Il grave illecito (art. 80.5.c d.lgs. 50/2016; oggi art. 98 d.lgs. 36/2023) rileva anche se commesso dall’amministratore di fatto, che oggi rientra espressamente tra i soggetti rilevanti, e cui comunque, in presenza di reati gravi, è applicabile il c.d. contagio anche vigente il d.lgs. 50/2016.

La valutazione sul grave illecito, e dell’idoneità dell’eventuale self cleaning, ha natura ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; la s.a. può ben prendere in considerazione anche procedimenti penali non definitivi, prendendo spunto, pur versandosi in vigore del d.lgs. 50/2016, dal quadro oggi stabilito dagli artt. 94 ss. d.lgs. 36/2023; quindi, nel caso di rinvio a giudizio, il triennio può ben essere fatto decorrere da esso.