Pubblicato il 26/04/2024
N. 00409/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2024, proposto da
Fsi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG A03CC4DF03, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Piselli, Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Emilia Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;
contro
Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Candura, Debora Fornari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dgm Consorzio Stabile S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Antonio Corrado Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cotti Impianti S.r.l., Agrogreen S.r.l., Decori e Restauri S.r.l., C.G.V. S.r.l., Paschetto Mobili S.n.c. di Paschetto Luciano & Silvia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino Rep n. 1108/2024 del 05.04.2024, recante “Decreto: Aggiudicazione – Accordo Quadro triennale suddiviso in tre lotti per la manutenzione straordinaria edile, elettrica, idrotermica finalizzata alla conservazione del Patrimonio Edilizio degli immobili di proprietà o in uso al Politecnico di Torino – Lotto 1 CIG: A03CB7F507- Lotto 2 CIG: A03CC33990 – Lotto 3 CIG: A03CC4DF03 – C.U.I.: L00518460019202300009”, con cui è stata conclusa la procedura di affidamento per il Lotto 3 (CIG A03CC4DF03) della procedura per l’affidamento del menzionato Accordo Quadro con l’aggiudicazione in favore del RTI controinteressato;
– della nota del Politecnico di Torino, senza protocollo, firmata in data 29.03.2024 dal Responsabile di Progetto, Ing. arch. Alessia Berutto, recante il rigetto dell’istanza in autotutela presentata dal RTI ricorrente in data 25.03.2024;
– di tutti i verbali di gara concernenti tutte le sedute pubbliche e riservate (documentazione non in possesso del RTI ricorrente), con particolare riferimento al verbale della seduta del 08.03.2024, nel corso della quale il seggio di gara “in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, ha proceduto ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia con l’utilizzo del Metodo A di cui all’Allegato II.2, individuando le seguenti soglie di anomalia: per il lotto 3: 27,23%;” e ha conseguentemente predisposto una errata ed illegittima graduatoria in relazione al Lotto 3;
– della mai comunicata esclusione del RTI ricorrente dalla graduatoria relativa al Lotto 3, per manifesto vizio sull’applicazione delle regole contenute nel d.lgs. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2 in relazione al “Metodo A”;
– ove occorra, di tutti gli atti di gara e di ogni atto di indizione della procedura di affidamento, con particolare riferimento all’art. 19 della lettera di invito, nella parte in cui prevede, in aperta violazione dell’art. 54 del d. lgs. 36/2023, la seguente disposizione: “Ai sensi dell’art. 54, comma 1 del d. lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”.
– ove occorra, delle regole tecniche su cui si è svolta la procedura di gara, ove si dovesse accertare un “vizio di sistema” della piattaforma telematica in relazione alle regole sull’individuazione della soglia di anomalia nonché la violazione dei “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte” e sulle relative conseguenze;
– di ogni altro atto, provvedimento o comportamento presupposto, connesso e consequenziale adottato dalla stazione appaltante, nella parte in cui pregiudizievole per la posizione del RTI ricorrente;
nonché
per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI aggiudicatario (dichiarandosi fin da ora, ad ogni effetto di legge, la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del c.p.a.);
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino e della Dgm Consorzio Stabile S.C.A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso con cui la FSI S.r.l. si duole dell’aggiudicazione del terzo lotto dell’accordo quadro triennale suddiviso in tre lotti per la manutenzione straordinaria edile, elettrica, idrotermica finalizzata alla conservazione del patrimonio edilizio degli immobili di proprietà o in uso al Politecnico di Torino in quanto la sua offerta economica pari al 27,23% è stata esclusa dalla procedura di gara in quanto pari alla soglia di anomalia e non sorteggiata ai sensi del Metodo A di cui all’Allegato II.2 del d. lgs. 36 del 2023;
Visto l’allegato II.2 del d. lgs. 36 del 2023 che recita: 1) La soglia di anomalia è determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c);
Tenuto conto dei precedenti in giurisprudenza secondi i quali l’interpretazione letterale delle suddette disposizioni depone univocamente nel senso che le offerte ricomprese nelle ali siano “da accantonare” momentaneamente, prevedendosi la sanzione espulsiva soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo” (Tar Puglia, Lecce, II, 1° marzo 2024 n. 304) e che tali conclusioni trovano autorevole conforto nella delibera ANAC n. 536 del 21 novembre 2023, per la quale sulla base di una doverosa interpretazione sistematica – coerente con l’evoluzione nel tempo della normativa e con la sua relativa ratio – ha ritenuto che la stessa “non induce a rintracciare la volontà del legislatore di compiere un’inversione di tendenza nelle modalità applicative dell’istituto ma al contrario, come sottolineato più volte nella relazione di accompagnamento, si coglie l’intento di salvaguardare la continuità con la previgente normativa”, così concludendo: “l’offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori, come avveniva in costanza della disciplina previgente”;
Considerato che le offerte economiche pari alla soglia di anomalia esprimano di per sé la medesima anomalia così come calcolata e ciò alla luce di una piana interpretazione sistematica, per cui devono essere considerate di per sé anomale, con il conseguente rigetto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio guidate in complessivi €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti intimate costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Raffaele Prosperi | ||
IL SEGRETARIO