Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE e’ cosi’ modificata:
1) Il testo dell’articolo 16 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» e’ sostituito da «400 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» e’ sostituito da «5 000 000 EUR».
2) Il testo dell’articolo 61 e’ cosi’ modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «387 000 EUR» e’ sostituito da «400 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «387 000 EUR» e’ sostituito da «400 000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE e’ cosi’ modificata:
1) Il testo dell’articolo 7 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» e’ sostituito da «130 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» e’ sostituito da «200 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «4 845 000 EUR» e’ sostituito da «5 000 000 EUR».
2) All’articolo 8, il primo comma e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «4 845 000 EUR» e’ sostituito da «5 000 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» e’ sostituito da «200 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «4 845 000 EUR» e’ sostituito da «5 000 000 EUR».
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4 845 000 000 EUR» e’ sostituito da «5 000 000 EUR».
5) All’articolo 67, il paragrafo 1 e’ cosi’ modificato:
a) alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» e’ sostituito da «130 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» e’ sostituito da «200 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «193 000 EUR» e’ sostituito da «200 000 EUR».
Articolo 3
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE e’ cosi’ modificato:
1) alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» e’ sostituito da «400 000 EUR»;
2) alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» e’ sostituito da «5 000 000 EUR».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.