Occorre distinguere: a) gli oneri di sicurezza da rischio interferente (art. 25.6 d.lgs. 81/08), predeterminati dalla s.a. e non ribassabili; b) e i costi di sicurezza aziendali (art. 108.9 d.lgs. 36/2023), che l’o.e. deve indicare affinchè la s.a. possa verificare che l’offerta non abbia sacrificato la sicurezza interna, e che sono una voce di costo dell’offerta. L’o.e. deve indicare entrambi gli importi a pena di esclusione (nc: in risposta a una RDO, altro l’o.e. aveva indicato un importo unico, senza né specificare i costi aziendali, né aggiungere gli oneri interferenti a base gara).
La deroga all’obbligo di indicare i costi della sicurezza per i servizi intellettuali (art. 108.9 d.lgs. 36/2023) riguarda i costi aziendali, non i costi da rischio interferente.
Ai fini dell’art. 108.9 d.lgs. 36/2023, si intendono per servizi intellettuali le prestazioni professionali svolte in via personale e non standardizzata, dove l’ideazione di soluzioni o pareri prevale sull’organizzazione di mezzi e risorse (consuenza assicurativa, brokeraggio, la progettazione che non richieda particolari sopralluoghi e rilievi, fornitura e manutenzione di software gestionali, interpretariato e traduzioni); non costituisce servizio intellettuale la fornitura e/o manutenzione di software e informatica e la risoluzione di malfunzionamenti, se connotata da prestazioni materiali più che creazioni originali.
E’ inammissibile, per abuso di posizione soggettiva e carenza di interesse, la deduzione di vizi dell’altrui offerta che connotano anche la propria.
Fino all’aggiudicazione definitiva, la revoca o l’annullamento in autotutela di una gara, anche se intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento all’aggiudicatario provvisorio. Solo l’aggiudicazione definitiva ingenera un affidamento che impone il contraddittorio.