Le novità del 3° Codice (D.Lgs. 36/2023) – Contratti “sotto soglia” – affidamenti

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Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – AFFIDAMENTI

Le deroghe al “sopra soglia”in generale

Art. 48, co. 1 e 4, D.Lgs. 36/2023

(nonostante che il “sotto soglia” sia normato separatamente agli artt. 48 ss. D.Lgs. 50/2016) resta il principio per cui le regole generali sono dettate per il “sopra soglia”, se non previste norme diverse per il “sotto soglia”.

In caso di contratti “sotto soglia”, in vigore del D.Lgs. 36/2023 si applicano le seguenti regole derogatorie rispetto al “sopra soglia”:

• si procede agli affidamenti con procedure speciali (“affidamento diretto”, o”procedure a inviti”); le procedure ordinarie – aperte e ristrette – non sono consentite (salva la facoltà [non l’obbligo] di procedure ordinarie nel [solo] caso di lavori≥ € 1.000.000), nel rispetto del principio di rotazione

(fuori dei casi di “affidamento diretto”) la s.a. sceglie discrezionalmente se operare con il metodo dell’OEV o del PPB (salvi i casi in cui è obbligatorio il metodo dell’OEV); se opta per il PPB, deve procedere con il sistema della “esclusione automatica delle offerte anomale” (sulla base di 3 metodi di calcolo della soglia, a discrezione della s.a.)

nel caso di OEV, il RUP può presiedere la Commissione giudicatrice

nei casi di “affidamenti diretti” < € 40.000, i requisiti generali e speciali sono (esclusivamente) autocertificati ; il controllo della s.a. è eventuale (“a campione”).

• nei casi di “affidamenti diretti” (di qualunque importo), non è consentito richiedere la garanzia provvisoria; nei casi di “procedure”, la s.a. può, ma solo in casi particolari, richiedere la garanzia provvisoria (fino a un massimo dell’1%)

non si applica in alcun caso la sospensione stand-still

• è sempre consentita la “consegna anticipata” nelle more della stipula

• per la stipula del contratto, la s.a. può, in casi motivati, non richiedere la garanzia definitiva

• la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall’aggiudicazione

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CONTRATTI SOTTO SOGLIA – AFFIDAMENTI

Le procedure di affidamento – in generale

Art. 50, co. 1-3, D.Lgs. 36/2023

LE NOVITA’

Viene sostanzialmente ridisegnato il sistema degli affidamenti, di fatto sopprimendo le procedure ordinarie (aperte e ristrette), che non sono consentite (esse possono essere utilizzate, e discrezionalmente, solo per i lavori ≥ e 1.000.000). Precisamente

lavori < € 150.000 e servizi e forniture (inclusi i servizi di architettura e ingegneria) < 140.000: “affidamento diretto” (che non è “procedura negoziata”), anche senza consultazione di più operatori, scelti tra soggetti con pregresse esperienze, individuati tra gli iscritti in albi o elenchi o in altro modo;

(si ritiene che la s.a. possa decidere di procedere all’affidamento diretto mediante “gara informale”, o anche ricorrere a procedura negoziata senza bando,ma non a procedura ordinaria)

lavori ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 e servizi e forniture (inclusi i servizi di architettura e ingegneria) ≥ € 150.000 e < soglia europea: procedura negoziata senza bando, con invito ad almeno 5 operatori (se esistenti), individuati tra gli iscritti in  elenchi o previa indagine di mercato;

la s.a. può esperire esclusivamente tale tipo di procedura; non può esperire procedura ordinaria;

lavori ≥ 1.000.000 e < soglia europea: procedura negoziata senza bando, con invito ad almeno 10 operatori (se esistenti), individuati tra gli iscritti in  elenchi o previa indagine di mercato

la s.a. può anche decidere di ricorrere a procedura ordinaria

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CONTRATTI SOTTO SOGLIA – AFFIDAMENTI

Le procedure di affidamento – principio di rotazione ed altro

LE NOVITA’

Art. 49 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.1 vigente in via provvisoria

Il principio di rotazione è reso più flessibile e meno stringente

• è vietato l’affidamento al gestore uscente solo in caso di due affidamenti consecutivi in commessa analoga

• la s.a. può ripartire gli affidamenti in base a fasce di valore; in questo caso, il principio di rotazione si applica solo all’interno della fascia

• comunque, in casi particolari, e nel caso di corretta esecuzione del contratto precedente, il gestore uscente può essere reinvitato o essere destinatario di affidamento diretto;

• il principio di rotazione è comunque inapplicabile agli affidamenti < € 5.000

 

(Allegato II.1 vigente in via provvisoria)

Altri aspetti procedurali

• fuori dei casi di affidamento diretto, nella determiona a contrarre, la s.a. motiva sinteticamente le ragioni delle forme di procedura prescelta (si suppone ci si riferisca ai soli casi in cui la s.a. ha una discrezione sulla procedura), ed indica il metodo di individuazione dei soggetti da invitare e i criteri di selezione delle offerte

• in caso di “indagine di mercato”, l’avviso di indagine di mercato è pubblicato sul sito internet della s.a. e nella BDNCP, ed indica i requisiti e i criteri della procedura; il “sorteggio” è consentito solo in casi eccezionali e motivati

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CONTRATTI SOTTO SOGLIA – AFFIDAMENTI

Le procedure di affidamento – criteri di aggiudicazione

LE NOVITA’

Artt. 50, co. 4 e 54 D.Lgs. 36/2023

(fuori dei casi di “affidamento diretto”)

la s.a. sceglie discrezionalmente se operare con il metodo dell’OEV o del PPB (salvi i casi in cui è obbligatorio il metodo dell’OEV).

L’OEV è obbligatoria per i casi di (art. 108, co. 2, D.Lgs. 26/2023):

– servizi sociali, ristorazione sanitaria o scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera

– servizi intellettuali, inclusi servizi di architetture/ingegneria ≥ € 140.000 (anzichè ≥ € 40.000)  e servizi /forniture di notevole contenuto tecnologico o innovativo ≥ € 140.000 (anzichè ≥ € 40.000)

lavori di notevole contenuto tecnologico o innovativo (di qualunque valore)

– dialogo competitivo, partenariato, appalto integrato

 

Se la s.a. opta per il PPB, deve necessariamente procedere con il sistema della “esclusione automatica delle offerte anomale” (sulla base di 3 metodi di calcolo della soglia, a discrezione della s.a.), sempre a patto che vi siano almeno 5 offerte ammesse. Resta ferma la facoltà di verificare la congruenza di offerte inferiori alla soglia

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Sotto soglia

Le procedure di affidamento – soglia di anomalia

LE NOVITA’

Art. 54 D.Lgs. 36/2023

L’Allegato II.2. prevede 3 sistemi matematici di individuazione della soglia di anomalia: la s.a. sceglie (e indica nella lex specialis) il metodo che intende applicare, oppure procede a sorteggio dopo il termine per le offerte.

 

Allegato II.2. vigente in via provvisoria

L’allegato prevede 3 metodi di determinazione della soglia.

METODO 1 (1A e 1B), simile a quello del D.Lgs. 50/2016

Se le offerte sono ≥  15

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Se le offerte sono ≥  15

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è ≤ 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è > 0,15, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

L’aggiudicatario è l’o.e. con offerta immediatamente sotto la soglia.

METODO 2, metodo “del secondo prezzo”

Si effettua il calcolo della “soglia di anomalia”, decrementandola secondo apposito calcolo; l’o.e. immediatamente sotto la soglia si aggiudica la procedura (ma al prezzo dell’o.e. che lo segue, cioè di colui che ha effettuato un ribasso subito inferiore al suo)

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), se il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), se il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

L’aggiudicatario è l’o.e. con offerta immediatamente sotto la soglia, ma il prezzo assegnato è quello del concorrente che lo segue.

METODO 3, metodo “dello sconto di riferimento”

La s.a. indica nella lex spcialis uno “sconto di riferimento”, desunto dalla Tabella A (o, motivatamente, uno “sconto di riferimento” diverso). La soglia tiene conto di tale “sconto di riferimento.

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), se il valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), se il valore di cui alla lettera d) sia dispari.

L’aggiudicatario è l’o.e. con offerta immediatamente sotto la soglia.

Sotto soglia

Soglia di anomalia – metodo  “A”, tradizionale (primo sottometodo)

Il METODO A (con relativi sottometodi) è quello già previsto dall’art. 97 D.Lgs. 50/2016 nell’ultima versione (dal 2019)


METODO A1 (cioè se OFFERTE ≥ 15)

1. riordino ribassi: es. 11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51%

2. taglio delle ali (accantonamento di un numero delle offerte di maggiore e ribasso in misura pari al 10% arrotondato all’unità superiore): in questo caso, essendo le offerte in n. di 15, si accantonano (1,5 arrotondato) 2 offerte di maggior ribasso e di minor ribasso:  11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51%

3. calcolo della “somma dei ribassi” (residuati al taglio): in questo caso la somma di 12% + 12,23% + 12,74% + 13% + 14,5% + 15% + 16,15% + 18% + 20% + 21,7% + 22,12% = 177,44%

4. calcolo della “media dei ribassi” (residuati al taglio) – “prima media”: in questo caso la media di 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12% = 16,1309%

5. calcolo degli “scarti” tra le offerte (residuate al taglio) che superano la “prima media” e la stessa “prima media”: in questo caso, le uniche offerte superiori alla “prima media” (che è 16,1309%) sono le offerte 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, quindi gli scarti sono: (16,15%-16,1309%=) 0,0191%; (18%-16,1309%=) 1,8691%; (20%-16,1309%=) 3,8691%; (21,70%-16,1309%=) 5,5691%; (22,12%-16,1309%=) 5,9891%; dopodichè, calcolo della media degli scarti – “scarto aritmetico medio”: in questo caso, la media di 0,0191%, 1,8691%, 3,8691%, 5,5691%, 5,9891% = 3,4631%

6. calcolo della “soglia-base” (somma della “prima media” [di cui al p.to 4] e della “media degli scarti” [di cui al p.to 5]): in questo caso, 16,1309%+3,4631%= 19,5940%

7. calcolo del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della “somma dei ribassi” applicato al valore dello “scarto aritmetico medio”: in questo caso, le prime due cifre dopo la virgola della “somma dei ribassi” (che era 177,44%) sono “4” e “4”, quindi il prodotto è (4×4=) 16; ora, si applica tale prodotto allo “scarto aritmetico medio” (che era 3,4631), quindi si effettua l’operazione (3,4631*16/100=) 0,55409; o più semplicemente (3,4631[4*4]/100=) 0,55409 

8. calcolo della “soglia finale” (pari alla “soglia base” [di cui al p.to 6] decrementata percentualmente del “coefficiente di riduzione” [di cui al p.to 7]): in questo caso, (19,5940-0,55409=) 19,0399%.

La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è ≤ alla “soglia finale” è aggiudicataria: in questo caso, sono “escluse” le offerte 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51% (perchè superiori alla “soglia finale”); il primo non anomalo e quindi aggiudicatario è 19,0399% (il quale si aggiudica la gara con tale ribasso).

Sotto soglia

Soglia di anomalia – metodo  “A”, tradizionale (secondo sottometodo)

METODO A2 (cioè se OFFERTE < 15) 

1. riordino ribassi: es. 11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%

2. taglio delle ali (accantonamento di un numero delle offerte di maggiore e ribasso in misura pari al 10% arrotondato all’unità superiore): in questo caso, essendo le offerte in n. di 9, si accantonano (0,9 arrotondato) 1 offerta di maggior ribasso e di minor ribasso:  11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%

3. calcolo della “media dei ribassi” (residuati al taglio) – “prima media”: in questo caso la media di 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15% = 13,1244%

4. calcolo degli “scarti” tra le offerte (residuate al taglio) che superano la “prima media” e la stessa “prima media”: in questo caso, le uniche offerte superiori alla “prima media” (che è 13,1244%) sono le offerte 14%, 15% e 16,15%, quindi gli scarti sono: (14%-13,1244=) 1,3756%, (15%-13,1244%=) 1,8756%, e (16,15%-13,1244%=) 3,0256%; dopodichè, calcolo della media degli scarti – “scarto aritmetico medio”: in questo caso, la media di1,3756%, 1,8756%, 33,0256% = 2,0922%

5. calcolo del “coefficiente casuale”, dato dal “rapporto” tra “scarto aritmetico medio” [di cui al p.to 4] e “prima media” [di cui al p.to 3]: in questo caso, (2,0922/13,1244=) 0,1591%

6.1 Se il “coefficiente casuale” è > 0,15 Se il coefficiente casuale (“rapporto” di cui al p.to 5) è > 0,15 (come in questo caso, essendo il rapporto pari a 0,1591si calcola la “soglia finale” aumentando del 20% la “prima media” [di cui al p.to 3]: in questo caso, (13,24 incrementata del 20%= 13,1244*1,2=) 15,7493%. La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è alla “soglia finale” è aggiudicataria: in questo caso, è “esclusa” l’offerta 20% (perchè superiore alla “soglia finale”); il primo non anomalo e quindi aggiudicatario è 15% (il quale si aggiudica la gara con tale ribasso).

6.1 Se il “coefficiente casuale ” è ≤ 0,15 Se il coefficiente casuale (rapporto di cui al p.to 5) è ≤ 0,15 (questo non è il caso dell’esempio) si calcola la “soglia finale” sommando la “prima media” [di cui al p.to 3] e lo “scarto aritmetico medio” [di cui al p.to 4] (ad es., ipotizziamo che il rapporto fosse stato 0,1491; si avrebbe avuto [13,1244+2,0922=]15,2166]). La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è alla “soglia finale” è aggiudicataria e si aggiudica la gara con il proprio ribasso.

Sotto soglia

Soglia di anomalia – metodo  “B”, “secondo prezzo”

Il METODO B è un metodo innovativo (che si applica a prescindere dal numero di offerte); l’aggiudicatario si aggiudica la gara non con il proprio ribasso, ma (con il minor ribasso del concorrente che lo segue, quindi a condizioni migliori)

1. riordino ribassi: es. 11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51%

2. taglio delle ali (accantonamento di un numero delle offerte di maggiore e ribasso in misura pari al 10% arrotondato all’unità superiore): in questo caso, essendo le offerte in n. di 15, si accantonano (1,5 arrotondato) 2 offerte di maggior ribasso e di minor ribasso:  11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51%

3. calcolo della “somma dei ribassi” (residuati al taglio): in questo caso la somma di 12% + 12,23% + 12,74% + 13% + 14,5% + 15% + 16,15% + 18% + 20% + 21,7% + 22,12% = 177,44%

4. calcolo della “media dei ribassi” (residuati al taglio) – “prima media”: in questo caso la media di 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12% = 16,1309%

5. calcolo degli “scarti” tra le offerte (residuate al taglio) che superano la “prima media” e la stessa “prima media”: in questo caso, le uniche offerte superiori alla “prima media” (che è 16,1309%) sono le offerte 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, quindi gli scarti sono: (16,15%-16,1309%=) 0,0191%; (18%-16,1309%=) 1,8691%; (20%-16,1309%=) 3,8691%; (21,70%-16,1309%=) 5,5691%; (22,12%-16,1309%=) 5,9891%; dopodichè, calcolo della media degli scarti – “scarto aritmetico medio”: in questo caso, la media di 0,0191%, 1,8691%, 3,8691%, 5,5691%, 5,9891% = 3,4631%

6. calcolo della “soglia-base” (somma della “prima media” e della “media degli scarti”): in questo caso, 16,1309%+3,4631%= 19,5940%

7. calcolo del “numero di correzione” (prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della “somma dei ribassi” applicato al valore dello “scarto aritmetico medio”: in questo caso, le prime due cifre dopo la virgola della “somma dei ribassi” (che era 177,44%) sono “4” e “4”, quindi il prodotto è (4×4=) 16; ora, si applica tale prodotto allo “scarto aritmetico medio” (che era 3,4631), quindi si effettua l’operazione (3,4631*16/100=) 0,55409; o più semplicemente (3,4631[4*4]/100=) 0,55409 

8. calcolo del “coefficiente casuale” (dato dalla sommatoria di tutte le cifre fino al secondo decimale della “somma dei ribassi”): in questo caso, le cifre della “somma dei ribassi” (che era 177,44%) sono “1”, “7”, “7”, “4” e “4”, quindi la somma è (1+7+7+4+4=) 23.

9.1 Se il “coefficiente casuale” è dispari Se il coefficiente casuale (sommatoria delle cifre della somma dei ribassi di cui al p.to 8) è dispari (come in questo caso, essendo la sommatoria pari a 23), si calcola la “soglia finale” sommando la “soglia base” [di cui al p.to 6]  e il “numero di correzione” [di cui al p.to 7]; in questo caso, (19,5940+0,55409=) 20,14809La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è alla “soglia finale” è aggiudicataria: in questo caso, sono “escluse” le offerte 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51% (perchè superiori alla “soglia finale”); il primo non anomalo e quindi aggiudicatario è 20%; egli però si aggiudica la gara non con il proprio ribasso, ma con il (minor) ribasso del concorrente che lo segue, (cioè in questo caso si aggiudica la gara al 18%).

9.2 Se il “coefficiente casuale” è pari Se il coefficiente casuale (sommatoria delle cifre della somma dei ribassi di cui al p.to 8) è pari (questo non è il caso dell’esempio), si calcola la “soglia finale” sottraendo alla “soglia base” [di cui al p.to 6]  il “numero di correzione” [di cui al p.to 7]; (ad esempio, se il coefficiente casuale fosse stato pari, si avrebbe avuto (19,5940+0,55409=) 19,03991. La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è alla “soglia finale” è aggiudicataria; essa però si aggiudica la gara non con il proprio ribasso, ma con il (minor) ribasso del concorrente che lo segue.

NB: tuttavia, se le prime offerte inferiori alla “soglia finale” sono identiche, si effettua il sorteggio e il ribasso di aggiudicazione è quello offerto dalle offerte identiche (es. se la soglia è 19%, e le offerte sono 21%, 20%, 19%, 19%, 18%, 17%, etc., si ha che 21% e 20% sono escluse; quindi, si sorteggia tra i due concorrenti al 19%, e lo sconto di aggiudicazione non è del 18%, ma del 19%).

Sotto soglia

Soglia di anomalia – metodo  “C”, “sconto di riferimento”

Il METODO C è un metodo innovativo (che si applica a prescindere dal numero di offerte)

0. la s.a. indica nel bando uno “sconto di riferimento”; la Tabella A dell’Allegato II.2 indica vari “sconti di riferimento”, suddivisi per categorie di lavori e importo della base di gara, e anche diversi a seconda dello “storico” della distribuzione dei ribassi nelle gare; la s.a. sceglie lo “sconto di riferimento” dalla Tabella A o ne individua uno proprio. Ipotizziamo che la s.a. individui quale “sconto di riferimento”  il 20% (valore di fantasia che non è presente in Tabella).
Gli o.e. non sono tenuti ad allinearsi allo “sconto di riferimento”.

1. riordino ribassi: es. 11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51%

2. taglio delle ali (accantonamento n. offerte di maggiore e ribasso in misura pari al 10% arrotondato all’unità superiore): nel caso, essendo le offerte 15, si accantonano (1,5 arrotondato) 2 offerte di maggiore e di minore ribasso:  11%, 11,5%, 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51%

3. calcolo della “somma dei ribassi” (residuati al taglio): nel caso, 12% + 12,23% + 12,74% + 13% + 14,5% + 15% + 16,15% + 18% + 20% + 21,7% + 22,12% = 177,44%

4. calcolo della “media dei ribassi” (residuati al taglio) – “prima media”: nel caso, media di 12%, 12,23%, 12,74%, 13%, 14,5%, 15%, 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12% = 16,1309%

5. calcolo degli “scarti” (differenza tra le offerte residuate al taglio che superano la “prima media” e la “prima media”): nel caso, le offerte superiori alla “prima media” (che è 16,1309%) sono 16,15%, 18%, 20%, 21,7%, 22,12%, quindi gli scarti sono: (16,15%-16,1309%=) 0,0191%; (18%-16,1309%=) 1,8691%; (20%-16,1309%=) 3,8691%; (21,70%-16,1309%=) 5,5691%; (22,12%-16,1309%=) 5,9891%; poi, calcolo della media degli scarti – “scarto aritmetico medio”: nel caso, la media di 0,0191%, 1,8691%, 3,8691%, 5,5691%, 5,9891% è = 3,4631%

6. calcolo del “numero di correzione” (prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della “somma dei ribassi” [di cui al p.to 3] applicato al valore dello “scarto aritmetico medio”: in questo caso, le prime due cifre dopo la virgola della “somma dei ribassi” (che era 177,44%) sono “4” e “4”, quindi il prodotto è (4×4=) 16; si applica tale prodotto allo “scarto aritmetico medio” (che era 3,4631), quindi (3,4631*16/100=) 0,55409, o più semplicemente (3,4631[4*4]/100=) 0,55409 

7. calcolo “coefficiente casuale” (sommatoria di tutte le cifre fino al secondo decimale della “somma dei ribassi”): nel caso, le cifre della “somma dei ribassi” (che era 177,44%) sono “1”, “7”, “7”, “4” e “4”, quindi la somma è (1+7+7+4+4=) 23.

8.1 Se il “coefficiente casuale” è dispari Se il coefficiente casuale (sommatoria delle cifre della somma dei ribassi di cui al p.to 7) è dispari (come in questo caso, essendo la sommatoria pari a 23), si calcola la “soglia finale” sommando lo “sconto di riferimento” [di cui al p.to 0]  e il “numero di correzione” [di cui al p.to 6]; in questo caso, (20%+0,55409=) 20,55409. La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è ≤ alla “soglia finale” è aggiudicataria: in questo caso, sono “escluse” le offerte 21,7%, 22,12%, 24%, 30,51% (perchè superiori alla “soglia finale”); il primo non anomalo e quindi aggiudicatario è 20% (il quale si aggiudica la gara con tale ribasso).

8.2 Se il “coefficiente casuale” è pari Se il coefficiente casuale (sommatoria delle cifre della somma dei ribassi di cui al p.to 7) è pari (questo non è il caso dell’esempio), si calcola la “soglia finale” sottraendo allo “sconto di riferimento” [di cui al p.to 0]  il “numero di correzione” [di cui al p.to 7]; (ad esempio, se il coefficiente casuale fosse stato pari, si avrebbe avuto (20-0,55409=) 19,44591. La prima offerta (tra tutte, comprese quella prima accantonate) che è ≤ alla “soglia finale” è aggiudicataria e si aggiudica la gara con il proprio ribasso.

NB: in caso di pareggio, si procede con sorteggio.
NB: se tutte le offerte sono superiori alla “soglia finale”, la s.a. verifica l’anomalia
in contraddittorio (ovviamente partendo dal ribasso più alto) 

 

 

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – AFFIDAMENTI

Le procedure di affidamento – altre deroghe

LE NOVITA’

Art. 51 D.Lgs. 36/2023

nel caso di OEV, il RUP può presiedere la Commissione giudicatrice

Art. 52 D.Lgs. 36/2023

nei casi di “affidamenti diretti” < € 40.000, i requisiti generali e speciali sono (esclusivamente) autocertificati ; il controllo della s.a. è eventuale (“a campione”, secondo modalità che essa predetermina ogni anno). Resta fermo che in caso di false dichiarazioni si applica l’escussione della cauzione, la segnalazione ad ANAC, e la sospensione da 1 a 12 mesi

Art. 53, co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023

• nei casi di “affidamenti diretti” (di qualunque importo), non è consentito richiedere la garanzia provvisoria; nei casi di “procedure”, la s.a. può, ma solo in casi particolari, richiedere la garanzia provvisoria (fino a un massimo dell’1%), indicando le motivazioni nell’atto di indizione

Art. 55, co. 2, D.Lgs. 36/2023

non si applica in alcun caso la sospensione stand-still

Art. 50, co. 6, D.Lgs. 36/2023

è sempre consentita la “consegna anticipata” nelle more della stipula, senza necessità di motivazione

Art. 53, co. 4, D.Lgs. 36/2023

• per la stipula del contratto, la s.a. può, in casi motivati, non richiedere la garanzia definitiva

Art. 55, co. 1, D.Lgs. 36/2023

• la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall’aggiudicazione