Reg. CE n. 213/2007 del 28.11.2007 [modif. Dir. 17 e 18/2004 CE]

Regolamento (CE) n. 213/2008 Commissione del 28 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Regolamento Comunità europea. Numero: 213. Data: 28/11/2007.

Pubblicazione: 15/03/2008 (GUCE L 74)

Entrata in vigore:
04/04/2008 (v. art. 4)
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 15/03/2008 (data di pubblicazione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

La Commissione delle Comunita’ europee,

visto il trattato che istituisce la Comunita’ europea,

visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), in particolare l’articolo 2,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 70, lettere d) ed e),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 79, lettere f) e g),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti.

(2) La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono essere adattati o modificati, alla luce degli sviluppi del mercato e delle esigenze degli utenti. È opportuno tenere conto di alcune proposte specifiche di miglioramento del testo del CPV presentate dai soggetti interessati e dagli utenti del CPV. La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono inoltre essere aggiornati per renderlo uno strumento efficiente per gli appalti pubblici elettronici.

(3) Per facilitare l’uso del CPV, il vocabolario dovrebbe porre l’accento non tanto sui materiali quanto sui prodotti. Di conseguenza, le caratteristiche dei prodotti riportate nel vocabolario principale che figura nell’attuale allegato I del regolamento (CE) n. 2195/2002 dovrebbero essere trasferite nel vocabolario supplementare contenuto nello stesso allegato e le divisioni, che nel vocabolario attuale sono fortemente basate sui materiali, devono essere ridistribuite fra le altre divisioni.

(4) La razionalizzazione della gerarchia del CPV mediante il raggruppamento e la ridistribuzione di divisioni con un numero limitato di codici, che dovrebbero essere considerate in parte congiuntamente, e di divisioni che potrebbero generare confusione, deve essere realizzata in modo da semplificare l’uso della nomenclatura fornendo una presentazione piu’ coerente e omogenea.

(5) La classificazione delle attrezzature e dei servizi connessi alla difesa deve essere migliorata raggruppando i codici sparsi esistenti in nuovi gruppi e classi ai fini di una presentazione piu’ coerente e aggiungendo nuovi codici, come la ricerca e la tecnologia militare.

(6) La struttura del vocabolario supplementare deve essere interamente rivista per creare una struttura logica con sezioni divise in gruppi da utilizzare in aggiunta al vocabolario principale. Per la semplificazione che puo’ apportare, fornendo una descrizione completa dell’oggetto di un appalto e riducendo il numero di codici del vocabolario principale, il vocabolario supplementare deve essere integrato con le caratteristiche di prodotti e servizi.

(7) A fini di chiarezza, l’allegato I al regolamento (CE) n. 2195/2002 deve essere sostituito.

(8) L’allegato II al regolamento (CE) n. 2195/2002, che contiene elenchi dettagliati di modifiche apportate nel 2003, non e’ piu’ pertinente e deve quindi essere soppresso.

(9) Tenuto conto della revisione del CPV, e’ opportuno aggiornare anche le tabelle illustrative di cui agli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 2195/2002 che mostrano la corrispondenza fra il CPV e, rispettivamente, la classificazione centrale provvisoria del prodotti (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la classificazione generale industriale delle attivita’ economiche nelle Comunita’ europee (NACE Rev. 1) e la nomenclatura combinata (NC). A fini di chiarezza, e’ opportuno sostituire le tabelle summenzionate.

(10) In occasione della revisione del CPV, e’ opportuno aggiornare gli elenchi delle attivita’ e dei servizi che fanno riferimento ai codici CPV di cui agli allegati alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per uniformarle al CPV modificato, senza modificare il campo di applicazione sostanziale delle direttive.

(11) Per lasciare tempo sufficiente per gli adattamenti tecnici dei sistemi elettronici al nuovo CPV, e’ opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi sei mesi dopo la sua pubblicazione.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

ha adottato il presente Regolamento:

a1
Articolo 1
 
 
 
 

Il regolamento (CE) n. 2195/2002 e’ modificato come segue:

1) l’allegato I e’ sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II e’ soppresso;

3) l’allegato III e’ sostituito dal testo di cui all’allegato II al presente regolamento;

4) l’allegato IV e’ sostituito dal testo di cui all’allegato III al presente regolamento;

5) l’allegato V e’ sostituito dal testo di cui all’allegato IV al presente regolamento.

a2
Articolo 2
 
 
 
 

La direttiva 2004/17/CE e’ modificata come segue:

1) a tabella di cui all’allegato XII e’ sostituita dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento;

2) la tabella di cui all’allegato XVII A e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento;

3) la tabella di cui all’allegato XVII B e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento.

a3
Articolo 3
 
 
 
 

La direttiva 2004/18/CE e’ modificata come segue:

1) la tabella di cui all’allegato I e’ sostituita dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento;

2) nell’allegato II, la tabella di cui all’allegato IIA e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento;

3) nell’allegato II, la tabella di cui all’allegato IIB e’ sostituita dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento.

a4
Articolo 4
 
 
 
 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2008.

Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

omissis

g5

Allegato V

 
 
 
 

(sostituisce l’All. XII direttiva 20014/17/CE e l’All. I direttiva 2014/18/CE)

NACE – In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura NACE.

Codice CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note

45

   

Costruzioni

Questa divisione comprende:

nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni

45000000

 

45.1

 

Preparazione del cantiere edile

 

45100000

   

45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

Questa classe comprende:

— demolizione di edifici e di altre strutture
— sgombero dei cantieri edili
— movimento terra: scavo, riporto, spianamento e raspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo, ecc.
— preparazione del sito per l’estrazione di minerali:
— rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari

Questa classe comprende inoltre:

— drenaggio del cantiere edile
— drenaggio di terreni agricoli o forestali

45110000

   

45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

— trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica

Questa classe non comprende:

— trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20
— perforazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25
— scavo di pozzi, cfr. 45.25
— prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20

45120000

 

45.2

 

Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

 

45200000

   

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo
— costruzione di opere di ingegneria civile:

— ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi
— condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze
— condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari
— montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate

Questa classe non comprende:

— attivita’ dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20
— montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28
— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23— installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3
— lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4
— attivita’ in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20
— gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20

45210000

Eccetto:

-45213316

45220000

45231000

45232000

   

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

— costruzione di tetti
— copertura di tetti
— lavori di impermeabilizzazione

45261000

   

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

Questa classe comprende:

— costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni
— costruzione di strade ferrate
— costruzione di piste di campi di aviazione
— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive
— segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio

Questa classe non comprende:

— lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11

45212212 e DA03

45230000

eccetto:

-45231000

-45232000

-45234115

   

45.24

Costruzione di opere idrauliche

Questa classe comprende:

— la costruzione di:

— idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.
— dighe e sbarramenti
— lavori di dragaggio
— lavori sotterranei

45240000

   

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacita’ o attrezzature particolari:

— lavori di fondazione, inclusa la palificazione
— perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi
— posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio
— piegatura d’acciaio
— posa in opera di mattoni e pietre
— montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio
— costruzione di camini e forni industriali

Questa classe non comprende:

— noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazione dei servizi in un fabbricato

 

45300000

   

45.31

Installazione di impianti elettrici

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— cavi e raccordi elettrici
— sistemi di telecomunicazione
— sistemi di riscaldamento elettrico
— antenne d’uso privato
— impianti di segnalazione d’incendio
— sistemi d’allarme antifurto
— ascensori e scale mobili
— linee di discesa di parafulmini, ecc.

45213316

45310000

Eccetto:

-45316000

   

45.32

Lavori di isolamento

Questa classe comprende:

— installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni

Questa classe non comprende:

— lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22

45320000

   

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

— installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— impianti idraulico-sanitari
— raccordi per il gas
— impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria
— sistemi antincendio (sprinkler)

Questa classe non comprende:

— installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31

45330000

   

45.34

Altri lavori di installazione

Questa classe comprende:

— installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti
— installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lavori di completamento degli edifici

 

45400000

   

45.41

Intonacatura

Questa classe comprende:

— lavori d’intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura

45410000

   

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

Questa classe comprende:

— installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale
— completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.

Questa classe non comprende:

— posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43

45420000

   

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

Questa classe comprende:

— posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti
— parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti
— moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti
— rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri
— carta da parati

45430000

   

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Questa classe comprende:

— tinteggiatura interna ed esterna di edifici
— verniciatura di strutture di genio civile
— posa in opera di vetrate, specchi, ecc.

Questa classe non comprende:

— posa in opera di finestre, cfr. 45.42

45440000

   

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici

Questa classe comprende:

— installazione di piscine private
— pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici
— altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a

Questa classe non comprende:

— pulizie effettuate all’interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70

45212212 e DA04

45450000

 

45.5

 

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

45500000

   

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Questa classe non comprende:

— noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32

45500000