Pubblicato il 22/03/2024
N. 00365/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2018, proposto da
La Diomedea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Marone e Marialuisa Di Labbio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isole Tremiti in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la condanna del Comune di Isole Tremiti al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di appalto stipulato da La Diomedea S.r.l. con il Comune di Isole Tremiti in data 27/12/2013.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Isole Tremiti il 822019
per la dichiarazione
di risoluzione del contratto di appalto Rep. 588 del 27/12/2013, avente ad oggetto “Concessione della Gestione per l’esercizio degli ascensori di collegamento tra la Marina di San Nicola e il Pianoro del Montone in Isola di San Nicola e concessione della gestione, valorizzazione e promozione di un Polo Museale dell’Isola di San Nicola”, con conseguente risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti in persona del Sindaco in carica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 1.6.2016, la Diomedea S.r.l. ha convenuto il Comune di Isole Tremiti innanzi al Tribunale civile di Foggia, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto Rep. 588 del 27/12/2013, per fatto e colpa dell’Amministrazione appaltante, nonché per ottenere la condanna del Comune risarcimento dei relativi danni.
Con sentenza n. 393/2018, depositata il 7.2.2018, il Tribunale di Foggia, sul rilievo che il rapporto contrattuale sottostante configurava una concessione e gestione di pubblico servizio, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dal Comune di Isole Tremiti e si è dichiarato incompetente, ai sensi degli artt. 37 c.p.c. e 133 c.p.a., in favore del giudice amministrativo.
Quindi con ricorso notificato a mezzo posta il 6.12.2018, la Diomedea S.r.l. ha riassunto la controversia innanzi a questo Tribunale rappresentando quanto segue.
In data 25.7.2013 il Comune di Isole Tremiti ha emesso il bando pubblico – Prot. n. 3263 – per la gestione degli ascensori di collegamento tra la Marina di San Nicola e il Pianoro del Montone in isola di San Nicola nonché per la gestione, valorizzazione e promozione del Polo museale della stessa isola di San Nicola.
Al suddetto bando, il Comune di Isole Tremiti allegava il c.d. “Quadro economico”, con cui evidenziava un’ipotesi di ricavo, per l’intera durata dell’appalto, di anni quindici, pari ad € 107.500,00.
L’ipotesi di ricavo, nel lasso temporale di quindici anni (durata dell’appalto), di € 107.500,00 veniva formulata dall’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti in riferimento ad una previsione, relativamente all’Isola di San Nicola, di 20.000 presenze annue nonché di 3000 residenti e 22.500 presenze al polo museale, per un costo di biglietto pari ad € 2,50 (A/R) per ciascun adulto visitatore, € 1.00 (A/R) per residente ed € 5,00 per l’ingresso al Polo Museale.
“La Diomedea S.r.l.” è risultata aggiudicataria dell’appalto e il 27.12.2013 ha sottoscritto il contratto di appalto. Con atto di citazione del 23.5.2016, la Diomedea S.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Isole Tremiti davanti al Tribunale Civile di Foggia affinché, previo accertamento e declaratoria dell’inadempimento del contratto di appalto del 27.12.2013 – rep. n. 588, nonché previo accertamento e declaratoria della violazione dei doveri di buona fede e correttezza sanciti dall’art. 1775 c.c., il medesimo Comune di Isole Tremiti venisse condannato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per complessivi € 150.000,00 e per la condanna al pagamento di € 195.008,00, quale importo sostenuto da “La Diomedea S.r.l.” per le modifiche e le migliorie apportate al complesso degli ascensori ed al Polo Museale, come previsto dall’art. 1 del contratto di appalto del 27.12.2013, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa ex D.M. 55/14.
La medesima La Diomedea S.r.l. in relazione alle migliorie apportate al complesso degli ascensori e del polo museale, ha chiesto la condanna del Comune di Isole Tremiti al pagamento della ulteriore somma di € 45.915,76 e, quindi, della somma complessiva di € 240.923,76.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n.393/2018, del 7.2.2018, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, qualificando il rapporto contrattuale instauratosi tra la Diomedea S.r.l. ed il Comune di Isole Tremiti come concessione di servizio pubblico.
Quindi la Diomedea S.r.l. ha riassunto la causa innanzi a questo Tribunale deducendo quanto segue:
1) risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod. civ.
La Diomedea S.r.l., già dal 2014 avrebbe lamentato all’ente appaltante infiltrazioni di acqua che, con il passare dei mesi, avrebbero arrecato gravi danni ad entrambe le strutture e tali da renderle inutilizzabili.
Le infiltrazioni avrebbero determinato il crollo della controsoffittatura degli ascensori e si sarebbero estese anche nella sala officina, lungo la scala di emergenza e lungo il tunnel che conduce agli ascensori stessi.
Nel capitolato di appalto del 13/08/2013 il Comune di Isole Tremiti, all’art. 7 lettera e) prevedeva, tra gli oneri a carico del gestore, quello della “manutenzione ordinaria degli impianti”; tuttavia nel caso di specie si tratterebbe di interventi di straordinaria amministrazione e, pertanto, di competenza del Comune di Isole Tremiti.
Con nota del 31.10.2015 dopo quelle del 7 e 31 agosto 2015 La Diomedea S.r.l. avrebbe comunicato all’amministrazione comunale che le infiltrazioni di acqua piovana avevano fatto saltare l’intera linea elettrica, nonché la insostenibilità della situazione.
Con nota del 25.1.2026 la ricorrente avrebbe ribadito la propria disponibilità a incontrare il Sindaco per trovare una soluzione bonaria alla vicenda.
All’esito del sopralluogo, i rappresentanti dell’Ente, preso atto della situazione più volte lamentata dalla società il Comune avrebbe promesso un tempestivo intervento, per porre rimedio alle rotture dell’impianto idrico.
Un consulente tecnico nominato dalla Diomedea avrebbe accertato che:
– “all’interno dei due locali in grotta ed in special modo in quello di destra che ospita la sala motori, con relativi quadri elettrici di comando e controllo delle due cabine, era in atto una copiosa infiltrazione di acqua la cui provenienza risulta difficile da accertare con certezza senza eseguire indagini approfondite in superficie sul suolo comunale”;
– “il gestore ha provveduto a mettere in sicurezza gli impianti, per quanto possibile, coprendo con teli impermeabili i motori elettrici ma l’ambiente risulta essere talmente saturo di umidità che rende impossibile l’attivazione delle parti elettriche senza pericolo per l’incolumità degli operatori”;
– “la gravità delle infiltrazioni risulta evidente anche dal fatto che la quantità è tale da ruscellare lungo il tunnel di accesso agli ascensori fino alla caditoia trasversale ivi presente”.
Anche i locali che ospitano il Museo delle radio d’epoca nell’Isola di San Nicola sarebbero oggetto di copiose infiltrazioni di acqua.
La ricorrente, quindi, agisce per ottenere la risoluzione del contratto di appalto, posto che l’Amministrazione comunale non avrebbe ottemperato ai propri obblighi contrattuali e ai doveri di custode, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.-.
L’art. 2051 cod. civ. prevederebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che abbia portato all’evento lesivo. Pertanto non sarebbe configurabile il venir meno del dovere di custodia da parte dell’ente pubblico committente, come sancito anche dalla suprema Corte di cassazione, secondo cui “l’esistenza di un contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità del comune committente”, in quanto proprietario del demanio comunale.
Il Comune di Isole Tremiti, quale committente, sarebbe stato inadempiente ai propri obblighi contrattuali e tale inadempienza sarebbe causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 cod. civ.-. Trattasi di facoltà risolutiva, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., riconosciuta a La Diomedea S.r.l., unica parte adempiente, anche in virtù di quanto affermato dalla Corte di cassazione che, in ambito di appalto pubblico, ammetterebbe l’esperimento della domanda di risoluzione, nell’alveo del rapporto negoziale a carattere corrispettivo, alla sola parte adempiente. Ne conseguirebbe il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., per l’inadempimento che deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno.
Pertanto La Diomedea S.r.l. chiede che gli venga corrisposto il “danno emergente” e il “lucro cessante”.
Inoltre tenuto conto della durata dell’appalto in questione (di anni 15), oltre che delle ingenti perdite di esercizio subite da “La Diomedea s.r.l.”, agisce per il riconoscimento del mancato guadagno.
Oltre al risarcimento del danno da lucro cessante nonché del danno non patrimoniale, che si quantificano in via approssimativa in € 150.000,00, la ricorrente principale chiede il riconoscimento delle “modifiche e migliorie” apportate che ammonterebbero ad € 240.923,76 come da documentazione fiscale, richiesta dal contratto d’appalto;
2) violazione del principio della regola di correttezza ex art. 1175 cod. civ.-.
Nel bando di gara del 25.7.2013, il Comune di Isole Tremiti, all’art. 7 punto 2), prevedeva che “l’importo complessivo presunto del servizio stimato per l’intero periodo è di € 107.500,00, quantificato tenuto conto del numero medio dei turisti che visitano l’Isola di san Nicola”.
Il Comune ha indetto un bando di gara quantificando l’importo del servizio secondo quella che sarebbe stata l’affluenza media dei turisti; ma, la previsione di ricavo, operata dall’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti, sarebbe stata eccessiva rispetto al numero effettivo degli utenti.
I dati numerici sarebbero nettamente inferiori a quelli prospettati dall’Amministrazione comunale nel c.d. “Quadro economico” allegato al bando di gara.
Nel breve periodo di gestione, La Diomedea S.r.l., quindi, avrebbe riscontrato difficoltà, anche in riferimento alla copertura delle spese ordinarie, quali l’energia elettrica, i lavori di manutenzione ordinaria e le spese di personale, con una perdita di esercizio di circa 100.000,00 euro.
La Diomedea S.r.l. sarebbe stata indotta in errore dalla erronea valutazione nel bando di gara dei ricavi auspicati.
L’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti avrebbe elaborato un quadro economico diverso dai dati statistici attuali, con una condotta negligente che avrebbe inciso sul bilancio de “La Diomedea S.r.l.”, che avrebbe confidato in una gara di appalto enfatizzata, subendo notevoli perdite economiche.
La ricorrente chiede, quindi:
– di accertare e dichiarare, in via preliminare, l’inadempimento contrattuale del Comune delle Isole Tremiti, di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il Comune di Isole Tremiti in data 27.12.2013 Rep. n. 588;
– di accertare e dichiarare la violazione dei doveri di buona fede e correttezza sanciti dall’art. 1775 cod. civ. e per l’effetto condannare il Comune di isole Tremiti al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, che si quantifica in complessivi € 150.000,00, o della maggiore o minor somma che il tribunale intenderà quantificare;
– di condannare, altresì, il Comune di Isole Tremiti al pagamento della somma di € 240.923,76, quale importo sostenuto da “La Diomedea S.r.l.” per le modifiche e le migliorie apportate al complesso degli ascensori ed al Polo Museale, e supportata da idonea documentazione fiscale, come previsto dall’art. 1 del contratto di appalto del 27.12.2013.
Il Comune di Isole Tremiti si è costituito in giudizio, eccependo l’inadempimento della società ricorrente per non aver svolto il servizio concesso in appalto secondo gli accordi ed obblighi contrattuali, spiegando, contestualmente, ricorso incidentale per ottenere il risarcimento del danno da mancati introiti – determinato al Comune dall’inadempienza della Diomedea S.r.l. – pari ad € 102.700,00 (euro 50.700,00 + euro 52.000,00) e del conseguente danno all’immagine, pari ad € 100.000,00, o di quell’altra somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 29/07/2016 fino all’integrale soddisfo.
All’udienza del 21 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la Diomedea S.r.l. assume che, essendosi verificate copiose infiltrazioni d’acqua nei locali all’interno dei quali il servizio avrebbe dovuto svolgersi (sala macchine degli ascensori e polo museale), l’esecuzione della concessione sarebbe divenuta impossibile, ciò anche per l’inerzia dell’amministrazione comunale.
Secondo la ricorrente, sarebbero stati necessari degli interventi di manutenzione straordinaria, che non sarebbero dovuti ricadere sulla società, ma sul Comune di Isole Tremiti.
2. Per verificare la fondatezza di quanto dedotto dalla ricorrente è opportuno e utile svolgere alcune considerazioni preliminari sull’istituto della risoluzione per inadempimento, con specifico riferimento ad una vicenda come quella in esame che riguarda una concessone di pubblico servizio.
La nozione di inadempimento implica una relazione, che pone a raffronto la condotta tenuta dal debitore (in questo caso secondo la prospettazione di parte ricorrente: il Comune di Isole Tremiti) con quella descritta nella prestazione promessa in quanto oggetto dell’obbligazione assunta, onde accertarne la coincidenza e completezza in ordine a tutti gli aspetti qualificanti sul piano dell’esecuzione, come il tempo, la quantità e la qualità.
Da ciò consegue l’individuazione di due momenti distinti: quello a monte implicante valutazioni giuridiche sulla fonte dell’obbligazione, in quanto concernente l’individuazione delle condotte dovute dall’obbligato (rectius, concedente) e, in generale, esigibili; quello a valle inerente al successivo confronto tra la condotta in concreto serbata dal concedente onerato e quella che sarebbe stato lecito attendersi in quanto effettivamente dovuta.
Sussistono, dunque, profili valutativi che riguardano la sussistenza dei presupposti di un’eventuale proficua prosecuzione del rapporto concessorio, in tal senso rilevando, senza dubbio, la gravità caratterizzante l’inadempimento come descritto dalla Diomedea S.r.l.-.
Non ogni inadempimento, infatti, giustifica la risoluzione per inadempimento, potendo ciò essere accertato e dichiarato solo a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza, al pari di quanto previsto dall’art. 1453 cod. civ. per i contratti a prestazioni corrispettive.
2.1. La concessione di un servizio (anzi di più servizi) come quello descritto nell’art. 2 del bando, infatti, è un atto complesso bilaterale preordinato a garantire, a talune condizioni, lo svolgimento di una attività di interesse pubblico ad un unico soggetto, con contestuale estromissione di tutti gli altri, nella prospettiva di assicurare il miglior soddisfacimento di predeterminate finalità pubblicistiche, con i conseguenti introiti derivanti dalla gestione dei due servizi affidati (gestione degli ascensori di collegamento e gestione del polo museale), a fronte del versamento di un canone annuo in favore del concedente.
2.2. L’atto, dunque, nella sua complessità non può ritenersi un atto meramente paritetico, presupponendo l’esercizio di un potere che si traduce nell’emanazione di un atto autoritativo di destinazione dei beni pubblici ad uno dei loro molteplici utilizzi possibili, in quanto ritenuto più idoneo di altri a soddisfare specifiche finalità di ordine generale. Donde, la sua natura complessa (o composita), in parte atto autoritativo ed in parte atto di natura consensuale (in relazione alla regolamentazione degli aspetti più propriamente patrimoniali), che ha giustificato il ricorso alla figura della concessione-contratto e che rende applicabili le disposizioni del codice civile sui contratti entro i limiti di compatibilità in ragione del coinvolgimento di un potere pubblicistico, che giustifica una disciplina peculiare nonché –se del caso- poteri di autotutela specifici per l’Amministrazione.
2.3. Ciò premesso la questione introdotta dalla ricorrente attiene al (sopravvenuto) verificarsi di un elemento distorsivo che riguarda non la concessione-atto, ma la concessione-rapporto, ossia lo svolgimento di quel determinato rapporto concessorio, che impone all’Autorità concedente ed al concessionario reciproci obblighi, al pari di quanto avviene tra le parti di un ordinario contratto di prestazione d’opera, è possibile ritenere applicabili gli artt. 1453 e ss. cod. civ. entro i limiti della compatibilità per quanto non espressamente stabilito dalle clausole dell’accordo sottoscritto.
Tra le disposizioni codicistiche applicabili deve annoverarsi, dunque, anche l’art. 1455 cod. civ. che, escludendo la risoluzione nei casi in cui l’inadempimento sia di scarsa importanza riguardo all’interesse della controparte, costituisce parametro interpretativo utile a chiarire la fondatezza della pretesa della Diomedea.
2.4. Proprio l’art. 1455 cod. civ. in proposito nel parametrare la gravità dell’inadempimento all’interesse creditorio della controparte, implicitamente rinvia all’art. 1174 c.c., ossia all’interesse del creditore (secondo la prospettazione contenuta nel ricorso: la società Diomedea) che dovrà essere soddisfatto dalla prestazione promessa dal debitore (il Comune di Isole Tremiti) e che rappresenta la causa dell’obbligazione.
Nella disciplina dei contratti corrispettivi, come quello in esame, le obbligazioni si incrociano secondo il criterio della reciprocità, che esprime l’essenza causale del rapporto data dalla corrispondenza degli interessi dei contraenti a ricevere le prestazioni reciprocamente promesse.
Tuttavia accanto all’interesse positivo a ricevere, si configura anche un interesse negativo a non prestare che, a differenza del primo, si traduce in un interesse di fatto non tutelato dal diritto, tranne proprio che nei contratti corrispettivi qualora una delle parti sia inadempiente. In questi casi, infatti, l’interesse positivo a ricevere la prestazione rimasta inadempiuta è leso e l’interesse negativo a non prestare, che giustifica lo scioglimento dalla propria obbligazione mediante la risoluzione del contratto, diventa giuridicamente rilevante.
Sarà, quindi, il contraente rimasto insoddisfatto a dover dimostrare in giudizio che la delusione del suo interesse a ricevere è tale da rendere rilevante l’interesse a sciogliersi dal vincolo contrattuale, che lo obbliga, a sua volta, ad adempiere alla prestazione promessa.
Nell’ambito della concessione demaniale di beni pubblici l’interesse positivo a ricevere e quello negativo alla risoluzione assumono una connotazione del tutto peculiare in ragione del coinvolgimento degli interessi pubblici connessi alle utilità ritraibili dall’utilizzo dei beni demaniali.
L’interesse perseguito dall’Amministrazione concedente, infatti, non coincide soltanto con la riscossione dei canoni demaniali pattuiti, comprendendo anche e soprattutto il soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite con la concessione.
E poiché lo scioglimento di un rapporto a prestazioni corrispettive per inadempimento imputabile ad una delle parti coinvolte ha carattere eccezionale, in quanto giustifica la rilevanza di un interesse (quello a non adempiere alla propria obbligazione) in genere irrilevante in quanto di mero fatto, l’inadempienza del concedente ai propri obblighi può, dunque, ritenersi idonea a giustificare la risoluzione quando incide in modo significativo sulla possibilità che il concessionario possa utilizzare i beni ottenuti per soddisfare non solo il proprio interesse alla remunerazione e profitto per l’attività svolta, ma anche quello pubblico sotteso alla concessione, al punto da rendere preminente l’interesse negativo alla risoluzione rispetto all’interesse positivo alla prosecuzione del rapporto.
3. Sulla base di tale premessa la tesi della società ricorrente non convince.
Al fine di valutare la effettività e la gravità dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’ente concedente occorre muovere dalle disposizioni che regolano il rapporto contrattuale.
3.1. In particolare è necessario esaminare, in via preliminare, l’art. 2 del bando, il quale, nell’individuare l’oggetto dell’appalto, ha precisato che esso avrebbe riguardato “l’affidamento della gestione di esercizio degli ascensori di collegamento tra il pianoro del Montone in isola di San Nicola per il trasporto di persone e cose compreso attività di ricevimento e controllo degli accessi degli utenti agli ascensori, biglietteria, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica di settore…” e, inoltre, l’ “Affidamento dei servizi di allestimento, apertura, chiusura, sorveglianza, biglietteria, assistenza e informazioni, attività scientifica, organizzazione e promozione attività di valorizzazione, vendita di pubblicazioni e altro materiale (book Shop), pubblicizzazione delle iniziative del Polo Museale dell’Isola di San Nicola comprendente i locali adibiti allo scopo posti all’interno della Fortezza, il Museo della Radio in memoria del cantautore Lucio Dalla, 1’Antiquarium da destinare all’esposizione dei ritrovamenti archeologici della zona”.
3.2. A fronte di tale previsione la difesa del Comune evidenzia che l’art. 7 dell’allegato A – Capitolato di Appalto per la gestione degli ascensori specificava che «sono a carico del contraente i seguenti oneri:
a) … ;
b) la gestione complessiva degli ascensori di collegamento e delle attività annesse (verifiche propedeutiche all’avvio giornaliero dell’impianto e completamento dei registri giornalieri di esercizio, ecc), oltre a quelle delle stazioni di monte e di valle… ;
c) … ;
d) … ;
e) … ».
3.3. L’art. 2 dell’allegato B (descrizione del servizio) in relazione alla gestione del polo museale, prevedeva che: «Il concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi museali e pertinenze concessi in uso dalla presente concessione.
(…)
II concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d’uso (mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria) impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà del concessionario medesimo e/o della Società concedente.
(…)
II concessionario si obbliga ad assumere a proprio carico integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l’avvio del servizio, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e all’occupazione dei locali, pur restando a carico del concessionario l’onere della prova».
3.4. Inoltre in coerenza con le suddette previsioni la ricorrente nella propria offerta tecnica ha indicato i seguenti elementi:
«Considerato che gli impianti di risalita, sono inattivi da diversi anni, per cui privi di manutenzione generale, tutti i comandi ed i quadri elettrici, sono stati oggetto di infiltrazione d’acqua piovana, con totale ossidazione degli stessi.
Pertanto per poter riportare al funzionamento gli stessi, occorre intervenire su:
LAVORI EDILI.
1-coperture delle scalinate (n° 2) ubicate al Pianoro del Montone, con relativa raccolta di acqua piovana, assicurate alla struttura esistente, sulle quali verranno installati pannelli fotovoltaici a raso;
2-risarcimento delle crepe sulla copertura sovrastante il terminale degli ascensori;
3-ripolitura griglie di raccolta acqua piovana, sia dal lato dell’ascensore, che dal lato del montacarichi;
4-coibetazione di tutta la sala motori, mediante la creazione di una intercapedine;
5-ripulitura del pozzetto di raccolta acqua piovana che scarica al porto, situato sotto il vano ascensore, verrà installata una pompa sommersa di emergenza;
6-tinteggiatura del tunnel, della scalinata di emergenza, della sala motori, dei locali uffici ed androne, corridoi uscita al Pianoro del Montone, sia lato ascensore che lato montacarichi,-
IMPIANTI TECNICI.
1.a-rifacimento totale a norma di tutto l’impianto elettrico degli ascensori, tunnel, scalinata di emergenza, sala motori, locali interni (uffici) ed androne, corridoio uscita al Montone lato ascensore e lato montacarichi;
2.a-sostituzione di tutti i quadri elettrici comando degli ascensori, con quadri elettrici a stagno;
3.a-rifacimento a norma di tutto l’impianto fonico che collega gli ascensori, con l’ufficio biglietteria;
4.a-rifacimento a norma di tutto l’impianto video tra ascensori e biglietteria;
5.a-istallazione impianto antincendio e di allarme;
6- tinteggiatura del tunnel, della scalinata di emergenza, della
IMPIANTI MECCANICI.
1.b-sostituzione di tutti i materiali come da preventivi allegati della soc. VGE per l’ascensore matricola NL 7933 e matricola NL7934 che allegati alla presente offerta, formano parte integrante del presente progetto;
2.b-sostituzione di componentistica (per essere reso a norma) elevatore oleodinamico matricola 2187;
3.b-sostituzione di eventuale altro materiale, che al momento non è visibile, ma necessita essere sostituito durante lo smontaggio;
4.b-collaudi finali a norma di legge.
Come sopra detto, per una migliore visione del materiale da sostituire e del lavoro da effettuarsi, consultare il preventivo VGE allegato».
4. Dall’esame complessivo del bando, degli obblighi previsti nel capitolato (allegati A e B) nonché dalla stessa proposta della ricorrente si evince che i lavori necessari alla messa in opera degli impianti ascensori e degli altri impianti tecnici costituivano oggetto degli obblighi previsti nella legge di gara, che la Diomedea con la sottoscrizione dell’accordo aveva assunto a proprio carico.
Il bando e gli allegati descrivono una situazione di fatto degli immobili oggetto di affidamento, che rendeva necessari importanti e urgenti lavori di ripristino degli ambienti e degli impianti tecnici esistenti.
Deve convenirsi, quindi, con la difesa del Comune sulla circostanza che la Diomedea S.r.l. fosse consapevole degli ammaloramenti dei locali destinati a servire gli ascensori di collegamento nonché di quelli da adibire a sede del polo museale, ivi comprese le infiltrazioni d’acqua verificatesi Circostanza che risulta confermata dalla formulazione della propria offerta tecnica, che prevedeva il rifacimento e la ristrutturazione integrale di buona parte degli immobili stessi.
4.1. Né è stato introdotto alcun elemento che possa indurre ritenere che i locali alla data della loro consegna fossero già idonei all’uso ed esenti delle problematiche poi lamentate e che le infiltrazioni o i guasti si siano realizzati in una fase successiva alla stipula del contratto.
In altri termini a fronte delle chiare previsioni della lex specialis, della proposta tecnica della ricorrente e degli elementi allegati in giudizio, la situazione di degrado non può essere posta a carico del Comune concedente. Né sussistono chiari ed inequivoci elementi per ritenere che le opere di rispristino necessarie rientrino nella manutenzione straordinaria, piuttosto che in quella ordinaria, a fronte degli importanti lavori sia di carattere edile, che di natura tecnica previste nel capitolato di gara.
Anche a voler ritenere che la Diomedea S.r.l. abbia eseguito i lavori di rifacimento necessari ad ovviare alle infiltrazioni d’acqua, non si rinviene alcun elemento che possa indurre a ritenere che le (nuove) infiltrazioni d’acqua siano riconducibili alla condotta inerte del concedente.
La richiesta di risoluzione della ricorrente deve, quindi, essere respinta in quanto non sostenuta da idonei mezzi di prova atti a dimostrare la gravità dell’inadempimento ex art. 1453 cod. civ.-.
5. In senso contrario non vale la censura con la quale (secondo mezzo) si deduce che l’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti avrebbe elaborato un quadro economico diverso dai dati statistici reali, con una condotta negligente tale da integrare la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo le regole della correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.-.
Il Comune in proposito ha eccepito che le previsioni contenute nel quadro economico complessivo non erano affatto sovrastimate e costituivano mere “ipotesi” di mercato, con previsioni di ricavi medi piuttosto esiguo.
In effetti tali affermazioni trovano riscontro nella circostanza che i ricavi della ricorrente nei primi due anni di gestione (€ 17.828,00 per l’anno 2014 ed € 24.643,50 per l’anno 2015) siano risultati ben superiori alle previsioni del Comune che aveva ipotizzato guadagni medi annui di circa € 7.166,00, circostanza questa non contestata dalla ricorrente.
6. È possibile procedere ora all’esame della domanda riconvenzionale formulata dal Comune di isole Tremiti nel ricorso incidentale.
L’amministrazione premette che la domanda riconvenzionale tesa alla condanna della Diomedea alla esecuzione del contratto (ai sensi dell’art. 2931 c.c.) ed alla contestuale condanna al risarcimento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo (ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.), era strettamente connessa alla “tempistica del giudizio civile” introdotto dalla ricorrente (nel 2016), che aveva fatto emergere un interesse concreto dell’Amministrazione appaltante alla prosecuzione del rapporto contrattuale di concessione. Tale rapporto, tuttavia, è stato interrotto in data 29.7.2016, quando dopo una concorde verifica dello stato di consistenza dei luoghi, questi sono stati riconsegnati nelle mani della stazione appaltante.
Il Comune, quindi, insiste per ottenere una valutazione del danno economico subito per effetto dell’inadempimento della Diomedea S.r.l., che avrebbe interrotto la gestione del servizio, ingenerando danni in capo all’Amministrazione sia ai sensi dell’art. 2931 cod. civ., che ai sensi degli artt. 1223 e 2043 cod. civ.-.
Chiede, quindi, il risarcimento del danno da mancati introiti, determinato al Comune dall’inadempienza della Diomedea S.r.l., pari ad € 102.700,00 (euro 50.700,00 + euro 52.000,00) e del conseguente danno all’immagine, pari ad € 100.000,00, o altra somma maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 29.7.2016 fino all’integrale soddisfo.
7. La richiesta del Comune non può essere accolta.
Occorre evidenziare che la stessa Amministrazione comunale ad affermare che il rapporto contrattuale “si è sostanzialmente interrotto in data 29/07/2016, allorquando le Parti hanno proceduto allo stato di consistenza dei luoghi (cfr. doc. 6), con conseguente riconsegna dei medesimi nelle mani della Stazione appaltante”.
Alla luce di tali sopravvenienze è logico ritenere, dunque, che le parti abbiano concordemente ritenuto di non proseguire nel rapporto contrattuale, lasciando che le questioni connesse alla richiesta di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. fossero risolte presso la sede civile.
In ogni caso il Comune non ha introdotto in questa sede elementi utili a dimostrare che la mancata prosecuzione del rapporto e, quindi, i mancati introiti derivanti dalla gestione dei manufatti sia riconducibile alla esclusiva responsabilità della ricorrente. Tenuto conto, peraltro, che il medesimo ente locale non ha nemmeno allegato copia del contratto sottoscritto con la società ricorrente, ma solo la delibera di indizione del bando di gara e gli atti connessi alla stessa.
8. Quanto al danno all’immagine lamentato dal Comune resistente, questo omette di fornire prova alcuna delle conseguenze dannose che la condotta della Diomedea avrebbe provocato.
In materia, occorre osservare come il consolidato orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa nega che il danno non patrimoniale in parola sia in re ipsa, ma debba essere dimostrato da chi voglia ottenerne l’accertamento ai fini risarcitori.
La lesione all’immagine rientra, infatti, nel cd. danno-evento (sul punto, cfr., Cass. Civ., sez. III, 10.7.2023, n. 19551), per il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire concreti e chiari elemento di prova a sostegno della sussistenza di un’eventuale lesione della reputazione del medesimo ente locale. Peraltro, non può non rilevarsi come non risulti che la vicenda abbia acquisito rilevanza o notorietà tali da compromettere l’immagine del Comune di Isole tremiti e, dunque, un serio nocumento alle attività affidate alle cure dell’Amministrazione comunale.
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, la mera allegazione del danno all’immagine accompagnato dalla richiesta di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non soddisfa evidentemente l’onere della prova richiesto dalla legge.
9. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso introduttivo deve essere respinto; deve essere respinto anche il ricorso incidentale.
10. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
– respinge il ricorso principale;
– respinge il ricorso incidentale;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Vincenzo Blanda | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO