Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica (convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8)
Norme di sola modifica
Scheda del provvedimento
Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.
Pubblicazione:
- il D.L. 162/2019: in GURI, s.g., n. 305 del 31.12.2019;
- la Legge 8/2020 di conversione: in s.o. n. 10 alla GURI del 29.2.2020.
Entrata in vigore:
- il D.L. 162/2019, dal 31.12.2019 (giorno della pubblicazione, v. art. 44);
- la Legge 8/2020 di conversione: dal 1.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni:
- Legge di conversione (modifica l’art. 1).
Rettifiche: –
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti: l’art. 1, co. 9-bis, modifica l’art. 177 D.lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici).
Attuazione: –
Vigenza: norma di sola modifica.
Ultimo aggiornamento: 29.2.2020 (data di pubblicazione della Legge di conversione).
INDICE
Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
…
Art. 44 – Entrata in vigore
In appendice
Preambolo
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’ dell’azione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure organizzative e finanziarie per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonche’ in materia di innovazione tecnologica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Aggiornamenti: M1 Legge di conversione.
(articolo modificato dalla Legge di conversione)
omissis
9-bis. All’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia’ in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”.
omissis
Testi storici
| Testo iniziale (ante conversione) | M1 A seguito della Legge di conversione |
|---|---|
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Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni omissis |
Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni omissis 9-bis. All’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”; b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia’ in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020”. omissis |
Omissis
Articolo 44 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
Legge di conversione
Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[si omette l’allegato]