PREMESSE
Rif. gara di forniture indetta ante 1.7.2023.
[DDD], esclusa dalla procedura, investe ANAC della (il)legittimità della propria esclusione.
SUL MOTIVO RELATIVO AI REQUISITI MINIMI PER LE OFFERTE
L’istante era stata esclusa per avere proposto un’offerta non rispondente ai requisiti minimi di lex specialis (tempistiche di consegna dei prodotti di 96 ore anzichè 48 ore); ritiene illegittima l’esclusione, stante la mancanza di apposita clausola escludente ed anche considerata l’esiguità dello scostamento.
ANAC rigetta. ⇒ Il mancato rispetto dei “requisiti minimi” a base di gara comporta l’esclusione (art. 59, co. 3, lett. a), d.lgs. 50/2016), e non la mera riduzione di punteggio, anche in mancanza di apposita clausola di esclusione nella lex specialis; nè è consentito sopperire mediante soccorso istruttorio.
… l’orientamento giurisprudenziale è costante nell’affermare che le difformità dell’offerta tecnica rivelatrici della inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Tar Toscana, 14 novembre 2022, n. 1299 che richiama Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460, Sezione V, 5 maggio 2016, n. 1809). Particolarmente interessante per l’analogia della vicenda esaminata a quella di specie è la sentenza del Consiglio di Stato, 4 agosto 2022, n. 6840. Anche in quell’occasione si verteva, infatti, dell’esclusione di un’impresa che aveva offerto una modalità di svolgimento del servizio difforme dalle caratteristiche minime prescritte dal Capitolato (refezione assicurata 6 giorni su 7 e non 7/7 come previsto dal Capitolato speciale d’appalto). Il Collegio, confermando la correttezza dell’esclusione disposta, ha osservato che “la difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l’offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste (in tal senso, di recente, cfr. Cons. St., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260, nel solco di un orientamento costante e consolidato). La riscontrata difformità dell’offerta tecnica non potrebbe essere corretta o emendata in sede di stipula del contratto, come obiettato dall’appellante, dovendosi applicare, nella fattispecie, il (pacifico) principio secondo cui il regolamento contrattuale da stipulare tra aggiudicatario e amministrazione appaltante deve rispecchiare fedelmente i contenuti dell’offerta aggiudicataria (e questa, come si è veduto, deve essere conforme alle caratteristiche indefettibili prescritte dalla legge di gara). Né sarebbe stato ammissibile, sul punto, il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, precluso quando si tratti di incidere sui contenuti dell’offerta tecnica.”;
… la procedura di gara in oggetto concerne la fornitura biennale, in conto deposito, di protesi …. L’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto stabilisce che “I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell’All.1.1A caratteristiche e criteri premianti. Con riferimento a ciascun Lotto, i prodotti offerti dovranno rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nei documenti di gara e nei relativi allegati”; ancora l’art. 5 prevede che “L’impresa si obbliga per tutta la durata del contratto a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. L’impresa provvederà, a seguito dell’avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro (lettera di reintegro)…”;
… l’allegato 1.1A individuava quale criterio di valutazione delle offerte “Tempi di consegna inferiori ai 2 gg. Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo “circa” o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0)”;
… l’istante, nell’offerta tecnica, ha dichiarato che “La Società garantisce la consegna dei prodotti offerti in 96 h lavorative”, ovvero … una tempistica di consegna dei prodotti superiore a quella prevista come requisito indefettibile minimo nel capitolato speciale d’appalto;
… risulta corretta l’esclusione dell’istante dalla procedura di gara in oggetto, avendo questi offerto una tempistica per la consegna dei beni oggetto della fornitura che non rispetta i requisiti minimi imposti dal Capitolato speciale d’appalto; l’offerta risulta, pertanto, irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016, richiamato dallo stesso disciplinare di gara, all’art. 21, nella parte in cui si prevede che “In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per… presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse”;
…
Il Consiglio Ritiene … che l’esclusione … risulta correttamente disposta, avendo questi presentato un’offerta che non rispetta i requisiti minimi imposti dal Capitolato speciale d’appalto in ordine ai tempi di consegna dei beni oggetto della fornitura.
SUL MOTIVO RELATIVO ALLE PREVISIONI DI CSA
L’istante contesta anche il “requisito minimo”, cioè l’esiguità del termine per la fornitura di 48 ore previsto dalla lex specialis.
ANAC rigetta. ⇒ La clausola di lex specialis che preveda “requisiti minimi” dell’offerta, ove ritenuta illegittima, deve essere immediatamente impugnata.
…la doglianza afferente la ristrettezza dei tempi fissati dal Capitolato per la consegna dei beni risulta tardivamente proposta: trattandosi, infatti, di requisito minimo della fornitura, l’operatore avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando di gara, senza attendere l’esclusione dalla procedura. La censura risulta, in ogni caso, infondata, in ragione sia della partecipazione alla procedura di gara da parte di imprese del Nord Italia, circostanza idonea a comprovare che il termine fissato dall’[SA] non aveva un effetto inibitorio generale alla partecipazione alla gara, sia della non manifesta irragionevolezza del termine assegnato (2 giorni lavorativi), anche tenuto conto dell’interesse salvaguardato dalla Stazione appaltante mediante la suddetta prescrizione;
…
Si ritiene … che la doglianza relativa all’eccessiva brevità del termine fissato dal Capitolato speciale d’appalto per la consegna dei beni oltre ad essere tardivamente proposta è infondata.