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Art. 2 – Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza [abrogato]
[abrogato]
(articolo abrogato, prima della conversione, dalla Legge 87/2023 di conv. D.L. 51/2023; le previsioni del presente articolo sono sostituite, identiche, da quelle del D.L. 51/2023 conv. da Legge 87/2023, art. 6)
Art. 2 – Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parita’ di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso della certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
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Art. 4 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.