Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Operatori economici e stazioni appaltanti
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
OPERATORI ECONOMICI
Operatori in generale – principio di indifferenza delle forme giuridiche e dello scopo di lucro
Art. 65, co. 1-2, D.Lgs. 36/2023 e All. I.1, art. 1, l):
in recepimento della giurisprudenza formatasi,
(art. 65 co. 1 D.Lgs. 36/2023 e All. I.1, art. 1, l)) si afferma il principio di neutralita’ delle tipologia e delle forme giuridiche degli o.e. ammessi alle gare: può trattarsi di:
• soggetto pubblico o privato;
• con o senza scopo di lucro.
(purchè abilitato a fornire le prestazioni oggetto di procedura)
(Art. 65, co. 1-2, D.Lgs. 36/2023 e All. I.1, art. 1, lett, l) l’elencazione degli o.e. ammessi alle gare è solo semplificativa, e riprende quella tradizionale (art. 46 D.Lgs. 50/2016):
• imprenditori individuali, anche artigiani e Società, anche cooperative;
• Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, Consorzi fra imprese artigiane, Consorzi stabili;
• Raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) e Consorzi di concorrenti (costituiti o costituendi);
• Reti di imprese e GEIE.
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OPERATORI ECONOMICI
Operatori per i servizi di architettura-ingegneria
Art. 66, co. 1, D.Lgs. 36/2023: riprende l’elencazione di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, già emendatata nel 2021 con il riferimento al principio di neutralità delle forme giuridiche:
• professionisti singoli e associati (inclusi restauratori e archeologi) e Società di professionisti e Società di ingegneria e prestatori di servizi di architettura e ingegneria di Stati membri costituiti secondo la loro legislazione;
• Raggruppamenti temporanei;
• Consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria;
• altri soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria.
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OPERATORI ECONOMICI
Raggruppamenti temporanei (e assimilati) – le conferme
Art. 68 D.Lgs. 36/2023: disciplina la materia dei R.T.I. (e Consorzi ordinari [da non confondere con Consorzi stabili, artigiani e di cooperative di produzione e lavoro], Reti e GEIE), in parte mantenendo la disciplina previgente, in parte con importanti novità.
In parte, rimangono invariate le previsioni tradizionali (v. già art. 46 D.Lgs. 50/2016), o comunque recepiti indirizzi giurisprudenziali:
• presentazione di offerta di RTI costituiti (con mandato rappresentativo); o costituendi (con impegno a conferire mandato rappresentativo);
• formalita’ e contenuto del mandato alla capogruppo (scrittura autenticata; gratuita’ e irrevocabilita’; poteri del mandatario);
• necessità del possesso dei requisiti (in generale e per la singola prestazione assunta dal membro);
• ATI per cooptazione;
• possibilità del soggetto invitato a procedura negoziata di presentarsi in RTI (fermo il ruolo di capogruppo);
• divieto di associazione in partecipazione;
• casi di recesso.
• possibilità di imporre la costituzione di una Società consortile per l’esecuzione;
• etc.
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OPERATORI ECONOMICI
Raggruppamenti temporanei (e assimilati) – le novità
⇒ soppressione della distinzione tra RTI orizzontali, verticali (e misti) ed estensione della responsabilità solidale a tutti membri del RTI: la tradizionale distinzione tra RTI verticali, orizzontali e misti, è funzionale al regime della responsabilità (responsabilità solidale della mandataria rispetto a tutti i membri; responsabilità solidale nell’ambito del RTI o [o sotto RTI] orizzontale). La distinzione tra RTI orizzontale, verticale o misto è soppressa: comunque siano assunti e suddivisi i lavori, ciascun membro assume la “responsabilità solidale” per le inadempienze di ogni altro membro (responsabilità solidale verso la Committente; e verso subappaltatori, fornitori e lavoratori degli altri membri). In caso di “Consortile per l’esecuzione”, la responsabilità solidale sussiste anche tra la Consortile e i membri del RTI.
(resta da vedere se e come potranno i membri di RTI “garantirsi”; la modifica incentiva ad eseguire le attività di gara in proprio, senza ricorrere al RTI, incidendo negativamente sulle MPMI)
⇒ dichiarazione dei membri del RTI sull’impegno ad eseguire le prestazioni assunte: i membri dei RTI dichiarano, in gara, l’impegno a eseguire le prestazioni assunte: la novità non è sostanziale (già prima i membri di RTI erano impegnati ad eseguire le prestazioni come assunte), ma di un nuovo adempimento formale (da verificare se “a pena di esclusione”).
⇒ soppressione della regola della capogruppo “maggioritaria”(già stabilita dalla giurisprudenza della CGUE): quindi, potrà essere nominato “capogruppo mandatario” un qualunque membro del RTI, a prescindere se assuma o meno la lavorazione prevalente (o prestazione principale) e a prescindere dalla quota di partecipazione.
⇒ (di conseguenza) soppressione dei limiti minimi, per i lavori, del 40% per la mandataria, e del 40% per la mandante
⇒ soppressione del divieto di partecipazione multipla: (in recepimento di procedura di infrazione UE) è consentito di partecipare sia in proprio che quale membro di RTI (o quale membro di due o più RTI), a patto che l’o.e. dimostri che ciò non abbia influito sulla gara e sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. La dimostrazione in gara deve riguardare:
• ininfluenza sulla gara: ad es., che la partecipazione plurima non influisce sulla concorrenza (in particolare v. il caso delle procedure a inviti) e sul principio di segretezza;
• ininfluenza sul rispetto degli obblighi contrattuali (nb: non si comprende, tuttavia, coma la partecipazione plurima possa incidere sugli obblighi contrattuali).
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
STAZIONI APPALTANTI E QUALIFICAZIONE
S.A. non qualificate – acquisizione di lavori
Art. 62, co. 1, 2, e 6 D.Lgs. 36/2023: attivita’ delle S.A.NQ. per acquisire lavori:
Lavori ≤ € 500.000:
⇒ acquisizione in autonomia (con qualunque modalità), oppure
⇒ ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q.;
(?) oppure (?) ⇒ strumenti di cui al co. 6 lett. a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da Sog.agg..
Lavori (solo se) di manutenzione ordinaria > € 500.000 e ≤ e 1.000.000:
⇒ acquisizione in autonomia (ma solo con strumenti telematici di C.Comm.Q o S.A.Q.), v. co. 6, c);
(?) oppure (?) ⇒ strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..
Lavori di manutenzione ordinaria > € 1.000.000, o lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria) > € 500.000:
⇒ strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
STAZIONI APPALTANTI E QUALIFICAZIONE
S.A. non qualificate – acquisizione di servizi/forniture
Art. 62, co. 1, 2, e 6 D.Lgs. 36/2023: attivita’ delle S.A.NQ. per acquisire servizi/forniture:
Servizi o forniture ≤ € 140.000:
⇒ acquisizione in autonomia (con qualunque modalità), oppure
⇒ ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q.;
(?) oppure (?) ⇒ strumenti di cui al co. 6 lett. a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da Sog.agg..
Servizi o forniture ≤ € 140.000 e < soglia europea:
⇒ acquisizione in autonomia (ma solo con strumenti telematici di C.Comm.Q o S.A.Q.), v. co. 6, c);
(?) oppure (?) ⇒ strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..
Servizi o forniture > soglia europea:
⇒ strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..
Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
STAZIONI APPALTANTI E QUALIFICAZIONE
La qualificazione e l’acquisizione di lavori
Art. 62, co. 1, 2, e 6 D.Lgs. 36/2023: attivita’ delle S.A.NQ.:
Lavori ≤ € 500.000:
⇒ acquisizione in autonomia (con qualunque modalità), oppure
⇒ ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q.;
(?) oppure (?) ⇒ strumenti di cui al co. 6 lett. a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da Sog.agg..
Lavori (solo se) di manutenzione ordinaria > € 500.000 e ≤ e 1.000.000:
⇒ acquisizione in autonomia (ma solo con strumenti telematici di C.Comm.Q o S.A.Q.), v. co. 6, c);
(?) oppure (?) ⇒ strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..
Lavori di manutenzione ordinaria > € 1.000.000, o lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria) > € 500.000:
⇒ strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); • ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..