Il principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023), meno rigido rispetto al previgente (art. 36 d.lgs. 50/2016), ammette varie deroghe, tra le quali quella (co. 5) delle procedura negoziate con indagine di mercato con inviti non limitati; tale condizione non va intesa nel senso che la s.a. abbia invitato tutti coloro che hanno manifestato interesse, ma che, pur invitando un numero limitato di o.e. a presentare offerta, consenta l’invito a chi chi ne ha fatto richiesta.
Non viola il principio di rotazione il caso di un Consorzio stabile che partecipi ad una procedura con una composizione delle consorziate anche parzialmente diversa rispetto alla prima procedura (ad esempio sostituendo una o più consorziate esecutrici); così come non viola il principio di rotazione l’uscente che partecipi non in proprio, ma in RTI con altri.
Lo stand still (art. 18.3 d.lgs. 36/2023) non si applica alla proroga del servizio nelle more del contratto.
Non sussiste un automatico interesse della II classificata all’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, specie se l’istante haconseguito un miglior punteggio tecnico e l’aggiudicazione è dipesa dal punteggio economico; comunque, il diritto all’accesso cede di fronte a segreti tecnici e commerciali (art. 35.4 d.lgs. 36/2023), specie a fronte di peculiari circostanze (quale il fatto che stia per essere indetta una nuova procedura dove entrambe le parti ragionevolmente parteciperebbero).