Pubblicato il 13/03/2024

N. 00481/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01283/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2023, proposto da
Campione Informatica S.r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo del Rti Campione Informatica S.r.l./Beyond Information Technology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Datamanagement Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli, Matteo Padellaro, Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– della Deliberazione n. 623 del 16/10/2023, del Direttore Generale dell”Azienda Zero, allegata alla comunicazione ai sensi dell”art. 76 del D.Lgs. 50/2016, prot. 27122 del 20/10/2023;

– dei Verbali della Commissione Giudicatrice nelle parti in cui è stata ammessa al prosieguo della gara la Datamanagement Italia Spa e/o nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione della medesima Datamanagement Italia Spa ed è stata redatta la graduatoria collocando la stessa al primo posto;

– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso;

nonché per il diritto al conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli articoli 121 e 122 del CPA, sia del contratto di appalto e/o della convenzione eventualmente stipulata nelle more con la Datamanagement Italia Spa, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nella stessa, che dei singoli contratti di fornitura attuativi della convenzione, conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende ULSS del Veneto e la Datamanagement Italia Spa e/o degli Ordinativi di Fornitura aventi efficacia di contratto di fornitura, anche in tal caso con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro negli stessi.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Zero e della Datamanagement Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 885 del 30/12/2022, Azienda Zero indiceva la procedura aperta per “l’affidamento del Servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto -2^ edizione. CIG 955908025D”, con durata quinquennale.

Partecipavano alla gara tre operatori economici, ovvero la Datamanagement Italia S.p.A., il RTI Cedoca – Interdata – Omniadoc e il RTI Campione Informatica – Beyond Information Technology.

Datamanagement Italia S.p.A. ha partecipato alla Gara offrendo l’applicativo Web in architettura “Software as a service” denominato “FarmaWeb” ed ha reso la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad integrazione del DGUE ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” dichiarando, “con riferimento al requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi, di cui al punto 6.2, lettera a) del Disciplinare di gara, di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi in favore di Aziende Sanitarie” (di importo complessivo minimo pari a € 1.293.000,00) indicando quelli resi in favore della Regione Lazio (per un importo pari a € 3.333.580,00) e dell’ASL Salerno (per un importo pari a € 864.914,00).

In data 25/08/2023, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, la Datamangement Spa si classificava prima in graduatoria con punteggio totale di

100 (70 tecnico + 30 economico), seguita dal RTI Campione/Beyond con punteggio totale di 97,16 (67,86 tecnico + 29,30 economico) e dal RTI Cedoca/Interdata/Ominiadoc con punteggio totale di 74,53 (44,62 + 29,91).

La Commissione ha disposto di procedere alla previa verifica della congruità della prima migliore offerta anormalmente bassa (quella di Datamanagement), come previsto dagli artt. 97 del Codice e 28 del Disciplinare.

Con verbale del RUP del 21/9/2023, l’offerta di Datamanagement è stata ritenuta complessivamente congrua.

Al fine di comprovare il possesso del requisito dei servizi analoghi di cui all’art. 6.2 lett. a), del Disciplinare, in data 1/9/2023, Datamanagement ha trasmesso all’Azienda sia il certificato rilasciato dalla Regione Lazio sia il certificato rilasciato dall’ASL Salerno.

In data 14/09/2023, RTI Campione/Beyond inviava a mezzo pec alla Stazione appaltante un atto stragiudiziale nel quale sosteneva che la Datamanagement srl non sarebbe stata in possesso della qualificazione AgID del proprio software SaaS destinato alla erogazione dei servizi previsti dalla lett. E del punto 1.1 del Capitolato Tecnico, invitandola per questo alla esclusione della stessa dalla gara.

Il RUP, con verbale del 19/9/2023, ha disposto di richiedere a Datamanagement di produrre le evidenze relative alla qualificazione del SaaS “FarmaWeb” offerto in Gara presso il Marketplace Cloud dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“ACN”).

A fronte delle evidenze fornite da Datamanagement, ivi inclusa l’autodichiarazione di conformità ex D.P.R. n. 445/2000 del SaaS offerto in Gara presentata, la Azienda Zero, con la nota prot. n. 26231 del 10/10/2023, riscontrava il suddetto invito chiarendo che “Il possesso della qualificazione in argomento è da comprovarsi da parte dell’aggiudicatario unicamente in fase di aggiudicazione, giusta Determinazione dell’agenzia per l’Italia Digitale (ora ACN) n. che 419/2020 all’art. 1, lettera c) recita “il possesso della qualificazione può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni quale requisito per l’acquisizione di servizi Iaas, Paas e Saas unicamente in fase di aggiudicazione e non già in fase di partecipazione alla procedura di acquisizione”.

Con provvedimento prot. n. 0000623 del 16/10/2023, comunicato con nota prot. 0027122 del 20/10/2023, è stata disposta l’aggiudicazione della Gara in favore di DM, per l’importo complessivo di € 4.838.812,50, IVA esclusa.

La ricorrente insisteva comunque nelle proprie tesi sostenendo, in una ulteriore nota inviata in data 10/10/2023, che in ragione dell’annullamento della Determinazione

n. 419/2020 e della sua sostituzione con la successiva Determinazione n. 459/2020 la qualificazione de qua avrebbe dovuto essere considerata come un requisito di partecipazione e non più di esecuzione.

Ciò, secondo la ricorrente, in virtù di quanto stabilito dall’art. 9 della Circolare AgID n. 3 del 09/04/2018, alla cui stregua “a decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore della presente Circolare, le Amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi Saas qualificati dall’agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud”.

Con la nota prot. n. 27065 del 19/10/2023 la Azienda Zero replicava all’ulteriore nota della ricorrente del 10/10/2023 chiarendo che “La normativa in materia di SaaS (Circolari AgID n. 3/2018 e n. 2/2020) nulla dispone in merito all’obbligo del possesso del requisito di qualificazione del SaaS offerto all’atto della partecipazione alla gara, disponendo semplicemente che “le Amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi SaaS qualificati dall’Agenzia (…)”. Si è ritenuto di conseguenza preferibile l’interpretazione di detta norma in attuazione del principio di favor partecipationis attuando la verifica del possesso del predetto requisito in sede di aggiudicazione. Si evidenzia infatti che il mercato di riferimento risulta essere piuttosto ristretto (consultazione preliminare di mercato: 0 operatori partecipanti; procedura di gara: 3 operatori partecipanti) per cui l’interesse primario della scrivente Stazione appaltante è stato quello di consentire la più ampia partecipazione possibile; richiedere la predetta qualificazione quale requisito di partecipazione sarebbe stato ostativo a tale finalità.”.

Successivamente, Azienda Zero ha dato atto dell’avvenuto svolgimento delle “verifiche inerenti il possesso, in capo al concorrente posizionatosi primo in graduatoria di aggiudicazione, dei requisiti generali e speciali richiesti dal Disciplinare di gara per l’accesso alla procedura e che i controlli hanno avuto esito positivo”.

In data 1/12/2023 (con il prot. n. 30748 di pari data), Azienda Zero ha, infatti, acquisito la qualificazione del SaaS “FarmaWeb” della Datamanagement Italia S.p.A. rilasciata da ACN.

Con ricorso notificato il 20/11/2023, Campione ha impugnato l’Aggiudicazione nonché i verbali della Commissione.

Il ricorso è articolato in due motivi di gravame, dei quali il secondo fondato sulle medesime tesi riportate negli atti stragiudiziali inviati alla stazione appaltante prima e dopo la aggiudicazione definitiva e il primo fondato sulla tesi secondo la quale la società aggiudicataria avrebbe prodotto una autodichiarazione falsa con riferimento alla esecuzione dei servizi analoghi nel triennio 2019 – 2020 – 2021 presso la ASL Salerno.

Si sono costituite sia Azienda Zero che la controinteressata eccependo l’inammissibilità sia del primo motivo di ricorso per carenza di interesse, in quanto, anche ammettendo la irregolarità della suddetta dichiarazione, la stessa sarebbe comunque irrilevante – in quanto le prestazioni svolte dalla controinteressata per la Regione Lazio superano “l’importo complessivo minimo pari a €1.293.000,00” indicato all’art. 6.2 del Disciplinare di gara –, che del secondo motivo di ricorso per mancata tempestiva impugnazione del bando di gara.

La controinteressata ha altresì formulato istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti contenute nel ricorso.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 6 marzo 2024 ed ivi trattenuta in decisione.

Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Le stesse sono infondate.

Quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata avverso il primo motivo di ricorso risulta sufficiente evidenziare che, anche qualora le prestazioni svolte dalla controinteressata per la Regione Lazio superassero “l’importo complessivo minimo pari a €1.293.000,00” indicato all’art. 6.2 del Disciplinare di garanel caso in cui la controinteressata avesse rilasciato una dichiarazione falsa la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto procedere alla sua esclusione.

Quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata, invece, avverso il secondo motivo di ricorso la natura non escludente del requisito oggetto del medesimo implica la non necessità dell’immediata impugnazione.

Ciò precisato, con il primo motivo di ricorso la controparte sostiene che la autodichiarazione resa dalla Datamanagement Italia S.p.a. relativamente al servizio svolto presso l’Asl di Salerno nel triennio 2019 – 2020 – 2021 non sarebbe veritiera, affermando che non esisterebbe alcun contratto iniziato nel 2020 e concluso nel 2021 fra la stessa società e la medesima Asl.

Il motivo di ricorso è infondato.

Non sussiste la falsità paventata dalla ricorrente, in quanto dalle certificazioni della ASL Salerno si rileva che nonostante il contratto riguardasse la lavorazione delle ricette degli anni precedenti, il servizio è effettivamente iniziato già nel 2019.

Tale vicenda ha del resto già formato oggetto di sindacato giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte, il quale con la sentenza n. 475 del 19/5/2023 ha accertato che“la Datamanagement Italia s.r.l. ha“espletato il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica convenzionata per questa ASL di Salerno negli anni 2019, 2020 e 2021”. L’attestazione indica altresì gli importi fatturati per ciascun anno, per un totale di euro 1.304.772,4 corrispondente a quanto dichiarato dalla controinteressata nella domanda di gara (cfr. doc. n. 22 di parte ricorrente). Dagli atti di causa emerge che tale fatturato corrisponde ad attività svolta in favore della ASL di Salerno in forza di contratto di adesione ad una convenzione stipulata dalla competente centrale di committenza regionale edel relativo addendum (vigente nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019).

Come dimostrato dalla ricorrente e dalla controinteressata, a seguito di accesso agli atti presso la ASL di Salerno, il fatturato relativo al periodo di interesse della gara di cui si controverte si riferisce alla lavorazione di ricette con prescrizioni farmaceutiche emesse negli anni 2015 e 2016 e la cui digitalizzazione era stata sospesa dalla azienda sanitaria committente (a seguito di indicazioni ricevute dall’amministrazione regionale, cfr. doc. nn. 71 e 72 diparte ricorrente). Le prestazioni contrattuali sono state poi riprese (a seguito di nuove indicazioni regionali giunte il 13.02.2018, cfr. doc. n. 71 e 73 di parte ricorrente) e la Datamanagement ha lavorato tale materiale nel periodo successivo fatturando i relativi servizi nel 2019, 2020 e 2021 (cfr. doc. n. 71 e75 di parte ricorrente e nn. 7, 8 e 9 della controinteressata).

In tale periodo era già vigente la nuova convenzione stipulata dalla centrale di committenza campana per il medesimo servizio e della quale è risultata

aggiudicataria l’odierna ricorrente (Campione Informatica S.r.l).

Le prestazioni svolte dalla conteointeressata, pertanto, pur trovando titolo nel precedente rapporto convenzionale, si sono svolte in modo differito (a causa della sospensione parziale disposta a seguito delle citate indicazioni regionali) e si sono sovrapposte temporalmente al rapporto contrattuale attivato dalla ASL Salerno in adesione alla nuova convenzione stipulata a livello regionale (cfr. doc. n. 19 e 20 di parte ricorrente).

Dalla ricostruzione dei fatti emerge pertanto che la controinteressata abbia svolto il servizio di rilevazione e gestione dati delle prescrizioni farmaceutiche dichiarato nella citata attestazione della ASL di Salerno del 26.07.2022, sulla base della quale la S.C.R. Piemonte ha aggiudicato l’appalto di cui si controverte.” (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, n. 475 del 19/05/2023).

Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2107 del 4 marzo 2024.

Vale in ogni caso evidenziare che proprio il certificato della ASL Salerno (prot. n. 160038/PG del 26/7/2022) da ultimo menzionato, ove si attesta che DM ha “espletato il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica convenzionata per questa ASL di Salerno negli anni 2019, 2020 e 2021”, vale ad escludere la possibilità di configurare un mendacio nella dichiarazione della controinteressata.

Invero, anche qualora non si condividesse la tesi per cui le prestazioni svolte dalla conteointeressata, pur trovando titolo nel precedente rapporto convenzionale, si sono svolte in modo differito e si sono, quindi, sovrapposte temporalmente al rapporto contrattuale attivato dalla ASL Salerno in adesione alla nuova convenzione stipulata a livello regionale con l’odierna ricorrente, non potrebbe affermarsi fondatamente che la controinteressata abbia agito con dolo.

In una situazione di dubbio la controinteressata si è attivata per ottenere dalla ASL di Salerno un’attestazione inerente la riconduzione del servizio espletato verso la stessa agli anni 2019, 2020 e 2021 e quest’ultima, in data 26/7/2022, quindi anteriormente sia alla indizione della procedura – la Deliberazione del Direttore Generale n. 885 di Azienda Zero è del 30/12/2022 – che alla presentazione dell’offerta, ha confermato, per le annate di interesse, l’espletamento dell’attività.

Avendo quindi la controinteressata, prima della presentazione dell’offerta, ottenuto tale dichiarazione, la stessa al più può dirsi in errore, che, come noto esclude il dolo e, quindi, il mendacio.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, invece, muove dal presupposto che la richiesta, tra i servizi comuni oggetto della fornitura di cui all’art. 1.1 del Capitolato Tecnico, di un “applicativo per la gestione e il controllo della Distinta Contabile Regionale (DCR) in architettura “Software as a Service” (Saas)” (lett. E), comportasse “necessariamente, l’acquisizione di servizi cloud qualificati da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, oggi ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”.

In particolare, secondo la ricorrente, dall’art. 9, c. 2, della Circolare AGID n. 3/2018, a mente del quale “A decorrere da sei mesi dall’entrata in vigore della presente Circolare, le Amministrazioni acquisiscono esclusivamente servizi Saas qualificati dall’agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud”, discenderebbe che “la qualificazione AGID del SaaS offerto in gara costituisce un requisito di partecipazione, da verificare ed accertare necessariamente nella fase dell’ammissione alla partecipazione a tutte le procedure ad evidenza pubblica”.

In questa prospettiva, Campione si duole della mancata esclusione di DM in quanto, “come ricavabile dal sito del cloud marketplace di AGID”, la stessa “ha presentato e messo a disposizione dell’Azienda Zero e delle ALSS un software non qualificato AGID”.

Il motivo di ricorso è infondato.

Giova premettere una breve ricostruzione dell’ordito normativo regolante la fattispecie della qualificazione dei servizi SaaS per Cloud della p.a.

Ai commi 3, 4 e 5 l’art. 2 del Decreto ACN n. 29/2023 prevede che “3. Dal 19 gennaio 2023, i fornitori di un servizio già qualificato possono richiederne la promozione ad un livello superiore dichiarando, attraverso l’apposito modello di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, l’avvenuta attuazione delle misure previste, ai sensi della determina n. 307 dell’ACN del 18 gennaio 2022, per il nuovo livello di qualificazione richiesto. Tale modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, è trasmesso tramite posta elettronica certificata ad ACN al seguente indirizzo: acn@pec.acn.gov.it. 4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, è possibile richiedere la qualificazione di un Servizio Cloud o di una Infrastruttura dei Servizi Cloud privi di qualifica in corso di validità. 5. Le qualificazioni concesse secondo il regime transitorio di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, sono inserite nel Marketplace Cloud di cui alle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, e sono valide rispettivamente: a) fino alla data del 18 gennaio 2024, per i servizi di cui al comma 1; b) per dodici mesi a decorrere dalla data di concessione, per le istanze di qualificazione di cui ai commi 3 e 4”.

Il suddetto regime transitorio è stato prorogato fino al 31/01/2024 dall’art. 3 del Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale n. 20610 del 28/07/2023.

La Determinazione AgID n. 419/2020 con la quale sono stati approvati i chiarimenti applicativi in merito alla circolare n.3/2018 ha espressamente riconosciuto la natura di requisito di esecuzione della suddetta qualificazione prevedendo al punto 1, lett. c) che “il possesso della qualificazione può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni quale requisito per l’acquisizione di servizi Iaas, Paas e Saas unicamente in fase di aggiudicazione e non già in fase di partecipazione alla procedura di acquisizione”.

La suddetta Determinazione n. 419/2020 imponeva dunque di considerare il requisito per l’acquisizione di servizi Saas quale requisito di esecuzione, precludendo alle stazioni appaltanti la possibilità di considerarlo come requisito di partecipazione.

Tale Determinazione è stata annullata e sostituita dalla Determinazione AgID n. 459/2020, che non ripropone la medesima prescrizione, con la conseguenza che

oggi le p.a. hanno in astratto il potere di considerare l’iscrizione sia un requisito di partecipazione sia un requisito di esecuzione.

Nel rispetto di tale quadro normativo Azienda Zero, con scelta di merito insindacabile , ha ritenuto prevalente l’interesse alla più ampia partecipazione alla gara non inserendo la predetta qualificazione tra i requisiti a pena di esclusione al momento della partecipazione, ritenendolo dunque in tal modo un semplice requisito di esecuzione.

In fattispecie analoga, con riferimento proprio alla questione della natura del suddetto requisito, la giurisprudenza ha del resto recentemente affermato che “ l’iscrizione al “Cloud marketplace”, in base alla normativa di settore vigente, non può essere considerata un requisito di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici, ma costituisce piuttosto un requisito di esecuzione.

Infatti, l’art. 7 del Regolamento cit., secondo il quale il servizio di conservazione può essere affidato anche a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione, fermo l’obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti previsti dalla normativa di settore, non può non trovare applicazione anche in riferimento all’iscrizione nel più specifico registro denominato “cloud marketplace”, citato nell’Allegato A del Regolamento stesso.

Lo stesso invero, alla pari del “marketplace dei conservatori”, è destinato ad attestare il possesso di determinati requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali da parte degli operatori economici che intendano fornire servizi di conservazione dei documenti informatici a favore della pubblica amministrazione; sarebbe

dunque illogico e contraddittorio ammettere l’iscrizione postuma al “marketplace dei conservatori” ed escludere quella al “cloud marketplace”.

Inoltre, la circolare n. 3 del 9 aprile 2018, che stabilisce i requisiti e i criteri per

l’iscrizione al “cloud marketplace”, non prevede che la qualificazione in parola debba essere posseduta già in fase di gara.

Entrambi i registri, pertanto, soggiacciono alla disciplina generale dettata dal Regolamento del 2021 che, come detto, consente agli operatori economici di partecipare a questa tipologia di gara anche se privi dell’iscrizione e di acquisirla a seguito dell’aggiudicazione.” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, n. 437 del 28/04/2023).

Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e della ricostruzione sopra effettuata della normativa regolante la fattispecie della qualificazione dei servizi SaaS per Cloud della p.a. nonché delle scelte operate sul punto da Azienda Zero, la censura attivata dalla ricorrente si rivela infondata.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Va a questo punto esaminata l’istanza, formulata dalla difesa della controinteressata, di cancellazione di espressioni sconvenienti contenute nel ricorso.

L’istanza di cancellazione ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ. non può essere accolta.

Deve premettersi che la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi presuppone che tali frasi siano quantomeno sconvenienti e non utili alle esigenze difensive, seppure afferenti anche indirettamente all’oggetto della causa.

Rileva il Collegio che le frasi censurate rientrano nella fisiologica dialettica processuale essendo unicamente volte ad enfatizzare le argomentazioni spese a sostegno dei motivi di ricorso.

Le spese, eccezionalmente, vanno compensate attesa la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Alessandra Farina, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Massimo Zampicinini   Alessandra Farina
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO