Articolo 1
La direttiva 2004/18/CE e’ cosi’ modificata:
1) l’articolo 7 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «134 000 EUR» e’ sostituito da «135 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000 EUR»;
2) all’articolo 8, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «EUR 5 186 000» e’ sostituito da «EUR 5 225 000»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 186 000 EUR» e’ sostituito da «5 225 000» EUR;
5) all’articolo 67, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «134 000 EUR» e’ sostituito da «135 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «207 000 EUR» e’ sostituito da «209 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.