Autorità Nazionale Anticorruzione – Comunicato del Presidente del 19 settembre 2023 – Assolvimento obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell’articolo 140 del Codice (già articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016).

Visto l’articolo 140 del decreto legislativo 36/2023 (di seguito, Codice) relativo alle procedure in caso di somma urgenza e protezione civile,

Visto in particolare il comma 10 che prevede la trasmissione ad ANAC gli atti relativi agli affidamenti di cui al citato articolo 140,

Visto l’articolo 222, comma 3, lett. g) del Codice che prevede un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 140,

Visto il Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 che definisce all’articolo 23 l’elenco delle informazioni/atti che le Stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere ad ANAC relativamente agli affidamenti eseguiti in regime di somma urgenza e protezione civile:

a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;

b) perizia giustificativa;

c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;

d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura;

e) contratto, ove stipulato.

Visto l’articolo 23 del Codice, specificamente dedicato alla Banca dati nazionale dei Contratti pubblici di cui ANAC è titolare, ed in particolare il comma 5 che assegna all’ANAC il compito di individuare, tramite proprio provvedimento, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP tramite le piattaforme telematiche;

Visto il provvedimento ai sensi dell’articolo 23, comma, 5 del Codice, adottato dall’ANAC con la delibera n. 261 del 20 giugno 2023;

Visto l’articolo 19, comma 2 che prevede l’applicazione del principio del once only, ossia dell’unicità dell’invio di ciascun  dato una sola volta a un solo sistema informativo, applicabile a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo;

Considerato che l’Autorità ha realizzato un’evoluzione del sistema Simog dedicata specificamente alle comunicazioni  relative agli affidamenti in regime di somma urgenza e protezione civile

SI COMUNICA CHE

Fino al 31 dicembre 2023, gli obblighi di trasmissione all’ANAC previsti dal comma 10 dell’articolo 140 del Codice si intendono assolti secondo quanto di seguito indicato.

Per gli affidamenti per i quali viene acquisito un CIG tramite il sistema Simog, è prevista una modalità di trasmissione semplificata in base alla quale le stazioni appaltanti, all’atto della richiesta del CIG, comunicano alla BDNCP il link relativo alla pagina del proprio sito istituzionale in cui i documenti sono stati pubblicati.

È previsto l’inserimento di un unico link per ogni CIG acquisito, per cui i vari documenti indicati nel Regolamento di vigilanza citato in premessa dovranno essere depositati all’interno della stessa pagina del sito della Stazione appaltante.

L’informazione relativa al link deve essere indicata dal RUP in fase di perfezionamento del CIG all’interno del sistema Simog in corrispondenza del campo  denominato: “Link ai documenti relativi all’affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile”. Tale link deve puntare alla pagina specifica di pubblicazione dei
documenti (e non ad una pagina generica o alla pagina iniziale del sito istituzionale).

L’inserimento del link in tale campo è obbligatorio in tutti i casi in cui sia stato indicato in fase di acquisizione del CIG che l’affidamento è stato effettuato in regime di somma urgenza (quindi se è stato valorizzato positivamente il precedente campo denominato: “Esecuzione di affidamenti in estrema urgenza/somma urgenza” ed è stato specificato tra i motivi dell’urgenza “somma urgenza e protezione civile”).

Per gli affidamenti per i quali è acquisito il solo SmartCIG, non è utilizzabile la modalità semplificata sopra descritta poiché non è prevista un’evoluzione della  corrispondente procedura informatica. Per tali affidamenti, pertanto, le stazioni appaltanti devono ricorrere alle modalità precedentemente utilizzate, con trasmissione a mezzo PEC dei relativi documenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la modalità semplificata di trasmissione verrà estesa a tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. Le stazioni appaltanti, pertanto, all’atto della richiesta del CIG, dovranno indicare nell’apposito campo il link alla pagina del proprio sito istituzionale dove sono pubblicati i documenti.

Resta fermo in ogni caso che le stazioni appaltanti sono sempre tenute (sia fino al 31 dicembre 2023 sia successivamente) a pubblicare tutti i documenti relativi ad ogni affidamento eseguito in regime di somma urgenza e protezione civile a prescindere dall’importo di affidamento.

I documenti sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di almeno 5 anni e comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, co. 3 del d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 37 del d.lgs. 33/2013; Allegato 9 della delibera ANAC n. 7/2023; Allegato 1 della delibera
ANAC n. 264/2023).