Articolo 1
1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
…
All’articolo 4:
al comma 2:
alla lettera b):
al numero 1.1), dopo le parole: «o il socio unico» sono inserite le seguenti: «persona fisica»;
al numero 1.2), le parole: «gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le parole: «il direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore tecnico» e le parole: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza» dalle seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza»;
il numero 1.4) e’ soppresso;
il numero 1.7) e’ soppresso;
al numero 1.9), la parola: «eliminate» e’ sostituita dalla seguente: «soppresse»;
al numero 2), la parola: «limitatamente» e’ sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»;
al numero 4), capoverso 2:
al secondo periodo, le parole: «le condanne quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione»;
il terzo periodo e’ soppresso;
al sesto periodo, le parole: «con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;
dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: “attivita’ di qualificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando l’inderogabilita’ dei minimi tariffari”»;
dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorita’ nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11″»;
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) all’articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice e’ effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″»;
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all’articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento”;
e-ter) all’articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “Alle procedure ristrette,” sono inserite le seguenti: “per l’affidamento di lavori,”»;
dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
«g-bis) all’articolo 62, comma 1, dopo le parole: “Nelle procedure ristrette relative a” sono inserite le seguenti: “servizi o forniture, ovvero a”»;
dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) all’articolo 81, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. L’offerta migliore e’ altresi’ determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
i-ter) all’articolo 87, comma 2, la lettera g) e’ abrogata»;
alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole: «di cui all’articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;
dopo la lettera m) e’ inserita la seguente:
«m-bis) all’articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: “ventimila euro” sono sostituite dalle seguenti: “quarantamila euro”»;
alla lettera o):
all’alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;
al capoverso comma 4, le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»;
alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
«2-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e’ altresi’ rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita’ istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare”;
2-ter) al comma 5, il primo periodo e’ soppresso»;
alla lettera s):
il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) al comma 3, il terzo periodo e’ soppresso»;
dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:
«1-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita’ delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita’”»;
il numero 3) e’ sostituito dal seguente:
«3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo’ disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo’ trovare applicazione anche con riguardo a piu’ progetti definitivi parziali dell’opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validita’ della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all’intera opera”»;
alla lettera t):
al numero 1) e’ premesso il seguente:
«01) al comma 5, primo periodo, le parole: “nei tempi previsti dall’articolo 166.” sono sostituite dalle seguenti: “nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalita’ previste dall’articolo 165, comma 4.”»;
al numero 2), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»;
alla lettera u):
al numero 1) sono premessi i seguenti:
«01) nella rubrica, la parola: “definitivo” e’ sostituita dalla seguente: “preliminare”;
02) al comma 1, primo periodo, le parole: “di cui all’articolo 166” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 165”»;
il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) al comma 2, secondo periodo, le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto preliminare” e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: “In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare”»;
il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
«2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; al terzo periodo, le parole: “il progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare”»;
il numero 3) e’ sostituito dal seguente:
«3) al comma 4, primo periodo, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno” e le parole: “ricezione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “ricezione del progetto preliminare”»;
dopo il numero 3) e’ inserito il seguente:
«3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: “con la localizzazione” e le parole: “individuati nel progetto preliminare laddove gia’ approvato” sono soppresse»;
il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) al comma 6, primo periodo, le parole: “progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “progetto preliminare” e le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”»;
la lettera v) e’ sostituita dalla seguente:
«v) all’articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi” sono inserite le seguenti: “ovvero l’utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”»;
alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;
la lettera cc) e’ sostituita dalla seguente:
«cc) all’articolo 189:
1) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonche’ quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie”;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: “di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonche'”»;
alla lettera dd), le parole: «un milione e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;
alla lettera gg):
al numero 1) e’ premesso il seguente:
«01) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale”»;
al numero 4), la parola: «composizione» e’ sostituita dalla seguente: «commissione»;
alla lettera ii):
all’alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» e’ sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «104» e’ sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le parole: «non superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quintuplo»;
alla lettera ll):
dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:
«1-bis) al comma 15, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”»;
al numero 3), capoverso 20-bis le parole: «all’articolo 122» sono sostituite dalla seguenti: «agli articoli 122»;
alla lettera mm):
al numero 1), le parole «le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all’ 8 per cento”»;
al numero 2), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori»;
al numero 3), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori»;
la lettera nn) e’ sostituita dalla seguente:
«nn) all’allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: “responsabile della condotta dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”;
2) prima delle parole: “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori” e’ inserita la seguente tabella:
“Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
| Impresa | Codice fiscale | Categoria | Importo in cifre | Importo in lettere |
“»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all’applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa’ operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorita’»;
al comma 7, le parole: «si applicano ai progetti preliminari non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano ai progetti preliminari gia’ approvati»;
al comma 10, la parola: «u)» e’ soppressa;
dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data»;
al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «in modalita’ tematica» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del 2000» dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;
dopo il comma 14 e’ inserito il seguente:
«14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa’ in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita’ contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;
al comma 15:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all’articolo 16, il comma 2 e’ abrogato;
a-ter) all’articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;
a-quater) all’articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;
a-quinquies) all’articolo 92, comma 2, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”»;
alla lettera b), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;
dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 267, comma 10, le parole: “secondo periodo,” sono soppresse»;
alla lettera c):
i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la validita’ dei contratti gia’ stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione e’ prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o piu’ categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34”;
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e, al secondo periodo, le parole: “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse»;
dopo il numero 2) e’ inserito il seguente:
«2-bis) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
“12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento”»;
i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
«3) al comma 14, al primo periodo, la parola: “centottantesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo” e le parole: “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5”;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: “centottantunesimo” e’ sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo” e le parole “OG 10,” e “OS 20,” sono soppresse; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5″»;
al numero 7), le parole: «n. 554 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;
dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) all’allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali”»;
…