La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’articolo 68,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito denominato «l’accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e’ permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici alle quali si applica anche l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio piu’ vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza le soglie di cui alla direttiva 2009/81/CE dovrebbero essere allineate alle soglie rivedute di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.
(4) La direttiva 2009/81/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
ha adottato il presente Regolamento: