Pubblicato il 13/03/2024
N. 00337/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2024, proposto da
r.t.i. Associazione Programma Sviluppo – The Hub Bari S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG A01C1277CA, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Informa S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
– della nota del Dirigente del Settore Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – PoEQ Gare del Comune di Bari, prot. n. 0040769.U dell’1.02.2024, con cui è stata comminata l’esclusione del costituendo R.T.I. Ass. Programma Sviluppo-The Hub Bari S.r.l. dalla procedura “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 – COD. BA4.4.8.1. A – “Porta Futuro Bari 3.0” – Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di front office, accoglienza, formazione e orientamento della durata di trentasei mesi”;
– della nota del RUP del Settore Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione Settore Innovazione Sociale del Comune di Bari prot. n. 0040457.I dell’1.02.2024, con cui il RUP, in riferimento alla suddetta procedura, ha ritenuto non soddisfatto in capo al costituendo R.T.I. ricorrente il requisito di capacità tecnico e professionale;
– della nota del Dirigente del Settore Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – PoEQ Gare del Comune di Bari, prot. n. 0042567.U del 02.02.2024, con cui è stata confermata l’esclusione del medesimo costituendo RTI dalla procedura de qua e della presupposta nota prot. n. 0042096.I del 05.02.2024 con cui il R.U.P. del Settore Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione Settore Innovazione Sociale del Comune di Bari ha confermato la propria valutazione di insussistenza del requisito tecnico professionale;
– della nota del Dirigente del Settore Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – PoEQ Gare del Comune di Bari, prot. n. 0044595.U del 05.02.2024, con cui è stata ulteriormente confermata l’esclusione del medesimo costituendo RTI dalla procedura de qua e della presupposta nota prot. n. 0044396.I del 05.02.2024 con cui il RUP del Settore Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione Settore Innovazione Sociale del Comune di Bari ha ulteriormente confermato la propria valutazione di insussistenza del requisito tecnico professionale;
– dell’art. 11, c.5) del Bando di Gara e dell’art. 8.4 del Disciplinare di Gara, recanti entrambi ad oggetto “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, nella parte in cui prevedono che “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria o consorziata equiparata”;
– del provvedimento di aggiudicazione della gara, ove nelle more adottato;
– nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
nonché declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Cecinato, per la ricorrente, avv. Rosa Cioffi, per il Comune di Bari, e gli avvocati Giuseppe Cozzi e Roberta Valentini, per la controinteressata Informa s.c.a.r.l.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
– la procedura per cui è causa ha ad oggetto l’affidamento della gestione integrata del servizio di Front Office, Accoglienza, Formazione e Orientamento di Porta Futuro Bari;
– Porta Futuro è un Job Centre gestito dal Comune di Bari che si inserisce nella programmazione delle politiche del lavoro a scala nazionale, regionale, metropolitana e comunale ed è finalizzato a rispondere alle esigenze delle imprese nella ricerca di figure professionali e all’accompagnamento al lavoro dei cittadini in stato di disoccupazione/sottoccupazione e/o in cerca di (prima) occupazione;
– la gestione integrata del Servizio di Front Office, Accoglienza, Formazione e Orientamento consiste in una serie di attività (specificate nel disciplinare di gara) dirette a categorizzare i bisogni degli utenti, qualificando la domanda sociale di lavoro attraverso un sistema di accoglienza e di valorizzazione delle competenze; rafforzare e profilare le competenze attraverso percorsi formativi e/o di orientamento al lavoro; costruire una dimensione eco-sistemica delle politiche del lavoro centrate sul potenziamento dell’occupabilità delle persone ed un’efficace azione di attrazione dei bisogni occupazionali del sistema imprenditoriale; favorire un dialogo efficiente ed efficace tra il sistema della scuola, della formazione professionale, delle agenzie educative e formative pubbliche, delle rappresentanze datoriali e sindacali e dei distretti, orientato a produrre valore;
Ulteriormente rilevato che:
– la gravata esclusione prot. n. 40769 del primo febbraio 2024 si fonda sulla ritenuta carenza del requisito di capacità tecnica e professionale in capo alla mandataria “Associazione Programma Sviluppo” e segnatamente sulla impossibilità di qualificare il servizio di “supporto tecnico all’Ufficio di Piano Rafforzamento dei servizi sociali di ambito a valere sulla quota servizi Fondo Povertà 2021” svolto per l’Ambito Territoriale 7 di Manduria alla stregua di “servizio analogo”;
Considerato che:
– il servizio svolto per l’Ambito Territoriale 7 di Manduria consiste in un’attività di supporto tecnico all’Ufficio di piano del Comune di Manduria nell’ambito delle politiche di contrato della povertà e quindi riguarda il settore del rafforzamento del servizio sociale tramite lo svolgimento di assistenza tecnica agli uffici e non quello delle politiche del lavoro, oggetto della procedura per cui è causa;
Conseguentemente ritenuto che la valutazione discrezionale effettuata dall’Amministrazione circa la non qualificabilità del servizio innanzi indicato alla stregua di servizio analogo non è manifestamente illogicità o irrazionalità, incongruenza o viziata da travisamento dei fatti (cfr. Delibera ANAC n. 60 del 7 febbraio 2024) né immotivata;
Ulteriormente ritenuto che la previsione del bando di gara di cui all’art. 11, comma 5, del bando secondo cui in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il requisito di capacità tecnico – professionale deve essere posseduto dalla mandataria o consorziata equiparata, oltre a prevalere sul disciplinare di gara ed avere carattere immediatamente escludente, si pone in linea con l’art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 che attribuisce alle Stazioni appaltanti il potere discrezionale di specificare le modalità con cui i raggruppamenti devono possedere e comprovare i requisiti di ordine speciale, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive, nella specie rappresentate dalla particolarità del servizio oggetto della gara de qua;
Conseguentemente ritenuta l’irrilevanza dell’esperienza maturata dalla mandante The Hub s.r.l. e dichiarata nel DGUE;
Conclusivamente ritenuta l’infondatezza del ricorso;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite inter partes;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Donatella Testini | Orazio Ciliberti | |
IL SEGRETARIO