Pubblicato il 26/03/2024
N. 00206/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medline International Italy s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9644637E38, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;
contro
Puntozero s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Innoliving s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Marsala, 12;
Tex Services s.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della comunicazione datata 21 novembre 2023 inviata dalla Puntozero s.c.a r.l., a firma del RUP, con cui è stata resa nota l’esclusione dalla fase tecnica della ricorrente dal Lotto n. 4 della più ampia procedura centralizzata aperta, da svolgersi telematicamente, indetta per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per Pan-flu 2021-2023 ed esigenze ordinarie delle Aziende sanitarie della Regione Umbria;
b) dei verbali relativi alle sedute svolte dalla Commissione giudicatrice in merito all’offerta tecnica della ricorrente, non cogniti nei loro intrinseci contenuti;
c) del verbale della seduta del 20 novembre 2023 relativo alla valutazione dell’offerta tecnica del Lotto n. 4 della ricorrente, non cognito nel suo contenuto;
nonché per quanto occorrer possa:
d) del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato tecnico, oltre ogni altro atto annesso, connesso, precedente e/o consequenziale ancorché non cognito;
per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto di appalto per il Lotto n. 4, ove nelle more stipulato;
per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l’ammissione alla gara de qua e, laddove risultata aver formulato la migliore offerta, per l’aggiudicazione del Lotto n. 4 della procedura, nonché la stipula del relativo contratto, con richiesta di eventuale subentro ovvero in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 14 febbraio 2024, altresì:
e) della determinazione dell’Amministratore unico del 18 gennaio 2024, mai comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
f) del processo verbale riepilogativo della valutazione tecnica del 20 novembre 2023, in parte qua ove ha ammesso, valutato e poi aggiudicato l’offerta presentata dalla Innoliving s.p.a. in merito al Lotto n. 4.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Puntozero s.c.a r.l. e di Innoliving s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La procedura per cui è causa si inserisce nell’ambito del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale o di altra natura (Pan-flu 2021-2023) e che si propone di organizzare e gestire l’approvvigionamento, tra gli altri presidi necessari, dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) di più comune e massivo uso, garantendo anche la tempestiva costituzione di scorte in caso di emergenze.
La gara, come da Bando pubblicato sulla GUUE il 4 maggio 2023, ha riguardato simultaneamente cinque 5 lotti; il Lotto n. 4 per cui è causa concerne la fornitura di “Facciali FFP2” – CIG 9644637E38, per un importo previsto di € 577.500,00, per cui è stato prescelto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel termine previsto del 19 giugno 2023 sono pervenute le offerte degli operatori, tra cui quella della Medline International Italy s.r.l. unipersonale, che ha offerto la “Mascherina respiratoria FFP2 Modello N9501F”.
Nominata in data 24 agosto 2023, la Commissione di gara ha svolto i propri lavori in diverse sessioni, fino all’ultima tenutasi il 20 novembre 2023; in tale sessione, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche, alla verifica delle campionature dei DPI presentate dalle partecipanti ed all’esclusione, tra le altre, della ricorrente.
L’esclusione di Medline in merito al Lotto n. 4 è stata decisa dalla Commissione in quanto: «dalla documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente in particolare la scheda tecnica non riportano la sussistenza dei requisiti minimi “Stringinaso non imbottito e privo di linguette metalliche sul lato esterno a contatto con la cute” e “La confezione di ogni DPI deve recare in lingua italiana le caratteristiche specifiche del Dispositivo, le istruzioni per il corretto utilizzo e la scadenza del prodotto” previsti a pena di esclusione nella lex specialis della gara e per tale ragione viene dichiarato NON IDONEO»; l’esclusione è stata poi formalizzata alla ricorrente con provvedimento del RUP del 21 novembre 2023.
Nella medesima sessione del 20 novembre 2023 la Commissione ha, altresì, attribuito ad ogni offerta rimasta in gara i punteggi per la componente tecnica, ammettendo al prosieguo le offerte che avevano superato la prescritta soglia di sbarramento; sempre nella stessa seduta, sulla piattaforma ASP di Consip è stata operata l’apertura delle offerte economiche presentate dalle concorrenti ammesse, previa verifica della correttezza formale della documentazione presente nella busta nonché della relativa firma digitale. La Commissione ha, quindi, attribuito i punteggi anche per l’offerta economica, individuando quale aggiudicataria la Ditta Innoliving s.p.a..
2. Con il ricorso introduttivo Medline International Italy s.r.l. unipersonale ha agito avverso la propria esclusione dalla procedura, articolando tre di censura motivi in via principale ed uno in via subordinata, riassumibili come segue.
i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Disciplinare di gara, dell’art. 2 del Capitolato tecnico, dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2026, del principio di interpretazione letterale delle clausole della lex specialis e dell’art. 1363 cod. civ., dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione e di istruttoria, errore dei presupposti di fatto, eccesso di potere per sviamento, travisamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, violazione art. 97 Cost..
Lamenta la parte ricorrente che le caratteristiche minime rispetto alle quali il prodotto è stato ritenuto carente non sarebbero previste dalla lex specialis a pena di esclusione. Il dispositivo offerto sarebbe, inoltre, conforme ai requisiti prescritti, sia per quanto attiene ai requisiti dello “stringinaso” – composto nel caso di specie da una barra malleabile, per la conformazione al volto, in foam di colore grigio che garantisce all’operatore il massimo comfort, rimanendo morbida e confortevole sulla pelle – che per quanto attiene al confezionamento; pertanto vi sarebbe stato un errore nella valutazione della documentazione tecnica prodotta in gara e della campionatura dimostrativa del dispositivo offerto.
ii. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con particolare riferimento all’art. 13 del Disciplinare di gara; violazione del principio del soccorso istruttorio e del favor partecipationis, difetto di istruttoria e di motivazione, errata valutazione dei fatti, eccesso di potere per sviamento, travisamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 97 Cost. La parte ricorrente stigmatizza il comportamento della Stazione appaltante, la quale, conformandosi a quanto espressamente stabilito dall’art. 13 del Disciplinare di gara e a cui era autovincolata, avrebbe dovuto applicare il cd. principio del soccorso istruttorio in senso stretto procedimentale – oggi codificato dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 – ovverossia chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica.
iii. Violazione degli artt. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, del principio di proporzionalità, della tassatività delle clausole di esclusione e del favor partecipationis; eccesso di potere per travisamento, erroneità, carenza dei presupposti, erroneità e illogicità della valutazione, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 97 della Cost. La ricorrente chiede la disapplicazione della lex specialis che, laddove interpretata nel senso di prevedere l’esclusione, violerebbe l’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 ed il favor partecipationis;
iv. In via subordinata: illegittimità della lex specialis per violazione e falsa applicazione del principio di massima partecipazione alle gare, di legalità, di trasparenza e buon andamento e del legittimo affidamento; eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 97 della Cost.
3. Si è costituita per resistere in giudizio Punto Zero s.c.a r.l., eccependo l’inammissibilità allo stato del gravame, stante la sopravvenuta, e non gravata, determinazione di aggiudicazione del Lotto n. 4. La difesa resistente ha, poi, argomentato nel merito circa l’infondatezza delle censure attoree, evidenziando come il criterio di aggiudicazione prescelto, ossia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia significativo della conclamata esigenza e volontà di dare priorità ad aspetti intrinseci, materiali, strutturali, funzionali dei DPI richiesti, anziché al mero dato economico.
Nello specifico sui motivi che hanno determinato l’esclusione della ricorrente, la difesa resistente ha evidenziato l’ontologica differenza tra la tipologia richiesta dalla legge di gara ed il prodotto proposto della ricorrente, da cui discende l’impossibilità di invocare forme di equivalenza: per ammissione della stessa ricorrente, il DPI offerto presenta una striscia di “foam” (un polietilene espanso normalmente utilizzato per realizzare protezioni) che si sovrappone alla barra malleabile (ossia allo stringinaso vero e proprio) e ne costituisce inequivocabilmente una “imbottitura” che crea spessore e che, quindi, riduce l’aderenza effettiva e perdurante del dispositivo al viso dell’operatore. Si evidenza ancora che le carenze del prodotto rivelatesi determinanti hanno avuto riguardo alla confezione del singolo DPI, come ben specificato dalla lex specialis, e non alla confezione (ossia all’imballaggio o scatola) che a sua volta contiene un certo numero di confezioni singole.
La sanzione dell’esclusione emerge chiaramente dalla lettura coordinata delle pertinenti prescrizioni della legge di gara – nello specifico, l’art. 15 del Disciplinare laddove prevede che «l’offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato e relativi allegati, pena l’esclusione della procedura di gara …», e l’art. 2 del Capitolato tecnico che ribadisce che i prodotti oggetto della fornitura devono «essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni lotto, dal presente Capitolato Tecnico», ricomprendendo poi per il lotto in questione nell’ambito delle “caratteristiche minime” del DPI anche le due prescrizioni di cui sopra – senza che sia oggettivamente ravvisabile alcuna ambiguità nelle disposizioni stesse, le quali non avrebbero alcun senso se non rivestissero efficacia obbligatoria e, quindi, escludente in caso di difformità del DPI concretamente offerto.
La difesa resistente ha, altresì, evidenziato la non ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l’istituto del soccorso istruttorio – che si tradurrebbe in una specie di modifica/estensione postuma del contenuto della legge di gara preordinata ad ammettere caratteristiche del DPI offerto diverse da quelle a monte individuate, ma ciò rientrerebbe nelle attività espressamente vietate dal comma 9 dell’art. 83 – nonché l’inapplicabilità del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, discutendosi piuttosto delle intime caratteristiche strutturali del bene che costituisce “oggetto” della fornitura.
4. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2024, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato di essere in procinto di notificare atto per motivi aggiunti in considerazione della sopravvenuta aggiudicazione della gara; la trattazione è stata pertanto rinviata alla camera di consiglio del 19 marzo 2024.
5. Con motivi aggiunti notificati in data 13 febbraio 2024 e depositati il successivo 14 febbraio, la ricorrente ha, altresì, gravato la determinazione dell’Amministratore unico del 18 gennaio 2024, aggiudicazione ed il processo verbale riepilogativo della valutazione tecnica del 20 novembre 2023, in parte qua ove ha ammesso, valutato e poi aggiudicato l’offerta presentata dalla Innoliving s.p.a. in merito al Lotto n. 4.
La ricorrente ha censurato gli atti e provvedimenti sopravvenuti per illegittimità derivata, riproponendo i motivi di cui al ricorso introduttivo.
6. Si è costituita per resistere in giudizio l’aggiudicataria Innoliving s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
7. Con memorie depositate in vista della trattazione camerale, Puntozero ha richiamato le difese già svolte.
La parte ricorrente non ha replicato.
8. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2024, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con l’avviso della possibilità di definizione in forma semplificata.
9. Preliminarmente, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
10. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
11. Con riferimento al primo mezzo, giova preliminarmente richiamare le disposizioni della lex specialis che vengono in rilievo.
Il Disciplinare al punto 15, con riferimento all’offerta tecnica, prevede che «L’offerta tecnica deve rispettare i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato e relativi allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. La stazione appaltante si riserva, tuttavia, la facoltà – insindacabile e motivata – di ritenere o meno sufficientemente comprovata l’equivalenza richiesta dalla concorrente». Il successivo punto 15.1, con riferimento ai prodotti offerti per la campionatura, precisa che «La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della Commissione giudicatrice e verrà utilizzata per le valutazioni di conformità tecnica e per l’effettuazione delle prove al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico (ove previsto) e per le valutazioni di conformità tecnica. Si procederà alle prove sulla campionatura solo a seguito della valutazione positiva circa la conformità dei prodotti ai requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato Tecnico e quindi non saranno oggetto di valutazione quelli che non sono risultati conformi».
I citati requisiti sono disciplinati nel Capitolato tecnico all’art. 2, rubricato “requisiti tecnici generali”, ove nuovamente si specifica che i prodotti oggetto di fornitura devono «essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato». Appare evidente l’uso promiscuo nella legge di gara dei termini “requisito” e “caratteristica”, tuttavia univocamente volti ad individuare le specifiche tecniche ritenute indispensabili nei prodotti richiesti per i diversi lotti posti a gara.
Quanto specificamente al Lotto n. 4 per cui è causa sono elencate le seguenti «Caratteristiche minime:
– Senza Valvola di espirazione;
– Filtrazione meccanica ed elettrostica;
– Classe di protezione FFP2 NR;
– Saranno esclusi i facciali che limitano il campo visivo (del tipo a “becco d’anatra”);
– Misura Unica Standard;
– Forma ergonomica pieghevole a 5 strati (il facciale deve garantire un ampio campo visivo all’utilizzatore e un’efficace aderenza al viso. Deve garantire inoltre la massima confortevolezza);
– Elastici termosaldati per fissaggio alle orecchie, che garantiscano un alto livello di confortevolezza anche da uso protratto nel tempo;
– Senza punti metallici;
– Stringinaso non imbottito e privo di linguette metalliche sul lato esterno a contatto con la cute;
– Il facciale filtrante deve essere latex free e privo di odori;
– Confezionamento in busta singola;
– La confezione di ogni DPI deve recare in lingua italiana le caratteristiche specifiche del Dispositivo, le istruzioni per il corretto utilizzo e la scadenza del prodotto».
Nel caso che occupa il prodotto offerto dalla ricorrente è stato escluso in quanto inidoneo per insussistenza dei requisiti minimi «Stringinaso non imbottito e privo di linguette metalliche sul lato esterno a contatto con la cute» e «La confezione di ogni DPI deve recare in lingua italiana le caratteristiche specifiche del Dispositivo, le istruzioni per il corretto utilizzo e la scadenza del prodotto».
Alla luce delle disposizioni riportate, non può essere condiviso l’assunto difensivo proposto con il primo mezzo secondo cui quelli richiamati nel provvedimento di esclusione non sarebbero richiesti dalla legge di gara come requisiti minimi, né la relativa mancanza sarebbe sanzionata dall’esclusione. Gli atti di gara hanno chiarito le specifiche tecniche, consentendo agli operatori economici di individuare le caratteristiche che la prestazione o il prodotto avrebbe dovuto avere per poter concorrere alla procedura competitiva.
Giova rammentare che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale «l’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Cons. Stato, 1 luglio 2015, n. 3275; Cons. Stato 11 dicembre 2019, n. 8429). È stato, infatti, affermato che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un ‘aliud pro alio’ idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877)» (C.d.S., sez. V, 12 gennaio 2023, n. 423).
Il gravato provvedimento di esclusione si presenta come atto a motivazione plurima, rilevando la carenza di due distinte caratteristiche minime richieste dal richiamato art. 2 del Capitolato tecnico, ciascuna delle quali sarebbe stata singolarmente idonea a sostenere il provvedimento.
Ora, emerge dalla documentazione fotografica in atti che il DPI offerto dal ricorrente presenta una striscia in “foam” che si sovrappone alla barra malleabile dello stringinaso, così da creare uno spessore, che appare corretto qualificare come “imbottitura”.
Tuttavia, anche a voler prescindere dalla correttezza della qualificazione della richiamata striscia in “foam”, le immagini agli atti di causa evidenziano in modo inequivocabile l’assenza del secondo requisito, ossia l’indicazione sulla confezione del singolo DPI, in lingua italiana, delle caratteristiche specifiche del dispositivo e delle istruzioni per il corretto utilizzo e la scadenza del prodotto. Le mascherine protettive offerte dalla ricorrente risultano, infatti, confezionate singolarmente con involucro perfettamente trasparente e privo delle citate indicazioni; né le stesse necessarie indicazioni sono apposte sul dispositivo stesso, ove non sono rinvenibili dette istruzioni e, soprattutto, la data di scadenza del prodotto.
A nulla rileva che tali informazioni siano presenti sulla confezione esterna destinata a contenere una pluralità di DPI, in quanto tale modalità non garantisce che le necessarie informazioni siano a disposizione dell’operatore al momento dell’utilizzo della singola mascherina; non può essere, pertanto, invocata alcuna equivalenza.
Correttamente, dunque, la Commissione ha escluso l’offerta della ricorrente in quanto non ha soddisfatto i requisiti di minimi imposti dalla lex specialis.
12. Parimenti non meritevoli di accoglimento si presentano le residue censure.
12.1. Chiarito che non trova applicazione per la procedura in esame l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023 – essendo la stessa bandita con determinazione del 3 maggio 2023, pertanto ancora rientrante nell’ambito di applicazione del previgente d.lgs. n. 50 del 2016 – e prescindendo dalla circostanza che parte ricorrente fa riferimento ad elementi dell’offerta concernente un differente lotto, non può trovare applicazione nella fattispecie che occupa l’istituto disciplinato dall’art. 83, comma 9, vertendosi su caratteristiche dell’offerta tecnica.
12.2. Non viene qui in rilievo il principio di tassatività delle cause di esclusione, la cui violazione è denunciata con il terzo mezzo, in quanto la ricorrente è stata esclusa per difformità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis.
Costituisce orientamento prevalente quello per cui «la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016» (C.d.S., sez. V, 28 giugno 2022, n. 5347; cfr. Id., 7 febbraio 2020, n. 960; Id., 25 febbraio 2019, n. 1247). Difatti, «il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è riferito alle cause di esclusione dalla gara del concorrente all’esito della presentazione della documentazione amministrativa e alla disamina dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, e di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016» (T.A.R. Liguria, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 126; cfr. C.d.S., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1071), non riguardando le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimando l’esclusione dalla gara.
12.3. Da quanto sopra discende, altresì, l’infondatezza del motivo proposto in via subordinata e nel quale si ripropongono in sostanza le censure di cui al terzo mezzo; il motivo si presentava comunque inammissibile perché riferito ai prodotti di altro lotto.
13. Al rigetto delle censure di cui sopra consegue l’infondatezza dei motivi aggiunti, nei quali si deduce unicamente l’illegittimità derivata, riproponendo integralmente i motivi di cui al ricorso introduttivo.
14. Per quanto esposto, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.
La particolarità delle questioni trattate e la risoluzione all’esito della fase cautelare consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e su motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari | |
IL SEGRETARIO