Pubblicato il 01/03/2024

N. 00255/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01055/2023 REG.RIC.

N. 01317/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gial Plast s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 97813945AD, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Foggia – Settore Sua, Appalti e Contratti, non costituita in giudizio;
Comune di San Nicandro Garganico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele D’Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Isola Verde Ecologia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2023, proposto da
Isola Verde Ecologia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 97813945AD, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Nicandro Garganico, Provincia di Foggia – Settore Sua Appalti e Contratti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Gial Plast S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Quanto al ricorso n. 1055 del 2023 proposto da Gial Plast s.r.l.:

– della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 1266 del 10 agosto 2023, recante “Aggiudicazione gara G01332/2023 – S.u.a. Comune di San Nicandro Garganico – gara ponte per la gestione del servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio del comune di San Nicandro Garganico”, CIG: 97813945AD, a favore della Isola Verde Ecologia s.r.l.;

– della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 1295 del 22 agosto 2023, avente ad oggetto: “efficacia dell’aggiudicazione gara G01332/2023 – S.u.a. Comune di San Nicandro Garganico – gara ponte per la gestione del servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico”;

– di tutti i verbali di gara, segnatamente con riguardo alle operazioni di ammissione, valutazione ed attribuzione del punteggio delle offerte tecniche ed economiche della società aggiudicataria Isola Verde Ecologia s.r.l.;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

con conseguente declaratoria d’inefficacia

del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo aggiudicatario

e per la condanna

della Provincia di Foggia e del Comune di San Nicandro al ristoro, in favore di Gial Plast s.r.l., del danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gial Plast S.r.l. in data 16 ottobre 2023 nel ricorso n. 1055 del 2023:

– dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Isola Verde Ecologia S.r.l. in data 31 ottobre 2023 nel ricorso n. 1055 del 2023:

a) della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 1266 del 10 agosto 2023 recante “Aggiudicazione gara G01332/2023 – S.U.A. Comune di San Nicandro Garganico – Gara ponte per la gestione del servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico” CIG: 97813945AD; b) della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 1295 del 22 agosto 2023, avente ad oggetto: “Efficacia dell’aggiudicazione gara G01332/2023 – S.U.A. Comune di San Nicandro Garganico – Gara ponte per la gestione del servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico”; c) di tutti i verbali di gara, segnatamente con riguardo alle operazioni di ammissione, valutazione ed attribuzione del punteggio delle offerte tecniche ed economiche della società Gial Plast s.r.l.; d) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da Isola Verde Ecologia s.r.l. in data 11 dicembre 2023 nel ricorso n. 1055 del 2023:

– dei medesimi atti impugnati con il ricorso incidentale.

Per quanto riguarda il ricorso n. 1317 del 2023 proposto da Isola Verde Ecologia s.r.l.:

a) della determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia n. 1686 del 19 ottobre 2023, recante “Gara G01332/2023 – S.U.A. Comune di San Nicandro Garganico – Gara ponte per la gestione del servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico – Atto di revoca della Determinazione di aggiudicazione n. 1266 del 10/08/2023 e della Determinazione di efficacia n. 1295 del 22/08/2023 ed aggiudicazione al secondo classificato”, con cui la Provincia di Foggia, in qualità di Stazione Appaltante, ha revocato l’aggiudicazione disposta con la determinazione dirigenziale n. 1266 del 10 agosto 2023 e la determinazione dirigenziale n. 1295 del 22 agosto 2023, assegnando la gara alla Gial Plast s.r.l., seconda graduata; b) degli atti presupposti alla procedura pubblica nonché dei verbali di gara, nella parte in cui siano lesivi degli interessi della ricorrente e, in particolare: 1) il verbale n. 1 del 29 giugno 2023; 2) il verbale n. 2 del 25 luglio 2023; 3) il verbale n. 3 del 4 agosto 2023; 4) il verbale n. 4 del 9 agosto 2023; 5) il verbale n. 5 del 9 agosto 2023; c) del bando, del disciplinare e del capitolato speciale, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; d) ove e per quanto occorra, della nota prot. 47637 del 27 settembre 2023; e) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 49773 del 9 ottobre 2023; f) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi;

nonché per la dichiarazione

dell’inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato nelle more del giudizio;

ovvero con la domanda di subentro dell’odierna ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto;

e, in via subordinata, per il risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il subentro, per il ristoro di tutti i danni gravi subiti dalla ricorrente in ragione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso, ovvero per il risarcimento del lucro cessante, danno emergente e danno curriculare e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio.

 

 

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isola Verde Ecologia s.r.l., del Comune di San Nicandro Garganico e di Gial Plast s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 del codice del processo amministrativo;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con la determinazione dirigenziale n. 60 del 26 aprile 2023, il Comune di San Nicandro Garganico ha indetto gara d’appalto in modalità telematica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico”, per le annualità 2023/2024, eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni, con importo a base d’asta di € 3.526.551,30, oltre ad € 47.608,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 357.415,97 per IVA al 10%, il tutto per complessivi € 3.931.575,71, affidando alla S.U.A. della Provincia di Foggia lo svolgimento della procedura e la stesura del bando e del disciplinare di gara.

2. Entro il termine ultimo previsto dalla lex specialis, hanno presentato offerta le società Isola Verde Ecologia s.r.l. (in sigla, Is.Ve.C s.r.l.), Gial Plast s.r.l. e Picon s.r.l.

3. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice, con verbale di gara n. 5 del 9 agosto 2023, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di Isvec s.r.l., risultata prima in graduatoria con un punteggio di n. 91,343 punti, seguita da Gial Plast s.r.l. e da Picon s.r.l., con un punteggio, rispettivamente, di n. 85,665 e 74,872 punti.

4. Con determinazione dirigenziale n. 1266 del 10 agosto 2022, pubblicata in data 21 agosto 2023, la SUA della Provincia di Foggia ha approvato gli atti di gara, con contestuale aggiudicazione dell’appalto in favore di Isvec s.r.l., che ha acquisito efficacia ai sensi della successiva determinazione dirigenziale n.1295/2023 del 22 agosto 2023.

5. Con il ricorso rubricato sub n. 1055/2023, Gial Plast s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Isvec s.r.l.

In sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

– “carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dalla lex specialis, dovendosi ritenere il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato tra il Consorzio RES e Isola Verde Ecologia s.r.l. inidoneo allo scopo per cui è stato stipulato”;

– la Stazione appaltante non ha svolto i controlli sul possesso dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale nei confronti del Consorzio RES;

– “la circostanza della sottoposizione del Consorzio RES a procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) a far data dal 25.9.2023, determina inevitabilmente il venir meno anche dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prestati dal Consorzio a mezzo atto di affitto di ramo d’azienda”;

– “la Stazione appaltante avrebbe dovuto (dovrebbe) disporre l’esclusione della società Isola Verde Ecologia per mancanza del requisito della regolarità contributiva e regolarità fiscale”;

– violazione “dell’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016”, a mente del quale “il concorrente ha l’onere di dichiarare qualsiasi episodio ipoteticamente suscettibile di incrinarne la moralità o di metterne in dubbio l’affidabilità”;

– la Commissione di gara non ha “provveduto alla verifica di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 con riferimento al costo della manodopera”;

– “la Stazione appaltante ha violato le regole procedimentali dettate dal disciplinare per l’assegnazione del punteggio”;

– “emergono una serie di macroscopiche incongruenze nella valutazione operata dalla Commissione di gara”.

6. Con motivi aggiunti presentati in data 16 ottobre 2023 nel ricorso n. 1055/2023, Gial Plast s.r.l. ha articolato le seguenti ulteriori censure:

– “la Provincia di Foggia, con la determinazione n.1295/2023 ha erroneamente circoscritto la fase di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale esclusivamente in capo all’aggiudicataria, senza estenderli anche al Consorzio RES, che è il soggetto giuridico da cui vengono mutuati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale spesi ai fini della partecipazione alla gara”;

– “a valle della intervenuta aggiudicazione ma prima della stipula del contratto di appalto è pure intervenuto … il “fallimento”, cioè la liquidazione giudiziale del Consorzio RES”, con la conseguenza che “la sottoposizione a procedura concorsuale dell’affittante determina il venir meno dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016”.

7. Si è costituito in giudizio il Comune di San Nicandro Garganico per resistere al ricorso.

8. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1686 del 19 ottobre 2023, la SUA della Provincia di Foggia ha revocato l’aggiudicazione già disposta in favore di Isvec s.r.l. e ha quindi aggiudicato l’appalto a Gial Plast s.r.l., sulla scorta della seguente motivazione: “il Liquidatore Giudiziale del Consorzio RES comunicava in data 06.10.2023 con nota Prot. n. 49734 che “dalla lettura della sentenza di apertura della procedura concorsuale risulta che in data 09.06.2023 è stato depositato il ricorso al Tribunale di Nocera Inferiore per chiedere la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio nei confronti del CONSORZIO RES (P.Iva 04914340650)”. Evidenziato inoltre che nessun riscontro è pervenuto alla Stazione Appaltante della Provincia di Foggia da parte dell’operatore Isola Verde Ecologia S.r.l. in merito alle richieste di PASSOE associato al Consorzio RES da sottoporre a verifiche dei requisiti generali, così manifestando un comportamento non collaborativo; Considerato che in assenza del PASSOE richiesto, la SUA della Provincia di Foggia non può altresì procedere all’estensione delle verifiche sul controllo dei requisiti di partecipazione del Consorzio RES tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE); Preso atto che con la nota del curatore Giudiziale questa Stazione Appaltante constatava che il Consorzio RES si trovava nelle condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 art. 80 co. 5 let. b, in quanto la data del deposito del ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è antecedente alla data di presentazione delle offerte relativa alla procedura di gara n. 1332 così come in oggetto; Richiamato l’art. 21 quinquies comma 1 primo periodo della legge n.241/90 … (omissis) … Ritenuto doversi procedere, per violazione dell’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, alla revoca dell’efficacia disposta con la determinazione n. 1295 del 22.08.2023 nonché dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 1266 del 10.08.2023; Ritenuto di conseguenza dover procedere allo scorrimento della graduatoria … (omissis) … e quindi procedere all’aggiudicazione del concorrente secondo classificato Gial Plast S.r.l.”.

9. Con atto notificato in data 31 ottobre 2023, Isvec s.r.l. ha proposto ricorso incidentale nel ricorso n. 1055/2023, al fine di censurare “gli atti di gara e i verbali con cui è stata ammessa Gial Plast s.r.l.”, nonché “la illegittima valutazione dell’offerta”, sotto i seguenti profili:

– omessa valutazione di circostanze che “incidono astrattamente sulla sua idoneità a contrarre con la P.A.” ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

– violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

– violazione dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 22 della legge n. 241/90.

10. Con separato ricorso depositato in data 30 novembre 2023, rubricato sub n. 1317/2023, Isvec s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1686 del 19 ottobre 2023, recante la revoca dell’aggiudicazione nei confronti di Isvec s.r.l. e lo scorrimento della graduatoria ai fini della nuova aggiudicazione dell’appalto in favore di Gial Plast s.r.l.

In sintesi, Isvec s.r.l. ha denunciato l’illegittimità della predetta determinazione sotto i seguenti profili:

– le “note, recanti richiesta di estensione del controllo sui requisiti di partecipazione al Consorzio RES, sono state debitamente riscontrate dalla Isvec srl con la nota p.e.c. del 11.10.2023, ove, rinviandosi al DGUE presentato in sede di gara, essa società ha espressamente rappresentato la possibilità e la volontà di eseguire il contratto di appalto aggiudicato mediante l’utilizzo di propri requisiti soggettivi, economici nonché tecnici e professionali”;

– “la mancata valutazione della possibilità di svolgere autonomamente il contratto affidato ha inciso in maniera rilevante sulla illegittima adozione del provvedimento quivi impugnato”, dal momento che “la Isvec srl, sebbene avesse precedentemente sottoscritto il contratto di affitto di ramo d’azienda col Consorzio Res, nella documentazione amministrativa, nel DGUE e nella offerta tecnica ha separato, elencandoli, i propri requisiti partecipativi, tecnici e finanziari, da quelli derivanti dall’affitto di ramo d’azienda”;

– Isvec s.r.l. “non necessita dei requisiti derivanti dal contratto d’affitto, essendo sufficientemente dotata di propri requisiti soggettivi, tecnico-operativi ed economici”;

– la trasmissione della “nota pec del 11.10.2023 … smentisce gli addebiti avanzati nei confronti della Isvec sulla manifestazione di un comportamento non collaborativo”;

– “le delucidazioni rese dall’organo giudiziale non possono certamente assurgere a motivo di revoca dell’aggiudicazione, ivi evidenziandosi, senza beneficio del dubbio, che la odierna ricorrente, alla data di presentazione della offerta, non fosse (né potesse essere) a conoscenza dello stato di insolvenza del consorzio Res”;

– “la S.A. appaltante, una volta recepita la dichiarazione del Curatore Fallimentare, avrebbe dovuto richiedere i necessari chiarimenti alla Isvec srl”;

– la stazione appaltante è incorsa nella violazione dei principi in materia di esercizio del potere di autotutela;

– “non manifestandosi alcuna delle fattispecie previste dall’art. 110 d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, a seguito della revoca (illegittima) dell’aggiudicazione previamente disposta, avrebbe dovuto procedere mediante scorrimento della graduatoria ed aggiudicare alle condizioni dell’offerta del proposto all’aggiudicazione, anziché alle più favorevoli offerte dell’aggiudicatario escluso”;

– “errato ed inconferente è il punto n. 6) della D.D. n. 1686/2023 nella parte in cui l’Amministrazione ha escluso l’applicazione dell’istituto dell’avvio di comunicazione del procedimento, ex art. 7 della L. n. 241/1990”.

11. In data 11 dicembre 2023 Isvec s.r.l. ha presentato motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto nel ricorso n. 1055/2023, lamentando che

– “la procedura di gara difetta della necessaria e preventiva fase valutativa sulla affidabilità e professionalità della Gial Plast s.r.l.”;

– è mancata la “valutazione della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante della Gial Plast s.r.l. al punto 1.4.c-ter) dell’allegato A.3.”;

– “la genericità della dichiarazione di cui al punto 1.4.c-ter) dell’Allegato A.3. invalida dunque l’operato della stazione appaltante che, a fronte di una dichiarazione di tal fatta, non ha avviato il procedimento di accertamento del grave illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016”;

– la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante di Gial Plast s.r.l. quanto alle prescrizioni di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 risulta generica e reticente.

12. Le parti hanno prodotto memorie conclusive e memorie di replica.

13. Nella udienza pubblica del 31 gennaio 2024, il ricorso n. 1055/2023 e il ricorso n. 1317/2023 sono stati trattenuti in decisione.

14. Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei predetti ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva delle relative domande.

15. In ragione di pratiche esigenze di economia processuale occorre principiare la delibazione delle contrapposte domande dall’esame del ricorso n. 1317/2023, il cui esito condiziona la permanenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso n. 1055 del 2023.

16. Il ricorso n. 1317/2023 è infondato.

16.1. Con la istanza di ammissione alla gara in data 26 giugno 2023, Isvec s.r.l. ha segnalato, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, l’avvenuta sottoscrizione con il cedente Corsorzio RES del contratto di “Affitto del Ramo d’Azienda inerente alle attività di Raccolta e Trasporto Rifiuti e di Igiene Urbana” in data 28 gennaio 2022, con efficacia dal 10 febbraio 2022 (cfr. pag. 6).

Inoltre, con il DGUE in data 26 giugno 2023, Isvec s.r.l. ha espressamente dichiarato di far valere (anche) i requisiti di capacità economica e tecnica maturati dal Consorzio RES ai fini della partecipazione alla gara (cfr. pag. 9-11).

Tuttavia, già in data 9 giugno 2023, e quindi prima delle predette dichiarazioni e della scadenza del termine di presentazione delle offerte (28 giugno 2023), era stato presentato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del Consorzio RES (poi disposta con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 42/2023 del 25 settembre 2023).

La predetta circostanza determina l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di Isvec s.r.l., stante la prescrizione escludente di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, che recita testualmente “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni …”.

In tal senso, assume dirimente rilevanza il fatto che la carenza del requisito generale di partecipazione in capo alla cedente il ramo d’azienda (Consorzio RES) si ripercuote necessariamente sulla posizione della concorrente (Isvec s.r.l.), dal momento che “in base al principio generale ubi commoda ibi incommoda il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente” (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 marzo 2022, n. 1973), sicché “non è revocabile in dubbio la rilevanza del fallimento dell’affittante ai fini della partecipazione alla gara dell’impresa affittuaria” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706).

A fronte della prescrizione escludente di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, non assume alcuna rilevanza il fatto che Isvec s.r.l. fosse o meno a conoscenza della presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del Consorzio RES, né tantomeno la predetta carenza può essere superata dal fatto che Isvec s.r.l. fosse comunque in grado di comprovare in proprio il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, dal momento che resta ferma, per effetto della cessione del ramo di azienda, la carenza dei requisiti generali di partecipazione richiesti dalla predetta norma.

16.2. Non colgono nel segno neanche le censure con cui Isvec s.r.l. ha denunciato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza del pubblico interesse all’esercizio del potere di autotutela e la violazione delle proprie garanzie partecipative, trattandosi di un provvedimento vincolato in forza della prescrizione escludente di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante è tenuta ad applicare, in ogni momento della procedura ad evidenza pubblica, allorquando, come è accaduto nella specie, emerga la carenza del requisito generale di partecipazione previsto dalla norma.

Peraltro, nel provvedimento impugnato è precisato che “in data 27.09.2023 con nota prot. 47637 e ulteriore sollecito con nota prot. n. 49773 del 09.10.2023 la SUA della Provincia di Foggia comunicava all’operatore Isola Verde Ecologia ed al Consorzio RES l’estensione del controllo sui requisiti di partecipazione alla società affittante … nessun riscontro è pervenuto … in merito alle richieste di PASSOE associato al Consorzio RES …”.

È dunque evidente che la ricorrente, essendo pienamente a conoscenza delle verifiche in corso quanto alla posizione dell’affittante il ramo di azienda, avrebbe potuto segnalare ogni opportuna circostanza atta a confermare il possesso dei requisiti generali in capo al Consorzio RES, la qual cosa non è avvenuta, né in sede di gara, né tantomeno in questa sede: “l’esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già necessariamente a conoscenza” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 novembre 2023, n. 9858).

16.3. Quanto alle doglianze con cui Isvec s.r.l. ha lamentato che l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Gial Plast s.r.l. è avvenuta in violazione dei criteri normativi che regolano lo scorrimento della graduatoria, è appena il caso di osservare che la ricorrente, in qualità di concorrente legittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, non ha un concreto interesse a contestare le relative risultanze.

16.4. Per le anzi dette ragioni il ricorso n. 1317/2023 deve essere respinto.

17. A seguito del rigetto del ricorso n. 1317/2023 proposto da Isvec s.r.l. avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di Gial Plast s.r.l., viene meno l’interesse di quest’ultima alla coltivazione del ricorso n. 1055/2023 e dei relativi motivi aggiunti, e conseguentemente l’interesse della Isvec s.r.l. all’accoglimento del ricorso incidentale escludente e dei successivi motivi aggiunti, che pertanto devono essere dichiarati tutti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle rispettive domande.

18. La particolarità delle questioni esaminate e la complessiva evoluzione della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:

– riunisce i ricorsi n. 1055/2023 e n. 1317/2023;

– rigetta il ricorso n. 1317/2023 proposto da Isola Verde Ecologia s.r.l.;

– dichiara improcedibile il ricorso n. 1055/2023 proposto da Gial Plast s.r.l. e i relativi motivi aggiunti;

– dichiara altresì improcedibili il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti presentati da Isola Verde Ecologia s.r.l. nel ricorso n. 1055/2023.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppina Adamo, Presidente

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro   Giuseppina Adamo
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO