Pubblicato il 15/03/2024

N. 05298/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14222/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14222 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Assosistema Auil – Associazione del Sistema Industriale Integrato di Beni e Servizi Tessili e Medici Affini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Cappellini in Milano, via Marina n. 6.

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della Determinazione Regione Lazio del 25 settembre 2023, n. G12564 (proposta n. 37148) nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, 5 Serie speciale n. 113, del 29 settembre 2023; della nota del 18 settembre 2023, n. 1019828 (di contenuto sconosciuto), trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; della Determinazione a contrarre del 22 giugno 2023, n. G08738, del Bando di gara e inerenti Avvisi, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutti gli Allegati ai sopraddetti Atti di gara; della Determinazione Regione Lazio del 3 agosto 2023, n. G10762 (proposta n. 30335), nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, 5 Serie speciale n. 91, del 9 agosto 2023; di ogni ulteriore Atto, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Italia S.p.A. il 17/11/2023:

– della Determinazione Regione Lazio del 2 novembre 2023, n. G14496, (proposta n. 43041) recante: “Procedura di gara aperta per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell”art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l”affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Procedura suddivisa in 8 lotti. Rettifica atti di gara e differimento dei termini di presentazione delle offerte”;

– nonché degli allegati e approvati avvisi di rettifica e differimento termini di presentazione delle offerte, pubblicati sulla GURI, 5 Serie speciale n. 128, del 6 novembre 2023;

– della nota del 18 settembre 2023, n. 1019828 trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, contenente le linee di indirizzo per la definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi per le aziende del Sistema Sanitario Regionale.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di causa.

Con determinazione n. G08738 del 22.06.2023, pubblicata su GUUE del 27/06/2023 e sulla G.U.R.I. del 28.06.2023, la Regione Lazio ha indetto una “Procedura aperta telematica per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della l. 296/2006, per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”.

La gara è stata bandita secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, co. 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, secondo la seguente ponderazione: 70 punti massimi attribuibili per il profilo tecnico e 30 punti massimi attribuibili per il profilo economico.

Con successiva determinazione n. G10762 del 03.08.2023, la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare una prima rettifica degli atti di gara, operando una modifica della clausola di rimborso dell’operatore economico in caso di dispersione dei capi, prevedendo, altresì, per conseguenza una proroga dei termini di presentazione delle offerte al giorno 11.10.2023.

Con ulteriore determinazione n. G12564 del 25.09.2023, l’Amministrazione, anche a seguito della ricezione della nota n. 019828 del 18.09.2023 trasmessa dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha apportato una seconda modifica variando la formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico da 0,4 a 0,7. Ha altresì prorogato i termini per la presentazione delle offerte al 6.11.2023.

Con ricorso notificato in data 27.10.2023, Servizi Italia S.p.A., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta determinazione del 25.09.2023.

A sostegno della propria domanda ha dedotto:

– l’illegittima modificazione della formula matematica per l’attribuzione del punteggio economico, che avrebbe comportato l’inversione del rapporto di prevalenza della qualità sul prezzo, adottata in carenza di istruttoria e in assenza di idonea motivazione, sulla base di una nota del 18 settembre 2023;

– lo stravolgimento dell’intera procedura che sarebbe scaturito dalle rettifiche e che avrebbe “minato alle fondamenta l’equilibrio economico e quindi l’adeguatezza dell’importo a base di gara, all’uopo postulandone l’annullamento e la legittima riconduzione al nuovo Codice degli Appalti e alle mutate e successive esigenze cristallizzate anche nella richiamata nota del 18 settembre 2023”.

Successivamente alla proposizione del presente ricorso, con determinazione n. G14496 del 02.11.2023, è stata effettuata una terza rettifica degli atti di gara e, contestualmente, è stata disposta una nuova proroga dei termini di presentazione delle offerte al giorno 18.12.2023.

Si è costituita la Regione eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della terza determinazione che ha apportato nuove variazioni alla lex specialis, e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum Assosistema AUIL.

Con motivi aggiunti notificati in data 17 novembre 2023 è stata impugnata anche la predetta determinazione n. G14496 del 02.11.2023, per vizi propri e per vizi derivati dai precedenti atti.

A sostegno della domanda parte ricorrente ha articolati i motivi di diritto sintetizzati come segue:

– le rettifiche in contestazione sarebbero state adottate sulla base della Determinazione del 25 settembre 2023, sopravvenuta di molto alla pubblicazione degli atti di gara, che evidenziava l’esigenza di contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario che peraltro avrebbe dovuto essere già nota all’Amministrazione in sede di gara. Detta determinazione sarebbe affetta, altresì, da difetto di motivazione “siccome ad oggi non è dato comprendere il percorso logico-giuridico portato avanti dalla Stazione appaltante per giungere alla censurata modifica della formula per la ponderazione del peso del prezzo e soprattutto non è dato sapere in che modo possa logicamente – prima ancora che giuridicamente – attuarsi il rapporto di contenimento (postumo) dei prezzi di acquisto, con l’appropriatezza dei beni acquistati ove si consideri, peraltro, che con la nuova Determinazione sono state inserite delle ulteriori strutture sanitarie e dunque è stato aumentato il volume delle forniture e dei servizi, senza però il necessario adeguamento dell’importo a base di gara”. Sarebbero state inserite, in particolare, con la terza rettifica, ulteriori strutture sanitarie con conseguente aumento del volume dei servizi, a importo di gara immutato, senza motivazione;

– la Determinazione di rettifica sarebbe il frutto di una integrazione a gara in corso della lex specialis. La stessa Amministrazione avrebbe ammesso “di aver dimenticato d’indicare alcune sedi delle Aziende Sanitarie e finanche la qualifica e le consistenze del personale”.

Ha concluso la ricorrente affermando che: “la Regione Lazio, nella denegata ipotesi che il suo censurato agere trovi validazione processuale, darebbe vita a una nuova procedura di gara, laddove i chiarimenti fuoriescono dal loro perimetro codificato e assurgono a presupposti necessari per consentire alla Stazione appaltante di adottare reiterate variazioni sostanziali agli atti di gara, così integrando – in sede amministrativa e quindi contra jus – il novero delle tassative procedure codificate. In altri termini, si validerebbe un sistema di scelta che è una sorta di dialogo tecnico di tipo dinamico e cioè sino all’effettiva presentazione delle offerte. Dialogo, tuttavia, trasposto illegittimamente nelle fasi successive alla pubblicazione del bando e non già eventualmente perimetrato alla fase che precede la pubblicazione del bando, con tutto ciò che ne consegue in termini d’illegittimità di una così congegnata procedura, che esorbita dall’ambito applicativo delle regole contenute nel Codice Appalti e quindi dai tassativi e tipizzati sistemi di scelta del contraente, di cui agli artt. 60 e ss., D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”.

La Regione ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto anche con i motivi aggiunti, sostenendo in particolare che si sarebbe trattato della integrazione degli atti di gara con l’inserimento di dati non riportati nei precedenti atti per mero errore materiale, ripubblicando l’allegato “B” – “Consistenza”, dal quale, appunto, per errore erano state espunte alcune pagine in sede di pubblicazione degli atti di gara.

Con ordinanza n. 7821 del 29 novembre 2023 è stata respinta l’istanza cautelare, ritenuto che “sembrerebbe non ricorrere il fumus di fondatezza, in considerazione del fatto che: la variazione della formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico da 0,4 a 0,7 non sembrerebbe poter incidere sulla filosofia di gara attribuendo un maggior rilievo alla componente prezzo in luogo di quella qualitativa, né sembrerebbe impedire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici; la modifica de qua sarebbe peraltro in linea con l’orientamento giurisprudenziale che evidenzia la necessità di stimolare la concorrenza tra gli operatori economici anche sulla componente del prezzo; la stazione appaltante nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione delle offerte economiche gode di ampia discrezionalità tecnica; l’Amministrazione avrebbe comunque proceduto a prorogare i termini per la presentazione delle offerte dando così modo agli operatori del settore di calibrare le loro offerte; Rilevato, altresì, che sembrerebbe non sussistere neppure il requisito del periculum grave ed irreparabile, atteso che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente ha carattere prettamente economico”.

In sede di appello, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 94 del 15 gennaio 2024 ha confermato il decisum dei giudici di prime cure con la seguente motivazione: “Ritenuto che, all’esame sommario della presente fase, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari formulata dall’appellante, difettando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; – quanto al primo dei summenzionati requisiti – ferma l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione delle formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione delle offerte economiche – l’appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’incidenza escludente o gravemente pregiudizievole delle variazioni della formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico, non risultando peraltro pregiudicata la par condicio tra i partecipanti, in ragione del termine concesso per la formulazione delle offerte; – quanto al secondo requisito, emerge dagli atti che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18 dicembre 2023, mentre l’udienza di merito dinanzi al Tar è già fissata al 12 marzo 2024”.

Nelle more, Servizi Italia ha presentato la propria domanda di partecipazione ed è stata ammessa alla fase dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche.

Tutte le parti hanno argomentato funditus le rispettive posizioni.

Infine, all’udienza del 12 marzo 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Deve essere preliminarmente evidenziato che tanto il ricorso introduttivo del giudizio quanto i motivi aggiunti presentano profili di inammissibilità atteso che, nel genus delle clausole immediatamente escludenti – seppure inteso in senso ampio, ovvero comprensivo di regole che impongano oneri di partecipazione assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale e che, pertanto, comportino l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla gara, ovvero rendano il bando indecifrabile nei suoi contenuti, o impediscano la presentazione dell’offerta sia sul piano tecnico che economico o la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile – non sono annoverabili quelle contestate in questa sede, la cui lesività concreta ed attuale – idonea a far sorgere l’interesse a ricorrere – potrà eventualmente emergere solo con il provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo.

Ad ogni modo i ricorsi sono infondati nel merito e devono essere respinti per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo.

3.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la determinazione regionale 25 settembre 2023 per aver modificato la formula indicata inizialmente negli atti di gara per l’attribuzione alle offerte del punteggio relativo alla componente economica delle stesse, a fronte dell’intervenuto mutamento del coefficiente (presente nella formula) da 0,4 a 0,7. Detta modifica, oltre a comportare di fatto una “radicale variazione strutturale della gara”, sarebbe stata adottata in carenza di istruttoria e in difetto di motivazione.

Preliminarmente, deve essere osservato che, come già rilevato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 94/2024, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’incidenza escludente o gravemente pregiudizievole delle variazioni della formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico, non risultando peraltro pregiudicata la par condicio tra i partecipanti, in ragione del termine concesso per la formulazione delle offerte.

Ad ogni modo, nel merito la censura è infondata.

Deve essere innanzitutto ribadito che nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità, la quale si estrinseca non solo nella definizione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche da usare per l’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche (in tal senso, ex multis, C. di St. n. 4600/2023).

Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha dedotto né allegato né provato che la formula scelta dalla Stazione appaltante possa essere ritenuta illogica o irrazionale o incongrua.

Né ha dedotto, tantomeno dimostrato, che per effetto della determinazione gravata non risulti garantito un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Non può quindi configurarsi alcuna violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ancora, deve essere rilevato che le Linee guida Anac n. 2, nel paragrafo IV rubricato “valutazione degli elementi quantitativi”, prevede la possibilità di ricorrere alle formule “non lineari”, fra le quali risulta ricompresa anche la formula individuata dalla Regione Lazio, per come modificata, poi, per effetto della determinazione 25 settembre 2023.

In particolare, la Regione ha modificato il coefficiente da 0,4 a 0,7, che, pertanto, risulta comunque ricompreso fra lo 0 e l’1. Ciò fa sì che l’offerta deve comunque mantenere un livello qualitativo elevato, senza che sia configurabile il rischio di prevalenza delle offerte che presentino un eccessivo ribasso sulla componente economica dell’offerta (il prezzo), a probabile discapito della qualità.

La modifica de qua è peraltro in linea con l’orientamento giurisprudenziale che evidenzia la necessità di stimolare la concorrenza tra gli operatori economici anche sulla componente del prezzo.

Non può neppure ritenersi che la modifica della formula in esame abbia comportato alcuna “radicale variazione strutturale della gara”, come provato anche dalle simulazioni effettuate dalla difesa dell’Amministrazione.

Né la ricorrente ha fornito elementi idonei a dimostrare l’incidenza escludente o gravemente pregiudizievole delle variazioni della formula individuata per l’attribuzione del punteggio economico, non risultando peraltro pregiudicata la par condicio tra i partecipanti, in ragione del termine concesso per la formulazione delle offerte.

Con particolare riferimento al dedotto difetto di motivazione, osserva il Collegio che – fermo restando che, come già visto, il provvedimento impugnato è atto che costituisce espressione di discrezionalità – esso è stato adottato in esecuzione della nota del 18 settembre del 2023 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria che disponeva che: “La situazione economico finanziaria del sistema sanitario regionale e le previsioni per i prossimi anni richiedono l’adozione di misure volte a recuperare efficienza al fine di contenere la crescita della spesa corrente. In tale ambito occorre che anche la spesa per beni e servizi sia fortemente efficientata, sia in termini di prezzi di acquisto che di appropriatezza dei beni acquistati. A tal fine si invita codesta spettabile Direzione a definire strategie di acquisto che, garantendo livelli standard qualitativi idonei, puntino, per le procedure in fase di predisposizione e sulle procedure in corso su cui è ancora possibile intervenire, a ridurre i prezzi di acquisto e conseguire risparmi di spesa”.

Conseguentemente la motivazione risulta chiaramente esplicitata e non è sindacabile se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza che non ricorrono nel caso di specie e che, per il vero, non sono state dedotte neppure genericamente dalla parte ricorrente.

Infine, in relazione all’eccepita esiguità della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, osserva innanzitutto il Collegio che è stato assegnato un maggior termine significativamente superiore a quello di 35 stabilito dall’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per le “procedure di gara aperte”.

Inoltre, la proroga è intervenuta quando gli operatori avevano già avuto modo di disporre di un lungo periodo di tempo per studiare gli atti di gara che, come detto e come si dirà, non hanno subito alcuna modifica di carattere sostanziale.

Peraltro tutti i concorrenti si sono trovati nella stessa situazione e, conseguentemente, non vi è stata alcuna lesione della par condicio.

Pertanto il primo motivo è infondato.

3.2. Con la seconda censura, parte ricorrente assume che l’Amministrazione avrebbe dovuto annullare gli atti originariamente emanati, con conseguente loro riedizione facendo applicazione del nuovo Codice degli Appalti (il D.lgs. n. 36/2023), nelle more entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2023.

Anche questo motivo si palesa inammissibile per carenza di interesse, oltre che infondato.

All’uopo è sufficiente evidenziare che Servizi Italia non ha dedotto neppure genericamente quale sarebbe il proprio interesse attuale e concreto all’applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 in luogo del D.Lgs. n. 50/2016.

Ad ogni modo, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, le procedure ad evidenza pubblica restano soggette alla disciplina normativa vigente al momento della loro indizione (la data di pubblicazione del relativo bando o avviso) e, pertanto, sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva, cosa che nel caso di specie non è.

Invero, gli artt. 226, commi 1 e 2 e 229, co. 2, del D.lgs. n. 36 del 2016, prevedono espressamente che a decorrere dalla data in cui il D.lgs. n. 36/2023 acquista efficacia (ossia il 1° luglio 2023 in ossequio al disposto dell’art. 229, co., D.lgs. n. 36/2023) le disposizioni di cui al D. lgs n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Peraltro, la rettifica controversa non riveste, per le ragioni già viste, carattere sostanziale.

Si precisa sul punto che “le modifiche sostanziali sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. Sono modifiche “sostanziali” – ad esempio – quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni requisiti di capacità originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi dalla gara per difetto dei requisiti” (ANAC, parere di precontenzioso, delibera n. 5 del 11 gennaio 2023).

Cosa che nella fattispecie in esame non si è verificata.

Pertanto anche questa censura deve essere dichiarata infondata.

4. Si procede con lo scrutinio dei motivi aggiunti, che non possono trovare accoglimento per le ragioni che si vengono ad illustrare.

4.1. Con la prima censura, che in parte riproduce il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, Servizi Italia lamenta nuovamente l’illegittimità della modificazione della formula matematica utilizzata dalla Regione, il difetto di motivazione e l’inapplicabilità della nota 18.09.2023, e sostiene in questa sede che la predetta modifica sarebbe originata da tale ultima nota che, tuttavia, in quanto successiva alla pubblicazione del bando di gara, non avrebbe potuto trovare applicazione.

Nel rinviare a quanto già rilevato in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio – anche in relazione alla inammissibilità per carenza di interesse – si vuole qui evidenziare che la nota del 18 settembre 2023 è espressamente richiamata dalla determinazione G12564 del 25 settembre 2023 che pertanto deve ritenersi motivata per relationem.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con la nota de qua, come già visto, è molto chiara nell’affermare che “occorre che anche la spesa per beni e servizi sia fortemente efficientata, sia in termini di prezzi di acquisto che di appropriatezza dei beni acquistati”. A tal fine ha invitato la Stazione appaltante “a definire strategie di acquisto che, garantendo livelli standard qualitativi idonei, puntino, per le procedure in fase di predisposizione e sulle procedure in corso su cui è ancora possibile intervenire, a ridurre i prezzi di acquisto e conseguire risparmi di spesa”.

Da una piana lettura dei provvedimenti richiamati, risulta inequivocabilmente che il percorso logico seguito dall’odierna resistente è stato determinato dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica.

L’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha legittimamente ritenuto di raggiungere l’obiettivo indicato dalla Direzione competente modificando la formula matematica per l’attribuzione del punteggio economico alle offerte, atteso che la procedura di gara in esame, all’epoca dei fatti per cui è causa, era ancora in fase di presentazione delle offerte.

Come già visto, detta modifica, lungi dallo “stravolgere radicalmente la filosofia di una procedura concepita in un modo e poi svolta in un altro” come assume apoditticamente la ricorrente, ha inciso limitatamente sulla procedura in corso. Si rimanda sul punto a quanto già detto in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

Per tutto quanto appena esposto, la censura è infondata.

4.2. Si procede con lo scrutinio del secondo motivo, con cui la ricorrente deduce che la Regione avrebbe apportato delle modificazioni di ordine sostanziale idonee ad impattare sull’originaria struttura della gara, comportandone un indebito stravolgimento.

In particolare, avrebbe integrato l’elenco delle sedi delle Asl da rifornire ed avrebbe indicato la qualifica e la consistenza del personale da impiegare.

La censura è infondata.

All’uopo è sufficiente rilevare che i dati relativi all’allegato “B” del capitolato tecnico (recante, fra gli altri, l’elenco delle sedi e l’indicazione relativa al personale con qualifiche e consistenze) erano già stati pubblicati unitamente alla originaria Determina regionale di indizione della presente procedura di gara.

Detto elenco, per mero errore materiale in sede di pubblicazione non è stato allegato alla determinazione con la quale è stata disposta la seconda rettifica degli atti di gara. E’ rimasto comunque sempre pubblicato in piattaforma quale allegato alla determinazione di indizione, con l’indicazione delle sedi delle aziende sanitarie e della consistenza e della qualifica del personale.

Pertanto anche questo motivo deve essere respinto.

5. In conclusione: il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti di parte ricorrente e della Regione Lazio.

Sono compensate in relazione ad Assosistema AUIL.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lazio, in persona del rappresentante legale pro tempore, che forfetariamente liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Le spese sono invece compensate per Assosistema AUIL.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Francesca Ferrazzoli   Maria Cristina Quiligotti
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO