D. Lgs. n. 209/2024 del 31.12.2024 [correttivo al D.Lgs. 36/2023]

Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Decreto legislativo. Numero: 209. Data: 31/12/2024.

Pubblicazione: 31/12/2024 (GURI, n. 305, s.o. n. 45)

Entrata in vigore:
31/12/2024 (giorno di pubblicazione, v. art. 97)
Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Apporta modifiche a:

D. Lgs. 36/2023 [3° Codice dei contratti pubblici]: modifica gli artt. 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 84, 89, 92, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 119, 120, 123, 125, 126, 131, 133, 135, 136, 141, 147, 162, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 182, 192, 197, 201, 202, 209, 213, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 223, 225, 226, nonchè gli Allegati I.1, I.2, I.3, I.5, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.13, I.14, II.2, II.3, II.4, II.10, II.12, II.14, II.18, V.2, V.3; inserisce gli artt. 82-bis, 225-bis, 226-bis, nonchè gli Allegati I.01, II.2-bis e II.6-bis;

Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 31/12/2024 (data di pubblicazione)

INDICE

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, il quale prevede che “Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo’ apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo”;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Ritenuta la necessita’ di avvalersi della facolta’ prevista dal citato articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 3 dicembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale del 27 novembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita’, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;

EMANA

il seguente decreto legislativo

a1
 
 
 
 

1. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater».

a2
 
 
 
 

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;

c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»;

d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all’allegato I.01».

a3
 
 
 
 

1. All’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I».

a4
 
 
 
 

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».

a5
 
 
 
 

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli enti concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L’allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.».

a6
 
 
 
 

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti: «il contratto può essere stipulato anche»;

b) al comma 3, all’alinea, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell’articolo 55, comma 2» sono soppresse.

a7
 
 
 
 

1. All’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti».

a8
 
 
 
 

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche gli affidamenti diretti a società» sono sostituite dalle seguenti: «riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all’articolo 28, gli affidamenti a società»;

b) al comma 7, le parole: «l’ANAC effettua» sono sostituite dalle seguenti: «l’ANAC o le stazioni appaltanti effettuano».

a9
 
 
 
 

1. All’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell’articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.».

a10
 
 
 
 

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall’AGID» sono inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2».

a11
 
 
 
 

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.».

a12
 
 
 
 

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi diversi dal comma 2, l’amministrazione procedente, la stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all’espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l’amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L’amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

d) al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l’amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

e) al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l’amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

f) al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono inserite le seguenti: «dall’amministrazione procedente,».

a13
 
 
 
 

1. All’articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia e finanza» sono sostituite dalle seguenti: «nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”»;

b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di coordinamento» sono inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.».

a14
 
 
 
 

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’allegato I.9»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell’interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all’allegato I.8.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;

d) al comma 6:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all’articolo 43»;

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;

e) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;»;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. è nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.»;

g) al comma 13:

1) al primo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro comparativamente più rappresentative,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;

2) al secondo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio»;

3) al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali»;

h) al comma 15, il secondo periodo è soppresso;

i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all’articolo 54, comma 1, terzo periodo.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.».

a15
 
 
 
 

1. All’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

2) al secondo periodo, la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione»;

b) al comma 4:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;»;

3) alla lettera f), la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle costruzioni».

a16
 
 
 
 

1. All’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;

2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;

c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;

d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».

a17
 
 
 
 

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».

a18
 
 
 
 

1. All’articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

a19
 
 
 
 

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.».

a20
 
 
 
 

1. All’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:

«n-bis) concernenti gli acquisti:

1) di munizioni forzate, ai fini dell’obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;

2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all’impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;

3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);

n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».

a21
 
 
 
 

1. All’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a:

a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale».

a22
 
 
 
 

1. All’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all’articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell’appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 5, del codice.».

a23
 
 
 
 

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

d) al comma 3:

1) all’alinea, le parole: «elaborati dall’ISTAT» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.».

a24
 
 
 
 

1. All’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «quelle» è soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.»;

d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

e) il comma 5 è abrogato.

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1. All’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;

b) al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «le gare»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli incentivi, nonché»;

d) al comma 4, le parole: «nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;

e) al comma 5, all’alinea, le parole: «del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63» sono soppresse;

f) al comma 6:

1) alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;

2) alla lettera b), le parole: «di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1» sono soppresse;

3) alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di servizi e forniture»;

4) alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;

5) alla lettera g), la parola: «affidante» è sostituita dalla seguente: «affidataria»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.»;

h) al comma 7, l’alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza: »;

i) al comma 9, le parole: «altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;

l) al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento dell’azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del principio del risultato»;

m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice»;

n) al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,».

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1. All’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, all’alinea, le parole: «e l’affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l’affidamento e l’esecuzione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori oppure per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell’Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati separatamente nell’allegato II.4.»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l’esecuzione, la Scuola nazionale dell’amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».

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1. All’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorziato esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;

2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;

4) al quarto periodo, le parole: «del consorziato designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.».

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1. All’articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività».

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Art. 29 – Accordo di collaborazione
 
 
 
 

1. Dopo l’articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Articolo 82-bis. – Accordo di collaborazione

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all’articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. L’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti.

2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l’allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell’oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all’articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

3. All’esito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l’accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell’appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato II-6 bis. L’accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell’esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all’articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all’esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell’esecuzione mediante l’accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 221.».

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1. All’articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell’avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.».

a31
 
 
 
 

1. All’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.».

a32
 
 
 
 

1. All’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;

b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».

a33
 
 
 
 

1. All’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente:

«1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all’articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi: »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico: in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».

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1. All’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «o dall’ANAC» sono soppresse;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».

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1. All’articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1.»;

b) al comma 8:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente»;

2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».

a36
 
 
 
 

1. All’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»;

b) al comma 7:

1) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»;

2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo».

c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono inserite le seguenti: «o prestazioni».

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1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’articolo 109 è abrogato.

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1. All’articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «ai costi».

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1. All’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all’allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell’accordo quadro.».

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1. All’articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’allegato II.14.

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all’articolo 29-bis. dell’allegato II.14.»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sono inserite le seguenti: «e gli enti concedenti»;

d) al comma 6:

1) alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l’attività di servizio» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16;»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16;»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie».

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1. All’articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2.»;

c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) al comma 12: il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.»;

e) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.»;

f) al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».

a42
 
 
 
 

1. All’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.»;

c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».

a43
 
 
 
 

1. All’articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «nell’allegato II.14» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 11 dell’allegato II.14.».

a44
 
 
 
 

1. All’articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l’anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all’appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».

a45
 
 
 
 

1. All’articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l’oggetto dell’appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».

a46
 
 
 
 

1. All’articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All’esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 2, quinto periodo.».

a47
 
 
 
 

1. All’articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l’articolo 106;»;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) nell’ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;

3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) nell’ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 135.»;

c) al comma 4, la lettera a) è soppressa.

a48
 
 
 
 

1. All’articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.».

a49
 
 
 
 

1. All’articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.».

a50
 
 
 
 

1. All’articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «diritti speciali esclusivi possono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 98,».

a51
 
 
 
 

1. All’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura»;

b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della relativa documentazione»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.».

a52
 
 
 
 

1. All’articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell’articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 158».

a53
 
 
 
 

1. All’articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della finanza di progetto,».

a54
 
 
 
 

1. All’articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l’ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;

b) il comma 4 è soppresso;

c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» è inserita la seguente: «(DIPE)»;

2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia»;

d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il DIPE, di concerto con l’ANAC e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».

a55
 
 
 
 

1. All’articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a causa di forza maggiore.».

a56
 
 
 
 

1. All’articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l’espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l’ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.».

a57
 
 
 
 

1. L’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 193 – (Procedura di affidamento)

1. L’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell’ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1.

2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all’ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L’ente concedente comunica all’operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all’elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all’operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

4. Previa verifica dell’interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1, l’ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l’ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell’ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.

6. L’ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l’ente concedente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell’ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l’ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed è comunicato ai soggetti interessati.

7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato, se necessario in funzione dell’oggetto dell’intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall’articolo 6 dell’allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell’articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all’articolo 4-bis dell’Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente.

8. All’esito dell’approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all’articolo 4-bis dell’Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell’articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all’articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all’articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l’ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.

10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all’articolo 106.

11. L’ente concedente:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall’aggiudicatario.

12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l’ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l’apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.

15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all’articolo 117. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

16. L’ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all’articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all’avviso possono richiedere all’ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall’ente concedente sono trasmesse all’operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

17. L’ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».

a58
 
 
 
 

1. All’articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’Autorità di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall’ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

a59
 
 
 
 

1. All’articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’Autorità di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall’ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall’ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

a60
 
 
 
 

1. All’articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall’ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

a61
 
 
 
 

1. All’articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse.

a62
 
 
 
 

1. All’articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.»;

c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile.».

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1. All’articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l’acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l’esperibilità dell’accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;

b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «L’acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;

c) la rubrica è così modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».

a64
 
 
 
 

1. All’articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l’acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 215.»;

c) la rubrica è così modificata: «Determinazioni facoltative».

a65
 
 
 
 

1. All’articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.».

a67
 
 
 
 

1. All’articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109, o» sono soppresse.

a68
 
 
 
 

1. All’articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «progetti di fattibilità e definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnico ed economica».

a69
 
 
 
 

1. All’articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all’articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l’intervento.»;

b) il comma 14 è abrogato.

a70
Art. 70 – Modifiche all’articolo 225-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 
 
 
 

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l’articolo 225 è inserito il seguente:

«Art. 225-bis. – (Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall’AGID, di intesa con l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7.

3. Le disposizioni dell’articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l’ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all’allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

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1. All’articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.».

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Art. 72 – Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento
 
 
 
 

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l’articolo 226 è inserito il seguente:

«Art. 226-bis. – (Disposizioni di semplificazione normativa)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) I.3 – Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

b) II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) I.01 – Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;

b) I.2 – Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d’intesa con la Conferenza unificata;

d) I.6 – Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;

e) I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) I.8 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) I.10 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i) I.11 – Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l) I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

m) I.14 – Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) II.1 – Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’ANAC;

o) II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’ANAC;

p) II.2-bis – Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

q) II.3 – Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

r) II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

s) II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

t) II.6 – Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

u) II.6-bis – Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

v) II.7 – Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

z) II.8 – Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

aa) II.9 – Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

bb) II.11 – Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;

cc) II.13 – Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;

dd) II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

ee) II.16 – Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;

ff) II.17 – Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

gg) II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

hh) II.19 – Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ii) II.20 – Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ll) IV.1 – Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

mm) V.1 – Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell’articolo 214;

nn) V.2 – Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

oo) V.3 – Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e la Conferenza unificata.

3. L’allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l’articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.».

2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 5, l’ultimo periodo è soppresso;

b) all’articolo 17, comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;

c) all’articolo 18, comma 10, il terzo periodo è soppresso;

d) all’articolo 37, il comma 7 è abrogato;

e) all’articolo 40, il comma 2 è abrogato;

f) all’articolo 41:

1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 13, il quarto periodo è soppresso;

4) al comma 15, il terzo periodo è soppresso;

g) all’articolo 43, il comma 5 è abrogato;

h) all’articolo 45, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

i) all’articolo 47, comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;

l) all’articolo 50, il comma 3 è abrogato;

m) all’articolo 54, il comma 3 è abrogato;

n) all’articolo 61, il comma 5 è abrogato;

o) all’articolo 62, comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;

p) all’articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l’ultimo periodo è soppresso;

q) all’articolo 71, il comma 5 è abrogato;

r) all’articolo 84, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

s) all’articolo 89, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

t) all’articolo 100:

1) al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;

u) all’articolo 105, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

v) all’articolo 106, comma 8, l’ultimo periodo è soppresso;

w) all’articolo 114, comma 5, l’ultimo periodo è soppresso;

z) all’articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;

aa) all’articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;

bb) all’articolo 131, comma 6, l’ultimo periodo è soppresso;

cc) all’articolo 133, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

dd) all’articolo 135, il comma 3 è abrogato;

ee) all’articolo 136, comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;

ff) all’articolo 182, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

gg) all’articolo 213, comma 15, l’ultimo periodo è soppresso;

ll) all’articolo 215, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

mm) all’articolo 221, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso.

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Art. 73 – Inserimento dell’allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023
 
 
 
 

1. All’Allegato I.1 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

“Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e 4)

Articolo 1 – (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

Articolo 2 – (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

1. Ai fini di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione previa valutazione:

a) della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;

b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) identificano l’attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;

b) individuano l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

3. Nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13;

b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.

5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all’individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del codice.

Articolo 3 – (Presunzione di equivalenza)

1. Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

2. Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Articolo 4 – (Indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 3, l’operatore economico indica nell’offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.

2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare annuale;

b) indennità di contingenza;

c) elemento distinto della retribuzione (EDR);

d) eventuali mensilità aggiuntive

e) eventuali ulteriori indennità previste.

3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;

c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;

d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;

e) durata del periodo di prova;

f) durata del periodo di preavviso;

g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;

h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;

i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;

l) monte ore di permessi retribuiti;

m) disciplina relativa alla bilateralità;

n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all’aggiornamento periodico;

o) previdenza integrativa;

p) sanità integrativa.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.

6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell’equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis.

Articolo 5 – (Verifica della dichiarazione di equivalenza)

1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta.

2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato.”.

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1. All’Allegato I.1 – Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l’adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;”;

2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

“t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.”;

b) all’articolo 2, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) «contratto di disponibilità», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all’amministrazione aggiudicatrice un’opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L’operatore economico garantisce il miglior godimento dell’opera, mantenendola in stato da servire all’uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l’esecuzione del contratto di disponibilità l’amministrazione può fare ricorso a fondi comuni di investimento o società immobiliari e può prevedere il conferimento da parte dell’amministrazione di immobili in tali fondi o in tali società, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l’utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;”;

c) all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera q), dopo le parole: «che permettono» sono inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole: «del ciclo di vita» sono inserite le seguenti: «di un’opera immobiliare o infrastrutturale»;

2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:

«q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;

q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell’organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;

q-quater) «gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;

q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all’interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;

q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;

q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l’estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;”;

3) alla lettera u), le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome».

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1. All’Allegato I.2 – Attività del RUP (Articolo 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.»;

b) all’articolo 8:

1) al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

«s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore;»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14.»;

c) all’articolo 9, comma 6, le parole «il RUP è designato unicamente da questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».

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1. All’Allegato I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;

b) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«1. A norma dell’articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: »;

c) al comma 3, dopo le parole: «I termini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;

d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2,»;

e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole: «i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per un ulteriore mese e».

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1. All’Allegato I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l’adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all’amministrazione ricorrente o delegante.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;

3) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, certificate per la fase di programmazione.»;

b) all’articolo 4, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.»;

c) all’articolo 5:

1) al comma 5:

1.1. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

1.2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

2) al comma 8, le parole «ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente» sono sostituite dalle seguenti: «questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale»;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

d) all’articolo 6:

1) la parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l’adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all’amministrazione ricorrente o delegante.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;

4) il comma 12 è abrogato;

5) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.»;

e) all’articolo 7:

1) la parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni»;

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti.

«3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del codice.

3-ter. Successivamente all’approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

3) il comma 5 è abrogato;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

f) all’articolo 8:

1) al comma 1:

1.1. al primo periodo, la parola «forniture» è sostituita dalla seguente: «beni», le parole «per ciascun acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun lavoro o acquisto» e, dopo le parole «a un soggetto aggregatore» sono inserite le seguenti: «o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega»;

1.2. al secondo periodo, le parole «dall’articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 6, comma 1,»

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell’accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.»;

g) all’articolo 9, comma 1, la parola «forniture» è sostituita dalla seguente: «beni».

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1. All’Allegato I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, può essere supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;

b) all’articolo 2:

1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;

2) al comma 4:

2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;

2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;

2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43»;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1:

1.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente:«a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;

1.2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;»;

1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all’interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilità» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;

d) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis – Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;

e) all’articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;»;

f) all’articolo 6:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS).»;

2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» è inserita la seguente «strutture,»;

3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all’Allegato I.8»;

4) al comma 7:

4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all’Allegato I.8»;

4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;

4.3. alla lettera o) l’ultimo periodo è soppresso;

4.4. la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) in caso di appalto integrato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;»;

4.5. alla lettera q), l’ultimo periodo è soppresso;

4.6. il comma 8 è abrogato;

4.7. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) computo metrico estimativo dell’opera;

c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.»;

g) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis – (Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l’opera è inserita, contenente anche una descrizione dell’opera medesima: la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell’ubicazione dell’intervento;

c) relazione preliminare di sostenibilità dell’opera;

d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);

e) computo metrico estimativo preliminare dell’opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);

f) cronoprogramma.

2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati:

a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell’investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;

b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;

h) all’articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «idrauliche,» è inserita la seguente: «strutturali,»;

i) all’articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

l) all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;

m) all’articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all’articolo 1, comma 8, dell’allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all’articolo 1, comma 10, dell’allegato I.9.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:

a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;

b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati:

c) il sistema di coordinate di riferimento;

d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;

e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;

f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;

h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati:

n) dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 13-bis – (Modelli informativi)

1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell’intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.

2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

a) identità;

b) geometria, dimensioni ed aspetto;

c) localizzazione;

d) materiali;

e) prestazioni;

f) componenti e sistemi edilizi;

g) costi;

h) cronologia e fasi;

i) gestione e manutenzione;

l) normative e conformità;

m) sicurezza e salute.

3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all’articolo 6 comma 7 del presente allegato.

4. L’organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3 del presente allegato.

Articolo 13-ter – (Capitolato informativo del PFTE)

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all’articolo 1 comma 9, dell’allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.»;

o) all’articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.

1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;

p) all’articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.»;

q) all’articolo 18:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all’allegato II.14.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato a partire dai modelli informativi.»;

r) all’articolo 19:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti.»;

2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

s) all’articolo 22:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:

«p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;

p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.»;

3) il comma 5 è abrogato;

t) all’articolo 23, il comma 5 è abrogato;

u) all’articolo 24, il comma 4 è abrogato;

v) all’articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.»;

z) all’articolo 26, il comma 10 è abrogato;

aa) all’articolo 27, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti.»;

bb) all’articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

cc) all’articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.

3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;

dd) all’articolo 30:

1) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43, descrizione dell’eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall’allegato II.14 al codice.»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

ee) all’articolo 31:

1) al comma 1:

1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;

1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni»;

1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici sintetici previsti nell’allegato II.2-bis»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.»;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

ff) dopo l’articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 32-bis – Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l’adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all’articolo 1, comma 8 dell’allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all’articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.

2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:

a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;

b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;

c) il sistema di coordinate di riferimento;

d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;

e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;

f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;

h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 32-ter – Capitolato informativo

1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 9 dell’allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell’esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati.»;

gg) all’articolo 33:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.»;

hh) all’articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente» è sostituita dalla seguente: «conforme»;

ii) all’articolo 36, comma 3, la parola «coerente» è sostituita dalla seguente: «conforme»;

ll) all’articolo 37, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell’attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell’attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all’articolo 13-bis del presente Allegato.»;

mm) all’articolo 38:

1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;

2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore tecnico»;

nn) all’articolo 40:

1) al comma 2:

1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;

1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.»;

2) il comma 3 è abrogato;

oo) all’articolo 41, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

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1. All’articolo 1 dell’Allegato I.8 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distinta in due fasi.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice,» sono inserite le seguenti: «nella prima fase,»;

c) al comma 7, l’alinea è sostituito dal seguente: «L’eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:»;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall’avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.»;

e) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve includere l’eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’allegato II.18.».

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1. All’Allegato I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti «dell’opera»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l’adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell’ente concedente.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L’evoluzione dei requisiti informativi garantisce l’integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all’intervento.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all’interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all’esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.»;

5) al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;

6) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.»;

7) al comma 6, la parola «utilizzo» è sostituita dalla seguente: «adozione»;

8) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell’opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;

c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale;

d) le specifiche per garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.»;

9) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell’appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.»;

10) al comma 10:

10.1. la lettera a) è soppressa;

10.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L’offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell’offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;»;

10.3. la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il piano di gestione informativa è redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;»;

10.4. alla lettera e), le parole «per rendere i dati compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale»;

10.5. alla lettera g), le parole «il modello informativo» sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture di dati»;

10.6. la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;»;

10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 43» e le parole «al modello informativo» sono sostituite dalle seguenti: «ai modelli informativi»;

11) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l’affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell’organo di collaudo.»;

12) al comma 12:

12.1. l’alinea è sostituito dal seguente:

«12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell’esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell’ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa connesse all’oggetto dell’appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte.»;

12.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per attuare soluzioni di cyber security nell’ambito della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati;»;

12.3 la lettera c) è soppressa;

12.4. la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;»;

12.5. la lettera e) è soppressa;

12.6. la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;»;

12.7. alla lettera h), le parole: «e di validazione» sono soppresse;

12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;

12.9. la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;»;

12.10. alla lettera q), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell’opera»;

12.11. alla lettera r), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell’opera».

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1. All’Allegato I.11 – Disposizioni relative all’organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4)) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall’Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l’avvocato dello Stato di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;»;

b) all’articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell’ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni».

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1. All’Allegato I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.»;

b) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Articolo 2-bis. – Metodi di calcolo dei punteggi economici

1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se Ri < Rmed

PEi = (Ri / Rmed)^α *X

Se Ri > Rmed

PEi = X

ove:

• PEi = punteggio economico provvisorio dell’operatore economico i-esimo;

• Ri = ribasso offerto dall’operatore economico i-esimo;

• Rmed = media ribassi offerti;

• α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

• X =punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.»;

c) alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole: «è obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite dalle seguenti «si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» e le parole: «percentuale BIM) » sono sostituite dalle seguenti «percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale)».

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1. All’Allegato I.14 – Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.» e, al terzo periodo, le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni»;

b) all’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

1.1) all’alinea, le parole «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,»;

1.2) alla lettera f), le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice»;

1.3) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.»;

2) al comma 3, le parole: «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico di cui al comma 2».

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Art. 86 – Inserimento dell’allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023
 
 
 
 

1. Dopo l’Allegato II.2 “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte” al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

Allegato II.2-bis Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

(articolo 60, comma 4-ter)

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.

Articolo 2. – Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice.

2. Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b ), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del codice.

Articolo 3 – Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE II – REVISIONE PREZZI PER I CONTRAITI DI LAVORI

Articolo 4 – Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori

1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l’indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.

2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

3. Per procedere alla formazione dell’indice sintetico, il progettista:

a) scompone e classifica l’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A. 1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate;

b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell’importo dei lavori;

c) calcola l’indice sintetico del progetto, di seguito IS, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la seguente formula:

[ I_S = sum_{i=1}^{i=n} p_i times I_{TOL_i} ]

(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l’elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

Articolo 5 – Veri fica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.

2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.

3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del codice.

4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.

5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.

6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.

7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.

Articolo 6 – Accordi quadro

1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:

a) l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;

b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individua to in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;

c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;

d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.

Articolo 7 – Varianti in corso d’opera

1. Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);

b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico è modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).

2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

Articolo 8 – Subappalto

1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto , che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato.

L’appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all’articolo 119, comma 2-bis.

2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

Articolo 9 – Appalto integrato

1. In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del codice, l’indice sintetico di cui all’articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.

2. L’indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo.

SEZIONE III – REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 – Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT:

a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici fomiti “per il mercato interno;

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business”(BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono , in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

Articolo 11 – Individuazione degli indici revisionali rilevanti

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attività oggetto dell’app alto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:

a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;

b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;

c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., è individua to il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;

d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.

3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.

4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.

Articolo 12 – Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell’articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Articolo 13 – Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:

a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;

b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;

c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;

d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;

e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. fu tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.

3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.

Articolo 14 – Subappalto

1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.

2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15 – Copertura economica e finanziaria

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato 1.7:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell’Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure conta bili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato I.7.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all’articolo 60, comma 5, del codice.

4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:

a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;

b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.

2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici (1).

(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industrial e, tronco stradale con tratto in galleria.

TABELLA A

(articolo 4, commi 2 e 3)

1. La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.

TABELLA A.1.

CODICE TOL

DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L)

TOL.1

Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.2

Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.3

Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

TOL.4

Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

TOL.5

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

TOL.6

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

TOL.7

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

TOL.8

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

TOL.9

Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

TOL.10

Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

TOL.11

Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature

TOL.12

Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

TOL.13

Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica

TOL.14

Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

TOL.15

Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

TOL.16

Impianti di potabilizzazione e depurazione

TOL.17

Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

TOL.18

Armamento ferroviario

TOL.19

Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

TOL.20

Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base è elaborato:

a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;

b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.

3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.

4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all’interno di ciascuna di esse.

TABELLA A.2.

REVISIONE PREZZI – TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE

N.

CODICE T.O.L. SPECIALIZZATE

CODICE T.O.L.

GENERALI

DESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L)

DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)

1

 

T.O.L.1

Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

2

 

T.O.L.2

Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

3

T.O.L.3

 

Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto – museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio – effettuati da imprese qualificate e mano d’opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004.

4

T.O.L.4

 

Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta edili ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti.

5

 

T.O.L.5

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilizzazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

6

T.O.L.6

 

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d’armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento.

7

T.O.L.7

 

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casse/onne, l’acciaio di armatura e le reti d’acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabbricato, canalette ecc. Riguarda altresì la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l’applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l’esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate.

8

T.O.L.8

 

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi partico lari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno.

9

 

T.O.L.9

Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d ‘arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.

10

 

T.O.L.10

Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.

11

 

T.O.L.11

Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all’utente finale, che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all’aperto e/o in galleria. Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l’eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

12

 

T.O.L.12

Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: scavi in alveo, scavi per l’apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scoglie re e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l’eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

13

 

T.O.L.13

Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate.

14.

T.O.L.14

 

Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

Riguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc.

Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.

15.

T.O.L.15

 

Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

Riguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell’aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.

16

 

T.O.L.16

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate.

17

 

T.O.L.17

Impianti segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l’elaborazione delle informazioni. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

18

 

T.O.L.18

Armamento ferroviario

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc. Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbrica to (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

19

T.O.L.19

 

Opere di fondazione speciale, indagini geologiche geotecniche

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni e caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l’esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati.

20

T.O.L.20

 

Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità.

TABELLA B 

(articolo 5, comma 4)

1. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:

se ((ISpx – ISmo) / ISmo) > 0,03 allora

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISpx – lSmo) / ISmo) 0,03].

Altrimenti se ((ISpx-lSmo) / ISmo) < – 0,03 allora

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISpx – lSmo) / ISmo) + 0,03]

2. Nella formula di cui al punto 1:

a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

b) SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

c) ISpx è il valore più aggiornato dell’indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

e) ISmo è il valore dell’indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.

3. Ai fini dell’applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base – e posto uguale a 100 il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.

4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx-ISmo) / ISmo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L’arrotondamento viene operato per eccesso all’unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. L’importo revisionale in aumento o diminuzione – è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell’intera variazione intervenuta.

6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:

a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;

b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiorna ti rispetto al periodo di maturazione del SAL.

7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fomiti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

TABELLA C

(articolo 5, comma 4)

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:

a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;

b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;

c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;

d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;

e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;

f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:

Se ((ISpx – ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx – lSSALmo) / lSSALmo – 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISSALpx – lSSALmo) / lSSALmo) – 0,03]

Se ((ISpx – ISmo) / lSmo) ≤ – 0,03 e ((ISSALpx – lSSALmo) / lSSALmo + 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISSALpx – lSSALmo) / lSSALmo) + 0,03]

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

– SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

– SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

– lSpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

– ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;

– ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

– lSSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.

2. In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.

3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fomiti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

(2) L’importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.

TABELLA D

(articolo 11)

1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell’oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice , le stazioni appaltanti indicano un’associazione tra i codici CPV individua ti anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.

3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.

4. L’elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:

TABELLA D

TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE

RAZIONALE

PONDERAZIONE

D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT

Univoca

è presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV

No

D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT

Univoca (scelta su diverse opzioni di indici)

Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo

No

Media ponderata di diversi indici

Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell’eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi

Si

D.3. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazione

Media ponderata di diversi indici

Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto

Si

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:

a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;

b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3);

c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.

6. Ai fini dell’operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).

7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

Vk = w1 × Vk(1) + w2 × Vk(2) + … + wi × Vk(i)

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l’indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

Vk = w1 × Vk(1) + w2 × Vk(2) + … + wi × Vk(i)

dove  Vk(1), Vk(2), …, Vk(i) sono le variazioni degli indici individuati e w1 , w2 , wi i rispettivi pesi (4).

Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indica to nel bando di gara.

8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.

9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

(3) Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.

10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l’elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA

CPV

DESCRIZIONE CPV

TABELLA

03100000-2

Prodotti dell’agricoltura e dell’orticoltura

D1

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03210000-6

Cereali e patate

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03211000-3

Cereali

D1

03212000-0

Patate e ortaggi secchi

D1

03220000-9

Verdura, frutta e noci

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03221000-6

Ortaggi

D1

03222000-3

Frutta e frutta con guscio

D1

03300000-2

Prodotti dell’allevamento, della caccia e della pesca

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03310000-5

Pesce, crostacei e prodotti acquatici

D1

03320000-8

Bovini, bestiame e animali piccoli

D1

03330000-3

Prodotti di animali di allevamento

D1

09100000-0

Combustibili

Si vedano CPV di maggior dettaglio

09110000-3

Combustibili solidi

D1

09120000-6

Combustibili gassosi

D1

09130000-9

Petrolio e distillati

Si vedano CPV di maggior dettaglio

09131000-6

Cherosene avio

D1

09132000-3

Benzina

D1

09133000-0

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

D1

09134000-7

Gasoli

D1

09135000-4

Oli combustibili

D1

09200000-1

Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli

D1

09300000-2

Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

Si vedano CPV di maggior dettaglio

09310000-5

Elettricità

D1

09320000-8

Vapore, acqua calda e prodotti affini

D1

09330000-1

Energia solare

D1

14200000-3

Sabbia e argilla

D1

14300000-4

Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali

D1

14400000-5

Sale e cloruro di sodio puro

D1

14500000-6

Prodotti affini delle miniere e delle cave

D1

14600000-7

Minerali metalliferi e leghe

D1

14700000-8

Metalli di base

D1

14800000-9

Prodotti vari di minerali non metallici

D1

15100000-9

Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

D1

15200000-0

Pesci preparati e conserve di pesce

D1

15300000-1

Frutta, verdura e prodotti affini

Si vedano CPV di maggior dettaglio

15310000-4

Patate e prodotti a base di patate

D1

15320000-7

Succhi di frutta e di verdura

D1

15330000-0

Frutta e verdura trasformata

Si vedano CPV di maggior dettaglio

15331000-7

Verdura trasformata

D1

15332000-4

Frutta e noci trasformate

D1

15400000-2

Oli e grassi animali o vegetali

D1

15500000-3

Prodotti lattiero-caseari

D1

15600000-4

Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei

D1

15700000-5

Mangimi per bestiame

D1

15800000-6

Prodotti alimentari vari

D1

15900000-7

Bevande, tabacco e prodotti affini

D1

16100000-6

Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo

D1

16300000-8

Macchinari per la raccolta delle messi

D1

16400000-9

Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura

D1

16500000-0

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo

D1

16600000-1

Macchinari specialistici per l’agricoltura o la silvicoltura

D1

16700000-2

Trattori

D1

16800000-3

Parti di macchinari per l’agricoltura e la silvicoltura

D1

18100000-0

Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

D1

18200000-1

Indumenti esterni

D1

18300000-2

Indumenti

D1

18400000-3

Indumenti speciali ed accessori

D1

18500000-4

Gioielli, orologi e articoli affini

D1

18600000-5

Pellicce e articoli di pelliccia

D1

18800000-7

Calzature

D1

18900000-8

Bagagli, selleria, sacchi e borse

D1

19100000-7

Cuoio

D1

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

D1

19400000-0

Filati e filo tessile

D1

19500000-1

Materiali di gomma e plastica

D1

19600000-2

Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica

D1

19700000-3

Gomma e fibre sintetiche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

19710000-6

Gomma sintetica

D1

19720000-9

Fibre sintetiche

D1

19730000-2

Fibre artificiali

D1

22100000-1

Libri, opuscoli e pieghevoli

D2

22200000-2

Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

D1

22300000-3

Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati

D1

22400000-4

Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali

D1

22500000-5

Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa

D1

22600000-6

Inchiostri

D1

22800000-8

Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

D1

22900000-9

Stampati di vario tipo

D1

24100000-5

Gas

D1

24200000-6

Coloranti e pigmenti

D1

24300000-7

Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

24310000-0

Sostanze chimiche di base inorganiche

D1

24320000-3

Prodotti chimici di base organici

D1

24400000-8

Fertilizzanti e composti azotati

D1

24500000-9

Materie plastiche informe primarie

D1

24600000-0

Esplosivi

D1

24900000-3

Prodotti chimici fini e vari

Si vedano CPV di maggior dettaglio

24910000-6

Colle

D1

24920000-9

Oli essenziali

D1

30100000-0

Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

D1

30120000-6

Fotocopiatrici e stampanti offset

D1

30125000-1

“Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]”

D1

30190000-7

Macchinari, attrezzature e forniture varie

D1

30197000-6

Attrezzatura minuta per uffici

D1

30197630-1

Carta da stampa

D2

30199000-0

Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta

D1

30200000-1

Apparecchiature informatiche e forniture

D1

31100000-7

Motori, generatori e trasformatori elettrici

D1

31200000-8

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica

D1

31300000-9

Fili e cavi isolati

D1

31400000-0

Accumulatori, pile e batterie primarie

D1

31500000-1

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

D1

31600000-2

Attrezzature e apparecchiature elettriche

D1

31700000-3

Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

D1

32200000-5

Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

D1

32250000-0

Telefoni portatili

D1

32300000-6

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell’immagine

D1

32320000-2

Apparecchiature audiovisive e televisive

D1

32323000-3

Schermi video

D1

32323500-8

Sistema di videosorveglianza

D2

32324000-0

Televisori

D1

32330000-5

Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini

D1

32333200-8

Videocamere

D1

32340000-8

Microfoni e altoparlanti

D1

32350000-1

Parti di apparecchiature audio e video

D1

32400000-7

Network

D1

32500000-8

Materiali per telecomunicazioni

D1

32521000-1

Cavi per telecomunicazioni

D1

32552100-8

Apparecchi telefonici

D1

32561000-3

Connessioni a fibre ottiche

D1

32562000-0

Cavi a fibre ottiche

D1

32572000-3

Cavi per comunicazioni

D1

33100000-1

Apparecchiature mediche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

33110000-4

Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario

D1

33120000-7

Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione

D1

33130000-0

Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità

D1

33140000-3

Materiali medici

D1

33150000-6

Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica

D1

33160000-9

Tecnica operatoria

D1

33170000-2

Anestesia e rianimazione

D1

33180000-5

Sostegno funzionale

D1

33190000-8

Dispositivi e prodotti medici vari

D1

33700000-7

Prodotti per la cura personale

D1

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

D1

33720000-3

Rasoi e set per manicure o pedicure

D1

33730000-6

Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici

D1

33740000-9

Prodotti per la cura delle mani e delle unghie

D1

33750000-2

Prodotti per la cura dei neonati

D1

33751000-9

Pannolini monouso

D1

33760000-5

Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

D1

33770000-8

Salviette igieniche di carta

D1

33790000-4

Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico

D1

33900000-9

Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio

D1

34100000-8

Veicoli a motore

D1

34200000-9

Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi

D1

34300000-0

Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

D1

34400000-1

Motocicli, biciclette e sidecar

Si vedano CPV di maggior dettaglio

34410000-4

Motocicli

D1

34420000-7

Motoscooter e cicli con motori ausiliari

D1

34430000-0

Biciclette

D1

34900000-6

Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

Si vedano CPV di maggior dettaglio

34920000-2

Attrezzature stradali

D2

34930000-5

Attrezzature marittime

D2

34940000-8

Attrezzature ferroviarie

D2

34950000-1

Strutture portanti

D2

34960000-4

Apparecchiature aeroportuali

D2

34970000-7

Attrezzature di monitoraggio del traffico

D2

34980000-0

Biglietti di trasporto

D1

34990000-3

Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione

D2

34992000-7

Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi

D2

34993000-4

Illuminazione stradale

D1

35100000-5

Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

Si vedano CPV di maggior dettaglio

35110000-8

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

Si vedano CPV di maggior dettaglio

35111000-5

Attrezzature di lotta antincendio

D1

35112000-2

Attrezzature di salvataggio e di emergenza

D1

35113000-9

Attrezzature per la sicurezza

D1

35120000-1

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

D1

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

D1

37300000-1

Strumenti musicali e loro parti

D1

37400000-2

Articoli ed attrezzature sportive

D1

37500000-3

Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera

D1

37800000-6

Articoli per lavori di artigianato e artistici

D1

38100000-6

Strumenti per la navigazione e la meteorologia

D1

38200000-7

Strumenti geologici e geofisici

D1

38300000-8

Strumenti di misurazione

D1

38400000-9

Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

D1

38500000-0

Apparecchi di prova e controllo

D1

38600000-1

Strumenti ottici

D1

38700000-2

Registratori di presenza e simili; parchimetri

D1

38800000-3

Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza

D1

38900000-4

Strumenti vari di valutazione o prova

D1

39100000-3

Mobili

D1

39200000-4

Arredamento

D1

39300000-5

Attrezzature varie

D2

39500000-7

Articoli tessili

D2

39700000-9

Apparecchi domestici

D2

39800000-0

Prodotti per pulire e lucidare

D2

41100000-0

Acqua naturale

D2

42100000-0

Macchinari per la produzione e l’uso di energia meccanica

D1

42200000-8

Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti

D1

42300000-9

Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio

D1

42400000-0

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti

D1

42500000-1

Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

D1

42600000-2

Macchine utensili

D1

42700000-3

Macchinari per l’industria tessile, dell’abbigliamento e della concia

D1

42800000-4

Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone

D1

42900000-5

Macchinari vari per usi generali e specifici

D2

43100000-4

Macchine per l’industria mineraria

D1

43200000-5

Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

D1

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

D1

43400000-7

Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia

D1

43500000-8

Veicoli cingolati

D1

43600000-9

Parti di macchine per miniere, cave e cantieri

D1

43700000-0

Macchinari per la metallurgia e loro parti

D1

43800000-1

Impianti per officine

D1

44100000-1

Materiali per costruzione e articoli connessi

Si vedano CPV di maggior dettaglio

44110000-4

Materiali per costruzione

Si vedano CPV di maggior dettaglio

44111000-1

Materiali da costruzione

D2

44112000-8

Strutture varie di costruzioni

D2

44113000-5

Materiali per costruzione stradale

D2

44114000-2

Calcestruzzo

D2

44115000-9

Impianti per edifici

D2

44130000-0

Condotte fognarie

D1

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

D1

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

D1

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione

D1

44190000-8

Materiali da costruzione vari

D2

44200000-2

Prodotti strutturali

Si vedano CPV di maggior dettaglio

44210000-5

Strutture e parti di strutture

Si vedano CPV di maggior dettaglio

44211000-2

Edifici prefabbricati

D2

44212000-9

Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati

D2

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

D1

44230000-1

Carpenteria per costruzioni

D1

44300000-3

Cavi, fili metallici e prodotti affini

D1

44400000-4

Prodotti fabbricati vari e articoli affini

Si vedano CPV di maggior dettaglio

44410000-7

Articoli per il bagno e la cucina

D1

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

D1

44430000-3

Protezioni blindate

D2

44440000-6

Cuscinetti

D1

44460000-2

Puntelli e travi per miniera

D2

44470000-5

Prodotti in ghisa

D2

44480000-8

Attrezzature varie di protezione antincendio

D2

44500000-5

Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle

Si vedano CPV di maggior dettaglio

44510000-8

Utensili

D1

44520000-1

Serrature, chiavi e cerniere

D1

44530000-4

Elementi di fissaggio

D1

44540000-7

Catene

D1

44550000-0

Molle

D1

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

D1

44800000-8

Pitture, vernici e mastici

D1

44900000-9

Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia

D1

45500000-2

”Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore

D2

48100000-9

Pacchetti software specifici per l’industria

D2

48200000-0

Pacchetti software per reti, Internet e intranet

D2

48300000-1

Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività

D2

48400000-2

Pacchetti software per transazioni commerciali e personali

D2

48500000-3

Pacchetti software di comunicazione e multimedia

D2

48600000-4

Pacchetti software operativi e base dati

D2

48700000-5

Utilities per pacchetti software

D2

48800000-6

Sistemi e server di informazione

D2

48820000-2

Server

D1

48900000-7

Pacchetti software e sistemi informati ci vari

D2

50100000-6

Servizi di riparazione, manutenzione e affini di, veicoli e attrezzature connesse

D1

50200000-7

Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi

Si vedano CPV di maggior dettaglio

50210000-0

Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature

D1

50220000-3

Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature

D1

50230000-6

Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature

Si vedano CPV di maggior dettaglio

50232000-0

Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

D3

50240000-9

Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature

D2

50300000-8

Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d’ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

Si vedano CPV di maggior dettaglio

50310000-1

Manutenzione e riparazione di, macchine per ufficio

D3

50312000-5

Manutenzione e riparazione di, attrezzatura informatica

D3

50320000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali

D3

50330000-7

Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni

D3

50331000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni

D3

50332000-1

Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni

D3

50333000-8

Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni

D3

50334000-5

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche

D3

50334140-8

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici

D3

50340000-0

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche

D3

50400000-9

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

D1

50413200-5

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

D1

50500000-0

Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari

D1

50610000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza

D1

50700000-2

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

Si vedano CPV di maggior dettaglio

50710000-5

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

Si vedano CPV di maggior dettaglio

50711000-2

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

D2

50712000-9

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici

D2

50720000-8

Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

D2

50730000-1

Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento

D2

50740000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili

D3

50750000-7

Servizi di manutenzione di ascensori

D3

50760000-0

Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici

D1

50800000-3

Servizi di riparazione e manutenzione vari

Si vedano CPV di maggior dettaglio

50820000-9

Servizi di riparazione di articoli in cuoio

D2

50830000-2

Servizi di riparazione di indumenti e tessuti

D2

50850000-8

Servizi di riparazione e manutenzione di mobili

D3

50860000-1

Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali

D3

51100000-3

Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche

D1

51200000-4

Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione

D1

51300000-5

Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione

D1

51400000-6

Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche

D1

51500000-7

Servizi di installazione di macchinari e attrezzature

D1

51600000-8

Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio

D1

51700000-9

Servizi di installazione di attrezzature antincendio

D1

51800000-0

Servizi di installazione di contenitori in metallo

D1

51900000-1

Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo

D1

55100000-1

Servizi alberghieri

D1

55200000-2

Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere

D1

55300000-3

Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

D3

55400000-4

Servizi di mescita di bevande

D1

55500000-5

Servizi di mensa e servizi di catering

D3

55900000-9

Servizi di vendita al dettaglio

D3

60100000-9

Servizi di trasporto terrestre

D2

60120000-5

Servizi di taxi

D1

60180000-3

Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.

D2

60200000-0

Servizi di trasporto ferroviario

D1

60300000-1

Servizi di trasporto mediante condutture

D1

60400000-2

Servizi di trasporto aereo

D2

60440000-4

Servizi aerei e affini

D1

60600000-4

Trasporti e servizi affini per via d’acqua

D2

63100000-0

Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

Si vedano CPV di maggior dettaglio

63110000-3

Servizi di movimentazione e magazzinaggio

D1

63120000-6

Servizi di magazzinaggio e deposito merci

D1

63500000-4

Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

Si vedano CPV di maggior dettaglio

63510000-7

Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini

D2

63520000-0

Servizi di agenzie di trasporto

D1

63700000-6

Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d’acqua e aereo

D1

64100000-7

Servizi di poste e corriere

D1

64200000-8

Servizi di telecomunicazione

Si vedano CPV di maggior dettaglio

64210000-1

Servizi telefonici e di trasmissione dati

D2

64220000-4

Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati

D1

65100000-4

Erogazione di acqua e servizi connessi

D1

65200000-5

Erogazione di gas e servizi connessi

D1

65300000-6

Erogazione di energia elettrica e servizi connessi

D1

65500000-8

Servizi di lettura contatori

D2

71200000-0

Servizi architettonici e servizi affini

D1

71300000-1

Servizi di ingegneria

D2

71317000-3

Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi

D1

71317200-5

Servizi sanitari e di sicurezza

D1

71400000-2

Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica

D1

71500000-3

Servizi connessi alla costruzione

D1

71600000-4

Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza

D2

71700000-5

Servizi di monitoraggio e controllo

D1

71800000-6

Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti

D1

71900000-7

Servizi di laboratorio

D1

72100000-6

Servizi di consulenza per attrezzature informatiche

D1

72200000-7

Programmazione di software e servizi di consulenza

D1

72300000-8

Servizi di elaborazione dati

D1

72400000-4

Servizi di Internet

Si vedano CPV di maggior dettaglio

72410000-7

Servizi di provider

Si vedano CPV di maggior dettaglio

72411000-4

Fornitori di servizi Internet (ISP)

D1

72412000-1

Fornitori di servizi di posta elettronica

D1

72413000-8

Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

D1

72414000-5

Fornitori di motori di ricerca per il web

D1

72415000-2

Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)

D1

72416000-9

Fornitori di servizi di applicazioni

D1

72417000-6

Nomi di dominio di Internet

D1

72420000-0

Servizi di programmazione di Internet

D1

72500000-0

Servizi informatici

D2

72600000-6

Servizi di consulenza e assistenza informatica

D1

72700000-7

Servizi per rete informatica

D1

72800000-8

Servizi di audit e collaudo informatico

D1

72900000-9

Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi

D1

75100000-7

Servizi di pubblica amministrazione

D2

75200000-8

Servizi forniti all’intera collettività

D2

77100000-1

Servizi agricoli

D3

77200000-2

Servizi forestali

D3

77300000-3

Servizi di orticoltura

D3

77400000-4

Servizi zoologici

D3

77500000-5

Servizi zootecnici

D3

77600000-6

Servizi di caccia

D3

77700000-7

Servizi connessi alla pesca

D3

77800000-8

Servizi connessi all’acquacoltura

D3

77900000-9

Servizi connessi all’apicoltura

D3

79100000-5

Servizi giuridici

D1

79200000-6

Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali

D1

79223000-3

Servizi di agenti di dogana

D1

79300000-7

Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

79310000-0

Servizi di ricerche di mercato

D3

79311210-2

Servizi di indagini telefoniche

D3

79400000-8

Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

D2

79500000-9

Servizi di ufficio

D1

79511000-9

Servizi di operatore telefonico

D1

79512000-6

Centro di raccolta delle chiamate

D1

79530000-8

Servizi di traduzione

D1

79540000-1

Servizi di interpretariato

D1

79600000-0

Servizi di assunzione

D1

79700000-1

Servizi di investigazione e sicurezza

D2

79800000-2

Servizi di stampa e affini

D1

79900000-3

Servizi commerciali vari ed altri servizi

Si vedano CPV di maggior dettaglio

79920000-9

Servizi di imballaggio e servizi affini

D3

79930000-2

Servizi di design spedalizzato

D1

79940000-5

Servizi di organismi di riscossione

D2

79950000-8

Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

D2

79960000-1

Servizi fotografici e servizi ausiliari

D1

79970000-4

Servizi di editoria

D2

79990000-0

Servizi aziendali vari

Si vedano CPV di maggior dettaglio

79991000-7

Servizi di gestione delle scorte

D2

79992000-4

Servizi di accoglienza

D2

79993000-1

Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti

D2

79994000-8

Servizi di amministrazione contratti

D1

79995000-5

Servizi di amministrazione di biblioteche

D1

79996000-2

Servizi di organizzazione commerciale

D2

79997000-9

Servizi di viaggi commerciali

D2

79998000-6

Servizi di assistenza professionale

D1

79999000-3

Servizi di scansione e fatturazione

D1

80500000-9

Servizi di formazione

D1

85100000-0

Servizi sanitari

Si vedano CPV di maggior dettaglio

851110000

Servizi ospedalieri e affini

D1

85111000-0

Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]

D3

85200000-1

Servizi veterinari

D1

85300000-2

Servizi di assistenza sociale e servizi affini

Si vedano CPV di maggior dettaglio

85310000-5

Servizi di assistenza sociale

Si vedano CPV di maggior dettaglio

85311000-2

Servizi di assistenza sociale con alloggio

D2

85312000-9

Servizi di assistenza sociale senza alloggio

D2

85320000-8

Servizi sociali

Si vedano CPV di maggior dettaglio

85321000-5

Servizi sociali amministrativi

D2

85322000-2

Programma di azione municipale

D2

85323000-9

Servizi sanitari municipali

D2

90400000-1

Servizi fognari

D2

90500000-2

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Si vedano CPV di maggior dettaglio

90510000-5

Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Si vedano CPV di maggior dettaglio

90511000-2

Servizi di raccolta di rifiuti

D3

90512000-9

Servizi di trasporto di rifiuti

D3

90513000-6

Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

D3

90514000-3

Servizi di riciclo dei rifiuti

D3

90520000-8

Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

D3

90523300-2

Servizi di sminamento

D3

90530000-1

Gestione di una discarica di rifiuti

D3

90600000-3

Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

Si vedano CPV di maggior dettaglio

90610000-6

Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

D3

90620000-9

Servizi di sgombero neve

D3

90630000-2

Servizi di lotta contro il gelo

D3

90640000-5

Servizi di pulizia a svuotamento di canali

D3

90670000-4

Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali

D3

90680000-7

Servizi di pulizia di spiane

D3

90690000-0

Servizi di rimozione di graffiti

D1

90700000-4

Servizi ambientali

D1

90900000-6

Servizi di pulizia e disinfestazione

D2

92300000-4

Servizi di intrattenimento

D1

92400000-5

Servizi di agenzie di stampa

D1

92500000-6

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

D1

92600000-7

Servizi sportivi

D1

92700000-8

Servizi di cybercafè

D3

98110000-7

Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate

D1

98200000-5

Servizi di consulenza in materia di pari opportunità

D1

98300000-6

Servizi vari

Si vedano CPV di maggior dettaglio

98310000-9

Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

D1

98310000-9

Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]

D3

98320000-2

Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici

D1

98330000-5

Servizi per il benessere fisico

D1

98340000-8

Servizi di alloggio e d’ufficio

Si vedano CPV di maggior dettaglio

98341000-5

Servizi di alloggio

Si vedano CPV di maggior dettaglio

98341100-6

Servizi di gestione alloggi

D3

98341110-9

Servizi di economia domestica

D3

98341120-2

Servizi di portineria

D3

98341130-5

Servizi di custodia di edifici

D3

98341140-8

Servizi di vigilanza di edifici

D3

98342000-2

Servizi connessi all’ambiente di lavoro

D3

98350000-1

Servizi connessi alle infrastrutture collettive

Si vedano CPV di maggior dettaglio

98351000-8

Servizi di gestione di parcheggi

D1

98360000-4

Servizi marini

D1

98370000-7

Servizi funerari e servizi affini

D1

98380000-0

Servizi di canile

D3

98390000-3

Altri servizi

Si vedano CPV di maggior dettaglio

98392000-7

Servizi di trasloco

D3

98393000-4

Servizi di sartoria

D2

98394000-1

Servizi di tappezzeria

D1

98395000-8

Servizi di fabbro

D1

11. La Tabella D.1. reca l’elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l’individuazione degli indici Istat di cui all’ articolo 60, comma 3, lettera b).

Tabella D1 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT

CPV

DESCRIZIONE CPV

TIPO INDICE (*) (**)

[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT – I

03100000-2

Prodotti dell’agricoltura e dell’orticoltura

PC

[0117] Vegetali

03211000-3

Cereali

PC

[0111] Pane e cereali

03212000-0

Patate e ortaggi secchi

PC

[0117] Vegetali

03221000-6

Ortaggi

PC

[0117] Vegetali

03222000-3

Frutta e frutta con guscio

PC

[0116] Frutta

03310000-5

Pesce, crostacei e prodotti acquatici

PC

[0113] Pesci e prodotti ittici

03320000-8

Bovini, bestiame e animali piccoli

PC

[0112] Carni

03330000-3

Prodotti di animali di allevamento

PC

[011410] Latte intero

09110000-3

Combustibili solidi

PC

[0454] Combustibili solidi

09120000-6

Combustibili gassosi

PC

[0452] Gas

09131000-6

Cherosene avio

PC

[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati

09132000-3

Benzina

PC

[07222] Benzina

09133000-0

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

PC

[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati

09134000-7

Gasoli

PC

[07221] Gasolio per mezzi di trasporto

09135000-4

Oli combustibili

PC

[07221] Gasolio per mezzi di trasporto

09200000-1

Prodotti derivati da petrolio,

PC

[07224] Lubrificanti carbone e oli

09310000-5

Elettricità

PC

[0451] Energia elettrica

09320000-8

Vapore, acqua calda e prodotti affini

PPI

[353] Fornitura di vapore e aria condizionata

09330000-1

Energia solare

PPI

[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

14200000-3

Sabbia e argilla

PPI

[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla

14300000-4

Prodotti inorganici chimici e

PPI

[201] Fabbricazione di fertilizzanti minerali prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

14400000-5

Sale e cloruro di sodio puro

PPI

[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca

14500000-6

Prodotti affini delle miniere e delle

PPI

[089] Estrazione di minerali cave da cave e miniere nca

14600000-7

Minerali metalliferi e leghe

PPI

[07] Estrazione di minerali metalliferi

14700000-8

Metalli di base

PPI

[07] Estrazione di minerali metalliferi

14800000-9

Prodotti vari di minerali non metallici

PPI

[08] Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere

15100000-9

Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

PC

[0112] Carni

15200000-0

Pesci preparati e conserve di pesce

PC

[0113] Pesci e prodotti ittici

15310000-4

Patate e prodotti a base di patate

PC

[01174] Patate

15320000-7

Succhi di frutta e di verdura

PC

[01223] Succhi di frutta e verdura

15331000-7

Verdura trasformata

PC

[0117] Vegetali

15332000-4

Frutta e noci trasformate

PC

[0116] Frutta

15400000-2

Oli e grassi animali o vegetali

PC

[0115] Oli e grassi

15500000-3

Prodotti lattiero-caseari

PC

[0114] Latte, formaggi e uova

15600000-4

Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei

PC

[0111] Pane e cereali

15700000-5

Mangimi per bestiame

PPI

[109] Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali

15800000-6

Prodotti alimentari vari

PC

[011] Prodotti Alimentari

15900000-7

Bevande, tabacco e prodotti affini

PC

[021] Bevande alcoliche

16100000-6

Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

16300000-8

Macchinari per la raccolta delle messi

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

16400000-9

Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

16500000-0

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

16600000-1

Macchinari specialistici per l’agricoltura o la silvicoltura

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

16700000-2

Trattori

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

16800000-3

Parti di macchinari per l’agricoltura e la silvicoltura

PPI

[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

18100000-0

Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

PPI

[1412] Confezione di indumenti da lavoro

18200000-1

Indumenti esterni

PPI

[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno

18300000-2

Indumenti

PPI

[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia

18400000-3

Indumenti speciali ed accessori

PPI

[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia

18500000-4

Gioielli, orologi e articoli affini

PC

[1231] Gioielleria ed orologeria

18600000-5

Pellicce e articoli di pelliccia

PPI

[142] Confezione di articoli in pelliccia

18800000-7

Calzature

PPI

[152] Fabbricazione di calzature

18900000-8

Bagagli, selleria, sacchi e borse

PPI

[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

19100000-7

Cuoio

PPI

[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce

19200000-8

Tessuti e articoli connessi

PPI

[13] Industrie tessili

19400000-0

Filati e filo tessile

PPI

[13] Industrie tessili

19500000-1

Materiali di gomma e plastica

PPI

[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

19600000-2

Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica

PPI

[13] Industrie tessili

19710000-6

Gomma sintetica

PPI

[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

19720000-9

Fibre sintetiche

PPI

[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

19730000-2

Fibre artificiali

PPI

[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

22200000-2

Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

PC

[0952] Giornali e periodici

22300000-3

Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati

PPI

[1812] Altra stampa

22400000-4

Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali

PPI

[1812] Altra stampa

22500000-5

Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa

PPI

[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

22600000-6

Inchiostri

PPI

[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

22800000-8

Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

PPI

[1812] Altra stampa

22900000-9

Stampati di vario tipo

PPI

[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone

24100000-5

Gas

PPI

[2011] Fabbricazione di gas industriali

24200000-6

Coloranti e pigmenti

PPI

[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti

24310000-0

Sostanze chimiche di base inorganiche

PPI

[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24320000-3

Prodotti chimici di base organici

PPI

[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

24400000-8

Fertilizzanti e composti azotati

PPI

[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

24500000-9

Materie plastiche in forme primarie

PPI

[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

24600000-0

Esplosivi

PPI

[2051] Fabbricazione di esplosivi

24910000-6

Colle

PPI

[2052] Fabbricazione di colle

24920000-9

Oli essenziali

PPI

[2053] Fabbricazione di oli essenziali

30100000-0

Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

PPI

[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

30120000-6

Fotocopiatrici e stampanti offset

PPI

[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche

30125000-1

Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]

PC

[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti)

30190000-7

Macchinari, attrezzature e forniture varie

PC

[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno

30197000-6

Attrezzatura minuta per uffici

PC

[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno

30199000-0

Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta

PC

[09541] Articoli di cartoleria

30200000-1

Apparecchiature informatiche e forniture

PPI

[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche

31100000-7

Motori, generatori e trasformatori elettrici

PPI

[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31200000-8

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica

PPI

[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità

31300000-9

Fili e cavi isolati

PPI

[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio

31400000-0

Accumulatori, pile e batterie primarie

PPI

[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

31500000-1

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

PPI

[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

31600000-2

Attrezzature e apparecchiature elettriche

PPI

[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

31700000-3

Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

PPI

[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

32200000-5

Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

32250000-0

Telefoni portatili

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

32300000-6

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell’immagine

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32320000-2

Apparecchiature audiovisive e televisive

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32323000-3

Schermi video

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32324000-0

Televisori

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32330000-5

Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32333200-8

Videocamere

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32340000-8

Microfoni e altoparlanti

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32350000-1

Parti di apparecchiature audio e video

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

32400000-7

Network

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

32500000-8

Materiali per telecomunicazioni

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

32521000-1

Cavi per telecomunicazioni

PPI

[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio

32552100-8

Apparecchi telefonici

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

32561000-3

Connessioni a fibre ottiche

PPI

[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica

32562000-0

Cavi a fibre ottiche

PPI

[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica

32572000-3

Cavi per comunicazioni

PPI

[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio

33110000-4

Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario

PPI

[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

33120000-7

Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione

PPI

[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

33130000-0

Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità

PPI

[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33140000-3

Materiali medici

PPI

[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33150000-6

Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica

PPI

[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

33160000-9

Tecnica operatoria

PPI

[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

33170000-2

Anestesia e rianimazione

PPI

[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

33180000-5

Sostegno funzionale

PPI

[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33190000-8

Dispositivi e prodotti medici vari

PPI

[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33700000-7

Prodotti per la cura personale

PC

[121] Beni e servizi per la cura della persona

33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

PC

[12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;

33720000-3

Rasoi e set per manicure o pedicure

PC

[12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;

33730000-6

Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici

PC

[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi

33740000-9

Prodotti per la cura delle mani e delle unghie

PC

[12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;

33750000-2

Prodotti per la cura dei neonati

PC

[0612] Altri prodotti medicali

33751000-9

Pannolini monouso

PPI

[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

33760000-5

Carta igienica, fazzoletti,

PPI

[1722] Fabbricazione di asciugamani e tovaglioli prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

33770000-8

Salviette igieniche di carta

PPI

[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

33790000-4

Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico

PPI

[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo

33900000-9

Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio

PPI

[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

34100000-8

Veicoli a motore

PPI

[291] Fabbricazione di autoveicoli

34200000-9

Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi

PPI

[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34300000-0

Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

PPI

[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

34410000-4

Motocicli

PPI

[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

34420000-7

Motoscooter e cicli con motori ausiliari

PPI

[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

34430000-0

Biciclette

PPI

[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

34980000-0

Biglietti di trasporto

PPI

[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici

34993000-4

Illuminazione stradale

PPI

[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

35111000-5

Attrezzature di lotta antincendio

PPI

[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

35112000-2

Attrezzature di salvataggio e di emergenza

PPI

[3299] Altre industrie manifatturiere nca

35113000-9

Attrezzature per la sicurezza

PPI

[3299] Altre industrie manifatturiere nca

35120000-1

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

PPI

[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

35800000-2

Attrezzature individuali e di supporto

PPI

[1412] Confezione di indumenti da lavoro

37300000-1

Strumenti musicali e loro parti

PPI

[322] Fabbricazione di strumenti musicali

37400000-2

Articoli ed attrezzature sportive

PPI

[323] Fabbricazione di articoli sportivi

37500000-3

Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera

PPI

[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli

37800000-6

Articoli per lavori di artigianato e artistici

PC

[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno

38100000-6

Strumenti per la navigazione e la meteorologia

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

38200000-7

Strumenti geologici e geofisici

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

38300000-8

Strumenti di misurazione

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

38400000-9

Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

38500000-0

Apparecchi di prova e controllo

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

38600000-1

Strumenti ottici

PPI

[267] Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

38700000-2

Registratori di presenza e simili; parchimetri

PPI

[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

38800000-3

Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza

PPI

[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

38900000-4

Strumenti vari di valutazione o prova

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

39100000-3

Mobili

PPI

[31] Fabbricazione di mobili

39200000-4

Arredamento

PC

[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici

42100000-0

Macchinari per la produzione e l’uso di energia meccanica

PPI

[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale

42200000-8

Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti

PPI

[2893] Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco

42300000-9

Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio

PPI

[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

42400000-0

Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti

PPI

[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

42500000-1

Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

PPI

[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

42600000-2

Macchine utensili

PPI

[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili

42700000-3

Macchinari per l’industria tessile, dell’abbigliamento e della concia

PPI

[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

42800000-4

Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone

PPI

[2895] Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

43100000-4

Macchine per l’industria mineraria

PPI

[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

43200000-5

Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

PPI

[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

43300000-6

Macchinari e attrezzature per costruzione

PPI

[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

43400000-7

Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia

PPI

[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

43500000-8

Veicoli cingolati

PPI

[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

43600000-9

Parti di macchine per miniere, cave e cantieri

PPI

[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

43700000-0

Macchinari per la metallurgia e loro parti

PPI

[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali

43800000-1

Impianti per officine

PPI

[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

44130000-0

Condotte fognarie

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

44140000-3

Prodotti connessi ai materiali da costruzione

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

44160000-9

Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

44170000-2

Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

44220000-8

Falegnameria per costruzioni

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

44230000-1

Carpenteria per costruzioni

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

44300000-3

Cavi, fili metallici e prodotti affini

PPI

[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato

44410000-7

Articoli per il bagno e la cucina

PPI

[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

44420000-0

Prodotti utilizzati nella costruzione

PPI

[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

44440000-6

Cuscinetti

PPI

[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)

44510000-8

Utensili

PPI

[2573] Fabbricazione di utensileria

44520000-1

Serrature, chiavi e cerniere

PPI

[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere

44530000-4

Elementi di fissaggio

PPI

[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria

44540000-7

Catene

PPI

[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

44550000-0

Molle

PPI

[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

44600000-6

Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

PPI

[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

44800000-8

Pitture, vernici e mastici

PPI

[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

44900000-9

Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia

PPI

[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia

48820000-2

Server

PPI

[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche

50100000-6

Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

PC

[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati

50210000-0

Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature

PPI

[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

50220000-3

Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature

PPI

[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferrotranviario (esclusi i loro motori)

50400000-9

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

PPI

[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

50413200-5

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

50500000-0

Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari

PPI

[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature

50610000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza

PPI

[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

50760000-0

Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici

PC

[04321] Servizi degli idraulici

51100000-3

Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51200000-4

Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51300000-5

Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51400000-6

Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51500000-7

Servizi di installazione di macchinari e attrezzature

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51600000-8

Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

51700000-9

Servizi di installazione di attrezzature antincendio

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51800000-0

Servizi di installazione di contenitori in metallo

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

51900000-1

Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo

PPI

[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

55100000-1

Servizi alberghieri

PC

[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili

55200000-2

Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere

PC

[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù; e simili

55400000-4

Servizi di mescita di bevande

PC

[111] Servizi di ristorazione

60120000-5

Servizi di taxi

PC

[07322] Trasporto passeggeri su taxi

60200000-0

Servizi di trasporto ferroviario

PC

[0731] Trasporto passeggeri su rotaia

60300000-1

Servizi di trasporto mediante condutture

PC

[0731] Trasporto passeggeri su rotaia

60440000-4

Servizi aerei e affini

PPS

[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale

63110000-3

Servizi di movimentazione e magazzinaggio

PPS

[5224] Movimentazione merci

63120000-6

Servizi di magazzinaggio e deposito merci

PPS

[521] Magazzinaggio e custodia

63520000-0

Servizi di agenzie di trasporto

PPS

[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti

63700000-6

Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d’acqua e aereo

PPS

[522] Attività di supporto ai trasporti

64100000-7

Servizi di poste e corriere

PPS

[53] Servizi postali e attività di corriere

64220000-4

Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati

PPS

[61]Telecomunicazioni

65100000-4

Erogazione di acqua e servizi connessi

PPI

[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

65200000-5

Erogazione di gas e servizi connessi

PPI

[352] Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

65300000-6

Erogazione di energia elettrica e servizi connessi

PPI

[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

71200000-0

Servizi architettonici e servizi affini

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

71317000-3

Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

71317200-5

Servizi sanitari e di sicurezza

PC

[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici

71400000-2

Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

71500000-3

Servizi connessi alla costruzione

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

71700000-5

Servizi di monitoraggio e controllo

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

71800000-6

Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

71900000-7

Servizi di laboratorio

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

72100000-6

Servizi di consulenza per attrezzature informatiche

PPS

[62]Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

72200000-7

Programmazione di software e servizi di consulenza

PPS

[62]Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

72300000-8

Servizi di elaborazione dati

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

72411000-4

Fornitori di servizi Internet (ISP)

PC

[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet

72412000-1

Fornitori di servizi di posta elettronica

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

72413000-8

Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WW)

PPS

[62]Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

72414000-5

Fornitori di motori di ricerca per il web

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

72415000-2

Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

72416000-9

Fornitori di servizi di applicazioni

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

72417000-6

Nomi di dominio di Internet

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

72420000-0

Servizi di programmazione di Internet

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

72600000-6

Servizi di consulenza e assistenza informatica

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

72700000-7

Servizi per rete informatica

PPS

[61] Telecomunicazioni

72800000-8

Servizi di audit e collaudo informatico

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

72900000-9

Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

79100000-5

Servizi giuridici

PPS

[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)

79200000-6

Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali

PPS

[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)

79223000-3

Servizi di agenti di dogana

PPS

[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti

79500000-9

Servizi di ufficio

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79511000-9

Servizi di operatore telefonico

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79512000-6

Centro di raccolta delle chiamate

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79530000-8

Servizi di traduzione

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79540000-1

Servizi di interpretariato

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79600000-0

Servizi di assunzione

PPS

[78] Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

79800000-2

Servizi di stampa e affini

PPI

[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati

79930000-2

Servizi di design specializzato

PPS

[71] Attività degli studi, di, architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

79960000-1

Servizi fotografici e servizi ausiliari

PC

[09425] Servizi per la fotografia

79994000-8

Servizi di amministrazione contratti

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79995000-5

Servizi di amministrazione di biblioteche

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

79998000-6

Servizi di assistenza professionale

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

79999000-3

Servizi di scansione e fatturazione

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

80500000-9

Servizi di formazione

PC

[105] Corsi d’istruzione e di formazione

85110000-3

Servizi ospedalieri e affini

PC

[063] Servizi ospedalieri

85200000-1

Servizi veterinari

PC

[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici

90690000-0

Servizi di rimozione di graffiti

PPS

[812] Attività di, pulizia e disinfestazione

90700000-4

Servizi ambientali

PPS

[71] Attività degli studi, di, architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

92300000-4

Servizi di intrattenimento

PC

[094] Servizi ricreativi e culturali

92400000-5

Servizi di agenzie di stampa

PPS

[639] Altre attività dei servizi d’informazione

92500000-6

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

PC

[0942] Servizi culturali

92600000-7

Servizi sportivi

PC

[0941] Servizi ricreativi e

98110000-7

Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

98200000-5

Servizi di consulenza in materia di pari opportunità

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

98310000-9

Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

PC

[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti

98320000-2

Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici

PC

[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza

98330000-5

Servizi per il benessere fisico

PC

[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie

98351000-8

Servizi di gestione di parcheggi

PPS

[522] Attività di supporto ai trasporti

98360000-4

Servizi marini

PPS

[522] Attività di supporto ai trasporti

98370000-7

Servizi funerari e servizi affini

PC

[12703] Servizi funebri

98394000-1

Servizi di tappezzeria

PPI

[3109] Fabbricazione di altri mobili

98395000-8

Servizi di fabbro

PPI

[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.

Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici fomiti per il mercato interno ( ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB)

** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO

12. La Tabella D.2. reca l’elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).

A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

TABELLA D2

ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O più INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI

CPV

DESCRIZIONE CPV

TIPO INDICE (*)(**)

[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT – I

TIPO INDICE (*)(**)

[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT – I

TIPO INDICE (*)(**)

[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT – I

22100000-1

Libri, opuscoli e pieghevoli

PC

[0951] Libri

PPI

[1812] Altra stampa

   

30197630-1

Carta da stampa

PC

[09541] Articoli di cartoleria

PPI

[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici

   

32323500-8

Sistema di videosorveglianza

PPI

[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

   

34920000-2

Attrezzature stradali

PPI

[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

PPI

[259) Fabbricazione di altri prodotti in metallo

PPI

[274) Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

34930000-5

Attrezzature marittime

PPI

[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

PPI

[259) Fabbricazione di altri prodotti in metallo

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e ottici

34940000-8

Attrezzature ferroviarie

PPI

[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

PPI

[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

34950000-1

Strutture portanti

PPI

[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

PPI

[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo

   

34960000-4

Apparecchia ture aeroportuali

PPI

[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

PPI

[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

34970000-7

Attrezzature di monitoraggi o del traffico

PPI

[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi, apparecchi di misurazione e orologi

PPI

[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

34990000-3

Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione

PPI

[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

PPI

[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

   

34992000-7

Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi

PPI

[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo;

PPI

[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

   

39300000-5

Attrezzature varie

PC

[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici [052] Articoli tessili per la casa [053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa

[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa

PPI

[31] Fabbricazione di mobili [1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico [204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

   

39500000-7

Articoli tessili

PC

[052] Articoli tessili per la casa

PPI

[1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

   

39700000-9

Apparecchi domestici

PC

[053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa

PPI

[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

   

39800000-0

Prodotti per pulire e lucidare

PC

[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa

PPI

[204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

   

41100000-0

Acqua naturale

PC

[0441] Fornitura acqua;

[01221] Acque minerali

PPI

[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

   

42900000-5

Macchinari vari per usi generali e specifici

PPI

[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale

[2812] Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

[2813] Fabbricazione di altre pompe e compressori

[2814] Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)

PPI

[282] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

PPI

[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore

[2825] Fabbricazione

di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione [2829]

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca [263]

Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

44111000-1

Materiali da costruzione

PPI

[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro;

[2311] Fabbricazione di vetro piano;

[2312] Lavorazione e trasformazione del vetro piano;

[2313] Fabbricazione di vetro

cavo; [2314]

Fabbricazione di fibre di vetro; [2319]

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo; [232]

Fabbricazione di prodotti refrattari; [233]

Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta; [2331]

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti; [2332]

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta;

PPI

[234] Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica;

[2341] Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

[2343] Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;

[2344] Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;

[2349] Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;

[235] Produzione di cemento, calce e gesso;

[2351] Produzione di cemento;

[2352] Produzione di calce e gesso;

PPI

[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso;

[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia;

[2362] Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia;

[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso;

[2364] Produzione di malta;

[2365] Fabbricazione di prodotti in fibrocemento;

[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;

[237] Taglio, modellatura e finitura di pietre;

[239] Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca;

[2391] Produzione di prodotti abrasivi;

[2399] Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

44112000-8

Strutture varie di costruzioni

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

PPI

[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

44113000-5

Materiali per costruzione stradale

PPI

[192] Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

PPI

[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla

   

44114000-2

Calcestruzzo

PPI

[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

PPI

[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

44115000-9

Impianti per edifici

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

PPI

[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia

   

44190000-8

Materiali da costruzione vari

PPI

[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature

PPI

[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

44211000-2

Edifici prefabbricati

PPI

[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

PPI

[2361 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

44212000-9

Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati

PPI

[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

PPI

[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

PPI

[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

44430000-3

Protezioni blindate

PPI

[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo

PPI

[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

   

44460000-2

Puntelli e travi per miniera

PPI

[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

PPI

[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

   

44470000-5

Prodotti in ghisa

PPI

[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

PPI

[2451] Fusione di ghisa

   

44480000-8

Attrezzature varie di protezione antincendio

PPI

[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

PPI

[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

   

45500000-2

Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore

PPS

[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

IR

[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f) [NB: Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore]

   

48100000-9

Pacchetti software specifici per l’industria

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

48200000-0

Pacchetti software per reti, Internet e intranet

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB:

suggerito per software in cloud SaaS]

   

48300000-1

Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

48400000-2

Pacchetti software per transazioni commerciali e personali

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

[NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

48500000-3

Pacchetti software di comunicazione e multimedia

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività

connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

48600000-4

Pacchetti software operativi e base dati

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud Saas]

   

48700000-5

Utilities per pacchetti software

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

48800000-6

Sistemi e server di informazione

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

48900000-7

Pacchetti software e sistemi informatici vari

PPS

[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web

[NB: suggerito per software in cloud SaaS]

   

50240000-9

Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature

PPI

[3315] Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

PPI

[3312] Riparazione e manutenzione di macchinari

   

50711000-2

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

PC

[04322] Servizi degli elettricisti

PPI

[271] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

IR

[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

50712000-9

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici

PC

[0432] Servizi per la riparazione e manutenzione della casa

PPI

[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

IR

[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e. installazione

50720000-8

Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

PC

[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento

IR

[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

PC

[00ST] Indice generale senza tabacchi

50730000-1

Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento

PC

[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento

IR

[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

PC

[00ST] Indice generale senza tabacchi

50820000-9

Servizi di riparazione di articoli in cuoio

PPI

[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce

IR

[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce

   

50830000-2

Servizi di riparazione di indumenti e tessuti

PC

[03142] Riparazione e noleggio abiti

PPI

[13] Industrie tessili

   

60100000-9

Servizi di trasporto terrestre

PC

[0732] Trasporlo passeggeri su strada

PPS

[49] Trasporto terrestre e trasporlo mediante

condotte

   

60180000-3

Noleggio di veicoli per trasporlo merci con autista.

PPS

[494] Trasporlo di merci su strada e servizi di

trasloco;

PPS

[771] Noleggio di autoveicoli

   

60400000-2

Servizi di trasporlo aereo

PC

[0733] Trasporlo aereo passeggeri

PPS

[511] Trasporlo aereo di passeggeri

PPS

[512] Trasporlo aereo di merce trasporto spaziale

60600000-4

Trasporli e servizi affini pervia d’acqua

PC

[0734] Trasporlo marittimo e per vie d’acqua interne

PPS

[50] Trasporlo marittimo e pervie d’acqua

   

63510000-7

Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini

IR

[79] Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operatore servizi di prenotazione e attività connesse

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

   

64210000-1

Servizi telefonici e di trasmissione dati

PPS

[611] Telecomunica zioni fisse

PPS

[612] Telecomunicazioni mobili

   

65500000-8

Servizi di lettura contatori

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle

imprese

IR

[829] Servizi di supporto alle imprese nca

PC

[00ST] indice generale tabacchi

71300000-1

Servizi di ingegneria

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

   

71600000-4

Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

PPS

[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

   

72500000-0

Servizi informatici

PPS

[62] Produzione

di software, consulenza informatica e attività connesse

PPS

[631] Elaborazione

dei dati, hosting e attività connesse, portali web

   

75100000-7

Servizi di pubblica amministrazione

PC

[00ST] indice generale senza

tabacchi

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

   

75200000-8

Servizi forniti all’intera collettività

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

   

7940000-8

Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

   

79700000-1

Servizi di investigazione e sicurezza

PPS

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

IR

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

79940000-5

Servizi di organismi di riscossione

PPS

[82] Attività di supporto perle funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

IR

[829] Servizi di supporto alle imprese nca

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

79950000-8

Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e imprese

IR

[823] Organizzazione di convegni e fiere

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

79970000-4

Servizi di editoria

PPI

[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati

IR

[581] Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali

   

79991000-7

Servizi di gestione delle scorte

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

   

79992000-4

Servizi di accoglienza

PPS

[82] Attività di supporto perle funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

   

79993000-1

Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

   

79996000-2

Servizi di organizzazione commerciale

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e supporto alle imprese

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale

   

79997000-9

Servizi di viaggi commerciali

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

IR

[79] Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

85311000-2

Servizi di assistenza sociale con alloggio

PC

[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili

IR

[87] Servizi di assistenza sociale residenziale

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

85312000-9

Servizi di assistenza sociale senza alloggio

PC

[1240] Assistenza sociale

IR

[88] Assistenza sociale non residenziale

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

85321000-5

Servizi sociali amministrativi

PC

[1240] Assistenza sociale

IR

[88] Assistenza sociale non residenziale

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

85322000-2

Programma di azione municipale

PC

[1240] Assistenza sociale

IR

[88] Assistenza sociale non residenziale

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

85323000-9

Servizi sanitari municipali

PC

[06] — servizi sanitari e spese per la salute

IR

[86] Assistenza sanitaria

[87] Servizi di assistenza sociale residenziale

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

90400000-1

Servizi fognari

PC

[0443] Raccolta acque di scarico

IR

[37] Gestione delle reti fognarie

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

90900000-6

Servizi di pulizia e disinfestazione

PPS

[812] Attività di pulizia e disinfestazione

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[812] Attività di pulizia e disinfestazione

98393000-4

Servizi di sartoria

PC

[03142] Riparazione e noleggio abiti

PPI

[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno

   

* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi. Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici fomiti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB).

** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO. 13. La Tabella D.3. reca l’elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).

A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.

TABELLA D3 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT

CPV

DESCRIZIONE CPV

TIPO INDICE (*)(**)

[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT – I1

TIPO INDICE (*)(**)

[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT – I2

TIPO INDICE (*)(**)

[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT – I3

50232000-0

Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

PPI

[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

IR

[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

   

50310000-1

Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio

PPI

[2823] Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche

PPI

[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature

IR

[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

50312000-5

Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica

PPI

[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche

IR

[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

   

50320000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali

PPI

[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche

IR

[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

   

50330000-7

Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

IR

[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

   

50331000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

IR

[61] Telecomunicazioni

   

503320001

Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

IR

[61] Telecomunicazioni

   

50333000-8

Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

IR

[61] Telecomunicazioni

   

50334000-5

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

IR

[61] Telecomunicazioni

   

50334140-8

Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici

PC

[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax

PPI

[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

IR

[61] Telecomunicazioni

50340000-0

Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche

PPI

[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche

ed ottiche

PPI

[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

IR

[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

50740000-4

Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili

PPI

[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

IR

[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

   

50750000-7

Servizi di manutenzione di ascensori

PPI

[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

IR

[432] Installazione di impianti elettri ci, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

   

50850000-8

Servizi di riparazione e manutenzione di mobili

PPI

[31] Fabbricazione di mobili

IR

[31] Fabbricazione di mobili

   

50860000-1

Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali

PPI

[322] Fabbricazione di strumenti musicali

IR

[322] Fabbricazione di strumenti musicali

   

55300000-3

Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

PC

[01] — prodotti alimentari e bevande analcoliche

PC

[00ST] Indice generale senza tabacchi

IR

[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

55500000-5

Servizi di mensa e servizi di catering

PC

[01] — prodotti alimentari e bevande analcoliche

PC

[00ST] Indice generale senza tabacchi

IR

[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

55900000-9

Servizi di vendita al dettaglio

PC

[00ST] Indice generale senza tabacchi

IR

[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

   

77100000-1

Servizi agricoli

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

PPS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;

77200000-2

Servizi forestali

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

PPS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;

77300000-3

Servizi di orticoltura

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[813] Cura e manutenzione del paesaggio

PPS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;

77400000-4

Servizi zoologici

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

   

77500000-5

Servizi zootecnici

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

   

77600000-6

Servizi di caccia

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

   

77700000-7

Servizi connessi alla pesca

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

   

77800000-8

Servizi connessi all’acquacoltura

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

   

77900000-9

Servizi connessi all’apicoltura

PC

[00ST] indice generale senza

tabacchi

IR

[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca

   

79310000-0

Servizi di ricerche di mercato

PPS

[702] Attività di consulenza gestionale [82] Attività di supporto

per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[732] Ricerche di mercato e sondaggi di, opinione

79311210-2

Servizi di indagini telefoniche

PPS

[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[822] Attività dei cali center

79920000-9

Servizi di imballaggio e servizi affini

PPS

[82]Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

PPI

[1624] Fabbricazione di imballaggi in legno;

[2592] Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo;

[2222] Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;

[1721] Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone;

IR

[829] Servizi di supporto alle imprese nca

85111000-0

Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]

IR

[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

PPI

[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

PPI

[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)

90511000-2

Servizi di raccolta di rifiuti

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali

90512000-9

Servizi di trasporto di rifiuti

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali

90513000-6

Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali

   

90514000-3

Servizi di riciclo dei rifiuti

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali

   

90520000-8

Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali

90523300-2

Servizi di sminamento

PPS

[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

IR

[390] Attività di risanamento e altri servizi digestione dei rifiuti

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

90530000-1

Gestione di una discarica di rifiuti

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei Materiali

   

90610000-6

Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

90620000-9

Servizi di sgombero neve

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

90630000-2

Servizi di lotta contro il gelo

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

90640000-5

Servizi di pulizia a svuotamento di canali

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

90670000-4

Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

90680000-7

Servizi di pulizia di spiagge

PC

[00ST] indice generale senza

tabacchi

PPS

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]

Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

92700000-8

Servizi di cybercafè

PPS

[61] Telecomunicazioni

PC

[00ST] indice generale senza

tabacchi

   

98310000-9

Servizi di lavano/o o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]

IR

[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

PPI

[13] Industrie tessili

PPI

[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIO NI (b-e)

98341100-6

Servizi di gestione alloggi

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio

IR

[811] Servizi integrati di gestione agli edifici

98341110-9

Servizi di economia domestica

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio

IR

[811] Servizi integrati di gestione agli edifici

98341120-2

Servizi di portineria

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici;

[80]Servizi di vigilanza e investigazione

PPS

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

98341130-5

Servizi di custodia di edifici

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici;

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

PPS

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

98341140-8

Servizi di vigilanza di edifici

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

PPS

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

IR

[80] Servizi di vigilanza e investigazione

98342000-2

Servizi connessi all’ambiente di lavoro

PC

[00ST]indice generale senza tabacchi

IR

[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio

   

98380000-0

Servizi di canile

PC

[00ST] indice generale senza tabacchi

IR

[9609] Attività di servizi per la persona nca

   

98392000-7

Servizi di trasloco

PPS

[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

IR

[52] Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

   

*PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’ industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi, IR – indici di retribuzione.

Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici fomiti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB).

** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO.”.

a87
 
 
 
 

1. All’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’intestazione è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)».

a88
 
 
 
 

1. All’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 193, comma 16, dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;

2) al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture di cui all’Allegato I.9 al codice.»;

c) all’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della progettazione e dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;

d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8. – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;

c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1.»;

e) all’articolo 11:

1) al comma 2:

1.1. all’alinea, le parole: «può valutare» sono sostituite dalla seguente: «valuta»;

1.2. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1;»;

1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

b-ter) l’efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.»;

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;

b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l’efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.

4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell’articolo 63, comma 11 del codice.»;

f) dopo l’articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

«Articolo 13-bis – (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)

1. è istituito presso l’ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell’ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) monitora l’attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell’articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all’articolo 62, comma 10;

b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza;

c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;

d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;

e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;

f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.

3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.

Articolo 13-ter – (Disposizioni transitorie)

1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall’ANAC all’esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell’articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall’ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all’articolo 11.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l’esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell’attribuzione del livello di qualificazione per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.»;

g) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A – Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC

5 punti

Nuovi criteri di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)

10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi:

– Media ≤ 80: 7 punti;

– 80 < Media ≤ 115: 5 punti;

– Media > 115: 0 punti

Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate

5 punti

»

h) la Tabella B è sostituita dalla seguente:

«Tabella B – Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC

5 punti

Nuovi criteri di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)

10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi:

– Media ≤ 80: 7 punti;

– 80 < Media ≤ 115: 5 punti;

– Media > 115: 0 punti

Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate

5 punti

»

i) la Tabella C è sostituita dalla seguente:

«Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

Descrizione

Indicatori elementari

peso

Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)

INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS

I53_1 – Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA

I53_1b – Numero dirigenti SOS

I53_1c – Numero funzionari SOS

I53_1d – Numero impiegati SOS

I53_2 – Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS

I53_3 – Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS

I53_4 – Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS

I53_5 – Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS

I53_6 – Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS

I53_7 – Numero dipendenti MASTER II dottorato SOS /numero dipendenti SOS

I53_8 – Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS

I53_9 – Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS

I53_prod – Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS

INDICATORI ELEMENTARI 5.3

(peso w1=15);

(peso w1b=15);

(peso w1c=15)

(peso w1d =15)

(peso w2=10);

(peso w3=8);

(peso w4=5);

(peso w5=13);

(peso w6=11);

(peso w7=13);

(peso w8=11);

(peso w9=11);

(peso w1prod = 75)

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS

I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS

I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

(peso 20)

(peso 60)

(peso 120)

Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

I55_1 – Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall’analisi di regressione)

5.5 TEMPI AFFIDAMENTO

I55_2 – Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l’analisi di regressione

5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE

I55_3 – Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE

(peso 85)

(peso 10)

(peso 5)

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità

I56_1 – Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell’esito/Numero gare bandite;

I56_2 – numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);

(peso 50)

(peso 50)

»;

l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:

«Tabella C-bis – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di lavori

Requisiti/Livelli qualificazione

Livello base – L3*

Livello intermedio – L2*

Livello avanzato – L1*

Rispetto dei tempi pagamento

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Comunicazioni ANAC

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 – entro 4 mesi dall’impegno

Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione

Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all’articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture

Tabella C-ter – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di servizi e forniture

Requisiti/Livelli qualificazione

Livello base – L3*

Livello intermedio – L2*

Livello avanzato – L1*

Rispetto dei tempi pagamento

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Comunicazioni ANAC

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 – entro 4 mesi dall’impegno

Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione

Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all’articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture».

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Art. 89 – Inserimento dell’Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Accordo di collaborazione
 
 
 
 

1. Dopo l’allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione

(articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 1 – (Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.

Articolo 2 – (Parti dell’accordo e soggetti della collaborazione)

1. L’accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell’esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell’oggetto e degli obiettivi dell’accordo. L’accordo è aperto all’adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.

2. Sono parti dell’accordo:

a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell’articolo 43 del codice;

b) l’appaltatore;

c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell’appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell’oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell’esecuzione. L’accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.

4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l’accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell’accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.

5. Fatta salva l’autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell’esecuzione dell’accordo:

a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;

b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l’andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell’accordo.

Articolo 3 – (Struttura e contenuti dell’accordo di collaborazione)

1. L’accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:

a) l’oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;

b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;

c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;

d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;

e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi meccanismi di operatività;

f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;

g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo.

2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell’appalto a cui si riferisce l’accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell’accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.

3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l’oggetto e le caratteristiche specifiche dell’appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.

4. Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all’appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all’articolo 108, comma 7, terzo periodo.

5. L’accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l’individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.

6. L’accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.

7. L’accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell’accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.

8. Le premialità possono consistere:

a) nell’inserimento degli operatori economici aderenti all’accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;

b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;

c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l’articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell’obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico dell’intervento;

d) in premi reputazionali consistenti nell’attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del codice.

9. Le parti definiscono nell’accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L’accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.

Articolo 4 – (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

1. L’accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall’accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell’accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l’accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.

2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell’accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».

a90
 
 
 
 

1. All’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

a91
 
 
 
 

1. All’Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 5, la parola: «RID» è sostituita dalla seguente: «SEPA»;

b) all’articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,»,

c) all’articolo 17, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»;

d) all’articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole: «in ciascuna delle categorie scorporabili» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di determinare la cifra di affari complessiva»;

e) all’articolo 24:

1) al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» è soppressa;

2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l’intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l’intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.»;

f) all’articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.»;

g) all’articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».

a92
 
 
 
 

1. All’Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l’ambiente di condivisione dati.»;

b) all’articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L’Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice.»;

c) all’articolo 12:

1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l’affidabilità, l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;

3) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l’esecutore.»;

4) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;

d) all’articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l’attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell’articolo 116, comma 4.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.

2-ter. Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.»;

e) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

«Articolo 29-bis. – Compenso della segreteria

1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all’articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;

f) all’articolo 32:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, anche»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».

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1. All’Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «dall’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 10»;

b) all’articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;

c) all’articolo 13, comma 2, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»;

d) all’articolo 16:

1) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «è redatta da archeologi» sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.»;

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Qualora, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera b), l’affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all’articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l’integrazione della progettazione in corso d’opera.»;

e) all’articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «scheda tecnica di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «relazione di cui all’articolo 16».

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1. L’allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Allegato V.2 – Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1 – Formazione del collegio e compensi

1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l’articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 1000 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 1000 milioni di euro».

5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell’opera, nonché all’esito e alla durata dell’impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l’erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Articolo 2 – Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell’ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all’incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l’accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) dirigente o funzionario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.

3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

a) si trovino in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice;

b) versino in una situazione d’incompatibilità ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l’operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l’attività sia stata svolta nell’ambito di organi collegiali consiliari;

c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell’affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

d) abbiano svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio.

4. La sussistenza di cause d’incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile.

Articolo 3 – Costituzione e insediamento del Collegio

1. Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2. Il CCT si intende costituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all’atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d’insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta d’insediamento, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.

5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.

Articolo 4. – Decisioni del collegio consultivo tecnico

1. Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l’appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

2. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d’insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d’ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l’andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Articolo 5. – Decadenze, dimissioni e revoca

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell’adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all’articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Articolo 6 – Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

2. L’Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del codice.

3. L’accesso agli atti detenuti dall’Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.

4. L’Osservatorio del CCT cura la tenuta dell’elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di presidente del CCT di cui all’articolo 2, comma 2.

Articolo 7 – Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

1. Il collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell’articolo 1.

2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l’intero contratto. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l’importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

3. Quando un’opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all’affidamento del contratto, ai sensi dell’articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all’articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.

Articolo 8 – Segreteria tecnico amministrativa

1. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.

2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.».

a95
 
 
 
 

1. All’articolo 1, comma 1, dell’Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;

n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

a96
Art. 96 – Clausola di invarianza finanziaria
 
 
 
 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

a97
Art. 97 – Entrata in vigore
 
 
 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.