Autorità Nazionale Anticorruzione – Comunicato del Presidente 26 settembre 2023 – Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito alle segnalazioni di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti generali di partecipazione rese, in sede di gara, dai soggetti appartenenti a raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti e consorzi stabili.
Con il presente Comunicato, alla luce della prassi rilevata dall’Autorità, ed al fine di evitare l’inutile avvio di procedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione in fase di gara nell’ipotesi di concorrente plurisoggettivo (raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti – RTI, RTP, e consorzi stabili), si forniscono le seguenti indicazioni per migliore utilità di stazioni appaltanti ed operatori economici.
Le indicazioni sono relative ai provvedimenti sanzionatori da avviarsi ai sensi dell’art. 96, co. 15 d.lgs. 36/2023 e, per quanto riguarda le procedure alle quali, ratione temporis, trova ancora applicazione il previgente codice, ai sensi dell’art. 80, co. 12 d.lgs. 50/2016.
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione o la documentazione non veritiere siano rese da un operatore economico appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese/professionisti o parte di consorzio stabile, si invitano le stazioni appaltanti:
– nelle ipotesi di RTI e RTP, a segnalare, mediante l’apposito modello A pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, il soggetto, singolo operatore economico/professionista partecipante ai raggruppamenti, che si sia reso effettivamente responsabile, in sede di gara, della dichiarazione non veritiera o abbia presentato documentazione falsa in ordine al possesso dei requisiti generali;
– nel caso di consorzio stabile, dovrà essere indicato, nel predetto modulo, il soggetto, consorzio e/o consorziata, che abbia effettivamente posto in essere le medesime condotte.
L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione – non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI- RTP) o consorzio stabile.