[CCC] ricorre in appello verso la sentenza del TAR.

9. Nel merito, occorre osservare che, sebbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in materia di revisione periodica del prezzo nei contratti di appalto, per costante giurisprudenza l’inserzione della clausola revisionale non comporta, per ciò solo, il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale (cfr, da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 14 giugno 2021, n. 4563 e Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7959), tuttavia, nel caso in esame, l’[AAA] ha riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme a titolo di revisione del prezzo in favore della società [CCC] (cfr. all. n. 21 e 22 al ricorso di primo grado), la quale pertanto può fondatamente articolare domanda di condanna al pagamento del compenso revisionale disposto dall’amministrazione appaltante.

[n.d.r. il Consiglio di Stato, reputato sussistere un provvedimento di liquidazione della s.a., condanna al pagamento di tale importo]

Conclusioni

Il Consiglio di Stato dispone la condanna al pagamento.