Pubblicato il 15/03/2024

N. 00386/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01251/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Manelli Impresa S.p.A., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9751333E8B, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

nei confronti

CISA S.p.A., MACOB S.r.l., DEBAR Costruzioni S.p.A., IRCOP S.p.A., La Cascina Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dal Comune di Taranto per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto i “servizi tecnici di progettazione esecutiva e lavori di infrastrutture per la Riqualificazione del Trasporto Pubblico Urbano relativamente alle linee portanti elettriche della Rete Bus Rapid Transit previste da PUMS Linea Rossa Linea di collegamento Paolo VI – Pineta Cimino” (PNRR M2C2 I.4.2. – FONDI NEXT GENERATION EU – TRASPORTO RAPIDO DI MASSA, BUS RAPID TRANSIT (BRT) (CIG: CUP: E51J20000070001 – CIG:9751333E8B), nella parte in cui con gli stessi si è disposta l’esclusione del RTI Manelli – Consorzio ITM dalla procedura e, in particolare:

– del provvedimento del 1° dicembre 2023, recante esclusione dalla procedura anzidetta e della relativa comunicazione a mezzo PEC (e piattaforma telematica) di pari data;

– della nota prot. 276187 del 23.11.2023, con la quale la Stazione Appaltante comunicava al RTI Manelli l’avvio del procedimento di esclusione, ex art. 7 della legge n. 241/90, con richiesta di presentare eventuali memorie e/o osservazioni entro le ore 12.00 del 29.11.2023;

– dei verbali di gara n. 1 del 22.11.2023 e n. 2 del 1.12.2023, ancorché non conosciuti;

– degli ulteriori atti e dei verbali anche istruttori, nonché delle valutazioni condotte dal RUP, dal Seggio di gara e dalla Stazione appaltante in vista ed ai fini dell’adozione del provvedimento di esclusione;

– di ogni altro atto, provvedimento e verbale di gara, ancorché non conosciuto, relativo alla ammissione o esclusione dei concorrenti;

– di ogni ulteriore atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione di tali valutazioni e verifiche;

nonché, ove occorra, per la declaratoria di nullità ex art. 10 D. Lgs. 36/2023, ovvero di illegittimità, delle clausole del bando e del disciplinare di gara relative alla qualificazione e alla dimostrazione dei requisiti da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, come meglio specificate nel prosieguo, ove intese nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manelli Impresa S.p.A. il 28.12.2023, per l’annullamento

– di tutti gli atti già gravati col ricorso introduttivo;

– della Determinazione Dirigenziale della Polizia Locale e Protezione Civile Reg, Generale n. 10337 del 21.12.2023, esecutiva dal 21.12.2023 e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Taranto in pari data, recante l’aggiudicazione dell’appalto al RTI CISA S.p.A., nonché della relativa comunicazione;

– ove occorra, del verbale di seduta di gara del 19.12.2023;

– di tutti i verbali, anche istruttori, atti, valutazioni e determinazioni relativi alla valutazione dell’unica offerta ammessa in gara;

– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, di CISA S.p.A., di MACOB S.r.l., di DEBAR Costruzioni S.p.A., di IRCOP S.p.A., di La Cascina Costruzioni S.r.l., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Pellegrino, in sostituzione dell’avv. Gl. Pellegrino, per la parte ricorrente, avv. G. Misserini per la P.A., avv. L. Quinto per le controinteressate e avv. dello Stato S. Colangelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La Manelli Impresa S.p.A., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con il Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime, ha proposto il ricorso all’esame contro il Comune di Taranto e nei confronti delle imprese controinteressate, per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e lavori di infrastrutture per la riqualificazione del trasporto pubblico urbano, relativamente alle linee portanti elettriche della rete Bus Rapid Transit previste dal PUMS Linea Rossa Linea di collegamento Paolo VI – Pineta Cimino.

1.1 In particolare, viene contestata l’esclusione del RTI Manelli dalla procedura, disposta dalla stazione appaltante con provvedimento del 1° dicembre 2023, sulla base dell’asserito mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti dal bando di gara, con specifico riferimento alla categoria prevalente OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari) e alle categorie scorporabili OG9, OG10, OG11, OS1, OS9, OS10, OS17, OS24, OS27.

1.2. La ricorrente sostiene, in via principale, che la stazione appaltante abbia erroneamente interpretato le norme in materia di qualificazione SOA, avuto riguardo all’art. 2, comma 5, dell’Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che l’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente fissato in € 20.658.000,00.

1.3. Evidenzia di essere in possesso di qualificazione SOA in OG3 per la classifica illimitata VIII, e di aver allegato la prescritta cifra di affari, quale requisito ulteriore richiesto dalla suddetta disposizione normativa per gli appalti di importo superiore a € 20.658.000,00; assume conseguentemente di avere titolo alla partecipazione alla procedura de qua, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con il Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime, parimenti in possesso (tra le altre) di qualificazione SOA in OG3 per la Classifica VIII.

1.4. Pertanto, la ricorrente si ritiene pienamente ed ampiamente qualificata per l’intero appalto, senza necessità di partecipare in ATI o di suddividere l’importo della categoria OG3 tra i componenti del RTI

1.5. In via subordinata, la società Manelli ha sostenuto la possibilità di poter sanare le eventuali carenze di qualificazione mediante una rimodulazione delle quote di partecipazione al RTI, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, che consente la modifica della composizione soggettiva del raggruppamento in caso di difetto dei requisiti di qualificazione; ha illustrato la portata della rimodulazione prospettata, allegando di poter coprire le qualificazioni richieste, in parte mediante il surplus di qualificazione posseduto nella categoria prevalente e, per altra parte, mediante la qualificazione posseduta dal mandante Consorzio Stabile ITM in OS10 e OS24.

1.6. La difesa attorea ha concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, nonché delle clausole del bando e del disciplinare di gara relative alla qualificazione e alla dimostrazione dei requisiti da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, ove intese nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e la società controinteressata, instando per la reiezione del ricorso, in quanto irricevibile, inammissibile e infondato nel merito.

2.1. Con atto di motivi aggiunti depositato in data 28.12.2023, la parte ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 10337 del 21.12.2023, recante l’aggiudicazione dell’appalto al RTI CISA S.p.A., deducendone l’illegittimità derivata per le medesime ragioni già sostenute con il ricorso introduttivo ed insistendo per l’accoglimento della domanda di tutela interinale.

2.2. Con ordinanza n. 54/2024 del 19.1.2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, proposta dalla ricorrente.

2.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.

3. In limine, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla Difesa erariale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali evocate in giudizio, fatta eccezione per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che – alla stregua del contenuto della Tabella A del D.M. del 6 agosto 2021, prodotto in atti – è l’unica amministrazione centrale titolare dell’intervento, e dunque parte necessaria del giudizio ex art. 12-bis del D.L. n. 68/2022.

3.1. Sempre in via preliminare, deve essere delibata l’eccezione, proposta dalla difesa del Comune e della controinteressata, di tardività ed inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle clausole del bando, disciplinanti lo specifico requisito di partecipazione.

3.2. L’eccezione è infondata.

3.3. Si deve premettere che negli atti indittivi di gara la Stazione appaltante ha previsto al paragrafo 3.3. del disciplinare il possesso della categoria prevalente e a qualificazione obbligatoria “OG3 in R.T.I. class. VIII + class. VII (con il beneficio dell’incremento della classifica)” per un importo di € 41.673.147,73.

3.4. A pag. 17 dello stesso disciplinare, è poi precisato che sono lavori della categoria prevalente “tutte le prestazioni relative alla categoria OG3 – classifica VIII (illimitata, il cui importo, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Allegato 11.12 del Codice, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente fissato in € 20.658.000,00) in raggruppamento con mandante in possesso di medesima categoria classifica VII”; e al paragrafo 9.2, si ribadisce che “La categoria dei “Lavori di categoria prevalente” ex art. 31, comma 7, lettera a) Allegato 1.7 del Codice è: • 0G3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari) — Classifica VIII + VII in R.T.I. (Importo in appalto € 41.673.147,73) con il beneficio dell’incremento della classifica”.

3.5. Ciò posto, è pacifico in atti che la ricorrente ha partecipato alla procedura de qua nella forma del RTI, in cui entrambe le società raggruppate possiedono la categoria OG3 illimitata; conseguentemente la lesività delle previsioni della lex specialis, sopra richiamate, si è manifestata solo a seguito del provvedimento di esclusione, che ha negato al RTI partecipante la possibilità di procedere alla ripartizione delle quote di esecuzione tra le due società, in rapporto al valore convenzionale attribuito dalla P.A. alle qualificazioni possedute da entrambe le associate.

3.6. In tale momento, dunque, è stata effettivamente conoscibile dall’operatore economico la circostanza che – secondo la lettura delle disposizioni di gara operata dalla stazione appaltante – la categoria OG3 non poteva intendersi illimitata, pur in presenza dell’ulteriore requisito della cifra d’affari, prescritto dall’Allegato II.12 del Codice e richiamato dallo stesso disciplinare di gara nei seguenti termini: “Ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Allegato II.12 del Codice, l’operatore economico deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (esercizi anni 2022-2021-2020- 2019-2018), una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara ovvero non inferiore a € 209.599.052,90” (v. par. 9.2, pag. 29 del Disciplinare).

3.7. Invero, l’interpretazione adottata sul punto dalla Stazione appaltante – id est, quella secondo cui il requisito in questione potesse essere posseduto dai partecipanti soltanto in RTI, in ragione del valore convenzionale attribuito alla categoria OG3 Classifica VIII – è smentita dagli stessi atti di gara, laddove è espressamente consentita la partecipazione del concorrente in forma singola alla procedura di evidenza pubblica, in coerenza con i principi del favor partecipationis e dell’accesso al mercatooltreché con la normativa in subiecta materia (cfr., in particolare, il par. 5 del disciplinare, rubricato “Soggetti ammessi in forma singola o associata”, ove si prevede la possibilità di partecipare alla gara per “tutti gli operatori economici di cui all’art. 65 del Codice”, ivi inclusi, quindi, i concorrenti singoli).

4. Superate le questioni preliminari, il Collegio passa all’esame del merito della vicenda, ed osserva che è fondato e dirimente il profilo di censura con cui la ricorrente deduce che la classifica illimitata VIII ricomprende qualsiasi importo di lavori, proprio perché illimitata, a condizione che sia accompagnata dalla prescritta cifra di affari, quale requisito ulteriore per gli appalti di importo superiore a € 20.658.000,00.

4.1 Infatti, in virtù delle previsioni recate dall’Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023, la classifica illimitata VIII è idonea a qualificare il concorrente per qualsiasi importo di lavori, a condizione che sia accompagnata dalla prescritta cifra di affari, quale requisito ulteriore per gli appalti di importo superiore a € 20.658.000,00, nella specie posseduto e dichiarato dalla ricorrente.

4.2. I commi 5 e 6 dell’art. 2 del citato Allegato statuiscono, infatti, nei seguenti termini:

“L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000”.

“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”.

4.3. Come è reso evidente dall’interpretazione logica e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, in caso di lavori di importo superiore al limite convenzionale di qualificazione, il concorrente deve possedere – e la Stazione appaltante deve necessariamente richiedere (come avvenuto nella fattispecie con la summenzionata disposizione del par. 9.2 del Disciplinare) – “oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII”, l’ulteriore requisito della cifra d’affari, riveniente da lavori svolti nell’ultimo quinquennio.

4.4. Dunque, reputa il Collegio che l’importo di € 20.658.000 costituisca un valore prestabilito ex lege, oltre il quale è necessario (e sufficiente) che l’operatore economico partecipante alla procedura di gara possieda, in aggiunta, l’ulteriore requisito della cifra d’affari.

4.5. In tal senso depone anche la recente sentenza Cons. Stato, Sez. V, 3.1.2023, n. 91, in cui si è affermato, con riferimento all’analoga disciplina contenuta nel previgente art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010:

– che l’indicazione convenzionale, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, dell’importo di € 20.658.000 “per una qualificazione SOA che in astratto dovrebbe consentire di eseguire lavori senza limiti di importo […] porta a ritenere che anche chi si trovi in questa condizione – per non subire un trattamento deteriore rispetto agli altri operatori con classifica inferiore – debba poter accedere all’incremento premiale della propria classifica e acquisire in questo modo una più ampia qualificazione”;

– che «irrilevante… appare, ai fini della soluzione della questione posta, la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 61 cit. [ora riproposta nell’Allegato II.12 cit. – N.d.R.] secondo cui “Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara…”; si tratta, infatti, di un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo, non incompatibile con quanto precedentemente affermato relativamente alla possibilità di incrementare di un quinto anche la qualificazione SOA con classifica illimitata».

4.6. Nel sopra menzionato dictum si afferma esplicitamente il principio per cui la “cifra d’affari” è “un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo”, evidenziando peraltro che il valore convenzionale della SOA con classifica illimitata rileva (anche) ai fini dell’applicazione premiale del quinto per le categorie scorporabili nel c.d. “subappalto qualificante”.

4.7. Come esattamente rilevato dalla difesa attorea, diversamente opinando non si spiegherebbe perché la classifica VIII sia altrimenti definita dallo stesso legislatore come classifica a portata qualificatoria “illimitata”.

4.8. Costituendo la classifica VIII lo scaglione più alto del sistema di qualificazione (che va dalla classifica I alla classifica VIII), l’importo alla stessa convenzionalmente assegnato non esaurisce la portata qualificante della classifica medesima, né costituisce un limite alla capacità dell’operatore economico, ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre, all’interno delle previsioni della lex specialis, l’ulteriore requisito della cifra d’affari.

4.9. In tal senso, dunque, la norma si riferisce, da una parte, all’importo “convenzionalmente stabilito” e, dall’altro, alla classifica avente portata qualificatoria “illimitata”.

5. Peraltro, se interpretate nel senso sostenuto dalla Stazione appaltante – ossia laddove la SOA di categoria illimitata fosse in ogni caso ricondotta al valore convenzionale di € 20.658.000,00 (aumentato, con l’incremento del quinto, a € 24.789.600,00) – le clausole del bando di gara sarebbero nulle per contrarietà al principio di tassatività delle cause di esclusione, ex art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e per violazione delle norme imperative sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (sul punto, v. T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 17.8.2020, n. 1025), oltreché per violazione dei principi del risultato e del massimo accesso al mercato (artt. 1 e 3 del Codice degli Appalti) e per contrarietà all’art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 ed agli artt. 19 e 58 della Direttiva 24/2014, poiché – imponendo la costituzione di un RTI tra due operatori che possiedano rispettivamente classifica in OG3 per la VIII e la VII categoria – risulterebbe al contempo violato il divieto di imporre requisiti minimi ai componenti del RTI ed il divieto di imporre forme particolari allo stesso.

5.1. Osserva in proposito il Collegio che le cause di esclusione individuate dal Codice degli Appalti – in particolare agli artt. 94 e 95 – “integrano di diritto i bandi e le lettere di invito” (art. 10, 2° comma, D. Lgs. n. 36/2023); esse rispondono ad un interesse pubblico primario e, quindi, la loro operatività non può essere lasciata alle scelte discrezionali delle singole stazioni appaltanti.

5.2. La suddetta disposizione ha recepito gli approdi della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’eterointegrazione della lex specialis opera in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2019, n. 5922; T.A.R. Piemonte, I, 29 luglio 2022, n. 702).

5.3. Nel nuovo codice degli appalti, il principio di tassatività delle cause di esclusione comporta la nullità delle clausole che prevedano cause ulteriori di esclusione, con la conseguenza che simili clausole si considerano non apposte; il legislatore ha recepito gli approdi giurisprudenziali a cui è giunta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (v. sentenza del 16 ottobre 2020, n. 22), codificando una nullità parziale che, quindi, non si estende all’intero provvedimento

5.4. In tal senso, la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile, perché il comma 12 dell’art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 (completando quanto stabilito dall’art 10, comma 2, dello stesso testo legislativo) stabilisce che le stazioni appaltanti “richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti” nel medesimo art. 100.

5.5. Dunque, sebbene il Codice abbia aumentato gli spazi di discrezionalità dell’Amministrazione, prevedendo, nello specifico, al comma 3 dell’art. 10, che le stazioni appaltanti “possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto…” (si veda sul punto anche l’art. 103, che permette alle stazioni appaltanti di richiedere ulteriori requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori di rilevante importo), vi sono casi in cui invece la discrezionalità viene ridotta: ciò accade quando il legislatore ritiene necessario limitare detti spazi di discrezionalità rispetto all’interesse pubblico primario del Codice, e cioè rispetto al principio del risultato.

5.6. A conferma di ciò, il quarto comma dell’art. 100 espressamente prevede che “Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.

5.7. La soluzione prospettata appare coerente, inoltre, con i criteri interpretativi del favor partecipationis, secondo cui – in presenza di una clausola con una portata escludente e di un carattere non univoco della disposizione in essa racchiusa – l’interprete deve conformare la propria attività interpretativa, favorendo l’applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura; e di ragionevolezza e proporzionalità, secondo cui l’interpretazione dei requisiti di capacità tecnico-economica di partecipazione alla gara deve essere condotta in maniera da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale.

6. Conclusivamente per le ragioni suesposte, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali evocate in giudizio, ad eccezione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Amministrazione centrale titolare dell’intervento), il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente per l’evidente pregiudizialità logico-giuridica del motivo di gravame esaminato in via prioritaria (Ad. Plen. n. 5/2015).

7. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte ricorrente e delle Amministrazioni centrali che hanno sviluppato difese in giudizio ai fini della loro estromissione, mentre appare equo disporne la compensazione nei confronti delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali evocate in giudizio, ad eccezione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

b) lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

c) condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida:

– in favore della ricorrente, nella somma di € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge, a carico del Comune di Taranto e nella somma di € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge, a carico delle ditte controinteressate, queste ultime in solido tra loro e con suddivisione interna in parti eguali;

– in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Interno, nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico del Comune di Taranto e nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico delle ditte controinteressate, queste ultime in solido tra loro e con suddivisione interna in parti eguali;

d) spese compensate nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Antonella Mangia, Presidente

Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Nino Dello Preite   Antonella Mangia
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO