Autorità Nazionale Anticorruzione – Comunicato del Presidente 13 giugno 2023 – Indicazioni sull’affidamento e l’utilizzo di piattaforme informatiche per l’erogazione dei servizi sanitari o socio sanitari contemplati dai livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali.
Nel corso dell’attività di vigilanza di competenza dell’Autorità, sono emerse delle criticità in merito all’affidamento delle piattaforme informatiche che vengono utilizzate per l’erogazione dei servizi sanitari da parte delle farmacie convenzionate su tutto il territorio nazionale. L’individuazione dell’applicativo o delle piattaforme per l’erogazione di alcuni servizi di seguito meglio specificati è un aspetto, infatti, che viene spesso regolato attraverso convenzioni sottoscritte con le associazioni sindacali.
In merito a questo profilo, è stata segnalata la presenza di potenziali violazioni dei principi di concorrenza nonché delle disposizioni del Codice dei contratti con particolare riguardo alla gestione dei rapporti tra farmacie e i Servizi Sanitari Nazionale e Regionali nell’erogazione di servizi quali:
– la dispensazione dei medicinali del prontuario PHT per conto del SSR (c.d. Distribuzione per conto, DPC) di cui all’articolo 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405;
– le prestazioni di assistenza c.d. integrativa finalizzate al miglioramento dell’assistenza di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371;
– l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e vaccinazioni anti–Covid.
Come è noto, è compito delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza laddove i servizi sopra citati possono essere organizzati attraverso una serie di accordi a livello regionale, i quali si basano sull’utilizzo di piattaforme informatiche che consentono il dialogo tra i soggetti operanti a diverso titolo all’interno del sistema (Regioni, ASL, farmacie, distributori intermedi).
Le suddette piattaforme informatiche permettono, infatti, la rilevazione, il controllo e la gestione delle fasi di distribuzione dei farmaci in DPC o dei prodotti di assistenza integrativa con un collegamento informatico tra i diversi attori della filiera distributiva.
Dalle risultanze degli approfondimenti svolti è emersa la presenza di una situazione variegata e differenziata, soprattutto per quanto concerne l’individuazione dei fornitori delle piattaforme informatiche.
Con riferimento ai servizi della dispensazione dei medicinali del prontuario PHT, molte Regioni si sono avvalse della possibilità di stipulare accordi collettivi con le organizzazioni sindacali delle farmacie, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405. Nondimeno, i predetti accordi non accennano né a quali siano i fornitori delle piattaforme e ai loro criteri di selezione, né ai software utilizzati, essendo i predetti elementi individuati direttamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi le quali li sono impegnate a fornire le piattaforme a proprie spese o in comodato gratuito (Federfarma/Assofarm).
Altre Regioni, invece, hanno scelto di utilizzare le procedure ad evidenza pubblica al fine di individuare i fornitori delle piattaforme o vi hanno provveduto attraverso proprie società in house.
Analoghe conclusioni valgono, altresì, per le prestazioni di assistenza c.d. integrativa e per i software per la gestione della pandemia di Covid-19 (effettuazione di tamponi antigenici o somministrazione di vaccini).
A fronte del quadro descritto, si rappresenta che l’esercizio della facoltà, attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, di ricorrere ad accordi con le organizzazioni sindacali nell’erogazione dei servizi di DPC e di assistenza integrativa non può determinare delle discriminazioni o delle disparità di trattamento in capo alle farmacie non iscritte alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi e ciò in virtù del principio di libertà sindacale.
Invero, l’individuazione dei fornitori delle piattaforme web-based per la dispensazione di alcune categorie di farmaci da parte delle farmacie territoriali nonché dei software per la gestione dell’assistenza integrativa attraverso procedure ad evidenza pubblica gestite dalle Regioni, affinché le predette piattaforme siano poi messe a disposizione delle farmacie territoriali, delle Aziende sanitarie e dei distributori intermedi, è la modalità che in via astratta risulta più trasparente e idonea a garantire l’accesso a tutti gli operatori che agiscono all’interno del sistema. Sebbene non vi sia un obbligo in tal senso, sia viste le disposizioni che facoltizzano la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali, sia perché potrebbe essere un’opzione più onerosa rispetto a quella del convenzionamento, tuttavia, questa modalità possiede l’ulteriore pregio di di ingenerare un confronto competitivo tra gli operatori economici del settore.
In alternativa, al fine di garantire l’omogeneità del servizio, potrebbe essere incoraggiata la conclusione di accordi direttamente tra lo sviluppatore e fornitore della piattaforma web e i distributori intermedi, i quali accordi contemplino già il costo annuale del servizio uguale per ogni farmacia, sulla scorta del modello adottato nella Regione Emilia –Romagna.
Pertanto, qualora gli Enti territoriali competenti si avvalgano della facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente o per prestazioni di assistenza c.d. integrativa si ritiene necessario siano adottate in concreto delle cautele da parte degli Enti stessi affinché sia garantita la fruizione delle piattaforme a tutti gli attori della filiera, in modo paritario.
In quest’ottica, ad esempio, eventuali clausole di salvaguardia previste all’interno dei predetti accordi ove venga fatta salva la possibilità per le farmacie non aderenti ai sistemi informatici forniti dalle organizzazioni firmatarie degli accordi di potersi avvalere di sistemi alternativi, dovrebbero essere presidiate da sistemi che ne garantiscano l’effettività, sulla base di criteri trasparenti, equi e predeterminati.
Dalle informazioni rilevate nel corso degli approfondimenti svolti, invece, è emerso che, generalmente, non sembrano sussistere dei criteri chiari con cui, in sede di accordo tra Regioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengano stabilite le somme che le farmacie non aderenti al sindacato firmatario degli accordi eventualmente dovranno corrispondere per usufruire delle piattaforme informatiche necessarie per l’erogazione dei servizi di DPC o di assistenza integrativa.
Gli aspetti evidenziati sono funzionali a scongiurare interruzioni nell’erogazione dei servizi in analisi, interruzioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sugli utenti finali dei servizi medesimi.