Pubblicato il 06/03/2024

N. 00186/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2023, proposto da
Corbo Group s.p.a. Costruzioni Generali – Restauri, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9564401962, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone, Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Elettrostaff s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Ruggiero, Marco Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) della determina n. 78 del 16 giugno 2023, comunicata il 21 giugno 2023, con la quale l’Ater della Provincia di Latina ha aggiudicato all’impresa Elettrostaff s.r.l. la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di progettazione definitiva‐esecutiva e realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio di n. 19 alloggi sito in Latina, Via Virgilio, P.Zona ex Villaggio Trieste nell’Ambito del “Programma di Riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” da finanziarsi con i fondi del PNRR Fondo complementare D.L. n. 59/2021, CIG: 9564401962 CUP: E21B21005080006;

b) del disciplinare di gara, ove interpretato nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di varianti al progetto messo a gara;

c) dei verbali di gara;

d) di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi propri della società ricorrente, ivi compresi gli atti della lex specialis di gara, compresa la determina a contrarre, ove interpretati nel senso ritenuto dalla stazione appaltante, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more dovesse essere stipulato.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Elettrostaff s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Perone, Scafetta, Quatrale in sostituzione dell’avvocato Marchese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con ricorso notificato l’11 agosto 2023 e depositato l’11 settembre 2023, Corbo Group s.p.a. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, della determina n. 78 del 16 giugno 2023, con la quale l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Latina ha aggiudicato a Elettrostaff s.r.l. la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di progettazione definitiva ‐esecutiva e realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio di n. 19 alloggi sito in Latina, Via Virgilio, P. Zona ex Villaggio Trieste, nell’ambito del “Programma di Riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” da finanziarsi con i fondi del PNRR Fondo complementare D.L. n. 59/2021, CIG: 9564401962 – CUP: E21B21005080006 e del disciplinare di gara, ove interpretato nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di varianti al progetto posto a gara.

2. Le operazioni di gara relative alla suddetta procedura – bandita, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo, a base di gara, pari ad € 3.213.151,74, di cui € 147.474,80 per oneri relativi alla sicurezza – iniziate il 16 marzo 2023, si sono concluse il 28 marzo 2023.

Più in particolare, come da verbale del 16 marzo 2023, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e all’acquisizione delle offerte tecniche; il 27 marzo 2023 in seduta segreta, sono state esaminate le offerte tecniche; in data 28 marzo 2023 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche addivenendo alla proposta di aggiudicazione con avvio della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, cod. app., poi conclusasi in data 17 maggio 2023.

Come da verbale del 17 maggio 2023, dunque, previa valutazione di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016, è stato provvisoriamente aggiudicato l’appalto di che trattasi, all’impresa Elettrostaff s.r.l., che ha ottenuto complessivamente 88,00 punti di cui 78,00 punti per l’offerta tecnica (riparametrato 90) e 10,00 punti, per l’offerta economica, proponendo un ribasso economico del 12,22% sull’importo a base di gara di € 3.065.676,94, comprensivo di lavori e progettazione, al netto dei costi per la sicurezza, corrispondente al un valore offerto di € 2.691.051,24, oltre a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 147.474,80 per un totale contrattuale pari ad € 2.838.526,02.

Con determinazione n. 76 del 25 maggio 2023, l’Ater ha quindi approvato, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa Elettrostaff s.r.l., comunicando, tramite la piattaforma telematica della Regione Lazio STELLA, alle altre imprese offerenti l’aggiudicazione provvisoria condizionata dell’appalto di cui trattasi tramite Registro di Sistema n. PI068176-23 in data 17 maggio 2023.

Il 22 maggio 2023 la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, al fine, fra l’altro, di verificare l’offerta tecnica/migliorativa presentata dall’aggiudicataria.

L’istanza è rimasta inevasa.

La stazione appaltante, dopo aver effettuato le verifiche del possesso dei requisiti secondo le disposizioni dell’art. 85, comma 5, codice appalti, ha infine aggiudicato in via definitiva l’appalto a Elettrostaff s.r.l., con la gravata determina n. 78 del 16 giugno 2023.

Il 22 giugno 2023, la ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso agli atti, sempre al fine di acquisire tutti gli atti di gara, compresi i verbali e l’offerta tecnica/migliorativa dell’aggiudicataria.

Il 21 luglio 2023 l’ATER ha, finalmente, autorizzato l’accesso agli atti, convocando la ricorrente per il 3 agosto 2023, al fine di prendere visione degli atti di gara e, in particolare, della offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Dall’esame della stessa, la ricorrente ha appurato la presentazione da parte dell’aggiudicataria di varianti progettuali, a suo giudizio, inammissibili.

3. Avverso la disposta aggiudicazione, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Illegittima ammissione alla gara dell’aggiudicataria per avere presentato delle varianti e non delle offerte migliorative rispetto al progetto esecutivo messo a gara dalla stazione appaltante.

L’aggiudicataria, in particolare, in relazione al fabbricato da realizzare, avrebbe proposto un intervento edilizio di natura completamente diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, fuoriuscendo dall’ambito delle proposte migliorative ammissibili.

Con la sostituzione delle previste strutture in cemento con strutture in legno, sarebbero state, infatti, consentite dall’amministrazione delle vere e proprie varianti sostanziali al progetto posto a base di gara.

II. Illegittima attribuzione del punteggio, in quanto la stazione appaltante non avrebbe potuto attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo a base d’asta.

III. Violazione dell’obbligo di motivazione. Difetto di verbalizzazione.

IV. Violazione art. 95, comma 14, del d.lgs. 50/2016.

Il disciplinare di gara, ove interpretato nel senso di ammettere varianti, sarebbe comunque illegittimo, per violazione dell’art. 95, comma 14, del codice dei contratti, secondo il quale:

ʺPer quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all’oggetto dell’appalto; 

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazioneʺ.

4. Si è costituita in giudizio l’ATER contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

6. Si è, quindi, costituita in giudizio la società Elettrostaff, contestando anch’essa nel merito la fondatezza del gravame.

7. Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2023 la causa è stata rinviata per la discussione nel merito, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024.

8. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa per poi essere trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in giudizio dalla difesa erariale con riguardo alle amministrazioni statali evocate in giudizio dalla ricorrente, in quanto con il presente gravame vengono impugnati atti di esclusiva competenza della stazione appaltante.

Conseguentemente deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

Con i quattro motivi di gravame proposti, che per ragioni di economia processuale possono essere congiuntamente trattati, parte ricorrente contesta l’aggiudicazione della procedura di gara per cui è causa a Elettrostaff s.r.l., in quanto la stessa avrebbe proposto una variante sostanziale al progetto, posto a base di gara, che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente valutato perché non prevista dal disciplinare e ad ogni modo, perché assentita in violazione dell’art. 95, comma 14, cod. app.

Più in particolare, la ricorrente rileva che l’offerta di Elettrostaff s.r.l. prevede la realizzazione delle strutture portanti e secondarie (tompagni e ripartizioni interne) dell’edificio, costituito da quattro piani, realizzate con pareti formate da pannelli in X‐ LAM, in luogo delle strutture in cemento armato, così come previsto nel Progetto di Fattibilità tecnica economica (preliminare) a base di appalto.

Nella relazione relativa al Criterio n.1, Elettrostaff s.r.l. riporta che “le modifiche effettuate riguardano sostanzialmente i pacchetti costruttivi delle murature perimetrali, degli infissi esterni e del pavimento della copertura calpestabile”, con ciò, sempre secondo la ricorrente, celando che la sua proposta modifica in toto la tipologia strutturale dell’edificio, prevista dal PFTE in maniera inequivocabile con strutture in cemento armato (riguardando fondazioni, travi, pilastri e solai); mentre nella relazione relativa al Criterio n. 2 , paragrafo 2.2.1. “Strutture portante in XLAM” riporta ben chiaramente che “A seguito di un’attenta analisi degli elaborati del PFTE, il concorrente propone l’utilizzo del legno per le strutture portanti verticali e orizzontali rispettando i criteri di Ecologia, Resistenza al fuoco, Progettazione antisismica, Manutenibilità e ciclo di vita”.

La modifica proposta dall’impresa Elettrostaff s.r.l. di realizzare le strutture portanti e secondarie (tompagni e ripartizioni interne) dell’edificio con pareti formate da pannelli in X‐ LAM, in sostituzione dell’edificio con strutture in cemento armato, non sarebbe dunque ammissibile in quanto contrasterebbe con quanto previsto dal Disciplinare di gara che, dopo aver elencato sei diversi tipi di proposte migliorative ammesse, precisa, a pag. 22, che:

le proposte migliorative:

‐ devono intendersi quale integrazione degli elaborati del progetto PFTE posto a base di gara;

‐ devono essere conformi al progetto e agli atti di assenso/pareri o comunque non comportare aggravio alle condizioni di sicurezza;

‐ non devono modificare le impostazioni salienti dell’opera posta a base di gara, la tipologia dell’intervento edilizio, le caratteristiche tipologiche – planovolumetriche – di utilizzazione, i profili strutturali e morfologici dell’opera definiti nelle linee essenziali del progetto definitivo e non devono costituire varianti essenziali al progetto definitivo;

‐ non devono richiedere autorizzazioni già espresse o nuove approvazioni urbanistiche e/o ambientali”.

In particolare, la proposta dell’aggiudicataria, modificando nella sostanza i profili strutturali e morfologici dell’opera così come definiti nelle linee essenziali del progetto preliminare a base di appalto, costituirebbe una variante sostanziale dello stesso, come tale non ammissibile.

3. Le censure della ricorrente non colgono nel segno in quanto la previsione, nell’offerta tecnica della aggiudicataria, dell’utilizzo dello X-LAM, in luogo del cemento armato, è stata legittimamente considerata dalla stazione appaltante come una mera proposta migliorativa e come tale valutata nell’ambito del criterio n. 1, con l’attribuzione del relativo punteggio.

3.1. Giova, al riguardo, precisare quanto la giurisprudenza afferma a proposito della distinzione tra variante e proposta migliorativa del progetto.

Nel tracciare il discrimine tra le varianti e le migliorie, la giurisprudenza amministrativa ha posto in risalto che “in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante” (così, Cons. St., V, 15 novembre 2021, n.7602, che richiama Cons. Stato, V, 5 febbraio 2021, n. 1080).

In tale prospettiva, “le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” (Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2969; 8 ottobre 2019, n. 6793; 14 settembre 2018, n. 5388).

Ed ancora: “possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste; non sono invece ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo.

Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante” (Cons. Stato, III, 3 maggio 2022, n. 3442).

Il Criterio n. 1, dettato dal Disciplinare di gara per la valutazione dell’offerta tecnica, prevede quindi espressamente l’attribuzione del un punteggio massimo di 15 punti, per la “proposta tecnica di miglioramento dei principi qualitativi del progetto definitivo/esecutivo e Minimizzazione delle modifiche al PFTE” – “Miglioria consistente nella redazione di una relazione ed elaborati grafici in cui descrive le motivazioni per le quali vengono eventualmente apportate le modifiche al PFTE così come esso è stato configurato negli elaborati grafici e descrittivi”.

Il Disciplinare, quanto invece alla possibile presentazione di varianti progettuali non contiene alcuna previsione ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 14, d. lgs. n. 50/2016, secondo cui:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all’oggetto dell’appalto;

b)  le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c)  solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d)  nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Nel caso in esame, tuttavia, deve ritenersi, come correttamente valutato dalla stazione appaltante, che la società Elettrostaff con la propria offerta tecnica si sia limitata ad effettuare una mera proposta migliorativa degli aspetti qualitativi del progetto esecutivo posto a base di gara, alla quale è stato del tutto legittimamente attribuito il punteggio previsto per il criterio valutativo n. 1.

Come si evince dalle cinque tavole del Progetto Esecutivo depositato dall’aggiudicataria (allegato in atti dall’Ater, doc. 6), l’edificio si sviluppa in quattro piani fuori terra di cui il piano rialzato è previsto a quota +1,00 ml dalla quota del marciapiede esterno.

Le fondazioni sono del tipo a trave rovescia in calcestruzzo armato e sono alte complessivamente 1,30 ml e poste a quota – 1,30 ml dal piano marciapiede, come illustrato nella Tavola Strutture 15.a – dettagli costruttivi travi rovesce c.a., e nella tavola Strutture 13 – sezioni strutturali.

Il piano rialzato è costituito da pareti perimetrali in cemento armato alte 100 cm e larghe 30, su cui poggia un solaio in calcestruzzo armato e laterizio, come illustrato nella Tavola Strutture 15.b – dettagli costruttivi pareti in c.a. e Tavola Strutture 12.b – piante carpenteria impalcati, carpenteria impalcato quota 0,2 m.

I due vani ascensore sono previsti anch’essi in calcestruzzo armato e raggiungono l’altezza di 16,50 ml., come si evince dalla Tavola Strutture 15.c – dettagli costruttivi vano ascensore c.a.

Nell’offerta tecnica di Elettrostaff, dunque, la realizzazione dei succitati specifici elementi non è prevista in X-LAM.

Più precisamente, nella “Offerta Tecnica, Relazione Descrittiva – Criterio 1” (allegata in atti dalla ricorrente, doc. 4) l’impresa aggiudicataria precisa che le modifiche migliorative apportate al PFTE riguardano “i pacchetti costruttivi delle murature perimetrali” (proposte in X-LAM e realizzate con il sistema dell’isolamento a cappotto e a facciata ventilata), “degli infissi esterni” (proposti in pvc invece che in alluminio), “del pavimento della copertura calpestabile” (il tetto rovescio è stato proposto con materiale coibente ed il pavimenti in plastica riciclata), “i tramezzi interni” (proposti in cemento-legno BetonWood).

Ciò posto deve ritenersi che, quanto proposto nella propria offerta tecnica quanto al criterio n. 1 da Elettrostaff:

– non altera (sia sotto il profilo della struttura architettonica sia sotto quello plano-volumetrico e prospettico) il progetto di fattibilità posto a base di gara: difatti non è necessario richiedere nuove approvazioni di carattere urbanistico e ambientale;

– è limitato alla struttura portante in elevazione del fabbricato, restando in calcestruzzo armato sia le fondazioni (dello stesso del tipo a reticolo di travi a T rovesciato), le pareti del piano rialzato e il relativo primo solaio (in latero-cemento armato), sia i due vani ascensore, esattamente come previsto nel PFTE.

Per quanto sopra dedotto e dimostrato, può fondatamente affermarsi che la sostituzione del materiale della struttura portante in elevazione previsto del PFTE (composta da pilastri, travi e solai in c.a.) con altro materiale avente caratteristiche migliorative sotto più profili (pannelli portanti verticali e orizzontali in X-LAM) – non può configurarsi come “variante essenziale”, rientrando nell’ambito delle modifiche al PFTE che il Disciplinare ammette all’interno della Valutazione dell’Offerta Tecnica, Criterio n° 1.

3.2. D’altra parte, sul punto è intervenuto lo stesso Consiglio di Stato affermando, ancorché rispetto ad una procedura di affidamento del servizio di progettazione con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico, principi del tutto esportabili nel caso de quo dove, come nel precedente, il disciplinare non prevedeva la possibilità di varianti, bensì la sola possibilità di valutazione di proposte migliorative.

Ebbene, sul principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato, non incide nemmeno il fatto che il criterio valutativo delle proposte migliorative fosse lì più esplicativo (rendendo possibili la valutazione di eventuali proposte progettuali migliorative «che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza e a quelle dell’utenza finale, ritiene possibili rispetto al progetto definitivo approvato, nel rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva. Particolare attenzione verrà posta sulla capacita di migliorare il progetto sotto l’aspetto del pregio architettonico, della scelta e combinazione dei materiali di finitura e della cura e studio di alcuni dettagli tecnologici. Nelle tavole grafiche, dovranno essere rappresentate […] le soluzioni e i materiali utilizzati nella composizione architettonica»).

Laddove giunge ad affermare, applicando i criteri distintivi generali tra proposte migliorative e varianti che:

Né tali ampie facoltà attribuite ai concorrenti possono ritenersi limitate dall’inciso finale (il «rispetto delle scelte già effettuate in sede di progettazione definitiva») che nella sua portata estremamente generica (dato che non precisa quali siano le scelte progettuali immodificabili), impone di escludere le sole proposte che incidono sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara (che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, costituiscono varianti progettuali inammissibili).

Nondimeno la modifica dei materiali con cui costruire l’edificio (legno X-LAM, invece che travi e pilastri in calcestruzzo) non incide sulla struttura architettonica, né sulla funzione dell’edificio progettato. Pertanto, la soluzione proposta dall’aggiudicatario, positivamente valutata dalla commissione giudicatrice, non è qualificabile come inammissibile variante al progetto definitivo” (Cons. St., V, 21 giugno 2021, n. 4754).

3.3. In conclusione, deve ritenersi, sotto l’aspetto sostanziale, che, nella specie, l’apportata sostituzione (limitata alla sola parte in elevazione del fabbricato) delle travi e pilastri in cemento armato e dei solai in latero-cemento armato con pannelli portanti verticali e orizzontali in X-LAM, non abbia comportato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, alcuna modifica architettonica o distributiva, né tantomeno funzionale, restando immutate le impostazioni salienti dell’opera posta a base di gara, in quanto:

– il fabbricato proposto dall’aggiudicataria non muta l’aspetto architettonico come delineato con il livello di dettaglio proprio del PFTE;

– non muta la plano-volumetria (rimanendo inalterate le misure delle tre dimensioni dell’edificio);

– non risulta essere modificata la tipologia dell’intervento edilizio (appartamenti in una palazzina) e le caratteristiche tipologiche (residenze di tipo popolare e residenze per studenti), né la relativa utilizzazione per la quale il fabbricato è destinato.

4. Per tutto quanto esposto i quattro motivi di gravame si palesano infondati ed il ricorso, conseguentemente, deve essere respinto.

5. La peculiarità della fattispecie trattata giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Primo Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Francesca Romano   Riccardo Savoia
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO