Pubblicato il 18/03/2024
N. 00199/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2024, proposto da
Open Group Soc. Coop. Sociale Onlus e Società Cooperativa Culture, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Grazzini e Eleonora Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Le Macchine Celibi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 0379767 del 15 dicembre 2023 (provv. dirigenziali 7815/2023), con il quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto “dei servizi di sorveglianza e custodia museale, accoglienza, biglietteria, gestione del bookshop e mediazione culturale per il sistema museale di ateneo dell’Alma MaterStudiorum”;
– di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto al ricorrente, ed in particolare:
— della nota del 15 dicembre 2023, con la quale è stato comunicato al ricorrente il provvedimento di aggiudicazione;
— dei verbali delle sedute di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e attribuzione dei relativi punteggi del 12 giugno 2023, 16 giugno 2023, 21 luglio 2023 e 11 settembre 2023;
— della Relazione del RUP di verifica di anomalia dell’offerta economica di Le Macchine Celibi Soc. Coop., prot. 0001500 del 1 dicembre 2023 e di tutti gli atti del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta (tra cui le richieste di giustificazioni di Alma Mater del 19 settembre 2023 e del 26 ottobre 2023 e i giustificativi di Le Macchine Celibi del 28 settembre 2023 e dell’8 novembre 2023);
— della determinazione a contrarre 22 dicembre 2022, n. 1932 e di tutti gli atti di gara ed, in particolare, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l’adozione del provvedimento di aggiudicazione a Le Macchine Celibi Soc. Coop.;
— degli eventuali successivi provvedimenti ancorché ignoti al ricorrente, adottati e aventi effetto confermativo dell’aggiudicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum e della cooperativa Le Macchine Celibi Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente (gestore uscente dei “servizi di sorveglianza e custodia museale, accoglienza, biglietteria, gestione del bookshop e mediazione culturale per il Sistema Museale di Ateneo”) si duole dell’illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’odierna controinteressata, la cui offerta avrebbe dovuto essere giudicata anomala.
Secondo la tesi sostenuta in ricorso, il costo orario del personale risulterebbe rispettoso dei minimi tabellari assumendo a riferimento il monte orario indicato dalla stazione appaltante, ma non considerando le migliorie offerte dalla ricorrente, che implicano “un utilizzo cospicuo di manodopera supplementare, che determina molte voci di costo aggiuntive per la manodopera, le quali, tuttavia: (i) non trovano rispondenza nelle analisi fornite alla stazione appaltante: e quindi non sono state considerate specificamente nel procedimento di anomalia; (ii) non risultano assorbite, né assorbibili nelle due uniche componenti di offerta economica possibili (il fondo per scostamenti e i costi generali).” (cosi il ricorso al terzo paragrafo di pag. 4).
La ricorrente lamenta, altresì, la non corretta attribuzione di taluni punteggi.
Nel ricorso sono stati, quindi, dedotti i seguenti vizi di legittimità:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 16, 30, commi 3 e 4, 95 e 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lex specialis di gara (in particolare gli artt. 10, 12, 13 e 14 del capitolato tecnico e 3 del Disciplinare), dell’art. 36 Cost., e dei principi generali dell’evidenza pubblica, in ragione dell’inadeguatezza del costo previsto per la manodopera;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dei principi generali dell’evidenza pubblica, in quanto le migliorie tecniche offerte non troverebbero alcuna giustificazione nell’offerta economica;
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lex specialis di gara (in particolare dell’art. 17 del Disciplinare di gara), e dei principi generali dell’evidenza pubblica, in quanto la Commissione avrebbe attribuito punteggi non razionali e non congruenti con i giudizi, complessivamente falsando l’esito della procedura.
Si è costituita in giudizio l’Università Alma Mater Studiorum, richiamando, a sostegno dell’eccepita infondatezza del ricorso, i precedenti specifici rappresentati dalle pronunce del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, (Sez. II, 26 ottobre 2022, sent. n. 841, nel R.G.n. 218/2022) e del Consiglio di Stato (Sez. VII, 4 maggio 2023, n. 4530, nel R.G.n. 9761/2022). In buona sostanza la difesa della stazione appaltante risulta essere incentrata sulla non necessità di una motivazione puntuale della valutazione di non anomalia, essendo sufficiente che essa risulti logica e razionale. Condizione che ricorrerebbe, nel caso di specie, dal momento che le tabelle ministeriali non sarebbero dei parametri inderogabili e il minor costo della manodopera potrebbe essere giustificato dalla diversa organizzazione del lavoro.
Anche la cooperativa controinteressata si è costituita in giudizio, eccependo l’infondatezza del ricorso, dal momento che l’offerta della stessa sarebbe pienamente sostenibile e giustificata e i punteggi attribuiti dalla commissione adeguatamente motivati.
Sia la ricorrente, che la controinteressata hanno, quindi, replicato, insistendo nelle rispettive posizioni. Alla pubblica udienza del 14 marzo 2024, la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la ricorrente censura la legittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata, contestando, in primo luogo, l’esito del giudizio di non anomalia dell’offerta di quest’ultima, che risulta articolata nelle seguenti voci: Costo del lavoro (comprensivo di ore da capitolato, ore aggiuntive da offerta tecnica e fondo generale per il personale) per 1.204.648,84 euro, Costi generali per 80.000,00 euro, Costi aziendali per la sicurezza ex legge 81 del 2008 per 17.600,00 euro e Utile di impresa per 25.611,16 euro (cfr. pag. 15 delle giustificazioni depositate sub documento 11 di parte ricorrente).
2. Con il primo motivo di ricorso, dunque, parte ricorrente deduce l’inadeguatezza del costo del lavoro stimato dall’operatore concorrente, di cui la stazione appaltante non si sarebbe avveduta nemmeno in occasione della valutazione dell’anomalia dell’offerta.
2.1. In particolare, il RUP non avrebbe considerato che il monte ore lavorato avrebbe dovuto essere elevato di dodici ore per ciascun dipendente, ovvero di una quantità pari al numero di ore previste per la sua formazione e che, per contratto, debbono essere svolte fuori dall’orario di lavoro.
2.2. Dato tale presupposto, non avrebbe dovuto essere ritenuta adeguata la giustificazione fornita dalla concorrente, che ha difeso la propria offerta rappresentando che il costo di tali ore di formazione sarebbe stato inserito nella voce “costi aziendali per la sicurezza”. Secondo parte ricorrente, infatti, il corretto computo dell’ammontare del costo del lavoro avrebbe dovuto tenere conto della necessità di distinguere tra costo a carico dell’azienda per sostenere la formazione del personale (inserito in tale specifica voce) e costo orario del personale, il quale deve essere pagato per le ore di formazione come se si trattasse di ore lavorate, pur essendo sottratto, per quel periodo, alla prestazione lavorativa in senso stretto (dunque, secondo la tesi di parte ricorrente, tale costo avrebbe dovuto essere computato come costo per ore di assenza dal lavoro).
La tesi risulta essere smentita dalle giustificazioni prodotte nel corso del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, le quali hanno evidenziato come il costo in questione (poco più di 8.000 euro) trovi effettivamente copertura, considerato anche il costo ridotto di tali ore di impegno del lavoratore (su cui non incidono malattia, diritto allo studio, assemblee sindacali, ecc.), nella voce “costi aziendali della sicurezza”.
2.3. Trattandosi, infatti, di formazione imposta dal d.lgs. 81/2008, il costo relativo alla stessa è stato contabilizzato nell’ambito delle somme accantonate dall’azienda per dare attuazione alle disposizioni previste dalla stessa normativa. Né è stato fornito alcun principio di prova dell’incapienza di tale voce di costo, con la conseguenza che appare convincente la difesa della controinteressata, secondo cui l’importo contabilizzato alla voce suddetta comprende sia il costo dell’organizzazione dell’attività di formazione, che il costo per le ore dedicate dal personale alla formazione.
2.4. Le giustificazioni fornite alla stazione appaltante, così come chiarite nelle memorie delle parti resistenti appaiono, dunque, adeguate a giustificare il giudizio positivo sulla copertura dei relativi costi, ricompresi nella voce “costi aziendali della sicurezza”, che comprende, oltre a costi per le riunioni di cooperazione e coordinamento tra RSPP aziendale e RSPP del committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, quelli per i cartellini di riconoscimento, per le cassette di pronto soccorso, per le prove di evacuazione e per i cartelli richiesti dalla legge, anche i costi per la formazione sulla sicurezza (peraltro ridotti in ragione della condizione eccezionalmente favorevole rappresentata dalla disponibilità, in capo alla cooperativa controinteressata, di risorse del proprio conto formativo aziendale), per un totale di 17.600 euro.
2.5. Ne deriva il rigetto della prima parte della censura.
3. Nel ricorso si sostiene, però, che l’incapienza del costo del servizio stimato sarebbe ancora più evidente considerando che l’aggiudicataria ha proposto, nella propria offerta, di svolgere la formazione preliminare al contratto per tutti gli operatori del team (personale assorbito e nuovi operatori, per un maggiore costo pari a 12.319,20 euro), nonché di garantire una formazione aggiuntiva per 26 ore per ogni operatore per ciascun anno (pari a 2.262 ore nel triennio e a € 40.037,40). Ciò comporterebbe un maggiore costo per la formazione, che non troverebbe copertura nell’offerta, pari, complessivamente, a € 52.356,60 per il triennio.
3.1. A prescindere dalla circostanza per cui, secondo la stazione appaltante, il costo di tali ore sarebbe di € 45.841,86, mentre per la controinteressata ammonterebbe solo a 30.000 euro, considerato il minor costo derivante dal fatto che trattasi di ore “supplementari” (ovvero ore ulteriori che il personale a tempo parziale può fare oltre il monte ore contrattuale, con una maggiorazione del 27 %, ma con un minor costo per il datore di lavoro non essendo soggette alla maggiorazione derivante dall’incidenza di alcune voci quali assenze per malattie, permessi studio, assemblee sindacali retribuite), esso, secondo la tesi di parte resistente, troverebbe copertura nel “Fondo costi generali per il personale” nel quale sono stati alloccati € 83.055,05.
3.2. Tale affermazione non risulta smentita da parte ricorrente che, anche nella memoria di replica, si è soffermata sulla quantificazione del costo (insistendo su quello che sarebbe l’esatto ammontare dello stesso) e ha difeso la correttezza della propria offerta (irritualmente revocata in dubbio solo nella memoria della controinteressata), senza, però, entrare nel merito della fondatezza delle difese e dell’attendibilità di quanto ivi sostenuto circa la copertura garantita dal “Fondo costi generali”.
3.3. Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento nemmeno laddove deduce l’incapienza dell’offerta rispetto alla miglioria in parola.
4. Un ulteriore aumento del costo del servizio, stimato nel ricorso in 200.051,28 euro per il triennio, sarebbe determinato, sempre secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, dall’incidenza della miglioria rappresentata dalla messa a disposizione del servizio di reperibilità 24 ore su 24: anche in questo caso la maggiore spesa non troverebbe copertura nella quantificazione del corrispettivo richiesto nell’offerta della controinteressata.
4.1. In realtà, la prospettazione di cui al ricorso non tiene conto di quanto realmente offerto e della specifica organizzazione aziendale della controinteressata.
4.2. L’offerta di LMC, infatti, prevedeva la “reperibilità” del solo “referente del servizio”, allocandone correttamente il costo tenendo conto che la cooperativa può già contare su di un responsabile del servizio reperibile 24 ore su 24, disponibile fisicamente nell’arco dell’intera giornata per tutti i servizi gestiti da LMC a Bologna e provincia: dunque, la sua presenza non determina un costo aggiuntivo, non trattandosi di una figura reclutata ad hoc per il singolo appalto, ma l’imputazione all’appalto in questione della quota parte del costo relativo alla presenza di tale figura (ovvero dell’indennità di reperibilità del Responsabile), ammontante (secondo una stima della stazione appaltante che non è stata contestata nelle repliche di parte ricorrente) a 9.250,02 euro. Tale importo trova copertura nel “Fondo costi generali”.
4.3. Quanto alla dichiarata disponibilità dei quattro coordinatori tecnici, l’offerta tecnica risulta essere chiara laddove, a pag. 12, nel descrivere la loro attività, dà conto del fatto che essi “garantiranno la massima reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso telefono fisso, cellulare di servizio e PC portatile con indirizzo di posta elettronica dedicato cosicché il Responsabile potrà attivarsi celermente per pianificare le prestazioni ulteriori anche attivando la collaborazione dei Coordinatori qualora necessario.”. Non si tratta, dunque, di quella reperibilità che è definita dall’art. 58 del CCNL delle cooperative sociali, la quale impone l’obbligo alle lavoratrici e ai lavoratori “di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti”, ma della messa a disposizione per la collaborazione con il Responsabile per assolvere al compito riservato allo stesso e consistente nel “garantire le sostituzioni del personale assente, sia nel caso di assenze programmate (ferie, permessi) sia in caso di assenze impreviste e improvvise (malattia o validi impedimenti che si riscontrassero a ridosso dell’inizio del servizio)”.
Ciò esclude la presenza fisica dei Coordinatori presso la sede di servizio ed assicura solo la disponibilità degli stessi ad essere contattati dal responsabile tecnico qualora questi ravvisi la necessità della collaborazione con essi per sopperire a eventuali scoperture o imprevisti nella prestazione del servizio.
4.4. Si tratta, dunque, così come chiarito dall’aggiudicataria, non di una messa a disposizione del personale 24 ore su 24 in modo da garantire una reperibilità sistematica e continuativa oggetto di indennizzo, ma solo una reperibilità passiva (ovvero la possibilità di essere contattati per risolvere eventuali problematiche come la copertura di un’assenza non preventivata o altre emergenze). A fronte dell’offerta di tale forma di reperibilità sono stato previste, in relazione ai Coordinatori, venti ore aggiuntive rispetto al monte ore da Capitolato che trovano ampia copertura nell’importo offerto.
4.5. Per quanto riguarda, infine, i due operatori per singola unità organizzativa (e, dunque, otto persone) che, secondo quanto affermato in ricorso garantirebbero “turni di reperibilità non meglio definiti”, anche qualora si volesse considerare il maggiore costo orario quantificato dalla ricorrente in 2,01 euro/ora in ragione della reperibilità, il rispetto del limite previsto dal CCNL per ciascun dipendente di quattro turni al mese da massimo sei ore per trentasei mesi di contratto comporterebbe un costo di € 13.893,12 che troverebbe ampia copertura nel “Fondo costi generali personale, costi imprevisti e formazione” di 80.000 euro.
4.5. Ciò conduce al rigetto del ricorso anche con riferimento a tale profilo.
5. Infine, LMC ha proposto una modalità di gestione del personale che prevede un “periodo di compresenza”, cioè un cambio turno con compresenza di 10 minuti tra gli operatori, che comporterebbe, secondo la tesi sostenuta in ricorso, un maggiore costo di 3.009,00 euro, nonché 20 ore mensili (extra) di coordinamento del servizio (5 per ciascuno dei 4 Coordinatori impiegati nel servizio) per un costo pari a € 12.744,00 (sempre rapportato al triennio) e, ancora, ore dedicate a riunioni di coordinamento e confronto il cui costo non sarebbe né quantificato, né coperto dall’offerta.
Anche questi costi, trovano, secondo la difesa delle parti resistenti, copertura nella voce “Fondo costi generali personale, costi imprevisti e formazione” e l’assunto, ancora una volta, non risulta smentito da parte ricorrente.
6. Ne deriva l’integrale rigetto della prima doglianza.
7. Si può, quindi, passare all’esame della seconda censura, nella quale parte ricorrente lamenta il fatto che i costi delle migliorie non troverebbero riscontro nell’offerta, entrando nel merito di singole e specifiche voci (sedie a rotelle per il noleggio gratuito, guida per il pubblico con deficit uditivi, cellulari di servizio per due coordinatori, PC per Responsabile e coordinatori, ecc.), dai costi contenuti e che hanno a oggetto dotazioni e strumenti comunemente a disposizione di un operatore del settore (stimati in un totale di 9.450 euro), con la conseguenza che la loro fornitura non pare poter incidere significativamente sull’affidabilità dell’offerta.
Dunque, la dedotta illegittimità della valutazione di anomalia dell’offerta non può essere ravvisata, tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza e recentemente riassunti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4559/2023, secondo cui “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Cons. Stato, n. 4620 del 2021; Cons. Stato n. 4209 del 2021): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie, con riferimento alle specifiche voci oggetto di contestazione nel secondo motivo di appello…è, dunque, “preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione”, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale deve essere “limitato al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, n. 171 del 2019).”.
7.1. Quanto all’oggetto dell’accertamento, al giudice è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta (Cons. Stato, n. 1874 del 2020).
7.2. Ne consegue che, considerato che i contenuti importi delle voci in questione troverebbero copertura nel “Fondo costi generali”, la censura deve essere ritenuta inammissibile, in quanto imporrebbe al giudice adito un’indagine che travalicherebbe il limite della discrezionalità riservata all’amministrazione.
8. Così respinte le doglianze rivolte all’esito della valutazione di anomalia dell’offerta, si può passare all’esame di quelle aventi a oggetto l’attribuzione del punteggio tecnico alla controinteressata.
8.1. Con riferimento all’elemento di valutazione rappresentato dalla “Piattaforma di biglietteria on line” (voce n. 12), la ricorrente contesta l’attribuzione alla Cooperativa Le Macchine Celibi del punteggio di 2,1, corrispondente a “buono”, nonostante il giudizio espresso riporti che “l’offerta non risulti ben dettagliata e manchi di specificità” e precisi che “la descrizione generica e poco approfondita non consente di valutare appieno la rispondenza della piattaforma a quanto richiesto dal Capitolato”. Rispetto a tale voce non avrebbe, dunque, dovuto essere attribuito alcun punteggio, ovvero il punteggio di 0,2 per ogni commissario (per un totale di 0,6), pari a “insufficiente”.
Rispetto a tale voce, la censura merita positivo apprezzamento.
Nonostante i limiti che incontra il sindacato del giudice nella valutazione dei punteggi attribuiti, vi è un’evidente illogicità ed irrazionalità tra il giudizio espresso e il voto assegnato che, dunque, risulta essere privo di motivazione.
8.2. Quanto alle “Strategie di coordinamento e cross selling tra i punti vendita dei musei” (punto 10) parte ricorrente contesta l’attribuzione di un punteggio di 1,8, pari a “ottimo”, nonostante il giudizio espresso nei seguenti termini: “non risultano particolarmente dettagliate le strategie di book crossing rispetto alle tre tipologie di prodotti in vendita stabilite in Capitolato”. Secondo parte ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a 0,6 (“quasi sufficiente”).
In questo caso, la commissione avrebbe dovuto tenere conto “della completezza e della rispondenza delle soluzioni tecniche e gestionali proposte alle esigenze di erogazione del servizio e agli obiettivi descritti in capitolato tecnico”. Il giudizio completo espresso dalla commissione recita: “La Commissione apprezza la proposta di una serie di iniziative. La Commissione tuttavia rileva che non risultano particolarmente dettagliate le strategie di book crossing rispetto alle tre tipologie di prodotti in vendita stabilite in Capitolato”. Dunque, la commissione ha ritenuto mancare la “completezza”, ma ha, ciononostante, attribuito un voto molto vicino a quello massimo, incorrendo, anche in questo caso, in un difetto di motivazione del voto.
8.3. Quanto alla “Gestione delle attività non pianificate/esigenze straordinarie di SMA” (voce 2) la Commissione ha attribuito a LMC il massimo punteggio di 7, pari a “eccellente”, nonostante la laconica motivazione che fa riferimento al fatto che sarebbe stato apprezzato il modello di organizzazione strutturata ma flessibile e orizzontale della controinteressata. Secondo la tesi sostenuta in ricorso, LMC avrebbe dovuto ottenere al massimo un punteggio corrispondente a ‘discreto’ (cioè 0,6 punti per ciascun Commissario) che moltiplicato per i punti massimi assegnabili al criterio (7), avrebbe dovuto portare all’assegnazione di un punteggio pari a 4,2.
Tale censura non può, però, trovare positivo apprezzamento, atteso che il giudizio, sebbene sintetico, non appare incoerente o illogico rispetto all’attribuzione del punteggio massimo, il che preclude ogni ulteriore approfondimento del giudice adito, che si scontrerebbe con il limite rappresentato dalla discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione.
8.4. Ciò comporta il mancato superamento della prova di resistenza, in quanto, anche considerando il totale annullamento del punteggio delle due voci in cui quello attribuito è risultato privo di adeguata motivazione, al punteggio totale della ricorrente (pari a 95,98) dovrebbero essere tolti 3,9 punti, ma il punteggio della controinteressata (che risulterebbe pari a 92,05) rimarrebbe comunque superiore a quello attribuito all’offerta della ricorrente (91.14).
9. Anche con riferimento alla non corretta attribuzione del punteggio, il ricorso deve, dunque, essere respinto, non sussistendo alcun interesse concreto ed attuale della ricorrente ad ottenere una revisione del punteggio nel senso sopra indicato, essendo essa insufficiente a condurre all’aggiudicazione della gara.
10. L’infondatezza del ricorso comporta l’imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione e della controinteressata, in euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Mara Bertagnolli | Ugo Di Benedetto | |
IL SEGRETARIO