Pubblicato il 01/03/2024

N. 00179/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00897/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2023, proposto da
Ebit S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con mandanti le società Dedalus Italia S.p.A., Extra Informatica S.r.l. e Leica Microsystem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 95209665B1, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione – ARNAS “G. Brotzu”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Sanna e Andrea Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fujifilm Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Gobbato e Valentina Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della Deliberazione del Direttore generale n. 1531 del 17 novembre 2023 recante, tra l’altro, l’approvazione dei verbali della “Procedura aperta informatizzata per l’acquisizione in noleggio operativo di un sistema integrato RIS –CIS –PACS per la gestione della diagnostica per immagini ed una soluzione integrata di Digital Pathology da destinare all’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari per cinque anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Codice CIG95209665B1” e l’aggiudicazione della medesima in favore della società Fujifilm Italia S.p.A.;

– “nei limiti dei motivi di ricorso”, dei verbali della procedura di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 9 marzo 2023, n. 2 del 17 marzo 2023, n. 3 del 21 marzo 2023, n. 4 del 2 maggio 2023, n. 5 del 16 maggio 2023, n. 6 del 17 maggio 2023, n. 7 del 5 giugno 2023, n. 8 dei giorni 20 settembre e 10-16 ottobre 2023, n. 9 del 6 novembre 2023 e n. 10 del 14 novembre 2023;

– “ove occorrer possa”, dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in data 6 febbraio 2023 e in data 21 febbraio 2023, nonché del progetto di gara;

– di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, “ancorché non noto”;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore con la società Fujifilm Italia S.p.A., con conseguente domanda di subentro della ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 122 c.p.a., con riserva di formulare istanza risarcitoria per equivalente monetario ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. ove la reintegrazione in forma specifica tramite subentro nel contratto risulti impossibile;

II) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Fujifilm Italia S.p.A. il 9.1.2024:

della Deliberazione del Direttore generale n. 1531 del 17 novembre 2023, nella parte in cui non ha provveduto all’esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese avente quale mandataria Ebit S.r.l., unitamente a Dedalus Italia S.p.A., Extra Informatica S.r.l. e Leica Microsystem S.r.l. in qualità di mandanti e di tutti gli atti e i provvedimenti, “anche non noti”, ad essa presupposti, connessi e/o comunque consequenziali ed in particolare: i) i verbali n. 1 del 9 marzo 2023, n. 2 del 17 marzo 2023, n. 3 del 21 marzo 2023, n. 4 del 2 maggio 2023, n. 5 del 16 maggio 2023, n. 6 del 17 maggio 2023, n. 7 del 5 giugno 2023, n. 8 dei giorni 20 settembre 2023 e 10-16 ottobre 2023, n. 9 del 6 novembre 2023 e n. 10 del 14 novembre 2023, limitatamente alla parte in cui non è disposta l’esclusione del RTI, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, “anche non noto”, ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, sempre limitatamente alle parti in cui non hanno disposto l’esclusione del RTI dalla gara.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione -ARNAS “G. Brotzu” e di Fujifilm Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La società Ebit S.r.l., odierna ricorrente, specializzata nel settore dell’information technology medicale e operante nel settore della progettazione, sviluppo, distribuzione e vendita di sistemi informatici per la gestione dell’imaging diagnostico sul mercato nazionale e internazionale, ha partecipato, quale mandataria del R.T.I. con mandanti le società Dedalus Italia S.p.A., Extra Informatica S.r.l. e Leica Microsystems S.r.l., alla procedura aperta indetta dall’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (di seguito ARNAS) “G. Brotzu” “per l’acquisizione in noleggio operativo di un sistema integrato RIS – CIS – PACS per la gestione della diagnostica per immagine ed una soluzione integrata di Digital Pathology” a servizio della medesima ARNAS per un periodo di cinque anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 90 punti per la componente tecnico-valutativa e 10 punti per la componente economica, con un importo a base di gara indicato dalla stazione appaltante in euro 9.135.000,00, oltre IVA, per l’intera durata contrattuale, comprensiva delle proroghe previste dalla lex specialis.

1.1. La gara, disciplinata ratione temporis dal d.lgs. n. 50/2016, è stata aggiudicata alla società Fujifilm Italia S.p.A. con un punteggio complessivo di 97,80 punti, di cui 87,80 punti per la parte tecnica e 10 punti per quella economica; il RTI capeggiato dalla ricorrente si è posizionato al secondo posto con un punteggio complessivo pari a 79,16 punti, di cui 75,20 punti per la parte tecnica e 3,96 per quella economica.

1.2. Con l’odierno ricorso, quindi, Ebit S.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe, lamentando “talune vistose illegittimità inficianti l’offerta di Fujifilm, che avrebbero dovuto determinarne l’esclusione della procedura di gara”, in quanto l’aggiudicataria: (i) avrebbe comprovato uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara indicando taluni contratti facenti capo a diversa società, presumibilmente parte del medesimo gruppo societario, senza tuttavia alcuna dichiarazione di voler fare ricorso all’avvalimento per la dimostrazione del requisito; (ii) nel confezionare l’offerta economica non ha indicato i costi della manodopera da impiegare nell’appalto, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

1.3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 – difetto di istruttoria – travisamento degli elementi di fatto e di diritto”.

La ricorrente lamenta che l’offerta economica dell’aggiudicataria non reca alcuna indicazione dei costi della manodopera impiegata nella commessa, in violazione degli obblighi gravanti sull’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

Trattandosi di disposizione che impone all’operatore economico un obbligo dichiarativo a pena di esclusione, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Del resto, aggiunge la ricorrente, poiché l’aggiudicataria ha presentato la propria offerta economica su modello dalla stessa predisposto, ove nulla impediva di indicare i costi della manodopera in adempimento del disposto di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, non ricorrevano i presupposti, come chiariti dalla giurisprudenza europea e nazionale, affinché l’operatore economico potesse dirsi esentato dall’adempimento all’obbligo dichiarativo in questione.

2) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 89, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 21 del Capitolato Speciale – travisamento”.

La ricorrente lamenta la carenza dei requisiti di partecipazione in capo a Fujifilm Italia S.p.A., avendo questa dichiarato che il requisito di cui all’art. 20 del Capitolato fa capo a non meglio specificato soggetto “consociato” in qualche misura appartenente al medesimo gruppo societario.

L’art. 20 del Capitolato speciale – con previsione ribadita dal Bando e dal progetto di gara – richiedeva, quale requisito minimo per la partecipazione, il possesso del requisito tecnico-professionale così declinato:

l’Operatore economico deve allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa, contenente i seguenti elenchi, pena l’esclusione:

• l’elenco delle principali forniture “analoghe” effettuate negli ultimi 3 anni, intendendo per forniture analoghe la fornitura in acquisto o in noleggio di sistemi di diagnostica per immagini analoghi a quello oggetto del presente appalto sia a favore di soggetti pubblici che privati;

• l’elenco delle principali forniture di sistemi PACS, integrati con sistemi RIS/CIS, operativi in routine clinica, con gestione orientata alla digitalizzazione dell’Anatomia Patologica, similari o più estesi di quello proposto sia a favore di soggetti pubblici che privati. A tal fine dovranno essere indicate: la data di avvio in produzione del sistema, il numero di immagini attualmente conservate nei diversi livelli di archivio, il numero di immagini gestite ogni anno;

(Indicare per ciascun contratto, l’oggetto specifico, gli importi, le date, i committenti pubblici o privati, un valido indirizzo PEC, il nominativo di un referente e un contatto telefonico)”.

Secondo la ricorrente Fujifilm Italia S.p.A., ai fini della comprova del requisito in questione (posseduto, a suo dire, da altro soggetto “consociato”), avrebbe dovuto fare ricorso all’avvalimento.

Tale omissione, inoltre, sarebbe ancor più grave per il fatto che si è di fronte a un’ipotesi di avvalimento c.d. tecnico o operativo, per il quale risulta necessaria l’indicazione, in modo puntuale e specifico, delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, in termini di mezzi, personale, know-how, prassi e di tutti gli elementi qualificanti in relazione all’oggetto della commessa.

3) “In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016, del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto e per carenza istruttoria e di motivazione”.

In via subordinata, la ricorrente contesta un ulteriore profilo di illegittimità che vizierebbe l’intera procedura di gara, derivante dal fatto che la Commissione giudicatrice avrebbe proceduto ad una valutazione esclusivamente collegiale delle offerte tecniche presentate in gara dagli operatori economici.

Dai verbali delle sedute della Commissione non risulterebbe che ogni commissario abbia valutato in autonomia le singole offerte presentate in gara, ma anzi emergerebbe che le operazioni valutative siano state circoscritte ad una valutazione esclusivamente collegiale delle componenti tecniche delle due offerte in gara, in violazione della regola della individualità della valutazione dei commissari di gara imposta dal Capitolato di gara (secondo il quale i singoli commissari avrebbero dovuto rendere individualmente la loro valutazione circa i singoli criteri di valutazione, mentre la commissione, globalmente intesa, era chiamata ad attribuire a ciascun operatore economico il punteggio complessivo secondo la formula matematica indicata nello stesso Capitolato).

Ciò impedirebbe all’operatore economico di comprendere e verificare l’iter valutativo delle offerte tecniche e l’effettiva valutazione individuale da parte dei commissari, così come la successiva applicazione della formula aritmetica per quantificare il coefficiente medio derivante dall’attribuzione dei singoli coefficienti da parte dei singoli commissari.

1.4. Si sono costituite per resistere al ricorso l’ARNAS “G. Brotzu” e la controinteressata Fujifilm Italia S.p.A.

1.5. La controinteressata ha anche spiegato ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità degli atti di gara indicati in epigrafe, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente, in ragione dei seguenti motivi:

1) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 26 del CSA; Violazione e/o falsa applicazione dell’articoli 32, 83 e 95 del D.lgs. n. 50/2016; Violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio tra concorrenti”: il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso per carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica con riguardo ad un software incluso nella sua offerta e, quindi, per la non corrispondenza tra gli elementi indicati nell’offerta tecnica e gli importi contenuti nell’offerta economica, nonché per la complessiva ambiguità dell’offerta economica stessa;

2) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 20, 25 e 26 del CSA. Violazione e/o falsa applicazione dell’articoli 32, 83 e 95 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio tra concorrenti”: il RTI ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la fornitura da esso dichiarata ha ad oggetto un sistema CIS (i.e.: software cardiology information system), ovvero un sistema informativo di cardiologia, non già – come prescritto dal Requisito – un sistema PACS, ovvero un software di imaging medicale utilizzato per archiviare, recuperare, gestire, visualizzare, distribuire e presentare in modo sicuro immagini. Il RTI sarebbe quindi privo del requisito richiesto dalla lex specialis.

1.6. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2024 il Collegio, su richiesta di parte ricorrente, ha disposto un rinvio per garantire il rispetto dei termini a difesa sul ricorso incidentale e alla successiva camera di consiglio del 24 gennaio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, con avviso alle parti circa la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso principale è infondato e il ricorso incidentale è improcedibile.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Quanto al primo motivo del ricorso principale, è sufficiente richiamare le argomentazioni già svolte recentemente da questa Sezione nella sentenza n. 923 del 7.12.2023, concernente altra gara indetta dall’ARNAS “G. Brotzu” (la cui lex specialis, ai fini che qui interessano, conteneva previsioni analoghe a quelle per cui è causa), atteso che:

– il Capitolato speciale, all’art. 23, ultimo capoverso, stabiliva (con evidenziazione in grassetto) che “Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’Operatore Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” (doc. 7 della ricorrente, pag. 78);

– anche nella Relazione tecnico-illustrativa della procedura (doc. 3 della controinteressata) si evidenzia che “Nell’offerta economica i partecipanti dovranno indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;

– la lex specialis, quindi, in termini inequivoci, ha indotto i ricorrenti a ritenere circoscritta la portata del citato art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, limitando l’indicazione richiesta ai partecipanti ai soli “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, senza alcun riferimento ai “propri costi della manodopera”; tanto più che lo stesso art. 23 del Capitolato precisava (a pag. 77) che l’offerta non avrebbe potuto contenere “[…] altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati”, con formulazione suscettibile di indurre i concorrenti a non aggiungere indicazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente individuate nella lex specialis;

– peraltro, la scelta della stazione appaltante di non chiedere ai concorrenti la specificazione dei costi della manodopera si pone in linea di continuità con la decisione della stessa Amministrazione di non individuare tali costi ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo il quale “nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”), scelta che a sua volta lascia supporre che l’ARNAS abbia attribuito un ruolo assolutamente preponderante, nell’economia complessiva della gara, alla fornitura in noleggio operativo di apparecchiature e prodotti software;

– sebbene, dunque, la giurisprudenza ormai prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8735; Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 7 e n. 8; Corte di giustizia UE, Sez, IX, 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgna s.r.l.) abbia chiarito che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara, purtuttavia la peculiare fattispecie di cui è causa, come sopra rappresentata, può essere ricondotta all’unica eccezione a tale regola generale (parimenti ammessa dalla giurisprudenza) costituita dalla “presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica”, ossia “di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente”, a fronte della quale, “a tutela del “legittimo affidamento”, […] deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia)” (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 15.2.2023, n. 451).

In altri termini, in caso di dubbi ingenerati dalla stessa stazione appaltante circa la necessità o meno di indicare i predetti costi, i principi di trasparenza e proporzionalità, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, che devono improntare l’azione amministrativa nei rapporti con i privati, da un lato impediscono alla stazione appaltante — che ha, in sostanza, ingenerato l’errore nei concorrenti — di applicare una (legittima) sanzione espulsiva e, dall’altro lato, le impongono necessariamente di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 31 agosto 2020, n. 965).

Ne consegue che, nella fattispecie, la aggiudicataria non poteva essere esclusa, potendo la stazione appaltante solo consentire ex post alla stessa di indicare i costi in questione.

La censura, pertanto, va respinta.

2.2. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, è sufficiente osservare che la controinteressata, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, ha dichiarato in gara (v. la dichiarazione del 6.3.2023, di cui al doc. 6 di Fujifilm Italia S.p.A.) di soddisfare il requisito di cui al secondo punto dell’art. 20 del Capitolato non già attraverso il ricorso alle esperienze di soggetti “consociati” appartenenti al medesimo gruppo societario, bensì attraverso l’indicazione espressa, alla voce “elenco delle principali PACS/VNA multidisciplinari che ricomprendono una o più delle Unità Operative coinvolte nel progetto oggetto di gara, integrati con sistemi RIS/CIS, operativi in routine clinica”, delle forniture da essa rese a favore dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di Treviso e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, che avevano proprio ad oggetto, rispettivamente, sistemi RIS-CIS-PACS e RIS-PACS, resi multidisciplinari attraverso la tecnologia VNA, come tali in grado di gestire qualsiasi tipologia di dato e, dunque, orientati all’anatomia patologica come richiesto dal Capitolato.

In quest’ottica, il riferimento, nella parte finale della stessa dichiarazione del 6.3.2023, all’«elenco delle principali forniture effettuate, da Società Consociate del Gruppo FUJIFILM, nell’ambito dell’Anatomia Patologica», equivale ad una indicazione meramente aggiuntiva e superflua, non necessaria ai fini della comprova del possesso del requisito de quo, da intendersi inserita a mero titolo informativo – come dedotto dalla difesa della controinteressata – e dalla quale non poteva discendere, quindi, alcun obbligo in capo a Fujifilm Italia S.p.A. di ricorrere all’avvalimento.

La censura, pertanto, va respinta.

2.3. Con riguardo al terzo motivo del ricorso principale, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali, mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice (T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.2.2023, n. 200) che, in assenza di uno specifico obbligo imposto dalla disciplina di gara, neppure occorre verbalizzare.

Del resto, la competenza tecnica della commissione va valutata nel suo complesso, tenendo conto dell’apporto specialistico che ciascun membro è in grado di far valere, con la conseguenza che – come nel caso di specie – la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti, i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte (cfr. T.A.R. Marche, 27 agosto 2022, n. 466).

La censura, pertanto, va respinta.

2.4. Una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima venga respinto, dal momento che, in tal caso, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (id est: l’aggiudicazione).

Del resto, se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente e a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero, tuttavia, che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato (C.d.S., Sez. IV, n. 3094/2021).

Pertanto, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

2.5. In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto e il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

2.6. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna Ebit S.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 4.000,00 (euro quattromila/00), di cui € 2.000 (duemila) in favore dell’ARNAS “G. Brotzu” ed € 2.000 (duemila) in favore di Fujifilm Italia S.p.A., oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Marco Buricelli, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu   Marco Buricelli
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO