Pubblicato il 20/03/2024

N. 00833/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01949/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2023, proposto da
Loreto Colombo, rappresentato e difeso dall’avvocato Carola Promontorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG 9703181644;

contro

Comune di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Carra e Michela Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mate Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Botteon e Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Milano, via San Barnaba, n. 30;

per l’annullamento

– del provvedimento di determinazione n. 1107 del 16 agosto 2023 con cui è stato affidato a Mate Società Cooperativa il “servizio di redazione della revisione ed adeguamento del piano di governo del territorio (P.G.T.) ai contenuti del piano territoriale regionale (ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii) e di alcuni piani ed elaborazioni collegati al P.G.T. – CIG n. 9703181644”;

– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare dei verbali del RUP e della Commissione di gara richiamati nel provvedimento impugnato.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio e di Mate Società Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione dirigenziale n. 389 del 27.03.2023, il Comune di Busto Arsizio ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “servizio di redazione della revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.) e di alcuni piani ed elaborazioni collegati al P.G.T.”, del valore complessivo di euro 223.965,61 al netto dell’Iva e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Entro il termine di scadenza hanno presentato offerta 3 costituendi raggruppamenti e, all’esito della procedura di gara, è risultato primo graduato il raggruppamento temporaneo con mandataria Mate Società Cooperativa (di seguito solo “RTI Mate”), con punti 80,469, mentre al secondo posto in graduatoria si è collocato il raggruppamento con capogruppo l’arch. Loreto Colombo (di seguito solo “RTI Colombo”), con punti 77,400.

3. Con determinazione n. 1107 del 16/08/2023 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio a favore del RTI Mate.

4. Con il presente ricorso, munito di istanza cautelare, il RTI Colombo impugna la suddetta aggiudicazione deducendo, con un unico articolato motivo di ricorso “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del disciplinare di gara – violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara – travisamento in fatto e in diritto – illogicità manifesta – difetto dei presupposti – difetto di motivazione”.

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Busto Arsizio e Mate Società Cooperativa, depositando articolate memorie difensive e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.

6. Alla camera di consiglio del 9.11.2023, con ordinanza n. 1024/2023 l’istanza cautelare è stata respinta.

7. Successivamente, il Comune di Busto Arsizio e il RTI Mate hanno depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., mentre il ricorrente RTI Colombo ha versato in atti memoria di replica.

8. All’udienza del 13.03.2024 la difesa del RTI Mate ha offerto in produzione nuova documentazione non presente in atti, che sarebbe stata sollecitata dai contenuti delle repliche avversarie, e la difesa del raggruppamento ricorrente si è opposta all’acquisizione. Il Collegio si è riservato in merito e, all’udienza del 13.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, ritiene il Collegio di non acquisire i documenti offerti in produzione dalla difesa del RTI controinteressato e di poter decidere, stante la completezza del contraddittorio, sulla base degli atti di causa.

9. Con il primo ordine di censure, il RTI Colombo lamenta che il raggruppamento aggiudicatario non sarebbe in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3) del Disciplinare di gara, che richiede di “aver portato a termine, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con la consegna degli elaborati e la relativa adozione da parte dell’organo competente, almeno due servizi di redazione di Piani urbanistici generali o analoghi e espletati per un comune con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti”. In particolare, nessuno dei due servizi a tal fine indicati sarebbe idoneo alla dimostrazione del requisito, in quanto: a) il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) di Ravenna predisposto dal RTI Mate non sarebbe mai stato adottato, ma consegnato e solo “assunto” dalla Giunta Comunale, norma dell’art. 45, comma 2, L.R. Veneto n. 24/2017, dovendo essere poi comunicata l’avvenuta assunzione della proposta di piano all’organo consiliare; b) il Piano degli Interventi (P.I.) di Padova non sarebbe un piano urbanistico completo, ma uno strumento operativo unitamente al Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) con il quale costituirebbe un’unità o, comunque, una parte di un piano generale o analogo. In sostanza, la pianificazione urbanistica di Padova sarebbe composta sia dal P.A.T. che dal P.I. e, quindi, per adempiere alla “redazione di piani urbanistici generali o analoghi”, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto redigere l’intero piano di Padova comprensivo anche del P.A.T.; peraltro, rispetto alla redazione del P.I. di Padova l’apporto del RTI Mate sarebbe stato soltanto marginale; c) il Piano di Governo del Territorio di Varese 2008-2014, invece, sarebbe stato realizzato da altro soggetto, cioè Veneto Progetti Società Cooperativa; in particolare, come precisato nella memoria di replica, trattandosi di fusione di cooperative senza continuità di gestione imprenditoriale ed essendo differenti i professionisti di Veneto Progetti che hanno partecipato alla redazione del P.G.T. di Varese rispetto a quelli del RTI aggiudicatario, l’incorporante non potrebbe far valere i requisiti dell’incorporata.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili.

10. A norma dell’art. 7.3) del Disciplinare, relativo alla capacità tecnico-professionale necessaria per l’ammissione alla gara, è richiesto ai concorrenti di “aver portato a termine, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con la consegna degli elaborati e la relativa adozione da parte dell’organo competente, almeno due servizi di redazione di Piani urbanistici generali o analoghi espletati per un comune con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti o per un’aggregazione/associazione tra comuni contermini con un bacino territoriale non inferiore a 50.000 abitanti”.

10.1 Al fine del soddisfacimento di detto requisito, il raggruppamento aggiudicatario ha indicato nel D.G.U.E., sezione c), punto 1b) i seguenti servizi: i) redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Varese e di alcuni Piani collegati al P.G.T. (Piano dei Distributori di carburante, Piano del Commercio, Piano Cimiteriale, Piano Urbano Generale dei Servizi del sottosuolo, Piano per le fonti rinnovabili, Piano di analisi dei campi elettromagnetici, Piano di zonizzazione acustica) ai sensi delle L.R. Lombardia n. 12/2005; ii) redazione del Piano degli Interventi (P.I.) della Città di Padova ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. Veneto n. 11/2004.

10.2 Tale dato vale innanzitutto a smentire l’affermazione del raggruppamento ricorrente secondo cui il RTI Mate avrebbe indicato, in merito al possesso del requisito di capacità tecnico professionale, la redazione del P.U.G. di Ravenna, cioè di un piano urbanistico mai effettivamente approvato. Detto servizio, infatti, non è menzionato nel D.G.U.E. dell’operatore economico, che è l’unico documento nel quale devono essere dichiarati i dati rilevanti ai fini dell’integrazione dei requisiti di ammissione alla gara, ma compare soltanto nell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario quale elemento valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto all’art. 18.1 del Disciplinare, criterio “A. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” – “competenze e qualifiche professionali”, sub-criterio “Servizi analoghi a redazione PGT” (cfr. doc. 10 del RTI Mate). Trattasi, pertanto, di un’esperienza che non è stata spesa dall’operatore economico ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per l’ammissione alla gara e, pertanto, non può essere utilmente invocato a fondamento della censura articolata dal RTI Colombo.

11. Tanto chiarito con riferimento al P.U.G. di Ravenna, ritiene poi il Collegio che neppure colgano nel segno le censure sollevate con riferimento al P.I. di Padova e sostanzialmente incentrate sull’asserita non riconducibilità di tale documento alla categoria dei piani urbanistici generali.

In senso contrario alla prospettazione del raggruppamento ricorrente militano diversi fattori.

11.1 Sul piano normativo, la disciplina contenuta nella L.R. Veneto n. 11/2004 consente, infatti, di ritenere che il P.I. abbia natura di atto di pianificazione urbanistica generale. L’art. 12 della predetta legge, rubricato “Il Piano Regolatore Comunale”, stabilisce al comma 1 che “la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI)”. Al comma 3 è poi previsto che “il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”.

Quanto ai contenuti del P.I., il successivo art. 17 stabilisce che detto strumento provvede a: “a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee (…); b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA (…); d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; f) definire le modalità per l’attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare; i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti” (…)”

11.2 Alla luce del dato normativo sopra richiamato, il Piano degli Interventi rappresenta una componente costitutiva e strutturale del piano regolatore comunale, che, in considerazione delle scelte effettuate dal legislatore regionale del Veneto e oggi ormai diffuse in molte regioni, risulta articolato in due strumenti complementari ed entrambi necessari ai fini della completa pianificazione del territorio. Ritiene dunque il Collegio che il P.I. compartecipi della stessa natura del P.A.T., rispetto al quale non assume una funzione ancillare o addirittura “attuativa”, come invece vorrebbe parte ricorrente, essendo uno strumento deputato alla pianificazione – in relazione ai contenuti che gli sono propri – del territorio comunale nel suo complesso. Anzi, proprio considerato il carattere generale di tale documento, l’art. 17 della L.R. Veneto n.11/2004 stabilisce che il P.I. “si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA)”, confermando così la diversa natura dello strumento considerato rispetto ai piani di carattere meramente esecutivo.

11.3 In limine, va poi rilevato che, sebbene l’art. 12, comma 3 della predetta legge regionale indichi il P.I. come uno strumento sviluppato “in coerenza e in attuazione del PAT”, ciò non consente di ritenere che il P.I. sia un piano attuativo nel senso comunemente attribuito a tale locuzione, ma implica piuttosto che la disciplina coniata da detto strumento non possa porsi in contrasto con i principi e le scelte di pianificazione espresse nel P.A.T., dovendo garantire la continuità interna rispetto al predetto documento di piano pur nell’ambito di scelte urbanistiche che mantengono carattere generale e sono valide per l’intero territorio comunale.

11.4 Tanto precisato, rileva infine il Collegio che non è di ostacolo alla positiva valutazione del P.I. ai fini dell’integrazione del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal Disciplinare di gara la circostanza che tale strumento sia solo “una parte” del piano regolatore comunale. Difatti, anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, l’art. 7.3) del Disciplinare richiede per l’integrazione del requisito in parola l’esecuzione di almeno due servizi di redazione di piani urbanistici generali o analoghi”. Ora, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944)” (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 27.11.2019, n. 1290).

La ratio della clausola della lex specialis di gara che riconosce rilievo, ai fini del possesso dei requisiti di ammissione o anche sul piano dell’attribuzione dei punteggi, all’esecuzione di “servizi analoghi”, difatti, è quella di contemperare la ricerca di un affidatario qualificato per l’esecuzione della prestazione con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, per cui “la sussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale alla luce delle attività pregresse deve essere verificata alla luce del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività svolte, che possono anche non essere coincidenti o esserlo solo in parte (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 11.05.2020, n. 2953; Cons. di Stato, Sez. III, 23.08.2018, n. 5040; Cons. di Stato, Sez. V, 6.04.2017, n. 1608)” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 6.11.2023, n. 2571)Una verifica, questa, che deve tenere in considerazione l’interesse pubblico sottostante alla previsione del requisito in parola, che non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 14.06.2023, n.5854).

Pertanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, laddove la lex specialis richieda ai partecipanti – come nel caso in esame – di documentare il pregresso svolgimento di servizi o prestazioni analoghe, “la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 31.05.2018, n. 3267; Id., 23.08.2018, n. 5040).

11.5 Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che l’amministrazione ha correttamente riconosciuto rilievo alla redazione del P.I. di Padova, poiché l’attività di progettazione eseguita dal RTI Mate – che ha comportato la redazione di uno strumento di pianificazione generale, anche se non nella sua integrale consistenza – costituisce un’attività riconducibile alla medesima categoria professionale indicata dal Disciplinare di gara ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale e rientrante nella tipologia di servizi professionali di cui la stazione appaltante intende approvvigionarsi tramite la gara in questione.

11.6 A ulteriore conferma di quanto precede, poi, vale evidenziare che le prestazioni svolte in concreto dal raggruppamento aggiudicatario sono molteplici, pertinenti all’oggetto di gara e chiaramente riconducibili all’attività di pianificazione urbanistica generale, come risulta dalla lettura della certificazione del committente rilasciata dal Comune di Padova (cfr. doc. 11 del RTI Mate), per cui, anche sotto questo profilo – e diversamente da quanto sostenuto dal RTI Colombo – non vi sono ragioni per escludere la riferibilità dell’attività svolta al RTI ricorrente, nonché, per tale via, il possesso del requisito in capo all’aggiudicatario.

Le doglianze sopra esaminate, dunque, sono complessivamente infondate e devono essere respinte.

12. Con un ulteriore ordine di censure il raggruppamento ricorrente lamenta che, non essendo “riconoscibili in capo al RTP MATE i due servizi di redazione di strumenti urbanistici generali” – cioè il P.U.G. di Ravenna e il P.I. di Padova – “l’operato della Commissione risulta posto in violazione della previsione di cui al citato art. 18 regolante l’attribuzione dei punteggi sulle singole offerte tecniche dei candidati”. Di conseguenza, tale circostanza inficerebbe il giudizio tecnico espresso in ordine all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, secondo cui “la proposta è ritenuta buona, le informazioni esaurienti e articolate. Coefficiente unico: 12,00” (cfr. doc. 7), per cui la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice andrebbe riformulata detraendo dal punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica del RTI Mate i punti riferiti a tale criterio.

Nella memoria di replica, tale profilo di doglianza viene maggiormente articolato e sviluppato, con contenuti in parte innovativi, ivi precisandosi che i servizi indicati dal raggruppamento aggiudicatario nella Relazione descrittiva delle esperienze professionali pregresse di cui all’art. 16 del Disciplinare – cioè il P.U.G. di Ravenna, il P.I. di Padova e adesso anche il P.G.T. di Varese – non presenterebbero i contenuti minimi richiesti per essere valutati dalla Commissione giudicatrice e per dar luogo all’attribuzione di punteggio. In particolare, il RTI ricorrente lamenta quanto segue: a) il P.G.T. di Varese sarebbe stato “redatto da persone fisiche (facenti sì parte di una cooperativa fusa per incorporazione) differenti da quelle che nella relazione illustrativa descrivono gli stessi elaborati, circostanza da cui deriverebbe un chiaro vizio di illogicità/erroneità nell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, conferito per 12 punti su 15”; b) il P.U.G. di Ravenna non sarebbe stato adottato dall’ente, ma soltanto “assunto” in forma di proposta di Piano Urbanistico Generale ai sensi dell’art. 45, comma 2 L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, la cui procedura sarebbe stata però successivamente sospesa con delibera n. 349/2022 in considerazione delle numerose osservazioni pervenute. Tale piano, pertanto, sarebbe stato erroneamente valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio in violazione dell’art. 7.3 e dell’art. 16 del Disciplinare, disposizioni che richiederebbero, secondo il RTI ricorrente, “tra i requisiti dell’offerta tecnica (aggiudicazione) (…) la relazione rispetto a 3 piani adottati”; c) quanto al P.I. di Padova, infine, vengono riproposte, anche sotto questo profilo, le stesse argomentazioni già spese in precedenza anche ai fini della contestazione relativa all’attribuzione del punteggio.

12.1 Le censure sono innanzitutto inammissibili nella parte in cui articolano, solo nella memoria di replica, profili di illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice non preliminarmente dedotti in ricorso, in particolare laddove contestano la non valutabilità del P.G.T. di Varese in quanto redatto da persone fisiche diverse da quelle facenti parte del RTI aggiudicatario e la violazione dell’art. 16 del Disciplinare, mai menzionato nell’atto introduttivo.

13. Ad ogni modo, rileva il Collegio che tali doglianze sono anche infondate nel merito.

Va premesso che l’art. 16, punto 1 del Disciplinare dispone che, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio “A. professionalità e adeguatezza dell’offerta” di cui all’art. 18.1 del Disciplinare, i concorrenti inseriscano nell’offerta tecnica una relazione descrittiva delle competenze, professionalità ed esperienze acquisite. Quest’ultima, nel trattare il criterio “servizi analoghi a redazione PGT” (corrispondente art. 18.1, sub-criterio 1.1 del Disciplinare), deve illustrare le esperienze pregresse del concorrente e “descrivere un massimo di 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità sotto il profilo tecnico, scelti tra i servizi affini al servizio di redazione di n Piano urbanistico generale quale il PGT per caratteristiche e tipologia. I servizi indicati dovranno essere qualificabili come analoghi a quello oggetto del presente appalto (…)”. Il raggruppamento aggiudicatario ha quindi elencato, ai fini della dimostrazione del requisito della pregressa esperienza, i servizi professionali prestati per la redazione del P.U.G. di Ravenna, del P.G.T. di Varese e del P.I. di Padova (cfr. doc. 10 del RTI Mate).

13.1 La lettura della disposizione del Disciplinare di gara sopra richiamata consente, innanzitutto, di superare le contestazioni mosse alla valutabilità del P.U.G. di Ravenna, risultando evidente la differenza lessicale rispetto all’art. 7.3) del Disciplinare in materia di requisiti di capacità tecnico-professionale, a mente del quale il concorrente deve aver “portato a termine, (…) con la consegna degli elaborati e la relativa adozione da parte dell’organo competente, almeno due servizi di redazione di Piani urbanistici generali o analoghi”. Mentre in quest’ultimo caso la lex specialis considera rilevanti esclusivamente i servizi di progettazione che siano stati non solo eseguiti dal concorrente, ma anche approvati dalla committenza pubblica, analoga previsione non è presente con riferimento ai servizi valutabili sul piano dell’acquisizione della pregressa esperienza ai fini dell’attribuzione del punteggio di qualità. Ciò che il Disciplinare ritiene rilevante nella prospettiva della valutazione della professionalità acquisita dal concorrente, infatti, è l’attività di progettazione in concreto svolta e, dunque, l’esecuzione della prestazione professionale a favore della stazione appaltante, a prescindere dalle successive vicende che potrebbero verificarsi in relazione al perfezionamento dello strumento urbanistico.

Correttamente, dunque, la Commissione giudicatrice ha valutato il piano urbanistico in questione.

13.2 Quanto all’affermazione secondo cui i professionisti che hanno redatto il P.G.T. di Varese sarebbero diversi da quelli attualmente costituenti il RTI Mate – a prescindere dalla genericità delle prospettazione del raggruppamento ricorrente e dalla mancanza di più puntuali allegazioni – trattasi di circostanza smentita dalla documentazione versata in atti e, comunque, non idonea a invalidare la regolarità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e la valutazione, ai fini del requisito di esperienza, della progettazione relativa allo strumento urbanistico generale della città di Varese.

13.2.1 Come già cennato, Mate Società Cooperativa ha incorporato, tramite atto di fusione del 7.11.2019 – dunque ben prima della partecipazione alla procedura di gara di cui si discute – la Società Cooperativa Veneto Progetti che aveva predisposto il predetto elaborato progettuale. Ora, risulta dall’atto di fusione depositato in giudizio (cfr. doc. 17 del RTI Mate) che le succitate società cooperative, all’atto dell’operazione straordinaria, avessero il medesimo legale rappresentante nella persona di Raffaele Gerometta, che, a sua volta, è oggi indicato nell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario come “pianificatore e coordinatore del gruppo di lavoro. Responsabile dell’integrazione tra le figure specialistiche (…) Socio dal 1995 della Veneto Progetti SC e dalla fine del 2015 di MATE Engineering SC. È Presidente e Direttore Tecnico di MATE SC e responsabile di progetto per la progettazione Urbanistica” (cfr. doc. 15, pag. 5 del RTI Mate). Il predetto Gerometta è quindi menzionato tra i professionisti che hanno redatto il P.G.T. di Varese in qualità di “responsabile progettuale e gruppo di lavoro”, come pure il Dott. Daniele Rallo (cfr. doc. 14 del RTI Colombo), oggi indicato nel team di professionisti del RTI Mate relativo alla presente procedura di gara come “esperto in materia urbanistica”. In tali termini è dunque smentita l’affermazione del raggruppamento ricorrente.

13.2.2 Va poi ulteriormente considerato che, sul piano sostanziale, ai sensi dell’articolo 2504 bis, comma 1, cod. civ., la società che incorpora per fusione un’altra società subentra in tutti i rapporti intestati alla società incorporata e sorti in data anteriore alla fusione (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 3.06.2023, n.1374). Tale operazione societaria, pertanto, “realizza una successione a titolo universale fra i soggetti interessati ovvero, alla luce della riforma del diritto societario disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la loro mera trasformazione e lascia dunque ferma, per definizione, la continuità dell’attività imprenditoriale” (cfr. Adunanza Plenaria, n. 10/2012). Ne consegue che, avendo Mate Cooperativa Sociale incorporato Veneto Progetti Cooperativa Sociale in forza dell’atto di fusione effettuato nel 2019, è deputata a spendere i requisiti della società incorporata – anche quelli di capacità tecnico-professionale – richiesti per la partecipazione alle gare, essendo subentrata a quest’ultima nella totalità dei rapporti e beni, inclusi quelli correlati all’esperienza e allo svolgimento di precedenti contratti.

13.3 In merito alla contestata natura di piano urbanistico generale da riconoscere al P.I. di Padova, infine, può rinviarsi alle osservazioni svolte ai precedenti paragrafi, che valgono a smentire, stante l’identità sostanziale delle doglianze, le contestazioni mosse in questa sede all’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice.

14. In conclusione, anche i profili di censura da ultimo esaminati e relativi all’attribuzione del punteggio sono infondati, per cui il ricorso deve essere interamente respinto.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Busto Arsizio e di Mate Società Cooperativa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00) oltre iva e accessori di legge per ciascuna delle predette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Valentina Caccamo   Gabriele Nunziata
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO