Pubblicato il 25/03/2024
N. 00213/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2023, proposto da
in relazione alla procedura CIG 9573557D26, da AVR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella sua qualità di mandataria del RTI con Intergeos S.r.l. e la GSA – Gestione Servizi Ambientali S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giulianini, Giacomo Giannoccaro e Giada Severi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Integra Soc. Coop., in proprio e quale mandataria del RTI con Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti s.c. p.a., e Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti s.c. p.a., in proprio e quale mandante del RTI con Consorzio Integra Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giacomo Matteoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, Strada Maggiore n. 13;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 1248 del 18.05.2023, comunicata in pari data, con cui il Comune di Ravenna ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del “contratto di Global Service manutentivo del patrimonio stradale del Comune di Ravenna. Periodo 2023 – 2025. CIG 9573557d26” in favore del costituendo RTI tra il Consorzio Integra Soc. Coop. e il Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. p.a.;
– ove occorra, per quanto di ragione, del provvedimento del RUP prot. PG.0098355 del 12.05.2023, contenente gli esiti favorevoli della verifica di congruità condotta sull’offerta del RTI primo graduato e la proposta di aggiudicazione;
– ove occorra, per quanto di ragione, del verbale della seduta del 21.03.2023, nel corso della quale sono state aperte le offerte economiche ed è stata formata la graduatoria provvisoria;
– ove occorra, per quanto di ragione, del verbale delle sedute riservate del 28.02.2023, del 1°.03.2023, del 2.03.2023, del 7.03.2023 e dell’ 8.03.2023 e delle annesse tabelle di valutazione, nella parte in cui sono stati assegnati i punti tecnici all’offerta del’ ATI Integra in relazione al criterio ‘A’;
– ove occorra, per quanto di ragione, del provvedimento n. 1152 del 17.2.2023, con cui il Dirigente della Direzione Servizio Strade, preso atto delle risultanze di cui al verbale delle sedute pubbliche del 3.02.2023 e dell’ 8.02.2023, ha disposto l’ammissione del RTI Integra alle fasi successive della procedura;
– ove occorra, per quanto di ragione, del verbale delle sedute pubbliche del 3.02.2023 e dell’ 8.02.2023, nel corso delle quali è stata esaminata e ritenuta regolare la documentazione amministrativa del costituendo RTI tra il Consorzio Integra Soc. Coop. e il Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. p.a. ed è stato rilevato che “non emergono … situazioni che possano costituire cause oggettive considerabili come immediatamente escludenti o comunque ostative alla partecipazione a procedure per l’affidamento di un appalto pubblico”;
– in via subordinata, dell’articolo 11 delle Norme descrittive, ove interpretato nel senso di consentire, ai fini della stipula del contratto di appalto, l’individuazione di una Centrale operativa differente da quella presentata in offerta e, quindi, la modifica della proposta negoziale;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
e per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del RTI odierno ricorrente
con conseguente declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex articolo 122 Cod. proc. amm.
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente
e per l’accoglimento, ex articolo 116, comma 2, Cod. proc. amm.
dell’istanza di accesso formulata dal Raggruppamento ricorrente in data 19.05.2023, sollecitata il 1°.06.2023 e poi di nuovo il 13.06.2023 e il 5.07.2023 e parzialmente rigettata dall’Ente appaltante con note del 12.06.2023, del 14.06.2023 e del 7.07.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna e di Consorzio Integra Soc. Coop., in proprio e quale mandataria del RTI con Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti s.c. p.a., unitamente a Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti s.c. p.a., in proprio e quale mandante del RTI con Consorzio Integra Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
(A) Il Comune di Ravenna ha bandito la procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del contratto triennale di global service manutentivo del patrimonio stradale dell’Ente medesimo.
Oggetto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 6 del Capitolato prestazionale, sono le seguenti attività:
a) monitoraggio continuo, gestione delle segnalazioni e delle informazioni;
b) attività di messa in sicurezza e manutenzione in emergenza della rete stradale e di tutti i suoi componenti;
c) attività di manutenzione ordinaria o preservativa della rete stradale e di tutti i suoi componenti;
d) attività di manutenzione ordinaria, rifacimento o sostituzione della segnaletica stradale;
e) servizio di mantenimento o ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose per le stagioni invernali;
f) attività di manutenzione ordinaria, rifacimento o sostituzione dei dispositivi di ritenuta stradali;
g) attività di manutenzione ordinaria, rifacimento o sostituzione del sistema stradale di captazione, convogliamento e smaltimento delle acque;
h) servizio di sfalciatura, potatura, rifinitura dei cigli, delle scarpate, aree marginali e sponde dei fossi, aree particolari quali isole di traffico, aree di parcheggio e aree verdi di pertinenza, marciapiedi;
i) attività di risagomatura e pulizia dei fossi identificati come vettori di smaltimento delle acque bianche;
l) servizio di gestione dei sinistri attivi e passivi;
m) servizio di emergenza per le calamità naturali e di protezione civile;
n) attività di installazione e rimozione di transennature comprensiva dell’eventuale fornitura delle transennature;
o) attività di apertura e chiusura dei “passi a mare”;
p) attività inerenti interventi non compresi nelle voci precedenti da computarsi a misura e/o in economia;
q) attività extra-canone.
(B) Alla gara hanno partecipato due soli concorrenti: il costituendo RTI orizzontale tra Consorzio Integra soc. coop. (mandatario al 56%) e Consorzio Ciro Menotti soc. coop. p.a. (mandante al 44%), che si è classificato primo con complessivi 93,808 punti (di cui 74,541 per l’offerta tecnica e 19,266 per l’offerta economica); e il RTI con AVR S.p.A. quale mandataria e Intergeos S.r.l. e GSA – Gestione Servizi Ambientali S.r.l. quali mandanti, giunto secondo con complessivi 86,891 punti (di cui 72,866 per l’offerta tecnica e 14,024 per l’offerta economica.
Il distacco tra le due offerte è di 6,917 punti.
Consorzio Integra soc. coop. ha indicato quali soci esecutori ACMAR soc. coop. p.a., Società Cooperativa Braccianti Riminesi e CEAR soc. coop. consortile, la quale a sua volta ha indicato quali soci esecutori Deltambiente soc. coop. agricola e Emmea Trade & Service S.r.l..
Consorzio Ciro Menotti soc. coop. p.a., invece, ha indicato quali soci esecutori ACMAR soc. coop. p.a. e AR.CO. Lavori soc. coop. consortile, la quale a sua volta ha indicato quale socio esecutore sempre ACMAR soc. coop. p.a..
(C) Gli esiti della gara sono contestati dalla società AVR S.p.A., che sia in proprio, sia quale mandataria del RTI classificatosi secondo (nel prosieguo anche solo RTI AVR), ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto al costituendo RTI con mandatario il Consorzio Integra soc. coop. (nel prosieguo anche solo RTI Consorzio Integra), oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e al subentro nello stesso, e all’accesso incidentale agli atti di gara.
In sintesi, parte ricorrente si duole:
– della mancata esclusione dalla gara del RTI aggiudicatario per assenza dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare di gara (primo motivo di ricorso);
– della mancata esclusione dalla gara o della mancata decadenza dalla aggiudicazione del RTI aggiudicatario per assenza di un elemento essenziale dell’offerta o comunque della mancata penalizzazione nell’attribuzione del punteggio premiale (secondo e terzo motivo di ricorso);
– della mancata esclusione dalla gara del RTI aggiudicatario per incongruità dell’offerta sotto il profilo dei costi della manodopera (quarto motivo di ricorso).
(D) Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Ravenna, sia il Consorzio Integra soc. coop. in proprio e quale mandatario del RTI aggiudicatario unitamente a Consorzio Ciro Menotti soc. coop. p.a. in proprio e quale mandate del medesimo RTI, entrambe le parti per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione in rito o nel merito.
In rito, il RTI Consorzio Integra ha eccepito la tardività dell’intero ricorso; ambedue i contradditori (il RTI controinteressato in subordine) hanno poi eccepito la tardività del primo motivo di impugnazione.
Nel merito, l’Amministrazione comunale e il RTI controinteressato hanno controdedotto alle doglianze avversarie, sostenendone l’infondatezza.
(E) Dichiarata con ordinanza collegiale n. 527/2023 cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso incidentale formulata da parte ricorrente, la causa è stata infine introitata alla pubblica udienza del 14 marzo 2024.
DIRITTO
1. Viene in decisione la causa promossa dalla società AVR S.p.A., sia in proprio, sia quale mandataria del RTI classificatosi secondo nella procedura aperta bandita dal Comune di Ravenna per l’aggiudicazione del contratto di global service manutentivo del proprio patrimonio stradale, avverso l’assegnazione dell’appalto al RTI Consorzio Integra.
2. Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese del Comune resistente e del RTI controinteressato, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
3.1. È, infatti, infondato il primo motivo di impugnazione, intitolato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6.1, 6.4 e 6.5 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria”, con il quale parte ricorrente stigmatizza la mancata esclusione dalla gara del RTI aggiudicatario per mancanza di un requisito di idoneità professionale.
Premette l’esponente che, sia in ragione del fatto che il RTI Consorzio Integra è RTI orizzontale, sia in considerazione di quanto prevede la legge di gara, i requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, nonché dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori delle prestazioni contrattuali: tra questi, quello di essere iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto messo a gara.
Ebbene, secondo AVR S.p.A. vi sarebbe stato da parte della stazione appaltante un palese difetto di istruttoria, non essendosi avveduta che il requisito idoneativo richiesto non è posseduto dall’aggiudicatario.
In particolare, Consorzio Ciro Menotti soc. coop. p.a. è iscritta per le attività di lavori stradali e di manutenzione e gestione delle reti viarie, ma non per quelle di monitoraggio continuo, gestione delle segnalazioni e delle informazioni, di mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose per le stagioni invernali, e di sfalciatura, potatura, rifinitura dei cigli, delle scarpate, aree marginali e sponde dei fossi, aree particolari quali isole di traffico, aree di parcheggio e aree verdi di pertinenza, marciapiedi.
Ancora, ACMAR soc. coop. p.a., CEAR soc. coop. consortile e Deltambiente soc. coop. agricola sarebbero prive del requisito per le attività di monitoraggio continuo, gestione delle segnalazioni e delle informazioni e di mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose per le stagioni invernali.
Infine, ad AR.CO Lavori soc. coop. consortile difetterebbe l’iscrizione sia per le attività di monitoraggio continuo, gestione delle segnalazioni e delle informazioni e di mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose per le stagioni invernali, sia per le attività concernenti le infrastrutture stradali.
3.2. Sennonché, la legge di gara non pretendeva certo una perfetta identità, bensì la “coerenza” tra le attività oggetto dell’appalto e quelle per le quali i concorrenti avevano ottenuto l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Questo significa che la predetta iscrizione era funzionale a comprovare l’idoneità professionale del partecipante a eseguire le prestazioni contrattuali, considerate però non atomisticamente, cioè parcellizzate e separate le une dalle altre, ma globalmente nel loro complesso (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater, sentenza n. 4672/2021; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, sentenza n. 550/2021).
L’opposta interpretazione della lex specialis che propugna parte ricorrente, di contro, avrebbe ristretto la platea dei potenziali partecipanti alla gara, vista la lunga lista di prestazioni costituenti l’oggetto del contratto di globale service: restrizione della concorrenza tanto più irragionevole e ingiustificata considerato che dette prestazioni risultano tra loro affini e collegate, e non richiedono una elevata specializzazione.
3.3. In conclusione, come documentato in atti, tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario, ivi comprese le imprese consorziate designate come esecutrici della commessa, se pure non espressamente qualificati per alcune specifiche prestazioni contrattuali, lo sono per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto, globalmente inteso, e dunque in possesso del requisito di partecipazione.
4.1. Sono poi infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, rubricati rispettivamente “Violazione e/o falsa applicazione dei principi di certezza e realizzabilità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione della lex di gara (art. 17 del disciplinare; art. 5 della relazione tecnica illustrativa; art. 11 del capitolato oneri – norme descrittive; art. 6, lett. a), del capitolato oneri – norme prestazionali). Violazione dei requisiti minimi edittali. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria” e “Violazione del vincolo esecutivo di cui all’art. 11 delle norme descrittive. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria”, che vengono trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
In prima battuta la società ricorrente fa presente che il RTI controinteressato, contravvenendo a una specifica previsione della legge di gara, per l’attività di monitoraggio continuo, gestione delle segnalazioni e delle informazioni, avrebbe offerto una centrale operativa collocata al di fuori del territorio comunale (segnatamente, a Imola). Questo avrebbe dovuto comportare l’esclusione del concorrente dalla gara o, quanto meno, la privazione del punteggio premiale ottenuto, con conseguente inversione della graduatoria finale.
In subordine, AVR S.p.A. sostiene che il RTI Consorzio Integra avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, perché stante l’immodificabilità dell’offerta, al momento della stipula del contratto esso non potrebbe mettere a disposizione una centrale operativa diversa da quella di Imola.
4.2. Deve, anzitutto rilevarsi che l’ubicazione della centrale operativa all’interno del territorio comunale del Comune di Ravenna costituiva un elemento non dell’offerta, ma di esecuzione del contratto, che doveva dunque essere garantito dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto e all’avvio del servizio.
Inequivoco in tal senso è l’articolo 11 del Capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale, ove è testualmente precisato che: «Per la stipula del contratto (o nel caso di avvio in urgenza per la consegna del servizio) è richiesta la disponibilità in capo all’Assuntore di una sede operativa da dedicare a centrale operativa avente le caratteristiche descritte all’art 6 lett a) figura 3 del capitolato d’oneri prestazionale all’interno del territorio del Comune di Ravenna». La prescrizione è poi confermata dal Disciplinare di gara che all’articolo 14, nell’elencare i contenuti della domanda di partecipazione, specifica che essa deve contenere l’impegno dell’offerente ad «avere, in caso di aggiudicazione, la disponibilità di una sede operativa da dedicare a centrale operativa collocata all’interno del territorio del Comune di Ravenna, il rispetto di detto vincolo è richiesto per la stipula del contratto».
4.3. Questo significa, da un lato, che l’ubicazione della centrale operativa non doveva essere indicata in offerta e, dall’altro lato, che l’eventuale dichiarazione in tale senso contenuta in offerta è da ritenersi inutiliter data.
In offerta dovevano essere indicate le caratteristiche della centrale operativa, quelle cioè oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale, ovverosia, giusta quanto prevedevano gli articoli 15 e 17 del Disciplinare di gara, i mezzi e le attrezzature dedicate all’attività di monitoraggio, le dotazioni strumentali e informatiche, il numero e le dimensioni dei locali ed eventuali migliorie e implementazioni. Questi elementi della centrale operativa (e non certo l’ubicazione) erano vincolanti per l’offerente.
4.4.1. Così ricostruita la legge di gara, deve dunque concludersi che il RTI Consorzio Integra non potesse essere escluso dalla gara per avere indicato in offerta una ubicazione della centrale operativa al di fuori del territorio comunale del Comune di Ravenna, cioè per aver indicato un elemento non richiesto e non vincolante.
4.4.2. Deve, parimenti escludersi che l’aggiudicatario dovesse essere penalizzato sul punteggio, posto che – come già rilevato – l’ubicazione della centrale operativa (che, ripetesi, non doveva essere indicata) non costituiva elemento di valutazione del sub-criterio A1.
Peraltro la differenza di punteggio fra primo e secondo classificato è di 6,917 punti.
Il sub-criterio A1, intitolato “Monitoraggio continuo, gestione delle segnalazioni e delle informazioni” (l’unico pertinente rispetto alla questione che qui si esamina) assegnava al massimo 7 punti, ed era articolato in 6 voci, di cui soltanto due riguardavano specificamente la centrale operativa, le altre riguardavano il personale e le migliorie e implementazioni alle prestazioni minime richieste.
Questo significa che, anche a voler ammettere una penalizzazione di punteggio, questa non avrebbe mai potuto portare all’azzeramento del punteggio, ma al più a una riduzione, ragionevolmente non tale da consentire il superamento della prova di resistenza.
4.4.3. Infine, dalla documentazione in atti non risultano sussistere i presupposti per una declaratoria di decadenza del RTI Consorzio Integra dall’aggiudicazione.
La sede della centrale operativa di Imola non era vincolante e ben poteva essere modificata fino al momento dell’avvio del servizio.
La centrale operativa messa a disposizione dall’aggiudicatario (che è gestore uscente del servizio) è quella già utilizzata nell’ambito del precedente appalto ed è situata all’interno del territorio comunale della stazione appaltante.
Parte ricorrente non ha nemmeno allegato che la centrale operativa di Ravenna non presenti, sotto il profilo di mezzi e attrezzature dedicate all’attività di monitoraggio, dotazioni strumentali e informatiche, numero e dimensioni dei locali, le caratteristiche dichiarate in offerta dal RTI controinteressato.
4.5. In conclusione, entrambe le censure focalizzate attorno alla ubicazione della centrale operativa del RTI aggiudicatario vanno disattese.
5.1. Infine, è infondato il quarto motivo di ricorso, epigrafato “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 97, commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria”.
La società AVR S.p.A. prospetta un deficit istruttorio nella fase di verifica della congruità dell’offerta del RTI controinteressato. In particolare, il Comune non si sarebbe avveduto che i costi della manodopera indicati dall’aggiudicatario sarebbero del tutto insufficienti a coprire le numerose migliorie offerte.
5.2.1. Sennonché, per giurisprudenza assolutamente pacifica, «la verifica di anomalia è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica, che ha ad oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze, bensì l’accertamento in concreto dell’attendibilità e affidabilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, sicché la valutazione di congruità non deve concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; con la conseguenza che, se anche singole voci di prezzo o singoli costi non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l’offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall’offerente e validata dalla stazione appaltante» (così, ex plurimis, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 9320/2023).
5.2.2. Parte ricorrente non ha nemmeno allegato che l’offerta dell’aggiudicatario, ove avesse correttamente stimato il costo della manodopera, risulterebbe in perdita e, come rilevato dalla difesa del Comune resistente, le critiche esposte in ricorso si appuntano su aspetti marginali, che pesano in percentuali infime sul totale della commessa (meno dell’ 1% sull’importo complessivo dell’appalto).
5.3.1. A sua volta, la verifica del costo della manodopera, effettuata all’interno della verifica di congruità dell’offerta o indipendentemente da essa, è volta ad accertare il rispetto dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 132/2022), con la conseguenza che laddove tali minimi sono rispettati l’offerta non può essere esclusa dalla gara (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 1637/2021).
Anche l’eventuale scostamento del costo della manodopera dichiarato con le tabelle ministeriali non è di per sé solo prova della inattendibilità dell’offerta, assumendo rilievo solamente quelle considerevoli e palesemente ingiustificate (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 546/2022; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 700/2021).
5.3.2. Ma ancora una volta parte ricorrente non ha né allegato, né tanto meno dimostrato, il ricorrere dell’una o dell’altra circostanza.
Sicché la doglianza, al pari delle precedenti, si rivela destituita di fondamento.
6. Per le ragioni sopra esposte il ricorso viene respinto.
La complessità delle questioni formanti oggetto di delibazione giustifica nondimeno l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto | |
IL SEGRETARIO