provvedimento recante sua esclusione da parte della Consip, in esito alla rivalutazione della sua affidabilità professionale, svolta dalla Consip in esecuzione, tra le altre, della precedente sentenza n. -OMISSIS- della stessa Sezione del T.A.R Lazio.
Tale pronuncia, pur avendo respinto i ricorsi proposti da taluni operatori economici avverso il provvedimento, con cui la Consip aveva ritenuto non rilevanti, quali indici di inaffidabilità professionale ex art. 80, co.5, lett. a), c), c-bis e c-ter del d.lgs. n. 50/2016 alcune gravi infrazioni accertate a carico della -OMISSIS-dall’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-nonché con i verbali unici di accertamento del 26.8.2019 adottati per gravi violazioni delle norme concernenti la tutela del lavoro, ha invece accolto i ricorsi avverso la ritenuta irrilevanza – e quindi la portata non escludente i requisiti di affidabilità professionale – della mancata concessione – e relativa fruizione da parte dei dipendenti – delle ferie nella misura minima prevista dalla legge.
In sostanza, come poi ricostruito dal Collegio sulla base degli atti prodotti – il Tar Lazio, con la sentenza -OMISSIS-, accogliendo la relativa censura, aveva disposto la rinnovazione della valutazione dell’affidabilità professionale della -OMISSIS-ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett c), c-bis e c-ter del Codice dei contratti per la violazione, accertata dall’-OMISSIS-, consistente nella mancata concessione delle ferie ai suoi dipendenti della “sala conta”.
Avverso l’esclusione decretata dalla Consip, in esito alla rivalutazione dell’affidabilità professionale (eseguita in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-), la -OMISSIS-ha proposto un secondo ricorso al TAR Lazio, che lo ha respinto con la sentenza n. -OMISSIS-, segnalata dalla difesa di -OMISSIS-in pubblica Udienza (della quale, estratta dal Collegio dal Sito istituzionale della G.A vengono appresso riportati i passi essenziali).
La difesa della ricorrente incidentale, che ha già depositato in giudizio il provvedimento della Consip del 24 ottobre 2023 (in ordine al quale è sviluppato il II motivo del ricorso incidentale) ha inoltre offerto in visione al Collegio la comunicazione che, a seguito del citato provvedimento espulsivo, la Consip ha inoltrato all’ANAC – Modello C – delle notizie rilevanti ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, comunicazione datata 17 novembre 2023 che, in assenza di opposizione delle parti presenti, è stata acquisita dal Collegio.
7.Il riassunto terzo motivo del ricorso incidentale a parere del Collegio si presta a favorevole considerazione e va conseguentemente accolto.
Quanto alla censura di omessa dichiarazione delle violazioni accertate dagli Ispettorati territoriali del Lavoro di -OMISSIS-, tali verbali sono prodotti in atti dalla ricorrente incidentale, rispettivamente agli all.ti 6 e 7 della produzione -OMISSIS-del 8 gennaio 2024 versata a supporto del ricorso incidentale.
7.1. In punto di diritto, il Collegio evidenzia che affinché una grave infrazione possa dirsi rilevante a fini escludenti, a mente dell’art. 80, co. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è necessario che essa sia debitamente accertata in sede amministrativa, ossia che la definitività si sia formata in seno al procedimento amministrativo prescritto per l’elevazione della sanzione e l’emissione della relativa sanzione, definitività che ordinariamente è la risultante e l’approdo del contraddittorio procedimentale previsto ai fini dell’emissione del provvedimento conclusivo di accertamento e comminazione della sanzione.
Non occorre, in altri termini, e la norma non richiede, il carattere della definitività, derivante dall’innesco ad iniziativa dell’ingiunto, della fase giurisdizionale e dall’esaurimento della stessa; la norma fa infatti riferimento alla definitività interna al procedimento amministrativo preordinato all’emanazione della sanzione amministrativa in cui consiste ed esita il verbale di accertamento delle infrazioni e non alla definitività dell’accertamento a norme in materia di salute dei lavoratori e sicurezza del lavoro.
La giurisprudenza ha di recente enunciato la delineata opzione affermando che “I verbali degli Ispettorati del Lavoro sono utilizzabili quali prova delle gravi infrazioni della normativa giuslavoristica, atteso che l’art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 richiede per l’appunto che si tratti di una grave infrazione «debitamente accertata » e non « definitivamente accertata ». Non è, quindi, indispensabile che le infrazioni giuslavoristiche siano vagliate in sede giurisdizionale (né tantomeno che siano sfociate nell’adozione di un’ordinanza-ingiunzione). Detti verbali sono suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni «debitamente accertate» ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 5 aprile 2023, n.5786).
Si è espresso negli stessi sensi anche il Consiglio di Stato, sancendo che: “Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), d.lg. n. 50/2016, ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara pubblica, non è necessario che la grave infrazione alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia “definitivamente accertata”, essendo sufficiente che la stessa sia stata “debitamente accertata”, attraverso un accertamento con qualunque mezzo adeguato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 novembre 2022, n.10131; ID, 28 dicembre 2020, n. 8409; ID, n. 5564/2020).
Alle medesime conclusioni la giurisprudenza maggioritaria perveniva, anche nel vigore dell’abrogato Codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il cui art. 38, lett. e) stabiliva l’esclusione dalla gara dei concorrenti che avessero commesso “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”, avendo il Consiglio di Stato precisato che “L’art. 38 del d.lg. n. 163 del 2006, nella parte in cui prevede che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara coloro “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”, non impone la sussistenza di una violazione “definitivamente accertata”. L’espressione “debitamente accertate” deve, infatti, essere intesa nel senso che è sufficiente che si riscontri una infrazione che sia stata oggetto di una autonoma verifica da parte dell’amministrazione” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2012, n.4519; contra, T.A.R: Piemonte, Sez., I, 9/09/2008, n. 1886, secondo cui “presupposto e precondizione dell’applicazione della causa di esclusione in esame è, preliminarmente, la definitività dell’accertamento dell’infrazione, cosicché l’esclusione non potrà essere comminata qualora la contestazione dell’infrazione sia ancora soggetta a gravame amministrativo o giurisdizionale o siano pendenti i relativi termini”).
7.2. Ciò debitamente precisato in ordine al concetto di “gravi violazioni definitivamente accertate”, si riportano di seguito le più significative contestazioni, elevate dall’-OMISSIS- con il verbale del 26 agosto 2016/all. 6 produzione -OMISSIS-del 8 gennaio 2024).
Conviene sin da ora avvertire che dalla disamina degli stessi (documenti di circa 23 pagine cadauno) emerge l’avvenuta rilevazione una fitta congerie di gravi violazioni alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori.
7.3. Orbene, premettono gli ispettori accertatori (Verbale 26 agosto 2019, prot. n. -OMISSIS-, all. 6 produz. del 8 gennaio 2024 -OMISSIS-) che “Il presente verbale si riferisce esclusivamente alle violazioni amministrative in materia dl lavoro relative al periodo da Agosto 2014 al Dicembre 2018, oggetto di contestazione al sensi della L. n. 689/1981 a seguito degli accertamenti iniziati con diffida d’affido esibizione documentazione prot. n. -OMISSIS- (…) al fine dl evadere le numerose richieste d’intervento, pervenute a questo Ispettorato, In diverse date, sia dal singoli lavoratori sia dalle sigle sindacali, a carico dl codesta società, come meglio dl seguito indicate solo a titolo esemplificavo e non esaustivo.”
Ebbene, relativamente ad un dipendente -OMISSIS-assunto nel 2008 con contratto tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è cessato in data 21.05.2014 per dimissioni volontarie, gli Ispettori accertano che “In particolare, il predetto lavoratore ha ricevuto la retribuzione del mese di maggio 2014, ma non tutte le altre spettanze patrimoniali consequenziali alla chiusura del suddetto rapporto di lavoro, quali il TFR, residuo ferie, ROL, ratei di 13° mensilità” e che “In particolare, relativamente ai crediti a lui dovuti a titolo di ferie residue, ratei 13°, Rol. ex festività e ferie residue, in uno al TFR spettante, tenuto conto dell’anticipazione ricevuta nel corso del rapporto, si è provveduto ad adottare provvedimento di diffida accertativa. In particolare, si rileva che rimporto di euro 10.583,44 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS, conguagliato nel mese di giugno/14, è stato corrisposto al predetto lavoratore soltanto in data 12/05/2015, dopo l’adozione del provvedimento di diffida accertativa.”.
Relativamente ad altro lavoratore, assunto “in forza dal 01/09/2011 fino al 01/12/2014, come GPG, il quale lamentava il mancato pagamento della retribuzione a lui spettanti per I mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2014, la mancata corresponsione dell’indennità economica di malattia per il periodo dal 27/10/2014 al 27/11/2014, successivamente licenziato in data 01/12/2014”, si è accertato che i crediti da lui vantati per varie causali del rapporto di lavoro e fatte oggetto di conciliazione monocratica ex artt. 11 e 12 D.Lgs. n.124/2014 del 31/01/2017, esitata in un accordo raggiunto su un importo netto di euro 6.469,00, importo che “è stato corrisposto al predetto lavoratore soltanto dopo l’adozione del provvedimento di diffida accertativa”.
Per le relative violazioni, emerge dal verbale all’esame che sono state inflitte alla -OMISSIS-varie sanzioni amministrative, quali “Sanzione per mancato pagamento dell’Indennità di malattia effettuata nei mesi di settembre/14, ottobre/14, novembre/14 e dicembre/14 (ora per allora ), la restituzione della malattia per l’importo di 3.396,39 è avvenuta in data gennaio 2015, come da dettaglio DM – Gennaio 2015”; nonché sanzione per “Infedeli registrazioni per ore di lavoro straordinario svolto dal lav.re nei mesi di Luglio/14 ed Agosto/14”.
7.3.1. Relativamente ad altro dipendente, la cui posizione è illustrata al punto 4 del verbale in disamina (pag. 5) si afferma nello stesso che: “Dall’esame della documentazione di lavoro esibita e dalle dichiarazioni acquisite, è emerso che la società ha omesso di corrispondere al predetto lav.re i crediti spettanti a titolo di retribuzione agosto, settembre ed ottobre 2015, comprensiva quest’ultima di TFR maturato dal 15.12.2009 al 08.10.2015, ratei 13° e 14°, permessi e ferie non goduti, 13° anno 2015, ferie residue e permessi residui, ammontante complessivamente ad E 9.435,37 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, oggetto di Diffida Accertativa ex art. 12 D.Lgs. n.124/2004, ottemperata nel mese di giugno/2016,” e si rileva in particolare “che l’importo di euro 7.498,52 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS, conguagliato nel mese di dicembre/2015, è stato corrisposto al predetto lavoratore soltanto dopo l’adozione del provvedimento di diffida accertativa nel mese di giugno 2016.”.
7.3.2. Ancora, a pag. 6 del verbale all’esame è descritta la violazione degli obblighi in materia di corresponsione di retribuzione, trattamento di fine rapporto, ed altri crediti nonché per le ferie non godute, con riferimento ad altri 2 lavoratori, la cui posizione p illustrata ai punti 6 e 7 del verbale, risultando quanto segue:
“6. Relativamente al lav.re … in forza dal 15/09/1994 al 04/06/2016, risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento giusta causa, dalla documentazione esibita, è emerso il mancato pagamento dei crediti a lui spettanti a titolo di retribuzione mese di giugno/2016, ratei 13° mensilità anno 2016, ROL non goduti, ferie non godute, ex festività, TFR accantonato in azienda, tenuto conto dell’anticipazione tfr avvenuta nell’anno 2006, per i quali è stato adottato provvedimento di diffida accertativa. Si rappresenta che il pagamento dei crediti maturati nell’anno 2016, così come accertati, è avvenuto in data 08/03/2017.”
7.Relativamente al lav.re… in forza dal 02/01/2008 al 28/02/2017 come GPG 4° livello del CCNL di settore, dalla documentazione esibita, è emerso il mancato pagamento dei crediti a lui spettanti a titolo di retribuzione mese di febbraio 2017, comprensiva di ratei 13° e 14°, ROL non goduti, ferie non godute, ex festività (importo lordo 8.541,69) e TFR (importo tordo 12.580,86), ammontante complessivamente ad euro 21.122,55 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, per i quali è stato adottato provvedimento di diffidi accertativa del 08/08/2017, successivamente validata con decreto direttoriale”. Per tale lavoratore è addirittura contestata l’inottemperanza alla diffida e quindi il mancato pagamento degli importi predetti nonostante l’ingiunzione all’uopo elevata dall’Ispettorato: “In particolare, si rileva che l’importo di euro 12,508,86 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS, conguagliato nel mese di Febbraio/2017, non è stato corrisposto al predetto lavoratore sebbene l’adozione del provvedimento di diffida accertativa nel mese Agosto/17, successivamente validato”.
Relativamente ai lavoratori la cui posizione è analiticamente illustrata ai successivi punti 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18, è stato contestato il mancato pagamento di numerose competenze dipendenti dallo svolgimento della prestazione lavorativa come G.P.G. alle dipendenze della -OMISSIS-, tra cui retribuzioni, indennità di malattia, TFR, contributi previdenziali.
7.4. Relativamente poi ai dipendenti menzionati ai punti 8, 15 e 16, alle predette omissioni si aggiunge anche quella per mancato riconoscimento di ferie non godute.
Conseguentemente nel verbale in analisi gli Ispettori concludono che:
“Tutto ciò premesso, dall’esame della documentazione acquisita, così come sopra illustrata, dai riscontri effettuati, in ragione dell’apparato probatorio formato e raccolto durante le indagini, sono state accertate le sottoelencate inosservanze alle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale.
1. Infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro dei dati relativi ai lavoratori determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.” E ciò per decine di lavoratori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.
Inoltre, a pag. 15 del verbale in diamina gli Ispettori concludono accertando “2. Infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro dei dati relativi ai lavoratori determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali” nonché “3. Omessa comunicazione al Centro per l’Impiego, nei termini di legge, della Comunicazione obbligatoria di cessazione”.
Inoltre, quanto alla violazione verosimilmente più grave, incidente sul diritto costituzionale di ciascun lavoratore al riposo feriale continuativo, gli Ispettori accertano:
“4.Omessa fruizione delle ferie, nella misura minima prevista dalla legge.”, argomentando che “Dall’esame del libro unico del lavoro ed in particolare dei cedoloni riepilogativi ferie, consegnati dalla società, nelle quali sono riportate le ferie usufruite dal singoli lavoratori, con l’esatta imputazione a titolo di ferie anno h corso o saldo esercizio precedente, è emerso che codesta società, nella persona del legale rappresentante, non ha fatto usufruire al personale amministrativo addetto alla sala conta, le ferie previste per legge, così come specificato accanto a ciascun nominativo, nel prospetto di seguito riportato” riguardante i lavoratori addetti alla sala conta – periodo dal 2015 al 2018” (pagg.16 e ss., Verbale 26 agosto 2019, prot. n. -OMISSIS-, all. 6 produz. del 8 gennaio 2024 -OMISSIS-).
8. Il Collegio è dunque al cospetto di una congerie di gravi violazioni, debitamente accertate siccome oggetto di un verbale definitivo di accertamento unico di violazioni elevato dalla Direzione provinciale del lavoro di -OMISSIS-, Dipartimento Ispettorato territoriale del lavoro, raffiguranti un quadro di ripetute e rilevanti inadempienze perpetrata dalla -OMISSIS-ai danni di numero suoi dipendenti, rivestenti il ruolo e la funzione di guardie particolari giurate; violazioni concernenti, come riferito, il mancato pagamento di retribuzioni indennità di malattia, contributi previdenziali e mancato riconoscimento di ferie.
8.1. Siffatte reiterate violazioni, commesse ai danni di decine di dipendenti, ad avviso del Collegio debbono essere ricondotte alla fattispecie normativa prevista dall’art. 80, co.5, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che eleva ad autonoma causa di esclusione dalle gare d’appalto la commissione di gravi violazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori nonché “nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice”, senza che all’uopo sia richiesta la formulazione di una valutazione di inaffidabilità.
Ebbene, gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice di contratti – cui rinvia la lett. a) dell’art. 80, co.5, stesso Codice – sono, inter alia, quelli in materia “sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.”; obblighi tra i quali irrefutabilmente rientrano gli obblighi scaturenti dalle norme nazionali e di contratto collettivo che impongono al datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, di versare le indennità di malattia, i contributi previdenziali e assistenziali e quant’altro stabilito dalla contrattazione collettiva.
Obblighi che l’-OMISSIS- con il verbale sopra esaminato ha accertato essere stati infranti dalla -OMISSIS-ai danni di decine di dipendenti in diversi anni, e rispetto ai quali l’impresa datrice di lavoro ha sovente corrisposto il dovuto solo a seguito della elevazione della contestazione e relativa diffida e comminazione della sanzione; in alcuni casi addirittura perseverando nell’inottemperanza nonostante la diffida dell’Ispettorato.
8.2. Conviene segnalare al riguardo una recente sentenza in termini, con la quale il Consiglio di Stato si è specificamente pronunciato, in linea con la delineata autonoma rilevanza escludente, in forza del combinato disposto di cui all’art. 80, co.5, lett. a) e 30, d.lgs. n. 50/2016, condivisibilmente sancendo che “anche le accertate omissioni retributive (avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 30, comma 3 del Codice, che rende doveroso il rispetto della normativa a tutela delle posizioni lavorative) costituiscono (di là dal meccanismo di cui all’art. 30, comma 6, privo di pertinenza, in quanto non riferito alle condizioni di ammissione alla procedura evidenziale, operando in executivis a maggior tutela dei lavoratori a fronte di ritardo nel pagamento delle spettanze contrattualmente dovute) ragione sufficiente ai fini dell’apprezzamento di inaffidabilità della concorrente” (Consiglio di Stato sez. V, 24 gennaio 2019, n.586)
La citata decisione d’appello conferma la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, con la quale questo T.A..R, in linea con quanto sopra evidenziato in ordine alla sussunzione delle violazione commesse dalla -OMISSIS-, come accertate nell’esaminato verbale del -OMISSIS- del 26.8.2019, nella fattispecie contemplata all’art. 80, cp.5, lett. a) sancente un’autonoma immediata causa di esclusione, ha valutato che il parziale inadempimento retributivo dovesse qualificarsi, ai fini dell’apprezzamento di rilevanza di cui all’art. 80, comma 5 lett. a), come “un fatto grave in sé”, per la rilevanza che ha ritenuto assumesse, ai fini dell’affidabilità di un’impresa, la regolare e puntuale corresponsione al personale di quanto a questo dovuto a titolo di trattamento economico, nelle varie componenti previste dai contratti collettivi e dalla normativa di settore.
8.3. Nella prospettazione difensiva della ricorrente incidentale -OMISSIS-, le infrazioni contestate dal verbale del 26.8.2019 dell’-OMISSIS- e dell’ITL di -OMISSIS- – quest’ ultimo il Collegio ritiene non necessario esaminare per economia espositiva, peraltro rilevando che contesta alla -OMISSIS-svariate analoghe violazioni di numerosi obblighi rivenienti dai contratti collettivi di lavoro in materia di pagamento di retribuzioni, indennità di malattia, contributi previdenziali ed assistenziali nonché di ferie – vengono ascritte anche all’art. 80, co. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 sub specie di indici di inaffidabilità, in particolare “di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
9. Orbene anche tale censura si prospetta fondata, poiché le gravi violazione debitamente accertate dagli Ispettorati del lavoro di -OMISSIS-, integrano anche gravi illeciti professionali atti a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità della concorrente -OMISSIS-, tanto che a causa delle medesime infrazioni contestate dai ridetti verbali di accertamento, la Consip S.p.a., in occasione di altra procedura concorsuale, ha decretato l’esclusione dalla odierna controinteressata dalla relativa procedura di gara con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, poi impugnato davanti al TAR Lazio che si è pronunciato con varie sentenze e, in particolare. con la n. -OMISSIS-
Con tale sentenza, la II Sezione del T.A.R Lazio, come accennato in sede di sintesi del motivo in scrutinio, pur avendo respinto i ricorsi proposti da taluni operatori economici avverso il provvedimento con cui la Consip aveva ritenuto non rilevanti, quali indici di inaffidabilità professionale ex art. 80, co.5, lett. a), c), c-bis e c-ter del d.lgs. n. 50/2016, alcune gravi infrazioni accertate a carico della -OMISSIS-dall’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-nonché con i verbali unici di accertamento del 26.8.2019 adottati per gravi violazioni delle norme concernenti la tutela del lavoro, ha tuttavia accolto i ricorsi avverso la ritenuta irrilevanza – e quindi la portata non escludente i requisiti di affidabilità professionale – della mancata concessione – e relativa fruizione da parte dei dipendenti – delle ferie nella misura minima prevista dalla legge.
In sostanza – come poi ricostruito dal Collegio sulla base degli atti prodotti – il T.A.R. Lazio con la sentenza -OMISSIS-, accogliendo la relativa censura, ha disposto la rinnovazione della valutazione dell’affidabilità professionale della -OMISSIS-ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c, c-bis e c-ter del Codice dei contratti per la violazione accertata dall’-OMISSIS- per la mancata concessione – e conseguente fruizione- delle ferie ai suoi dipendenti della “sala conta”.
Ebbene, in esito alla rivalutazione dell’affidabilità professionale avviata il 21 luglio 2023, per tutte le causali suaccennate (mancata concessione delle ferie ai dipendenti; caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro accertata e sanzionata con il cennato decreto di controllo giudiziario della Procura di Milano, DDA) effettuata in ottemperanza a varie sentenze del T.A.R Lazio, tra cui la n. -OMISSIS-, la Consip ha escluso la -OMISSIS-dai lotti nn. 1,2,3,4,7,7,10,11,13,30,32,33 e 34 dalla gara, già precedentemente ad essa aggiudicata.
Avverso siffatta esclusione, conseguente a rivalutazione dell’affidabilità professionale effettuata in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del TAR Lazio, la -OMISSIS-ha proposto un secondo ricorso al TAR Lazio, che lo ha respinto con la sentenza n. -OMISSIS- segnalata dalla difesa di -OMISSIS-in pubblica Udienza ed estratta dal Collegio dal Sito istituzionale della G.A.
9.1. Conviene riportare i passaggi più significativi di questa sentenza, che sancisce la rilevanza escludente delle violazioni commesse dalla Copsmpol degli obblighi di riconoscimento delle ferie retribuite ai suoi dipendenti della “sala conta”.
Giova ripetere che, con la sentenza -OMISSIS-, il T.A.R. Lazio, Seconda Sezione, si è pronunciato sul ricorso proposto da -OMISSIS-avverso il provvedimento emesso dalla Consip seguito dalla formulazione del giudizio di affidabilità svolto in esecuzione di numerose sentenze di annullamento dei provvedimenti recanti la sua ammissione a svariate gare, espletate dalla Consip.
Ebbene, con tale seconda sentenza il T.A.R. Lazio ha dapprima precisato “preliminarmente, che le summenzionate sentenze con cui questa Sezione ha originariamente annullato le aggiudicazioni disposte in favore di -OMISSIS-(per difetto di motivazione del giudizio di non gravità espresso sulla violazione del diritto alle ferie annuali) – tutte rimaste inappellate nella parte in cui è stato disposto tale annullamento – hanno rimesso alla stazione appaltante il potere di rivalutare la gravità (o meno) dell’infrazione giuslavoristica consistente nella mancata fruizione delle ferie nella misura minima legale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo all’intero personale della sede di -OMISSIS-addetto alla sala conta. Le citate sentenze hanno infatti chiarito, expressis verbis, che “il giudizio di non gravità espresso da Consip sull’infrazione consistente nella mancata fruizione delle ferie sia inficiato da un difetto di motivazione, derivandone la necessità di annullare il provvedimento del 28 ottobre 2022 con cui è stato formulato tale giudizio, nonché di rideterminarsi sul punto in questione (punto che risulta allo stato non correttamente motivato), salvo il potere discrezionale della stazione appaltante di soppesare e valutare tutte le circostanze del caso concreto”.
La sentenza in analisi rammenta in proposito che: “In estrema sintesi, le summenzionate sentenze avevano sì accertato l’esistenza di un’infrazione debitamente accertata alle norme in materia di lavoro, ma avevano lasciato impregiudicato il successivo tratto di potere discrezionale volto a stabilire se (e in che misura) tale infrazione potesse qualificarsi come “grave”, così come richiesto ai fini escludenti dall’art. 80, c.5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 (il quale parla per l’appunto di “gravi” infrazioni debitamente accertate alla normativa giuslavoristica).”
Nel merito della soggetta questione, il T.A.R. motiva il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di esclusione della -OMISSIS-in esito alla valutazione di gravità delle infrazioni effettuata in esecuzione delle sentenze in questione (tra cui la n. -OMISSIS-invocata dalla ricorrente incidentale), argomentando che “le ripetute violazioni del diritto alle ferie commesse negli anni 2015 – 2018 nei confronti dei dipendenti della sala conta della sede di -OMISSIS-(ivi inclusi i 50 dipendenti a termine di cui si discorre), sono state acclarate dagli ispettori del lavoro all’esito di approfondite indagini documentali effettuate in loco, indagini i cui esiti non possono essere sovvertiti (per le ragioni già esposte) da una documentazione unilaterale del datore di lavoro quale il LUL.” (Libro unico del lavoro, predisposto unilateralmente dal datore di lavoro ed inidoneo a provare la veridicità di fatti a lui favorevoli, n.d.s.).
Conclusivamente, dopo aver analiticamente argomentato sulla non esaustività delle prove addotte da -OMISSIS-a dimostrazione dell’avvenuta fruizione delle ferie da parte dei dipendenti che, invece, escussi in loco dagli Ispettori del lavoro avevano dichiarato il contrario, la sentenza in analisi conclude affermando che i provvedimenti di esclusione assunti dalla Consip a conclusione della valutazione di affidabilità, “disvelano un legittimo esercizio del potere discrezionale de quo, atteso che la stazione appaltante correttamente valorizzato:
a) la natura assoluta e inderogabile della tutela costituzionale dei periodi di riposo/ferie dei lavoratori (cfr. art. 36 Cost.);
b) il fatto che il mancato rispetto dei periodi di riposo/ferie non può risultare “scriminato” soltanto perché perpetrato nei confronti di più di 70 dipendenti (peraltro non pochi) addetti ad un servizio diverso rispetto a quello di cui trattasi.
Tanto basta a respingere la doglianza secondo cui almeno 50 dei 76 dipendenti della sede di -OMISSIS-avrebbero ottenuto una legittima monetizzazione delle ferie maturate e non godute.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, -OMISSIS-, p. 20.6)”.
Dal che il T.A.R. ha concluso che “22. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, appare evidente che l’infrazione giuslavoristica accertata dall’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-– in quanto indubbiamente integrante una grave infrazione debitamente accertata alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice degli appalti pubblici (cfr. art. 80, c. 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016) – costituisce un valido motivo di esclusione dalla gara da solo sufficiente a fondare l’atto di estromissione qui impugnato.”
10. Sotto altro profilo, osserva il Collegio che non può fondatamente scalfire la rilevanza degli addebiti mossi dall’-OMISSIS-, la circostanza che i relativi verbali sono stati oggetto di pronuncia di sospensione emessa dal Tribunale ordinario di -OMISSIS-, adito dalla -OMISSIS-avverso tali provvedimenti, ostandovi il dirimente rilievo della omissione della dichiarazione, da parte della -OMISSIS-, in sede di gara, dell’intervenuta adozione ai suoi danni di tali processi verbali di accertamento delle violazioni ivi contestate.
Rileva cioè, a fini espulsivi dalla procedura concorsuale per cui si procede, la mancata dichiarazione in sede di gara dell’accertamento della grave infrazione, omissione che ha privato la stazione appaltante della possibilità di procedere alla valutazione dell’incidenza della violazione stessa sull’affidabilità professionale e sull’integrità del concorrente.
La sopravvenienza consistente nella successiva pronunciata sospensione dell’atto di accertamento dell’infrazione e della conseguenziale comminatoria della sanzione non assume rilevo esimente dell’omissione dichiarativa, atteso che il bene giuridico che la norma persegue consiste nel porre l’amministrazione appaltante in condizione di esercitare la discrezionalità valutativa della pertinenza ovvero dell’incidenza o meno della commessa infrazione sull’affidabilità del concorrente; giudizio che non può che essere condotto se non valutando l’afferenza e congruenza della condotta in cui sia consistita la violazione, rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, in guisa che una condotta, pur fatta oggetto di violazione amministrativa, ma del tutto eterogenea rispetto alle prestazioni contrattuali oggetto dell’appalto, può non apparire rilevante e idonea a scalfire l’affidabilità.
10.1. Nella specie, e rimanendo entro la doverosa soglia del sindacato di estrinseco di legittimità, non può non evidenziare il Collegio che l’appalto per cui è causa concerne l’affidamento di attività di vigilanza, prevalentemente armata, ossia prestazioni richiedenti un elevato grado di affidabilità ed integrità professionale nell’operatore economico.
Ciò che acuisce al massimo lo spessore dei requisiti di integrità che l’appaltatore deve possedere, in ragione della delicatezza dei compiti e funzioni che è chiamato a disimpegnare.
10.2. In tale quadro di spiccata fiduciarietà, le infrazioni gravi, debitamente accertate come commesse dalla -OMISSIS-in termini di violazione delle norme di legge e di contratto collettivo su retribuzioni, indennità di malattia, concessione delle ferie, condotte trasmodanti altresì nel reato di caporalato di cui all’art. 603 bis co. 1, 2 e 3 c.p. (fatte oggetto dei provvedimenti giudiziari riportati in stralcio appresso illustrati scrutinando il primo motivo del ricorso incidentale), depongono nel senso di una palmare gravità, atta ad elidere d’amblais il rapporto fiduciario che deve innervare il contratto d’appalto. E, in definitiva, integrare la causa di esclusione secca sancita dal combinato disposto dell’art. 80, co.5, lett. a) e 30, co.3, del d.lgs. n. 50/2016.
Ma affinché potesse svolgere siffatta valutazione, la stazione appaltante doveva essere posta a conoscenza delle infrazioni contestate alla -OMISSIS-, sia con i verbali dell’ITS di -OMISSIS-, sia con il decreto della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano del -OMISSIS- e accessiva ordinanza di convalida del G.I.P. -OMISSIS-.
Provvedimenti tutti che -OMISSIS-ha omesso di dichiarare in sede di gara, in tal modo impedendo alla -OMISSIS- committente di valutarne la gravità, ai fini dell’ammissione alla gara.
10.3. Inoltre, soggiunge il Collegio che stante la tratteggiata natura di tale giudizio, da condurre ex ante, non assumono rilievo eventuali provvedimenti giurisdizionali di privazione di efficacia del verbale di contestazione, come del provvedimento di revoca del controllo giudiziario.
Non può pertanto giovare alla -OMISSIS-la circostanza che i verbali dell’ITL siano stati sospesi dal giudice ordinario adito avverso di essi trattandosi, come testé spiegato, di sopravvenienza indifferente rispetto alla finalità perseguita dal legislatore con l’imposizione dell’obbligo dichiarativo.
6.5. Oltretutto, denota il Collegio che il provvedimento giurisdizionale di sospensione dei verbali dell’-OMISSIS- prodotto dalla -OMISSIS-e versato in atti, non enuncia alcuna delibazione di fumus di fondatezza della spiegata opposizione.
Invero, il giudice onorario che ha emesso l’ordinanza di sospensione dopo aver genericamente affermato la necessità della concorrenza del requisito del fumus boni iuris (“Rilevato quanto alla richiesta di sospensione delle ordinanze ingiunzioni operate che la concessione della sospensiva richiesta è subordinata alla ricorrenza dei “gravi motivi” che postulano, in primo luogo, una positiva valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione (fumus boni juris) ed, in secondo luogo, la valutazione comparativa del pregiudizio (periculum in mora) che potrebbero subire le parti (ovvero quello dell’istante laddove la sospensiva non fosse concessa, nonché quello del resistente laddove la sospensiva fosse concessa); la valutazione della prognosi della fondatezza dell’opposizione e la ponderazione dei rispettivi pericula deve avvenire secondo un necessario bilanciamento dei due presupposti che postula una valutazione globale dei requisiti”), tuttavia non esprime alcuna “positiva valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione”, pur additata come necessaria, soffermandosi unicamente sul periculum: “Rilevato che l’istante ha palesato l’esistenza dei gravi motivi di irreparabile danno, consistenti nella impossibilità di partecipazione a gare pubbliche, atteso che le Stazioni Appaltanti, sul ritenuto presupposto che le ordinanze ingiunzione siano esecutive, ritengono che le violazioni in discorso siano considerabili rilevanti relativamente ai profili di responsabilità professionale ritenuto che ricorra imminente pericolo di un danno grave e irreparabile” (ordinanza Tribunale di -OMISSIS-del 24.11.2023, all.3 produz. -OMISSIS-del 31 gennaio 2024).
11. A questo punto del vaglio della vicenda, ad avviso del Collegio lo scrutinio del ricorso incidentale merita di essere protratto, atteso che, secondo quanto riportato dalla comunicazione ex art. 213, d.lgs. n. 50/2016 del 17 novembre 2023 inoltrata dalla Consip all’ANAC (acquisita dal Collegio, come sopra avvertito, nel corso della pubblica Udienza) il procedimento rinnovatorio di rivalutazione, innescatosi in esecuzione della citata sentenza n. -OMISSIS- del Tar centrale, si è medio tempore ampliato, avendo la Consip appreso da “fonti aperte”, dell’esistenza di un Decreto di controllo giudiziario d’urgenza emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, avente ad oggetto un caso di “caporalato”, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso dalla -OMISSIS-, potenzialmente rilevante ex art. 80, co. 5, lett a) e c) del d.lgs. n. 50/2016.
Il che introduce allo scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale.
12. Lamenta con tale mezzo la ricorrente incidentale che -OMISSIS-andava esclusa dalla presente procedura per carenza del prescritto requisito dell’art. 30.3 e dell’art. 80 co. V lett. a), D.Lgs. 50/2016, allegando che per una vasta eco mediatica, la -OMISSIS-è stata destinataria di un decreto del Tribunale di Milano di sottoposizione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 3 della L. 199/2016, essendo stata indagata, unitamente ai propri amministratori e legali rappresentanti, per il reato di “caporalato” (art. 603 bis co. 1, 2 e 3 c.p.), perché “impiegava i lavoratori presso i clienti in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”.
Evidenzia in proposito come sia significativa la motivazione del relativo provvedimento giudiziario, che dà conto di modalità fraudolente attraverso cui -OMISSIS-ha conquistato, nel tempo, importanti fette di mercato incrementando fatturato e utile di impresa.
Vi si afferma come, in sede di cambio di appalto, -OMISSIS-proponesse ai lavoratori uscenti l’alternativa tra il licenziamento o l’accettazione di condizioni di lavoro inique e disumane con svolgimento di straordinario oltre ogni limite di legge e retribuzioni inferiori alla soglia di povertà.
Per la ricorrente incidentale si tratterebbe di gravi illeciti che integrano una causa di esclusione, ai sensi degli artt. 80 co. V lett. a) e 30 co. 3 D.Lgs. 50/2016.
Né varrebbe opporre l’intervenuta revoca del provvedimento giudiziario in questione, che è scaturita dall’aver la -OMISSIS-proposto, per i dipendenti sperequati, un piano di significativi adeguamenti contrattuali in aumento; il che integrerebbe una sopravvenienza irrilevante, inidonea a far venir meno il disvalore e l’antigiuridicità dei gravi fatti, accertati dalla Procura della Repubblica di Milano e posti fondamento dell’emanato provvedimento di controllo giudiziario.
13. A parere del Collegio anche il sintetizzato motivo è fondato e va conseguentemente accolto.
I passaggi salienti del decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del -OMISSIS-, eseguito il 30 agosto 2023, si rinvengono nella citata comunicazione del 17 novembre 2023, inoltrata all’ANAC dalla Consip ex art. 213, d.lgs. n. 50/2016, acquisita dal Collegio nel corso della discussione di pubblica Udienza, nulla opponendo al riguardo le parti presenti.
Tra i più passaggi più rimarchevoli il Collegio pone in luce gli accertamenti infra in sintesi riprodotti.
“Dalla documentazione acquisita è emerso quanto segue:
– nel corso delle indagini avviate dal Tribunale di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia (NRG -OMISSIS-) è stato adottato dalla Procura (ai sensi degli art. 321, commi 1 e 3 bis, c.p.p. e art. 3 Legge 199/2016) in data 14/08/2023 un decreto di controllo giudiziario in via d’urgenza, eseguito in data 30/08/2023, nei confronti della -OMISSIS- e del suo legale rappresentante;
– più precisamente, il decreto è stato emesso nei confronti di -OMISSIS- e del suo legale rappresentante;”.
Si evidenzia al riguardo nella comunicazione all’esame che:
“- le indagini riguardano il reato di caporalato di cui all’art. 603 bis, commi 1, 2, 3 n. 1 e 4, n. 1, c.p.;
-il legale rappresentante risulta indagato tra l’altro in quanto “impiegava i lavoratori presso 1 clienti in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”; sarebbero state corrisposte “ai lavoratori … retribuzioni sotto la soglia di povertà”;
-la -OMISSIS-è indagata ai sensi dell’art. 5, lett. a) quinquies, comma 1, lett. a), del D. L.gs. n. 231/2001 avendo il “soggetto apicale della -OMISSIS- … commesso il delitto … nell’interesse e a vantaggio della società la quale, per colpa, non ha adottato efficaci procedure idonee a prevenire la commissione di reati di cui all’art. 603 bis c.p,”.
La violazione maggiormente incisiva dei diritti dei lavoratori, ad avviso del Collegio è quella appresso rilevata, afferente alla retribuzione inadeguata corrisposta ai dipendenti, guardie particolari giurate, che l’A.G. ha accertato essere stati sottopagati:
“- nel decreto si legge che la società “contrattualmente registra i propri lavoratori dipendenti al livello D del CCNL prevedendo una paga oraria pari ad Euro 5,37572, che, moltiplicata per il numero di ore lavorative contrattualmente previste, porta la retribuzione mensile lorda ad Euro 930,00. Una somma … da ritenersi assolutamente sproporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto (art. 36 Cost.)”;”.
Appare, inoltre, di notevole riprovevolezza l’insieme delle circostanze e delle modalità con cui veniva perpetrata la condotta, consistente nell’indurre i dipendenti ad accettare una remunerazione inferiore a quella contrattualmente loro spettante:
“- nella tesi accusatoria sussistono le aggravanti perché “il numero di lavoratori reclutati è superiore o tre” e per “aver commesso i fatti con minaccia, prospettando ai lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno, la perdita del posto di lavoro, postazioni svantaggiose, sanzioni disciplinari”.
Emerge ancora nella comunicazione in disamina che “successivamente, si è appreso che con decreto del GIP di Milano dell’08/09/2023 l’indagine (e la conseguente iscrizione) è stata disposta anche nei confronti di-OMISSIS- (anche -OMISSIS-) e del uso legale rappresentante per i medesimi reati (art. 603 bis c.p. e art. 5, lett. a) in relazione all’art. 25 quinquies, comma 1, lett. A) del d. lgs. n. 231/2001)”; nonché l’evoluzione giudiziaria susseguente al decreto del GIP di convalida del provvedimento della Procura, allorché “con questo decreto il GIP, dopo aver ricostruito la posizione della -OMISSIS- e le vicende che nel tempo l’hanno riguardata inclusa l’operazione societaria con cessione del ramo a -OMISSIS-, dopo aver esaminato l’impianto probatorio utilizzato dalla Procura, autonomamente valutando le vicende contestate, ha ritenuto che le dichiarazioni dei lavoratori della -OMISSIS- “obiettivamente, denotano, in un contesto di stato di bisogno, come le retribuzioni corrisposte risultino palesemente sproporzionate rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e le gravi forme di intimidazione da molti di essi subite ad opera di responsabili della società”;”.
Si rappresenta al riguardo che:“- il GIP ha quindi convalidato “A) … “il provvedimento di controllo giudiziario emesso … in data 14/08/2023 …;” e disposto “8) … il controllo giudiziario sulla-OMISSIS-” cessionaria, da parte della -OMISSIS-, del ramo d’azienda relativo al portierato”.
Infine, per quanto in questa sede si prospetta più rilevante, nel decreto di convalida del GIP -OMISSIS-, si dispone che “al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo l’amministratore giudiziario controllerà Il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603 bis del codice penale, Indice di sfruttamento lavorativo, procederà alla regolarizzazione dei lavoratori che, al momento dell’avvio del procedimento per reati previsti dall’articolo 603 bis, prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotterà adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore”.
14. Al riguardo, il Collegio non può non rimarcare la significativa rilevanza delle descritte ed accertate condotte, poste in essere dalla -OMISSIS-ai danni dei dipendenti, rilevanza che doveva comportare l’esclusione dalla gara della -OMISSIS-stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 80, co.5, lett. a) e 30, co.3 del d.lgs. n. 50 del 2016, per le gravi violazioni accertate e sanzionate sia con il provvedimento di sottoposizione a controllo giudiziario da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che con il provvedimento di convalida emesso dal G.I.P. -OMISSIS-.
14.1. Non sminuisce la rilevanza delle infrazioni e delle violazioni de quibus, anche penalmente rilevanti, poste a base del citato provvedimento emesso, nel complesso, dal Tribunale di Milano, la circostanza che esso sia stato poi revocato, atteso che la revoca è stata determinata dall’avere la -OMISSIS-presentato un piano di consistenti adeguamenti contrattuali in favore dei lavoratori.
A ben vedere, anzi, come esattamente sostiene la ricorrente incidentale, tale nuova determinazione della -OMISSIS-integra una implicita ammissione del sottodimensionamento dei trattamenti salariali praticati ai dipendenti e che avevano determinato l’emissione del provvedimento giurisdizionale di commissariamento.
Altrimenti detto, siffatto “ravvedimento operoso” sostanzia una comprova delle violazioni e delle infrazioni alle norme legali e contrattuali in materia di trattamento dei lavoratori, compiute dalla -OMISSIS-.
14.2. Oltretutto, in punto di diritto valga osservare che anche nel solo periodo di efficacia del provvedimento stesso, la -OMISSIS-non possedeva i requisiti di affidabilità ed integrità (operanti quali requisiti generali di idoneità “morale”), richiesti dall’ordinamento degli appalti pubblici ai fini della partecipazione e imposti fino all’aggiudicazione nonché per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.
La giurisprudenza è pacifica sul punto, avendo da tempo affermato che l’impresa partecipante ad unna gara d’appalto deve possedere i requisiti generali soggettivi anzitutto al momento della partecipazione alla gara – requisiti che nel caso di specie non sussistevano essendo stata la -OMISSIS-raggiunta dal citato provvedimento di commissariamento del Tribunale di Milano – e devono permanere per tutta la fase di espletamento della procedura nonché alla stipula del contratto.
Si è condivisibilmente precisato, al riguardo, che: “I requisiti soggettivi necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti e conservati per tutta la durata della procedura competitiva. Obbligo questo che sorge in capo ai partecipanti e che permane in capo all’aggiudicatario” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, -OMISSIS-).
Si è altrettanto condivisibilmente puntualizzato, in argomento, che: “Il possesso dei requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alla gara deve permanere non solo fino all’offerta, ma anche oltre, per tutta la durata e fino alla conclusione della procedura competitiva. Il che è, peraltro, desumibile dallo stesso comma 1 dell’art. 38, d.lg. n. 163 del 2006, che non si limita a sancire l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti privi dei requisiti delineati dalle successive lettere ma li priva, con chiaro riferimento alla fase post — aggiudicazione, anche della legittimazione a stipulare i relativi contratti, il che implica la necessità che ciascun requisito di ordine generale debba essere conservato e non venire meno fino alla data di stipula del contratto tra S.A. e l’aggiudicatario.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, -OMISSIS-).
Sul tema non può non essere ricordato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, che ha sancito il principio della necessaria permanenza dei requisiti soggettivi generali e speciali, a far tempo dal giorno di scadenza del termine per la partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto nonché per tutto il tempo di esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità: “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dagli offerenti, senza soluzione di continuità, dal giorno di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla gara, per tutta la durata di questa, fino all’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, nonché durante la sua esecuzione” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 2015).
15.Conclusivamente, dunque, anche il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta fondato e va pertanto accolto, imponendo, unitamente al favorevole scrutinio del terzo motivo, di accogliere il gravame incidentale con assorbimento del secondo motivo.
Va dunque annullato il provvedimento di ammissione dalla -OMISSIS-alla gara per cui è causa.
16. L’argomentata fondatezza del ricorso incidentale esimerebbe il Collegio dall’esame del ricorso principale, discendendo dalla disposta esclusione dalla gara de qua della -OMISSIS-, ricorrente principale, il suo difetto di legittimazione a ricorrere avverso l’aggiudicazione e, conseguentemente, l’inammissibilità, del gravame principale.
Ritiene tuttavia il Collegio di procedere al sintetico scrutinio del ricorso principale, profilandosi l’interesse della controinteressata -OMISSIS-, nonché della stessa resistente -OMISSIS-, a veder sancita la legittimità o meno della disposta aggiudicazione.
17. Con il primo motivo, in sintesi, la -OMISSIS-lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione per l’omessa esclusione della aggiudicataria dalla gara de qua, non avendo essa, in tesi, osservato gli obblighi previsti dalla L. n. 68 del 1999 in materia di assunzione di soggetti disabili dalle categorie protette.
17.1. V’è da premettere che la ricorrente, a seguito di accesso agli atti, domandava in fase di espletamento della gara, l’annullamento in autotutela dell’ammissione della -OMISSIS-asserendone l’inosservanza agli obblighi in materia di assunzione dei disabili.
Al che la -OMISSIS-, a titolo di soccorso istruttorio, richiedeva alla -OMISSIS-chiarimenti in merito ad una dichiarazione da essa resa in materia di occupazione di lavoratori disabili (segnatamente, la dichiarazione del 15 novembre 2023 prodotta in gara dalla -OMISSIS-: all.4 della sua produzione del 8 gennaio 2024), dalla quale emergeva che la stessa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. La -OMISSIS- inviava altresì specifica richiesta di chiarimenti al Centro per l’Impiego, che la riscontrava con nota del 28 novembre 2023 con la quale attestava la regolarità della -OMISSIS-rispetto agli obblighi in questione.
17.2. Con un primo profilo di censura, la ricorrente lamenta che sarebbe illegittima l’integrazione istruttoria consentita dalla SA perché, trattandosi di lacuna relativa all’offerta, essa non sarebbe superabile con il soccorso istruttorio; inoltre la dichiarazione prodotta da -OMISSIS-a seguito del predetto soccorso istruttorio sarebbe mendace, non essendo tale impresa in regola con gli obblighi in materia di assunzione di lavoratori disabili.
18. La censura appare infondata, al Collegio, ove si consideri che il rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 sull’occupazione di lavoratori disabili non costituisce elemento dell’offerta, ma requisito generale di partecipazione alla procedura di gara e pertanto. fattore suscettibile di formare, ai sensi dell’art. art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, possibile oggetto di soccorso istruttorio.
Stabilisce infatti l’art. 83, co. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (…)”.
Come esattamente sostiene sul punto la -OMISSIS- resistente, dunque, l’adempimento degli obblighi di assunzione di persone appartenenti a categorie protette non costituisce un profilo essenziale dell’offerta, perché non attiene al contenuto dell’offerta medesima, ma concerne la titolarità dei requisiti generali di partecipazione alla procedura.
18.1. Quanto alla sostanza della censura svolta con il primo motivo, secondo cui -OMISSIS-non avrebbe assolto agli obblighi in materia di assunzione di lavoratori disabili, rileva il Collegio che la concorrente ha invece fornito ampia prova dell’osservanza di tali obblighi.
Invero, la controinteressata risulta aver prodotto in sede di gara, indirizzandola alla -OMISSIS- appaltante, apposita dichiarazione in data 15 novembre 2023 versata in atti (all. 4 produz. -OMISSIS-del 8 gennaio 2024), con a quale affermava di essere “in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
in particolare:
·Per il personale tecnico — operativo (Guardie particolari Giurate), rientra nei casi di esenzione previsti dall’ art.3 comma 4 della Legge n° 68/99 come specificato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Div. III Direzione Generale per l’impiego Prot. -OMISSIS-”.
Analoga precisazione esponeva anche riguardo il personale amministrativo e per quello adibito alla mansione di portierato/custodia.
A tale dichiarazione va anche aggiunta la specifica certificazione del 28 novembre 2023, acquisita dalla stazione appaltante dal Centro per l’impiego a seguito del supplemento istruttorio di cui si è sopra fatto cenno, con la quale tale ufficio, “Vista la richiesta di codesta -OMISSIS- del 03/11/2023, con prot. n. -OMISSIS-, pervenuta e acquisita da quest’ufficio in data 24/11/2023; Visto il prospetto informativo formulato dalla ditta ai sensi dell’art. 9 ex lege 68/99 e dei relativi Decreti di attuazione, trasmesso per via telematica in data 29/01/2019 e riferito alla situazione aziendale al 31/12/2018 (..)”, concludeva che “Si dà atto che, alla data del presente atto, con l’ultima comunicazione riferita al 31/12/2018, l’azienda è da considerarsi in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99” (all. 13 produz. -OMISSIS- del 5 gennaio 2024).
Da quanto rilevato consegue l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale che va conseguentemente respinto.
19.Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’anomalia dell’offerta formulata da -OMISSIS-, per l’asserita evidente sottostima del costo della manodopera, in sintesi adducendo che il trattamento economico retributivo dichiarato per i dipendenti, che la stessa prevede di impiegare per l’esecuzione dell’appalto in controversia, non rispetterebbe i minimi salariali prescritti dal CCNL di riferimento.
20. La censura appare infondata al Collegio e va pertanto disattesa.
Basti al riguardo evidenziare che in riscontro alla richiesta di chiarimenti all’uopo formulata dalla fondazione (all. 14, produzione -OMISSIS- del 5 gennaio 2024) la -OMISSIS-ha trasmesso alla s.a. ben due note di riscontro, la prima datata 20 ottobre 2023 (all. 15 produz. -OMISSIS- cit.) e la seconda in data 13 novembre 2023 (all. 16 produz. cit.).
Ad avviso del Collegio, risulta esaustiva già la prima citata nota di riscontro, con la quale l’aggiudicataria rilevava intanto che “l’elenco del personale è composto da 7 (sette) unità lavorative, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno per 40 ore settimanali nei Servizi Fiduciari e da 1 (una) unità lavorativa a tempo indeterminato, a tempo pieno per 40 ore settimanali come Guardia Particolare Giurata, con applicazione per entrambi del CCNL di categoria per i dipendenti del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza.”.
In secondo luogo evidenziava che “a) La società rispetta ogni obbligo imposto dall’art. 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; b) Rispetta totalmente gli obblighi di cui all’art. 105 dello stesso decreto; c) Sono congrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 dello stesso decreto, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi richiesti”, ulteriormente invocando il principio giurisprudenziale secondo cui il “giudizio di congruità non è diretto ad evidenziare singole inesattezze dell’offerta (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile”, altresì citando talune pronunce in tal senso (tra cui Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2019, n. 69).
Inoltre, con specifico riferimento ai minimi tabellari e contrattuali applicati ai dipendenti impiegandi nell’appalto, la concorrente rappresentava di aver “tenuto presente che per il personale impiegato va applicato il vigente CCNL Per i dipendenti di Istituti e imprese esercenti la Vigilanza Privata e i Servizi Fiduciari, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nel Paese, e che il costo della manodopera deve essere stimato, all’atto dell’offerta, in riferimento alle ultime Tabelle Ministeriali di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016, attualmente vigenti, di tal che, come di seguito precisato , il costo del personale indicato in sede di offerta economica è aderente ai parametri contrattuali e normativi.”.
Precisava altresì, al riguardo, che: “Infatti, come si evince dalle tabelle di analisi del costo allegate, suddetto costo scaturisce da una ponderata analisi e verifica degli obblighi remunerativi previsti nel CCNL di categoria ,nelle relative Tabelle, negli obblighi di cui al disciplinare di gara e, infine, nelle finalità, negli obiettivi e nelle strategie aziendali della -OMISSIS-”, ulteriormente esponendo per il servizio di guardiania n. 14.600 ore annue, che, moltiplicate per i 3 anni di durata del servizio, conducono ad un complessivo di 43.800 ore; mentre per il servizio di vigilanza armata prevedeva 2.190 ore notturne e 730 diurne, per un totale di ore nei tre anni di durata del servizio, pari a 6.570 ore notturna e 2.190 ore diurne.
Inoltre, la -OMISSIS-specificava anche l’incidenza, nella determinazione del costo della manodopera, della clausola sociale prevista nella lex specialis, che menzionava 7 unità lavorative a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, che si impegnava ad assorbire, chiarendo che: “È evidente, dunque, che per assicurare l’intero servizio sarà occupato prioritariamente il personale già impegnato nell’appalto, di cui alla clausola sociale, che sarà implementato con nuovi innesti e con un inquadramento contrattuale di prima occupazione. Di conseguenza anche il costo orario medio del personale è il risultato di una media ponderata che tiene conto dell’impiego di tutte le forze, ancorché caratterizzate da un costo orario medio annuo diverso tra loro e determinato in rapporto all’anzianità di servizio”.
20.1. Orbene, a fronte di siffatta dettagliate giustificazioni fornita dalla futura aggiudicataria, traspare la correttezza dl formulato giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata, contenuto nell’impugnata determinazione di aggiudicazione ed, in particolare, nella relazione istruttoria del RUP del 17 novembre 2023, secondo cui: “Con nota prot. -OMISSIS-sono stati chieste alla impresa -OMISSIS-s.r.l. i giustificativi riguardanti i costi della manodopera che sono stati acquisiti con nota prot. -OMISSIS-e sono stati ritenuti congrui” (relazione istruttoria del RUP del 17 novembre 2023, pag. 6: all. 13, produz. -OMISSIS- del 5 gennaio 2024), con la conseguente proposta di aggiudicazione.
20.2. Al riguardo in punto di diritto la Sezione, anzitutto ritiene di dover ribadire l’avviso secondo cui il giudizio sulla congruità dell’offerta, espresso in esito al sub procedimento, definito all’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, di valutazione dell’anomalia, ha natura discrezionale, sindacabile del giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o travisamento, ed è inteso, nella sua natura globale e sintetica, ad assodare la complessiva affidabilità della proposta contrattuale e la sostenibilità dell’impegno contrattuale di svolgimento della commessa, nel quale si sostanzia l’offerta economica.
La motivazione, di segno positivo, del giudizio di congruità, non richiede particolare motivazione e può anche essere effettuata con rinvio per relationem alle giustificazioni, prodotte dall’aggiudicataria a seguito delle richieste di chiarimenti.
Il che è avvenuto, nel caso di specie, con l’inciso dianzi riportato della relazione istruttoria del RUP.
Rammenta il Collegio che anche di recente la Sezione ha affermato che in subiecta materia “ – vige “il principio, fermo in giurisprudenza (cfr., ex multis e tra le più recenti, Cons. St., V, 30 ottobre 2017, n. 4978; id., 23 gennaio 2018, n. 430), per cui il procedimento di verifica dell’anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma il riscontro se in concreto l’offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev’esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l’attendibilità dell’offerta stessa (cfr., così, di recente Cons. St., V, 29 gennaio 2018, n. 589);” (Consiglio di Stato, Sez. VI,7 maggio 2020, n. 2885);
– qualora il giudizio risulti di segno positivo – come nel caso di specie- dichiarando la congruità e bontà dell’offerta e la conseguente aggiudicazione, non si richiede l’assolvimento di un onere di rigorosa motivazione, potendo la positiva valutazione dell’amministrazione (ovvero della commissione appositamente nominata) essere operata anche per relationem alle giustificazioni prodotte (cfr. sul punto già Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n.3855; ID, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5665; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 3 marzo 2020, n. 2815), specie ove le stesse si presentino, come quelle prodotte dalla controinteressata nel caso di specie, puntualmente motivate” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 7206).
Sulla scorta delle considerazioni finora esposte, il ricorso principale risulta infondato nel merito e va conseguentemente respinto.
23. In definitiva, al lume delle argomentazioni fin qui svolte il ricorso incidentale si prospetta fondato e va conseguentemente accolto; il ricorso principale risulta infondato e va per l’effetto respinto.
24. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente -OMISSIS-S.p.a., in favore della -OMISSIS-S.r.l, vittoriosa sia nel ricorso incidentale che nella resistenza al ricorso principale; possono essere compensate nei confronti della -OMISSIS- -OMISSIS-, risultata soccombente nel ricorso incidentale per avere illegittimamente ammesso alla gara la -OMISSIS-S.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso incidentale e sul ricorso principale, come in epigrafe proposti, così provvede:
– Accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, annulla l’ammissione alla gara della -OMISSIS-S.p.a.:
– Respinge il ricorso principale.
Condanna la -OMISSIS-S.p.a. a pagare in favore della -OMISSIS-s.r.l. le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre rimborso forfetario del 15%, CNAP e IVA come per legge e rimborso del contributo unificato versato per il ricorso incidentale.
Compensa le spese nei confronti della -OMISSIS- -OMISSIS-
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l’intervento dei Magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini | |
IL SEGRETARIO