D.L. n. 124/2023 del 19.09.2023 [coesione], conv. da Legge 162/2023

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione.

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

(Nota bene: se il provvedimento è riportato per estratto, i seguenti dati si riferiscono alle sole norme riportate in estratto)

Tipo di provvedimento: Decreto-legge. Numero: 124. Data: 19/09/2023.

Pubblicazione: 19/09/2023 (GURI, s.g. n. 219)

Entrata in vigore:
20/09/2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 23)

Conversione: convertito (Legge di conversione 162/2023)

Modificato da:
Declaratorie di illegittimità:
Riferimenti:
Attua:
Attuato da:

Vigenza/efficacia: Solo modificante

Ultimo aggiornamento: 16/11/2023 (data di conversione)

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di rafforzare ulteriormente l’attivita’ di programmazione, di coordinamento e di supporto all’attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche’ di favorire l’integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l’utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonche’ a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonche’ di introdurre misure per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l’istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonche’ delle aree interne del Paese;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell’isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 7 settembre e del 18 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, dell’economia e delle finanze, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della sicurezza energetica, della cultura, per la protezione civile e le politiche del mare e della difesa;

Emana

il seguente decreto-legge:

a17
Art. 17 – Disposizioni in materia di investimenti
 
 
 

6. All’articolo 1, comma 1, lettera m), dell’Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».

(comma rettificato dalla Legge di conversione 162/2023)

 
Testo iniziale
 

Art. 17 – Disposizioni in materia di investimenti

6. All’articolo 1, comma 1, lettera m), dell’Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».

 
RET

Art. 17 – Disposizioni in materia di investimenti

6. All’articolo 1, comma 1, lettera m), dell’Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».

a23
Art. 23 – Entrata in vigore
 
 
 
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.