Articolo 1
Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.
Articolo 2
I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatte a tali disposizioni, come adeguate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
omissis
Allegato 4. MERCATO INTERNO
4.1. Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2195/2002, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare la struttura e i codici del CPV e di procedere agli adeguamenti tecnici di tutti gli allegati di tale regolamento per consentire di mettere a disposizione degli utilizzatori uno strumento adeguato alle loro esigenze e all’evoluzione degli appalti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2195/2002 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Ove, per motivi imperativi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.
Pertanto, gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2195/2002 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 2
La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 3
1. La Commissione e’ assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa».
4.2. Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
Per quanto riguarda la direttiva 2004/17/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti tecnici di alcune disposizioni della direttiva e dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione negli Stati membri e di rivedere le soglie d’applicazione del dispositivo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/17/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Per motivi di efficacia, e in considerazione dei vincoli previsti in materia di termini derivanti dalle modalita’ di calcolo e di pubblicazione, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per quanto attiene alla revisione di determinate soglie.
Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.
Pertanto, la direttiva 2004/17/CE e’ modificata come segue:
1) l’articolo 68 e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 68 – Procedura di comitato
1. La Commissione e’ assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.
5. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa».
2) l’articolo 69 e’ modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»;
b) al paragrafo 2, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»;
3) l’articolo 70 e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 70 – Modificazioni
1. La Commissione puo’ modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 68, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalita’ di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;
b) le modalita’ di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;
c) ai fini di semplificazione conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, le modalita’ di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all’articolo 67, paragrafi 1 e 2.
2. La Commissione puo’ modificare quanto segue:
a) l’elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;
b) le modalita’ di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;
c) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;
d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;
e) l’allegato XI;
f) le modalita’ e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell’allegato XXIV;
g) le modalita’ tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 69, paragrafo 2, secondo comma.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.»
4.3. Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
Per quanto riguarda la direttiva 2004/18/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti tecnici di alcune disposizioni della direttiva e dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione negli Stati membri, e di rivedere le soglie d’applicazione del dispositivo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/18/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Per motivi di efficacia, e in considerazione dei vincoli previsti in materia di termini derivanti dalle modalita’ di calcolo e di pubblicazione, i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene alla revisione di determinate soglie dovrebbero essere abbreviati.
Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura puramente tecnica.
Pertanto, la direttiva 2004/18/CE e’ modificata come segue:
1) l’articolo 77 e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 77 – Procedura di comitato
1. La Commissione e’ assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio.
2. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.
5. Nei casi in cui e’ fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa».
2) l’articolo 78 e’ modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 7 ogni due anni dal 30 aprile 2004 e procede, se necessario, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»;
b) il paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie:
a) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera a), all’articolo 56 e all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
b) le soglie previste all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b), e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»;
3) l’articolo 79 e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 79 – Modificazioni
1. La Commissione puo’ modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:
a) le modalita’ di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonche’ dei prospetti statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
b) le modalita’ di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.
2. La Commissione puo’ modificare quanto segue:
a) le modalita’ tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 78, paragrafo 3;
b) le modalita’ particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
c) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all’allegato III, allorche’ cio’ si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
d) gli elenchi delle autorita’ governative centrali di cui all’allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all’accordo;
e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalita’ di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
g) le modalita’ e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui alle lettere a), f) e g) dell’allegato X.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione puo’ avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 77, paragrafo 5.»
omissis