Pubblicato il 08/03/2024
N. 04756/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07258/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7258 del 2017, proposto da
EPM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile e Adriano Cavina, con domicilio eletto presso l’avvocato Domenico Gentile, con studio in Roma, via Virginio Orsini, 19;
contro
Ministero dello Sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota, prot. 0013957 del 5 maggio 2017, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha negato la revisione prezzi sul corrispettivo maturato dalla ricorrente per l’espletamento del servizio di pulizia di locali occupati dal Ministero delle Comunicazioni per il periodo 1° luglio 2010 – 31 ottobre 2013;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al riconoscimento della revisione prezzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 febbraio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 27 giugno 2006 il Ministero dello Sviluppo Economico stipulò con il Consorzio Miles un contratto di durata quadriennale (dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2010) per l’espletamento del servizio di pulizia dei locali in uso al Ministero stesso, per un compenso annuo di 460.400,30 euro.
In particolare, il contratto prevedeva che l’attività sarebbe stata espletata presso le strutture site in viale America, 201; largo Pietro di Brazzà, 86; via Tor San Giovanni, 280; viale Trastevere, 189; piazza S. Silvestro, 13 e via dell’Umiltà, 83.
2. Il 30 novembre 2010 venne stipulato un nuovo contratto, avente a oggetto le sedi di viale America, 201; largo Pietro di Brazzà 86; via Tor San Giovanni, 280; viale Trastevere, 189 e piazza S. Silvestro, 13, per il periodo compreso tra il 30 giugno 2010 e il successivo 31 dicembre; il servizio proseguì, poi, di fatto, fino al 31 dicembre 2014.
3. Con le note del 4 febbraio 2009, del 28 ottobre 2013, del 14 maggio 2014, dell’11 giugno 2015 e del 19 febbraio 2016 il Consorzio Miles e la EPM s.r.l. (odierna ricorrente, subentrata nel contratto dal 1° gennaio 2013 a seguito della cessione di ramo d’azienda) chiesero la revisione prezzi, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/06, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 ottobre 2017 ma il Ministero si limitò a riconoscerla per la durata dell’originario rapporto contrattuale (1° luglio 2010 – 30 giugno 2010) .
4. Con ricorso, notificato il 4 luglio 2017 e depositato il successivo 27 luglio, la ricorrente ha impugnato provvedimento de quo chiedendone l’annullamento nonché il pagamento delle somme richieste.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con la propria impugnazione la ricorrente censura la decisione dell’amministrazione in quanto, a suo dire, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/06 escluderebbe la revisione dei prezzi solo in caso di rinnovo del contratto; senza contare che, anche in quest’ultimo caso, ad essa spetterebbero le medesime somme o a titolo risarcitorio ovvero per ingiustificato arricchimento: l’imposizione di una prestazione ad un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato avrebbe, infatti, determinato un ingiustificato sacrificio della società (pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il reale valore del servizio) con un corrispondente arricchimento dell’amministrazione fruitrice del servizio.
7. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve ritenersi che la questione dedotta in giudizio, attenendo alla clausola di revisione del prezzo e al relativo procedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), punto 2 del c.p.a.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/06, vigente ratione temporis, tutti «i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5».
La menzionata disposizione, che riprende la formulazione già contenuta nell’art. 6, l. n. 537 del 1993, costituisce una norma imperativa, «per cui si inserisce automaticamente e prevale sulla regolamentazione pattizia (cfr., tra le altre, Cons. St., III, 9 maggio 2012, n. 2682; id., V, 22 dicembre 2014, n. 6275); il presupposto per la sua applicazione è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima “nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario” mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali; tale seconda eventualità si determina quando intervengano tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2019, n. 5021).
Ebbene, con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il successivo 31 dicembre, il Collegio reputa corretta la ricostruzione dell’amministrazione procedente a fronte del quale ci si troverebbe innanzi a un rinnovo contrattuale della durata di sei mesi e non di una proroga dell’originario rapporto.
Si evidenzia, infatti, che non solo il contratto del 30 novembre 2010 (avente a oggetto il periodo compreso tra il 30 giugno 2010 e il successivo 31 dicembre) è stato redatto successivamente alla scadenza del precedente rapporto negoziale ma esso si caratterizza per un minor oggetto e un conseguente differente corrispettivo.
Al contrario del precedente, infatti, la prestazione non si è più svolta presso la struttura di via dell’Umiltà, 83 e il corrispettivo semestrale previsto è stato individuato in 219.578,52 euro, che equivalgono a un importo annuale di 439.157,04 euro, mentre il precedente affidamento aveva un valore pari a 460.400,30 euro.
Ne consegue che, durante la contrattazione, la ricorrente avrebbe potuto chiedere un importo più elevato per i propri servizi, anziché limitarsi ad accettare le nuove condizioni, salvo, poi, chiedere la revisione del prezzo.
Discorso analogo può essere effettuato per il periodo in cui il rapporto è perseguito in assenza di un valido contratto (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2014); anche in questo caso l’oggetto della prestazione, inizialmente analoga a quella del contratto del 30 novembre 2010, è mutata nel corso del tempo: per stessa ammissione della ricorrente, infatti, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2013 e il 31 dicembre 2014, le prestazioni sono state espletate solo nella sede di largo di Brazzà, con la conseguenza che la ricorrente ben avrebbe potuto chiedere il pagamento di un corrispettivo diverso, anziché agire successivamente per ottenere la revisione del prezzo pattuito.
Si evidenzia, infine, che la ricorrente non solo non ha provato la sussistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale ma non ha neppure diritto ad agire ex art. 2041 c.c. in quanto tutte le fatture sono state regolarmente saldate dall’amministrazione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, in tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza di un valido contratto «l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertanto, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall’esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto» (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 settembre 2008, n. 23385).
8. In conclusione, alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. In virtù delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Luca Pavia, Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Luca Pavia | Giovanni Ricchiuto | |
IL SEGRETARIO