VISTA l’istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 69208 del 4.9.2023 con la quale l’o.e. [AAA] ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili di illegittimità inerenti la aggiudicazione ad impresa concorrente della progettazione esecutiva relativa agli interventi di restauro conservativo, rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’immobile “ex Pretura”, in via Antonietta de Pace bandita dal comune di Gallipoli;

VISTO l’avvio dell’istruttoria comunicato con nota prot. n. 70781 del 8.9.2023;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalla parte e dalla stazione appaltante; CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all’Autorità verte su una serie di profili
concernenti nel dettaglio: 1) stante la previsione della lex specialis di gara che richiede l’esecuzione nel decennio antecedente di avere svolto servizi analoghi con identica destinazione funzionale nelle categorie impiantistiche IA.02 e IA.03, l’o.e. aggiudicatario non sarebbe stato in possesso di tali servizi in quanto svolti presso abitazioni civili; 2) che in sede di comprova uno dei certificati depositati non sarebbe validamente utilizzabile in quanto riferito a opere non ancora concluse oltre ad attestare fatti successivi all’aggiudicazione stessa;

PRESO ATTO che preliminarmente il disciplinare di gara prescriveva tra i requisiti di progettazione come livelli minimi di capacità tecnica e professionale l’“Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla tabella PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare, fatta eccezione per le categorie impiantistiche dove è necessaria la stessa destinazione funzionale”;

PRESO ATTO inoltre che sempre la medesima lex specialis – e per quanto in contestazione – prescriveva ai concorrenti il possesso rispettivamente delle categorie impiantistiche IA.02 e IA.03 di cui al d.m. 17.6.2016, ai sensi del quale vengono indicate come “destinazione funzionale” le opere di “Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico” per la categoria IA.02 e le opere di “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice” per la categoria IA.03;

RILEVATO che la prima censura verte sulla circostanza secondo cui i servizi indicati dall’aggiudicatario non sarebbero corretti in quanto sarebbero stati svolti presso abitazioni civili e pertanto privi della “stessa destinazione funzionale dell’edificio oggetto dell’appalto”;

PRESO ATTO che, con riferimento a tale questione, lo stesso disciplinare di gara – art. 6.3.3 – fa salva la possibilità di utilizzare ai fini della comprova, sia i servizi svolti presso committenze pubbliche, che presso committenze private, allo stesso tempo, non può che convenirsi con quanto osservato dalla stazione appaltante nella propria memoria difensiva, laddove specifica che la destinazione funzionale a cui si fa riferimento nella lex specialis di gara riguarda la categoria delle opere da realizzare e non anche la destinazione urbanistica e/o edilizia dell’edificio che sarà oggetto delle lavorazioni previste dal bando;

RILEVATO inoltre che, nel caso in esame, emerge che la stazione appaltante ha provveduto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ad effettuare la specifica valutazione dei servizi dichiarati dall’istante e abbia ritenuto sussistente la identità della destinazione funzionale di tali servizi indicati rispetto a quelli richiesti, con la conseguenza che in assenza di ulteriori e più precise censure nei confronti di tali valutazioni tecniche, queste devono ritenersi sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (e dell’Autorità), salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex multis Consiglio di Stato, sez. I, parere 30 novembre 2020, n. 1958, Consiglio di Stato, sez. V, 17.4.2020, n. 2442), derivandone pertanto l’infondatezza della censura;

PRESO ATTO invece che la seconda questione si fonda sulla spendibilità del certificato rilasciato dal Comune di Cavallino in data 10.8.2023, il quale attesta che in data 18 agosto 2020 all’ing. Enrico Carlà era stata affidata la progettazione e direzione lavori per le lavorazioni impiantistiche delle opere IA.02 e IA.03 e che alla data del 20.1.2023 le medesime lavorazioni erano state realizzate rispettivamente al 25% e al 60%, su importi totali di lavori, sempre rispettivamente, pari ad € 91343,00 e € 78843,20.

CONSIDERATO ulteriormente che la stazione appaltante ha specificato sul punto di avere verificato quanto contenuto nelle dichiarazioni in fase di gara del professionista, riguardo anche all’incarico tecnico affidato dal Comune di Cavallino, “acquisendo direttamente presso l’AC le informazioni inerenti, ai sensi dell’art. 83 comma 7 e art. 86, comma 4 del D.lgs 50/2016: a. La determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 735 Reg. Gen. del 18/8/2020 è stato affidato l’incarico della redazione del progetto esecutivo all’Ing. Enrico Carlà; b. La consegna del progetto esecutivo il 31/12/2020 con nota prot. 12511/2020; c. l‘approvazione del progetto esecutivo, avvenuto con Determinazione n. 55 Reg. Gen. del 16/01/2021 del Comune di Cavallino”;

CONSIDERATA che la scrivente Autorità sulla questione si è espressa rilevando che “il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, che contempli a carico dell’appaltatore l’espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, dunque, autonome, presenta una struttura che consente di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell’ultima delle prestazioni dedotte nel contratto. Non v’è ragione, infatti, per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso – nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti – ben potendo il RUP attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc).». L’Autorità ha comunque evidenziato che «la validazione del progetto esecutivo, unitamente al certificato di regolare esecuzione delle prestazioni professionali …. consente di ritenere correttamente espletata la parte del contratto di appalto afferente alla progettazione dei lavori, con la conseguenza che l’operatore economico può spendere il requisito maturato nella categoria IA.02 ai fini della qualificazione richiesta nella procedura di gara in oggetto». Quanto sopra in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la certificazione delle attività regolarmente eseguite è elemento essenziale, in quanto attiene alla tutela della necessità che il requisito esperienziale sia certo e validato da parte dell’Autorità munita del potere di verificarne il presupposto e quindi deve sussistere al momento della presentazione della domanda (TAR Campania, n. 1151/2020, in termini Cons. Stato. n. 7911/2021). Per quanto sopra, quindi, qualora il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, contempli una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e autonome è consentito alla stazione appaltante, attestare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell’ultima delle prestazioni dedotte nel contratto” (ANAC delibera n. 23, del 19.1.2022; parere Funz. Cons. n. 33 del 20.7.2023);

RILEVATO quanto sopra, ne discende che il documento in esame conferma alla data del 20.1.2023, pertanto nei termini previsti dal bando, che il servizio di progettazione esecutiva, singolarmente spendibile, è stato espletato, anche in relazione all’importo delle lavorazioni indicate (IA.02 di € 91.343,00 e IA.03 di € 78.843,20).

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l’operato della stazione appaltante risulti conforme alla normativa di riferimento ed alla lex specialis di gara.