Le novità del 3° Codice (D.Lgs. 36/2023) – Subappalto

Subappalto

Le novità del subappalto

Rimane in buona parte l’assetto dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato nel 2021 119 D.Lgs. 36/2023

limite del 50% di subappalto per la categoria prevalente, o dell’intero contratto se ad alta intensità di manodopera; per il resto, facoltà della s.a. di vietare in tutto o in parte il subappalto per le ragioni precisamente previste dalla norma;

distinzione tra subappalto e “contratti similari”, es. noli caldi o f.p.o. ≤ 2% od € 100.000 / incidenza della manodopera ≤ 50%;

requisiti per il subappalto (indicazione in offerta; qualificazione del subappaltatore, requisiti generali);

• formalità per il subappalto (procedura dietro istanza, con tempi ordinari o abbreviati) e contratti similari 

• responsabilità solidale tra subappaltatore e appaltatore per le prestazioni subappaltate;

• obbligo per il subappaltatore di applicare il CCNL dell’appaltatore o le tutele equivalenti

• casi di pagamento diretto al subappaltatore;

con le seguenti variazioni:

• tra i casi “non costituiscono subappalto”, sono confermati gli “affidamenti a lavoratori autonomi” e “contratti di cooperazione” antecedenti la procedura, purchè le attività affidate siano puramente accessorie o secondarie 119.2 D.Lgs. 36/2023 –  recepisce giurisprudenza

• è consentito il SUBAPPALTO DI 2° GRADO (subappalto di subappalto), salvo motivato divieto nella lex specialis; tale eventuale divieto di subappalto di II grado può fondarsi sulle stesse ragioni che legittimano l’eventuale divieto di subappalto di I grado 119.7 D.Lgs. 36/2023

• è soppresso il divieto di subappalto dei servizi di architettura e ingegneria