La s.a deve interpretare la lex specialis senza margini di discrezionalità, in quanto essa è intangibile.I chiarimenti non possono modificare o integrare la lex specialis, e tantomeno violarne il dato testuale, ma solo illustrarla fornendone un’interpretazione autentica; in caso di contrasto, prevale la lex specialis.

Il divieto di commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione, e quindi, il divieto di premiare in quanto tale la capacità tecnica, non è assoluto; le s.a. possono prevedere criteri premiali di tipo soggettivo tesi a dimostrare l’affidabilità dell’appaltatore – quali esperienze pregresse e certificazioni – negli di appalti di servizi e a condizione della modesta entità del punteggio.

La previsione dell’art. 100.11 d.lgs. 36/2023 (requisito dei contratti analoghi, ma limitati al triennio), si applica ai veri e propri requisiti di partecipazione, non ai criteri premiali.