Decreto legge n. 69/2013 del 21.6.2013 conv. Legge n. 98/2013 del 9.8.2013 (“fare”) – ult. agg.

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

(convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98)

Norme di modifica

[spoiler title=’Scheda del provvedimento’ style=’green’ collapse_link=’true’]

Pubblicazione:

  • il D.L., in s.o. n. 50 alla GURI, s.g., n. 144 del 21.6.2013;
  • la Legge di conversione, in s.o. n. 63 alla GURI, s.g., n. 194 del 20.8.2013.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 22.6.2013 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 86);
  • la Legge di conversione, dal 21.8.2013 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni (successive alla conversione):

Rettifiche (successive alla conversione): –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: –

Attuazione: –

Vigenza: norme di modifica.

Ultimo aggiornamento: 20.8.2013 (data di pubblicazione della Legge di conversione).

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INDICE

Preambolo


Art. 19 – Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

Art. 26 – Proroghe in materia di appalti pubblici
Art. 26-bis – Suddivisione in lotti
Art. 26-ter – Anticipazione del prezzo
Art. 27 – Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali

Art. 28 – Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento

Art. 31 – Semplificazioni in materia di DURC
Art. 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Art. 47-bis – Misure per garantire la piena funzionalita’ e semplificare l’attivita’ della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Art. 49-ter – Semplificazioni per i contratti pubblici

Art. 86 – Entrata in vigore

In appendice

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonche’ misure per l’efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l’integrazione e per le pari opportunita’, lo sport e le politiche giovanili;

emana il seguente decreto-legge:

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Omissis
Articolo 19 – Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

[Elenco aggiornamenti: 1) D.L. 133/2014 conv. Legge 164/2014; 2) D.Lgs. 56/2017]

(articolo modificato in sede di conversione [con modifiche al co. 1, lett. a), n. 2, e al co. 2; oltre talune rettifiche); poi modificato come da note seguenti) 

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS)”;

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. jj)])

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(comma modificato dal D.L. 133/2014 conv. Legge 164/2014 [art. 2, co. 4]); poi abrogato dal D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. jj)])

3 ss. [Omissis]

[spoiler title=’Testi storici successivi alla conversione – sintesi’ style=’default’ collapse_link=’true’]

Testo iniziale a seguito della conversione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS)”;

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 ss. [Omissis]

A seguito del D.L. 133/2014 conv. Legge 164/2014

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A seguito del D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. jj)]

[abrogazione dei comma 1 e 2]

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[spoiler title=’Testi storici successivi alla conversione – tabella’ style=’default’ collapse_link=’true’]

Testo iniziale a seguito della conversione

A seguito del D.L. 133/2014 conv. Legge 164/2014

A seguito del D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. jj)]

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS)”;

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 ss. [Omissis]

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS)”;

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 ss. [Omissis]

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS)”;

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 ss. [Omissis]

[/spoiler]

Omissis
Articolo 26 – Proroghe in materia di appalti pubblici

[Elenco aggiornamenti: 1) D.Lgs. 50/2016]

1. [Omissis]

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

2) al primo periodo, le parole: “ai migliori cinque anni del decennio” sono sostituite dalle seguenti: “al decenni[o]

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. jj)])

Articolo 26-bis – Suddivisione in lotti

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.

2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: ”i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,”.

Articolo 26-ter – Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di’ cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e’ prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione e’ effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed e’ compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 27 – Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali

1. [Omissis]

2. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto puo’ essere comunque adottato”;

b) al comma 3 e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticita’ procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

Omissis
Articolo 28 – Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento

1 ss. [Omissis]

9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.

10 ss. [Omissis]

Omissis
Articolo 31 – Semplificazioni in materia di DURC

1 ss. [Omissis]

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: “resta fermo” fino a: “successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva”;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”.

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu’ soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e’ disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita’, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’ di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita’, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche’ per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali e’ stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalita’ di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e’ in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’ relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento gia’ rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero’ degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita’.

8-bis ss. [Omissis]

Articolo 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1 ss. [Omissis]

 4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

5 ss. [Omissis]

7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. Il prezzo piu’ basso e’ determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

7-ter. [Omissis]

Omissis
Articolo 47-bis – Misure per garantire la piena funzionalita’ e semplificare l’attivita’ della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

1. All’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: “e’ composta da dodici membri” sono sostituite dalle seguenti: “e’ composta da dieci membri”;

2) dopo le parole: “quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,” sono inserite le seguenti: “anche in quiescenza,”;

3) le parole: “due fra i professori di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “e uno scelto fra i professori di ruolo”;

4) le parole: “e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L’assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza”.

2. La Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e’ ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e’ soppresso.

Omissis
Articolo 49-ter – Semplificazioni per i contratti pubblici

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e’ acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Omissis
Articolo 86 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

APPENDICE

 

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

Legge 9 agosto 2013, n. 98 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Omissis

[/spoiler]

[spoiler title=’Testo del D.L. prima e dopo la conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

[Tabella di raffronto tra il testo del D.L. prima e dopo la conversione]

omissis

omissis

Articolo 19 – Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario”;

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 ss. [Omissis]

Articolo 19 – Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.”,

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS);

3) dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economicofinanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita’ e di capacita’ di rimborso del debito, nonche’ la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”;

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti fmanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 e’ aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia’ dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 ss. [Omissis]

omissis

omissis

Articolo 26 – Proroghe in materia di appalti pubblici

1. [Omissis]

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

Articolo 26 – Proroghe in materia di appalti pubblici

1. [Omissis]

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

2) al primo periodo, le parole: “ai migliori cinque anni del decennio” sono sostituite dalle seguenti: “al decenni[o]“;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

Articolo 26-bis – Suddivisione in lotti

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.

2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: ”i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,”.

 

Articolo 26-ter – Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di’ cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e’ prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione e’ effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed e’ compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 27 – Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali

1. [Omissis]

2. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto puo’ essere comunque adottato”;

b) al comma 3 e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticita’ procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

Articolo 27 – Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali

1. [Omissis]

2. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto puo’ essere comunque adottato”;

b) al comma 3 e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticita’ procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

omissis

omissis

Articolo 28 – Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento

1 ss. [Omissis]

9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma I e’ inserito il seguente:

“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.

10 ss. [Omissis]

Articolo 28 – Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento

1 ss. [Omissis]

9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.

10 ss. [Omissis]

omissis

omissis

Articolo 31 – Semplificazioni in materia di DURC

1 ss. [Omissis]

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: “resta fermo” fino a: “successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva”;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”.

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu’ soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e’ disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita’, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’ di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita’, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalita’ di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e’ in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’ relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento gia’ rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonchè degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita’.

8-bis ss. [Omissis]

Articolo 31 – Semplificazioni in materia di DURC

1 ss. [Omissis]

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: “resta fermo” fino a: “successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva”;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”.

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu’ soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e’ disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita’, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’ di centottanta centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validita’, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche’ per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali e’ stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta centoventi giorni e lo utilizzano per le finalita’ di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e’ in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’ relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento gia’ rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonche’ ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarita’.

8-bis ss. [Omissis]

omissis

omissis

Articolo 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1 ss. [Omissis]

 4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

5 ss. [Omissis]

7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. Il prezzo piu’ basso e’ determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

7-ter. [Omissis]

Articolo 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1 ss. [Omissis]

 4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

5 ss. [Omissis]

7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. Il prezzo piu’ basso e’ determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

7-ter. [Omissis]

omissis

omissis

 

Articolo 47-bis – Misure per garantire la piena funzionalita’ e semplificare l’attivita’ della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

1. All’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: “e’ composta da dodici membri” sono sostituite dalle seguenti: “e’ composta da dieci membri”;

2) dopo le parole: “quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,” sono inserite le seguenti: “anche in quiescenza,”;

3) le parole: “due fra i professori di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “e uno scelto fra i professori di ruolo”;

4) le parole: “e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L’assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza”.

2. La Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e’ ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e’ soppresso.

omissis

omissis

Articolo 86 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 86 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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