[…]
VISTA l’istanza di parere […] dell’11.10.2023 […] relativamente alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico delle strutture realizzate per il primo lotto dell’impianto […];
VISTA […] la richiesta avanzata dalla stazione appaltante con cui si rappresenta che il concorrente [OMISSIS] ha contestato l’aggiudicazione in quanto i professionisti componenti della [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno ricoperto il ruolo di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per la realizzazione dell’opera che sarà oggetto di collaudo statico.
VISTE le memorie del concorrente secondo graduato con le quali evidenzia un’errata ricostruzione dei fatti da parte della stazione appaltante, sostenendo come l’aggiudicatario non avesse titolo alla partecipazione per conflitto di interessi di cui all’art. 42 del Codice Contratti nonché ex articolo 216 del d.p.r. 207/10 e che abbia presentato la propria offerta in una posizione di favore.
VISTE le controdeduzioni inoltrate dal costituendo RTP aggiudicatario nel senso che “oggetto della procedura de qua è il servizio di collaudo statico delle sole opere strutturali […]; questo è il solo servizio oggetto della gara di appalto; nessuna ulteriore attività di collaudo delle opere, tantomeno di collaudo tecnico amministrativo, è compresa nel servizio richiesto dalla Stazione Appaltante. Inoltre, il collaudo statico delle opere strutturali è definito e governato dalla Legge 5.11.1971 n.1086, dal D.P.R. 380 6.6.2001 n.380, dal D.M. Infrastrutture 17.1.2018 e della Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21.1.2019, n. 7 C.S.LL.PP. Infine, come emerge dall’offerta presentata dal costituendo RTP [ OMISSIS]- in caso di aggiudicazione definitiva della gara di appalto, il tecnico a cui sarà affidata la funzione di COLLAUDATORE STATICO delle opere strutturali l’impianto […] il referente principale della prestazione, [OMISSIS]; al quale competeranno le funzioni e le responsabilità in capo al COLLAUDATORE STATICO di un’opera strutturale previste dalle norme vigenti. Il suddetto professionista, ai sensi dell’Art.7 Legge 5.11.1971 n. 1086 e dell’Art. 67 del D.P.R. 6.6.2001, n.380, è un Ingegnere iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera soddisfacendo precisamente al requisito di idoneità di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara”. Il costituendo RTP evidenzia come il secondo graduato nelle proprie memorie faccia riferimento, in modo del tutto generico ad attività di collaudo (senza ulteriore specificazione), confondendo continuamente e nei riferimenti citati, l’attività di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera con l’attività di collaudo statico delle sole strutture di un’opera.
RILEVATO che dai documenti versati in atti dalle parti […] emerge con chiarezza […] che nessuno dei soggetti indicati ha preso parte alla preparazione della procedura di appalto in oggetto. Viene rappresentato come [OMISSIS] s.r.l. abbia ricoperto il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e sia stato coadiuvato, con saltuarie presenze di supporto, [OMISSIS]. Inoltre, si evidenzia che [OMISSIS], designato collaudatore statico, e i collaborati [OMISSIS] non risultano aver ricoperto alcun ruolo né nella fase di progettazione né nell’ambito della direzione lavori dell’opera.
Considerato che in via generale, il ruolo di coordinatore della sicurezza (CSE) non è incompatibile con la copertura del ruolo di collaudatore statico, a meno che non vi siano state ingerenze nelle attività strettamente esecutive dell’opera. La diversità dei ruoli si estrinseca nel fatto che il collaudatore statico deve essere in possesso di un proprio requisito soggettivo (iscrizione almeno decennale all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti) mentre il CSE deve dare dimostrazione dell’obbligatoria frequentazione dei corsi specifici per la sicurezza ma potrebbe risultare espressione di altri figure professionali, non necessariamente sovrapponibili ai requisiti richiesti per il collaudatore statico. Inoltre, risulta che il CSE per l’opera in questione non abbia svolto alcuna attività di controllo delle caratteristiche costruttive;
VISTO l’art. 80, Comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016, che dispone che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: […] d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile”;
VISTE le delibere nn. 264 del 25.5.2022 e 282 del 20.06.2022 sul tema di conflitto di interessi e valutazione in concreto da parte della stazione appaltante;
Considerato che l’ipotesi del conflitto di interessi ex art. 42 d.lgs. 50/2016, nel settore dei contratti pubblici, non può essere predicata in astratto ma deve essere accertata in concreto, sulla base di prove specifiche e supportata da elementi concreti, specifici ed attuali;
Ritenuto che nel caso di specie, la stazione appaltante abbia acquisito tutti gli elementi necessari a fugare in concreto la sussistenza del presunto conflitto di interessi in capo ai componenti del RTP aggiudicatario,
Il Consiglio
Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, l’operato della stazione appaltante appare conforme e coerente con il quadro normativo di riferimento.