Articolo 1
Al punto 1, lettera a), dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE la prima frase e’ sostituita dalla seguente: «Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»
Articolo 2
Al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE la prima frase e’ sostituita dalla seguente: «Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.»
Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.