Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto

Pubblicazione:

Entrata in vigore:

Variazioni:

  1. Legge di conversione: modifica l’art. 49.

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: l’art. 49 modifica gli artt. 83 e 95 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).

Attuazione: –

Vigenza: norma di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 24.12.2019 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

INDICE

Preambolo


Art. 49 – Revisione priorita’ investimenti

Art. 60 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all’evasione fiscale e pertinente disciplina penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 49 – Revisione priorita’ investimenti

Aggiornamenti: M1 Legge di conversione.

(articolo modificato dalla Legge di conversione)

omissis

1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit,”;

b) all’articolo 95, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: 

“13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione) M1 A seguito della Legge di conversione

Articolo 49 – Revisione priorita’ investimenti

omissis

Articolo 49 – Revisione priorita’ investimenti

omissis

1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit,”;

b) all’articolo 95, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: 

“13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

Omissis
Articolo 60 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

Legge di conversione

Legge 19 dicembre 2019 n.157 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[si omette l’allegato]