IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’articolo 45;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell’esecuzione dei contratti da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 88803 del 30 maggio 2022, riscontrata con nota 7784 del 6 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;
Adotta il seguente regolamento: