Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 – Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (convertito con modifiche dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12)
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 135/2018: in GURI, s.g., n. 290 del 14.12.2018)
- la Legge 12/2019 di conversione: in GURI, s.g., n. 36, del 12.2.2019
Entrata in vigore:
- il D.L. 135/2018: dal 15.12.2018 (v. art. 12)
- la Legge 12/2019 di conversione: dal 13.2.2019 (v. Legge di conversione)
Variazioni: –
Rettifiche: –
Riferimenti: l’art. 5 modifica l’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).
Declaratoria di illegittimita’: –
Attuazione: –
Vigenza: effetti esauriti con le modifiche apportate.
Ultimo aggiornamento: 12.2.2019 (data di pubblicazione della Legge di conversione)
INDICE
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Art. 5 – Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
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Art. 12 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficolta’ nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento di criticita’ riscontrate nella realta’ sociale, quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell’azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per gli affari europei;
Emana il seguente decreto-legge:
Omissis
Articolo 5 – Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
1. All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilita’;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita’ della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Omissis
Articolo 12 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 11 febbraio 2019 n. 12 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga, la seguente legge.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
omissis
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]