Pubblicato il 15/03/2024
N. 05294/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15353/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15353 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Adapta – Processi Industriali per L’Igiene e La Sterilizzazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Stentella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Baleniere 98;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della Determinazione Regione Lazio del 02.11.2023, n. G14496, (proposta n. 43041), pubblicata sul BURL del 02.11.2023 – recante: “Procedura di gara aperta per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell’art. art.1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Procedura suddivisa in 8 Lotti. Rettifica atti di gara e differimento dei termini di presentazione delle offerte” – nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, del 03.11.2023;
– della nota del 18 settembre 2023, n. 1019828 (di contenuto sconosciuto), trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, contenente le linee di indirizzo per la definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi per le aziende del Sistema Sanitario Regionale;
– Delle disposizioni del capitolato di gara nella parte risultante carente di informazioni sia sul numero degli operatori da vestire suddiviso per singola categoria professionale, sia sui dati di consumo della biancheria piana;
– del disciplinare di gara, ed in particolar modo nella parte in cui viene prevista una modificazione alla formula di attribuzione del punteggio disposta con Vs. atto n. G12564 in data 25 settembre 2023;
– Del bando di gara (doc. n. 3) e di tutti gli atti di indizione della gara d’appalto adottati dalla Regione Lazio, a mezzo di procedura aperta pubblicata in data 27 giugno 2023 e successivamente rettificata in data 25.09.23 (con notifica del 26.09.23) nonché in data 02.11.2023 (con notifica del 03.11.2023) – Lotto 1: CIG: 989217945A; – Lotto 2: CIG: 9892202754; – Lotto 3: CIG: 9892228CC7; – Lotto 4CIG: 9893143FDB; – Lotto 5: CIG: 98931727CC; – Lotto 6: CIG: 9893201FB8; Lotto 7: CIG: 98932518FD; – Lotto 8: CIG: 989328443A;
– del Bando di gara e inerenti Avvisi, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutti gli Allegati ai sopradetti Atti di gara;
– della Determinazione Regione Lazio del 3 agosto 2023, n. G10762 (proposta n. 30335) – recante: “Procedura di gara aperta per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Procedura suddivisa in 8 lotti. Rettifica atti di gara e differimento dei termini di presentazione delle offerte” – nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, 5 Serie speciale n. 91, del 9 agosto 2023;
– di ogni ulteriore Atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli che precedono, ancorché di tenore e data sconosciuti, che incidano – o possano incidere – sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente, anche nella sua qualità di operatore del settore di mercato oggetto della più volte rettificata procedura di gara, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato nelle more della decisione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Adapta – Processi Industriali per L’Igiene e La Sterilizzazione S.p.A. il 1/12/2023:
– della Determinazione Regione Lazio del 02.11.2023, n. G14496, (proposta n. 43041), pubblicata sul BURL del 02.11.2023 – recante: “Procedura di gara aperta per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell’art. art.1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Procedura suddivisa in 8 Lotti. Rettifica atti di gara e differimento dei termini di presentazione delle offerte” – nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, del 03.11.2023(doc. 1, 2, 3 ricorso principale);
– della nota del 18 settembre 2023, n. 1019828 trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, contenente le linee di indirizzo per la definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi per le aziende del Sistema Sanitario Regionale;
– Delle disposizioni del capitolato di gara nella parte risultante carente di informazioni sia sul numero degli operatori da vestire suddiviso per singola categoria professionale, sia sui dati di consumo della biancheria piana (doc. n. 5, 6, e 7 ricorso principale);
– Delle disposizioni del capitolato di gara nella parte in cui risulti carente di informazioni sui dati essenziali per l’espletamento dell’incarico presso i Presidi Territoriali aggiunti con rettifica del 02 novembre 2023;
– del disciplinare di gara, ed in particolar modo nella parte in cui viene prevista una modificazione alla formula di attribuzione del punteggio disposta con Vs. atto n. G12564 in data 25 settembre 2023 (doc. n. 8 ricorso principale);
– Del bando di gara (doc. n. 4 ricorso principale) e di tutti gli atti di indizione della gara d’appalto adottati dalla Regione Lazio, a mezzo di procedura aperta pubblicata in data 27 giugno 2023 e successivamente rettificata in data 25.09.23 (con notifica del 26.09.23) nonché in data 02.11.2023 (con notifica del 03.11.2023) – Lotto 1: CIG: 989217945A; – Lotto 2: CIG: 9892202754; – Lotto 3: CIG: 9892228CC7; – Lotto 4CIG: 9893143FDB; – Lotto 5: CIG: 98931727CC; – Lotto 6: CIG: 9893201FB8; Lotto 7: CIG: 98932518FD; – Lotto 8: CIG: 989328443A;
– del Bando di gara e inerenti Avvisi, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutti gli Allegati ai sopradetti Atti di gara;
– della Determinazione Regione Lazio del 3 agosto 2023, n. G10762 (proposta n. 30335) – recante: “Procedura di gara aperta per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Procedura suddivisa in 8 lotti. Rettifica atti di gara e differimento dei termini di presentazione delle offerte” – nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, 5 Serie speciale n. 91, del 9 agosto 2023 (doc. n. 11);
– di ogni ulteriore Atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli che precedono, ancorché di tenore e data sconosciuti, che incidano – o possano incidere – sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente, anche nella sua qualità di operatore del settore di mercato oggetto della più volte rettificata procedura di gara, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato nelle more della decisione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di causa.
Con determinazione n. G08738 del 22.06.2023, pubblicata su GUUE del 27/06/2023 e sulla G.U.R.I. del 28.06.2023, la Regione Lazio ha indetto una “Procedura aperta telematica per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della l. 296/2006, per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”.
La gara è stata bandita secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, co. 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, secondo la seguente ponderazione: 70 punti massimi attribuibili per il profilo tecnico e 30 punti massimi attribuibili per il profilo economico.
Con successiva determinazione n. G10762 del 03.08.2023, la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare una prima rettifica degli atti di gara, operando una modifica della clausola di rimborso dell’operatore economico in caso di dispersione dei capi, prevedendo, altresì, per conseguenza una proroga dei termini di presentazione delle offerte al giorno 11.10.2023.
Con ulteriore determinazione n. G12564 del 25.09.2023, l’Amministrazione, anche a seguito della ricezione della nota n. 019828 del 18.09.2023 trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha apportato una seconda modifica variando la formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico da 0,4 a 0,7. Ha altresì prorogato i termini per la presentazione delle offerte al 6.11.2023.
Quindi, con determinazione n. G14496 del 02.11.2023, è stata effettuata una terza rettifica degli atti di gara, e, contestualmente, è stata disposta una nuova proroga dei termini di presentazione delle offerte al giorno 18.12.2023.
Con il ricorso in esame, notificato in data 17 novembre 2023, la Adapta s.p.a. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta determinazione n. G14496 del 02.11.2023.
L’intera procedura risulterebbe essere del tutto viziata, “così imponendo in questa sede l’annullamento degli atti originariamente pubblicati, con conseguente loro rieditazione applicando il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), che ha avuto piena efficacia prima delle poi intervenute variazioni”.
A sostegno della propria domanda, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
– il capitolato di gara sarebbe carente “nella indicazione del numero degli operatori da vestire suddiviso per singola categoria professionale nonché sui dati di consumo della biancheria piana”. Inoltre, la rettifica dell’indicazione di un considerevole numero di presidi e ambulatori rispetto a quanto precedentemente previsto senza l’adeguamento della base d’asta, comporterebbe una illegittima modifica sostanziale alla procedura impugnata;
– la stazione appaltante avrebbe previsto negli atti di gara dei particolari criteri minimi ambientali che altererebbero la concorrenza: la scarsa disponibilità del prodotto con le caratteristiche richieste per ottenere il punteggio premiale, esporrebbe le aziende a doversi riferire, qualora ce ne fossero, ad uno o due produttori di tessuto, a discapito della concorrenza. Inoltre il tessuto richiesto si sfalderebbe dopo pochi lavaggi. L’impossibilità di approvvigionamento, la difficoltà di reperimento del materiale e la concentrazione, laddove disponibili, di prodotti in pochissimi produttori rischierebbe non solo di ledere la concorrenza nel mercato ma anche di incidere considerevolmente sui costi degli investimenti a discapito dell’elemento qualitativo della gara;
– la modifica della formula di valutazione economica delle offerte, incrementando (da 0,4 a 0,7) il coefficiente da moltiplicare al rapporto tra ribassi finirebbe sostanzialmente per attribuire rilevanza quasi esclusiva, ai fini dell’aggiudicazione, all’elemento economico delle offerte, a discapito degli aspetti qualitativi. In particolare, “una siffatta variazione della formula matematica attribuisce al prezzo quel ruolo contra jus che non trovava riscontro nell’originaria legge di gara (eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità), di tal che la nuova formula matematica si pone in forte contrasto con la scelta effettuata in sede di originaria lex specialis e addirittura con l’intera sua architettura, ove si consideri che il prezzo a base di gara, nonché la prevalenza dell’elemento qualità, risultano, dopo le due rettifiche, del tutto rideterminati nella forma e nella sostanza”;
– la Stazione appaltante avrebbe pubblicato il bando e gli altri atti in data 28 giugno 2023, conseguentemente gli stessi rientrerebbero nel novero applicativo del vecchio Codice Appalti e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 226 e 229, D.lgs. 36/20023. Tuttavia, dopo la loro pubblicazione e segnatamente dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, la medesima Stazione appaltante avrebbe apportato delle variazioni che avrebbero inciso fortemente sulla originaria disciplina di gara, dando vita a una procedura tutta nuova che avrebbe dovuto essere rieditata nei modi e nei termini di legge vigenti.
Si è costituita la Regione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, in relazione al primo motivo ha rilevato come “tutti i dati relativi al numero degli operatori da rifornire (suddivisi per singola categoria professionale) sono stati interamente pubblicati unitamente alla determinazione n. G08738 del 22.06.2023 (di indizione della presente procedura) e, a causa di un mero errore materiale, non sono stati riportati nella determinazione di rettifica n. G12564 del 25.09.2023, pubblicata nella G.U.R.I. n.113, V serie speciale, del 29.09.2023. Tali dati, erroneamente non riportati in sede di prima rettifica, sono stati poi debitamente reinseriti dalla Regione nella documentazione di gara con determinazione di rettifica n. G14496 del 02.11.2023 (oggi impugnata)”. Peraltro tutti i dati de quibus erano pubblicati sulla piattaforma “Stella” dell’amministrazione. La censura, pertanto, oltre che infondata sarebbe anche inammissibile per carenza di interesse atteso che i dati in esame al più avrebbero potuto ritenersi non presenti in sede di prima rettifica ma sarebbero poi stati inseriti, come visto, con la rettifica del 2 novembre 2023.
Ancora, la parte del capitolato tecnico relativa “al contenuto e all’indice di consumo della biancheria piana” non sarebbe mai stata oggetto di modifica in alcune delle tre determinazioni di rettifica adottate essendo rimasta, invero sempre invariata sin dalla prima pubblicazione degli atti di gara. Segnatamente, al punto 3.2.1 del capitolato sarebbero stati indicati i quantitativi necessari da garantire giornalmente per i) vestizione dei letti, ii) dotazioni complete e iii) scorte di reparto, rimandando (legittimamente) in sede di sopralluogo (obbligatoriamente previsto) l’acquisizione di eventuali informazioni aggiuntive (e non preventivabili in sede di predisposizione degli atti di gara) utili a consentire agli operatori economici di migliorare le proprie offerte.
Le modifiche apportate in corso di gara non sarebbero sostanziali, atteso che “le modifiche sostanziali sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. Sono modifiche “sostanziali” – ad esempio – quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni requisiti di capacità originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi dalla gara per difetto dei requisiti” (ANAC, parere di precontenzioso, delibera n. 5, 11 gennaio 2023).
Sul secondo motivo, la difesa della Regione ha evidenziato che la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, sarebbe espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge, per meglio perseguire l’interesse pubblico (v. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2021, n. 5513, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805, e Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602. Tar per la Sicilia – Catania, Sez. II, 27.01.2023, n. 244). Pertanto l’amministrazione ben poteva attribuire i criteri premiali che riteneva opportuno
In relazione al terzo motivo ha sostenuto che, qualora parte ricorrente avesse avuto un concreto e reale interesse a contestare la modifica della formula matematica adottata dalla Regione per l’attribuzione del punteggio relativo alla parte economica delle offerte, avrebbe dovuto censurare sin da subito la determinazione n. G12564 del 25.09.2023, anziché attendere l’adozione della terza rettifica per formulare tale censura. Ad ogni modo la censura sarebbe infondata atteso che la stazione appaltante godrebbe della più ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione delle offerte economiche. Peraltro, “la modifica apportata dalla Regione, con la determinazione n. G12564 del 25 settembre 2023, viene ad avere un impatto residuale (poco più di un punto di differenza rispetto alla formula con esponente 0,4) sulla strategia di offerta dell’operatore partecipante e, ancor meno, su tutta la filosofia di gara, non comportando all’evidenza alcun contrasto con le scelte effettuate in origine dalla stazione appaltante nella predisposizione della lex specialis di gara”.
In data primo dicembre, la ricorrente ha notificato motivi aggiunti, con i quali è stato dedotto che la Regione avrebbe provveduto ad aggiornare l’allegato “B”, rubricato “consistenze”, includendovi ulteriori presidi ospedalieri e territoriali da rifornire, omettendo di indicare un gran numero di ambulatori e distretti territoriali e così incidendo sulla sostenibilità economico – finanziaria dell’appalto.
La Regione ha controdedotto sul punto che, in realtà, l’elenco di cui trattasi sarebbe quello già presente sul sito istituzionale di ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Lazio, con la conseguenza che l’allegato “B” recherebbe solo informazioni già presenti sui siti delle ASL, allegate alla lex specialis di gara al solo fine di facilitare gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta.
Con ordinanza n. 8221 del 20 dicembre 2023 – non impugnata – è stata respinta l’istanza cautelare, ritenuto che “Sembrerebbe non ricorrere il fumus di fondatezza, in considerazione del fatto che: i dati relativi al numero degli operatori da rifornire sembrerebbero pubblicati sin da subito sulla piattaforma Stella dell’Amministrazione e, ad ogni modo, sono stati inseriti con la rettifica del 2 novembre 2023; i dati utili relativi alla biancheria sembrerebbero indicati al punto 3.2.1 del capitolato; la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge, per meglio perseguire l’interesse pubblico; la variazione della formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico da 0,4 a 0,7 non sembrerebbe poter incidere sulla filosofia di gara attribuendo un maggior rilievo alla componente prezzo in luogo di quella qualitativa, né sembrerebbe impedire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Peraltro detta censura sembrerebbe inammissibile in questa sede in quanto tardiva, attesa la mancata impugnazione in questo giudizio ad opera di Adapta della determinazione n. G12564 del 25.09.2023. Inoltre la modifica de qua sembrerebbe in linea con l’orientamento giurisprudenziale che evidenzia la necessità di stimolare la concorrenza tra gli operatori economici anche sulla componente del prezzo; l’Amministrazione avrebbe comunque proceduto a prorogare i termini per la presentazione delle offerte dando così modo agli operatori del settore di calibrare le loro offerte; Rilevato, altresì, che sembrerebbe non sussistere neppure il requisito del periculum grave ed irreparabile, atteso che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente ha carattere prettamente economico”.
Nelle more, Adapta ha presentato la propria domanda di partecipazione ed è stata ammessa alla fase dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche.
Tutte le parti hanno argomentato funditus le rispettive posizioni.
Infine, all’udienza del 12 marzo 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Deve essere preliminarmente evidenziato che tanto il ricorso introduttivo del giudizio quanto i motivi aggiunti presentano profili di inammissibilità atteso che, nel genus delle clausole immediatamente escludenti – seppure inteso in senso ampio, ovvero comprensivo di regole che impongano oneri di partecipazione assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale e che, pertanto, comportino l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla gara, ovvero rendano il bando indecifrabile nei suoi contenuti, o impediscano la presentazione dell’offerta sia sul piano tecnico che economico o la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile – non sono annoverabili quelle contestate in questa sede, la cui lesività concreta ed attuale – idonea a far sorgere l’interesse a ricorrere – potrà eventualmente emergere solo con il provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo.
Ad ogni modo i ricorsi sono infondati nel merito e devono essere respinti per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo.
3.1. Con il primo motivo, Adapta lamenta che il capitolato di gara sarebbe carente “nella indicazione del numero degli operatori da vestire suddiviso per singola categoria professionale nonché sui dati di consumo della biancheria piana”.
La censura non può essere condivisa.
Si osserva in proposito che le affermazioni di parte ricorrente in relazione al numero dei presidi da rifornire sono smentite dalla documentazione versata in atti da cui risulta che l’elenco è presente.
Invero, tutti i dati relativi al numero dei presidi sono stati pubblicati unitamente alla determinazione n. G08738 del 22.06.2023 con cui è stata indetta la procedura in esame. A causa di un mero errore materiale, non sono stati riportati nella determinazione di rettifica n. G12564 del 25.09.2023, tuttavia sono stati poi debitamente reinseriti dalla Regione nella documentazione di gara con determinazione di rettifica n. G14496 del 02.11.2023 oggetto del presente gravame. Peraltro tutti i dati de quibus erano pubblicati sulla piattaforma “Stella” dell’amministrazione.
Ancora, la parte del capitolato tecnico relativa “al contenuto e all’indice di consumo della biancheria piana” non è mai stata oggetto di modifica in alcune delle tre determinazioni di rettifica adottate.
Segnatamente, al punto 3.2.1 del capitolato sono stati indicati i quantitativi necessari da garantire giornalmente per i) vestizione dei letti, ii) dotazioni complete e iii) scorte di reparto, rimandando (legittimamente) in sede di sopralluogo (obbligatoriamente previsto) l’acquisizione di eventuali informazioni aggiuntive (e non preventivabili in sede di predisposizione degli atti di gara) utili a consentire agli operatori economici di migliorare le proprie offerte.
Peraltro, la rettifica controversa non costituisce carattere sostanziale.
Sul punto, come evidenziato dalla difesa della Regione, l’ANAC ha avuto modo di precisare che “le modifiche sostanziali sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. Sono modifiche “sostanziali” – ad esempio – quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni requisiti di capacità originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi dalla gara per difetto dei requisiti” (ANAC, parere di precontenzioso, delibera n. 5, 11 gennaio 2023).
La censura, pertanto, è infondata.
3.2. Con il secondo motivo, Adapta assume che la Regione avrebbe previsto criteri minimi ambientali che altererebbero la concorrenza.
Ritiene il Collegio che la doglianza sui materiali che si sfaldano e sulla difficoltà a reperire il tessuto non può essere condivisa.
Invero, tutti gli operatori sono nelle stesse condizioni e la valutazione sulla qualità del tessuto compete esclusivamente alla stazione appaltante. Trattasi di espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile esclusivamente per manifesta illogicità o irragionevolezza che, nel caso di specie, non è stata dedotta neppure genericamente dalla ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la modifica della formula di valutazione economica delle offerte ad opera della Stazione appaltante che, incrementando (da 0,4 a 0,7) il coefficiente da moltiplicare al rapporto tra ribassi finirebbe sostanzialmente per attribuire rilevanza quasi esclusiva, ai fini dell’aggiudicazione, all’elemento economico delle offerte, a discapito degli aspetti qualitativi.
Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’incidenza escludente o gravemente pregiudizievole delle variazioni della formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico, non risultando peraltro pregiudicata la par condicio tra i partecipanti, in ragione del termine concesso per la formulazione delle offerte.
Ancora, il motivo è tardivo, atteso che Adapta avrebbe dovuto censurare sin da subito la determinazione n. G12564 del 25.09.2023, anziché attendere l’adozione della terza rettifica per formulare tale censura.
Ad ogni modo, nel merito la doglianza è infondata.
Deve essere innanzitutto ribadito che nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità, la quale si estrinseca non solo nella definizione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche da usare per l’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche (in tal senso, ex multis, C. di St. n. 4600/2023).
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha dedotto né allegato né provato che la formula scelta dalla Stazione appaltante possa essere ritenuta illogica o irrazionale o incongrua.
Né ha dedotto, tantomeno dimostrato, che per effetto della determinazione gravata non risulti garantito un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Ancora, deve essere rilevato che le Linee guida Anac n. 2, nel paragrafo IV rubricato “valutazione degli elementi quantitativi”, prevedono la possibilità di ricorrere alle formule “non lineari”, fra le quali risulta ricompresa anche la formula individuata dalla Regione Lazio, per come modificata, poi, per effetto della determinazione 25 settembre 2023.
In particolare, la Regione ha modificato il coefficiente da 0,4 a 0,7, che, pertanto, risulta comunque ricompreso fra lo 0 e l’1. Ciò fa sì che l’offerta deve comunque mantenere un livello qualitativo elevato, senza che sia configurabile il rischio di prevalenza delle offerte che presentino un eccessivo ribasso sulla componente economica dell’offerta (il prezzo), a probabile discapito della qualità.
La modifica de qua è peraltro in linea con l’orientamento giurisprudenziale che evidenzia la necessità di stimolare la concorrenza tra gli operatori economici anche sulla componente del prezzo.
Ancora, detta modifica è stata adottata in esecuzione della nota del 18 settembre del 2023 che disponeva che: “La situazione economico finanziaria del sistema sanitario regionale e le previsioni per i prossimi anni richiedono l’adozione di misure volte a recuperare efficienza al fine di contenere la crescita della spesa corrente. In tale ambito occorre che anche la spesa per beni e servizi sia fortemente efficientata, sia in termini di prezzi di acquisto che di appropriatezza dei beni acquistati. A tal fine si invita codesta spettabile Direzione a definire strategie di acquisto che, garantendo livelli standard qualitativi idonei, puntino, per le procedure in fase di predisposizione e sulle procedure in corso su cui è ancora possibile intervenire, a ridurre i prezzi di acquisto e conseguire risparmi di spesa”.
La censura è quindi inammissibile prima ancora che infondata.
3.4. Parte ricorrente assume, poi, che, seppure gli atti relativi la procedura di gara in esame sarebbero stati pubblicati sotto la vigenza del D. Lgs. n. 50/2016, poiché successivamente sarebbero state apportate variazioni che avrebbero inciso fortemente sulla originaria disciplina di gara, dando vita a una procedura tutta nuova, la Regione avrebbe dovuto rieditare la gara de qua facendo applicazione del nuovo Codice degli Appalti (il D.lgs. n. 36/2023), nelle more entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2023.
Preliminarmente osserva il Collegio che Adapta non ha dedotto neppure genericamente quale sarebbe il proprio interesse attuale e concreto all’applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in luogo del D.Lgs. n. 50/2016.
Ad ogni modo, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, le procedure ad evidenza pubblica restano soggette alla disciplina normativa vigente al momento della loro indizione (la data di pubblicazione del relativo bando o avviso) e, pertanto, sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva, cosa che nel caso di specie non è.
Invero, gli artt. 226, commi 1 e 2 e 229, co. 2, del D.lgs. n. 36 del 2016, prevedono espressamente che a decorrere dalla data in cui il D.lgs. n. 36/2023 acquista efficacia (ossia il 1° luglio 2023 in ossequio al disposto dell’art. 229, co., D.lgs. n. 36/2023) le disposizioni di cui al D. lgs n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
Peraltro, la rettifica controversa non costituisce, per le ragioni già viste, carattere sostanziale.
Pertanto la censura deve essere dichiarata inammissibile oltre che infondata.
3.5. Quindi, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto siccome infondato.
4. Del pari infondati sono i motivi aggiunti con i quali viene censuratala l’aggiornamento dell’allegato “B”, rubricato “consistenze”, nel quale sarebbero stati inclusi ulteriori presidi ospedalieri e territoriali da rifornire, e non sarebbero stati indicati tutti gli ambulatori ed i distretti territoriali e così incidendo sulla sostenibilità economico – finanziaria dell’appalto.
La censura è contraddetta dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince che l’allegato “B” di cui alla terza rettifica impugnata non reca, come sostiene parte ricorrente, un elenco rinnovato rispetto a quello precedentemente pubblicato con gli atti di indizione della procedura ma informazioni in effetti già presenti sui siti delle rispettive aziende sanitarie, allegate alla lex specialis al solo fine di facilitare gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta.
Non sono stati inclusi, quindi, presidi ospedalieri in più rispetto a quelli originariamente previsti, né sembra essere stata omessa l’indicazione di taluni ambulatori e/o distretti territoriali.
5. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono infondati.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lazio, in persona del rappresentante legale pro tempore, che forfetariamente liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti | |
IL SEGRETARIO