In assenza mancanza della comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, nonché della pubblicazione integrale della documentazione di gara sul portale digitale, il termine decadenziale per la proposizione del ricorso non può ritenersi decorso sino al momento in cui l’operatore economico ha ottenuto piena e concreta conoscenza degli atti lesivi, anche tramite accesso parziale agli atti. Pertanto, ai fini della tempestività dell’impugnazione, rileva il momento effettivo di acquisizione degli elementi utili alla censura, secondo quanto previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 120, co. 2-bis, c.p.a.n

L’offerta economica risulta legittima e determinata quando l’operatore indica espressamente l’importo relativo agli oneri aziendali per la sicurezza (art. 108, co. 9, d.lgs. n. 36/2023), anche qualora tali costi siano esclusi dal ribasso. In tal caso, la stazione appaltante è comunque posta nella condizione di valutare correttamente la proposta e applicare il ribasso sulla restante base d’asta, senza che si determini alcuna indeterminatezza dell’offerta.df

La valutazione di anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4620/2021 e n. 4209/2021), ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può trasformarsi in una nuova istruttoria tecnico-economica né sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione procedente (art. 110, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 36/2023).

In tema di congruità degli oneri per la sicurezza, il giudizio dell’Amministrazione deve tenere conto della struttura organizzativa dell’impresa, della ripartizione interna dei costi e della sostenibilità complessiva dell’offerta, anche in relazione all’utile di impresa. L’indicazione di un utile positivo è elemento che può confermare la coerenza dell’offerta e l’equilibrio economico-finanziario della prestazione, senza necessità di escludere automaticamente l’operatore in assenza di una soglia predeterminata (art. 93 d.lgs. n. 36/2023).

L’eventuale mancata indicazione puntuale dei percorsi operativi nell’ambito dell’offerta tecnica per un servizio di trasporto, richiesti ai fini della programmazione e organizzazione del servizio, non determina l’esclusione dell’operatore economico, ove tale elemento sia previsto come criterio valutativo e non come requisito essenziale. Infatti, quando il disciplinare richiede una descrizione delle modalità di gestione del servizio e non l’elenco specifico dei percorsi (punto 16 lett. b) e punto 18.1 del disciplinare), l’indicazione programmatica è sufficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio.

L’istanza di accesso documentale formulata in giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a. deve essere respinta qualora i documenti richiesti risultino irrilevanti ai fini decisori, in quanto non influenti sull’esito della valutazione della stazione appaltante e privi di incidenza sull’interesse legittimo fatto valere dal ricorrente.

Laddove venga confermata la legittimità dell’aggiudicazione in favore del primo classificato, il ricorso proposto avverso la posizione del secondo classificato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo il ricorrente (terzo in graduatoria) ottenere in alcun caso l’aggiudicazione. Tale improcedibilità si fonda sul principio di strumentalità dell’interesse alla rimozione dell’atto lesivo.

La violazione da parte della stazione appaltante degli obblighi di comunicazione dell’aggiudicazione (art. 90, co. 1, d.lgs. n. 36/2023) e di pubblicazione degli atti di gara sul portale digitale (art. 36, co. 1, d.lgs. n. 36/2023), pur costituendo un inadempimento, non incide sulla legittimità sostanziale dell’aggiudicazione, se non ha impedito al concorrente di conoscere effettivamente gli atti lesivi né ha prodotto un vizio invalidante della procedura.