Pubblicato il 01/02/2023
N. 01125/2023REG.PROV.COLL.
N. 06611/2020 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2020, proposto dal -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Francesco Paolo Sisto, con domicilio eletto presso lo studio Cancrini e Partners in Roma, piazza San Bernardo n. 101,
contro
– il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Per effetto dell’interdittiva adottata dalla Prefettura di Roma in data 2 ottobre 2018 (poi confermata nella sua legittimità dalla pronuncia di questa Sezione -OMISSIS-), la -OMISSIS- è stata estromessa dall’ATI aggiudicataria del contratto di appalto relativo ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, da svolgersi nel Comune -OMISSIS-.
2. Le altre imprese componenti dell’ATI, -OMISSIS- (mandataria) e -OMISSIS- (mandante), avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, comma 1, del codice antimafia, hanno infatti dichiarato di disporre in proprio di tutti i requisiti necessari all’esecuzione dell’appalto e, previa estromissione della -OMISSIS-, hanno proceduto ad una nuova ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione dell’appalto.
3. Il Comune -OMISSIS- – preso atto dell’informativa antimafia, dell’estromissione dall’ATI della -OMISSIS-, dell’avvenuta costituzione della nuova ATI “-OMISSIS- – -OMISSIS-” – all’esito delle verifiche condotte dal RUP per la conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara ha approvato la prosecuzione del rapporto con l’ATI così come risultante dalla nuova composizione del raggruppamento di imprese.
4. Nel giudizio poi definito dalla pronuncia del Tar Lazio -OMISSIS-, la ricorrente -OMISSIS-, oltre a reiterare le censure avverso il provvedimento interdittivo già proposte nel separato giudizio -OMISSIS-, ha invocato la previsione di cui al comma 3 dell’art. 94 (“I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”) per sostenere, in sintesi, che:
— il contratto per cui è causa attiene alla fornitura di beni e servizi essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico;
— ai fini della esecuzione del contratto in essere con il Comune -OMISSIS- il ruolo della -OMISSIS- non era fungibile e sostituibile in tempi rapidi;
— l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare, pertanto, la sussistenza dei presupposti in grado di giustificare, ai sensi dell’art. 94, comma 3, la prosecuzione del contratto con l’impresa interdetta;
— la valutazione della fattispecie di cui all’art. 95, comma 1 (funzionale all’estromissione dall’ATI dell’impresa interdetta), consegue, sul piano logico, a quella ex art. 94, comma 3, in quanto presuppone che sia già stata assunta la scelta di recedere dal contratto e, solo in questa prospettiva, consente alle mandatarie di assumere in proprio l’esecuzione del contratto;
— nel caso in esame, questa consecuzione logico-temporale è stata disattesa e risulta viziata dalla mancata verifica preliminare dei presupposti concernenti la scelta ex art. 94, comma 3.
4. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con la pronuncia qui appellata -OMISSIS-, sostenendo, in sintesi, che il recesso dal contratto è effetto dovuto dell’informativa interdittiva, non bisognevole di motivazione, essendo questa necessaria nel solo diverso caso in cui l’Amministrazione, valorizzando i presupposti di cui all’art. 94, comma 3, decida di dare continuità al contratto. Poiché nel caso di specie l’Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi di tale eccezionale facoltà, i suoi atti non sono censurabili per difetto di istruttoria o motivazione.
Il Tar ha inoltre aggiunto che alla fattispecie si applica l’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, concepito a tutela delle società mandatarie non colpite dalla sopravvenuta mancanza di requisiti, e che detta disposizione “non fa alcun riferimento alla necessità di subentro in tempi rapidi, ritenendo idonea e sufficiente la verifica dei requisiti in capo alle imprese del ricostituito raggruppamento”. Dunque, l’operato della stazione appaltante si legittimerebbe in forza dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dall’art. 95 del codice antimafia.
5. Appella in questa sede la -OMISSIS-.
6. Si è costituito in giudizio il Comune -OMISSIS-, il quale ha replicato agli assunti avversari e reiterato, tra l’altro, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per sua omessa notificazione alle ditte aggiudicatarie.
7. Il giudizio è stato dapprima dichiarato interrotto (con ordinanza -OMISSIS-) a seguito del fallimento della società appellante; quindi rinviato (con ordinanza -OMISSIS-) in attesa della definizione del ricorso ex artt. 111 Cost. e 110 c.p.a. proposto dal -OMISSIS- avverso la sentenza di questa sezione -OMISSIS- (ricorso -OMISSIS-) concernente la presupposta informativa interdittiva.
8. Detto ricorso ex artt. 111 Cost. e 110 c.p.a. è stato respinto con l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione -OMISSIS-.
9. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 23 dicembre 2022, il -OMISSIS- ha ribadito il proprio interesse alla prosecuzione del presente giudizio per la disamina del solo motivo di appello relativo all’asserita violazione delle norme che disciplinano il recesso dal contratto e la sostituzione ed estromissione dall’ATI dell’impresa interdetta (motivo sub A dell’atto di appello).
9.1. Per effetto di questa dichiarazione di cessazione di interesse alla disamina del secondo motivo (avente ad oggetto le censure di illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in prime cure per effetto dei vizi della retrostante informativa interdittiva antimafia) l’impugnativa di secondo grado va dichiarata in parte qua improcedibile.
10. I residui rilievi per i quali la parte appellante ha manifestato la persistenza dell’interesse ad agire puntano a censurare, nuovamente, il difetto di istruttoria insito nella omessa valutazione della sussistenza dei presupposti ex art. 94, comma 3 (quali la sostituibilità “in tempi rapidi” della impresa interdetta e l’“essenzialità” del servizio oggetto del contratto di appalto); valutazione che, sempre secondo la ricorrente, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a non procedere, almeno nell’immediato, alla revoca o al recesso del rapporto contrattuale (e quindi all’estromissione della -OMISSIS- dall’ATI).
10.1. Secondo il -OMISSIS-, molteplici elementi dimostrerebbero che -OMISSIS- e -OMISSIS- non erano pronte a subentrare nel contratto: tra questi, in particolare, la richiesta dalle stesse due imprese rivolta alla stazione appaltante di provvedere mediante strumenti extra ordinem alla espropriazione dei “mastelli forniti dalla -OMISSIS-” necessari per “continuare a conferire le frazioni di rifiuti utilizzando i medesimi contenitori, nelle more dell’eventuale acquisizione di quelli nuovi”; nonché la sottoposizione della -OMISSIS- al concordato preventivo e la conseguente necessità di sottoporre ogni suo atto dispositivo all’approvazione degli organi della procedura e, in ultima analisi, del giudice fallimentare.
10.2. La segnalata carenza istruttoria, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., non sfuggirebbe al vaglio del controllo giurisdizionale, essendo questo esteso anche agli atti discrezionali e al mancato esercizio del potere amministrativo (art. 7 c.p.a.).
10.3. Il diverso “salvacondotto” di cui all’art. 95, comma 1 (“Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto”), non potrebbe rilevare nel caso in esame, poiché necessariamente condizionato o posposto alla scelta della stazione appaltante di dover recedere dal contratto ai sensi dell’art. 94, comma 1 e 2, e, quindi, alla previa mancata ricognizione delle condizioni per la prosecuzione del contratto con l’impresa interdetta ai sensi dell’art. 94, comma 3 cit..
10.4. Anche il riferimento operato dal T.A.R. all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 viene censurato come errato, oltre che in base agli ordinari canoni ermeneutici in tema di successione delle leggi nel tempo, essendo il contratto de quo regolato ratione temporis dal d.lgs. n. 163/2006 e non dal d.lgs. n. 50/2016; anche in virtù dei principi correnti in tema di rapporto tra norma generale e norma speciale, posto che l’art. 95 del codice antimafia è norma speciale e prevalente sull’art. 48 del codice appalti.
10.5. Al vaglio istruttorio dell’Amministrazione sarebbero sfuggite, infine, anche asserite violazioni tributarie definitivamente accertate a carico di -OMISSIS-, rilevanti quali fatti autonomamente ostativi all’esecuzione del contratto.
11. Il motivo d’appello è complessivamente infondato.
11.1. Non convince, in particolare, l’ordine logico-sistematico nel quale, secondo la parte ricorrente, verrebbero a porsi tra di loro gli artt. 94, comma 3, e 95, comma 1.
11.2. L’art. 94:
— al comma 2 fissa il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui l’informativa interdittiva a carico dell’aggiudicatario sopraggiunga “successivamente alla stipula del contratto” (dunque nelle more della sua esecuzione), grava sull’amministrazione aggiudicatrice l’obbligo di procedere al recesso (pubblicistico) dal contratto, in tal modo realizzandosi la particolare ipotesi di condicio iuris risolutiva richiamata dal precedente art. 92;
— al successivo comma 3 individua, invece, l’eccezione al principio in questione e stabilisce (anche in questo caso, con disposizione apparentemente tassativa e non meramente facultizzante) che “[le amministrazioni aggiudicatrici] non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”.
11.3. Dalla piana lettura del dato testuale si evince che le due fattispecie contemplate ai commi 2 e 3 si collocano entrambe nella fase esecutiva del contratto: eloquente in tal senso è il riferimento all’opera “in corso di ultimazione” o, per quanto concerne l’appalto di fornitura di beni e servizi, al “soggetto che la fornisce”, tutte espressioni che lasciano chiaramente intendere l’attuale svolgimento della fase esecutiva.
11.4. Il successivo art. 95, comma 1, prevede che “Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto”.
11.5. L’intervento di sostituzione/estromissione dell’impresa interdetta disciplinato dall’art. 95, comma 1, si colloca anch’esso in un momento successivo alla stipula del contratto.
Detta specifica fattispecie opera, al pari dell’art. 94, comma 3, al fine di evitare che l’effetto interdittivo possa ostacolare la regolare prosecuzione del contratto.
11.6. Mentre, tuttavia, l’art. 94, comma 3, realizza questa finalità attraverso la prosecuzione del rapporto con il soggetto interdetto, l’art. 95 consente che l’esecuzione del contratto avvenga da parte di un raggruppamento (in parte) diverso da quello aggiudicatario, poiché emendato dell’impresa interdetta. Rescisso il contatto con l’impresa veicolante il rischio infiltrativo, il contratto viene salvaguardato nei riguardi delle rimanenti componenti dell’ATI ed in tal modo viene garantita la realizzazione dello scopo negoziale dell’appalto.
11.7. Ai fini della presente decisione, rileva ulteriormente osservare che le facoltà previste dall’art. 95 non operano in via stricto sensu succedanea a quelle di cui all’art. 94, comma 3, ovvero solo e necessariamente dopo che siano state svolte le valutazioni e le verifiche istruttorie contemplate da quest’ultima previsione normativa.
Non solo nessuna indicazione testuale si trae in tal senso dal dettato delle due disposizioni ma, dal punto di vista pratico, è ben possibile che la permanenza del vincolo contrattuale in capo ai residui componenti dell’ATI soddisfi appieno le esigenze della stazione appaltante e realizzi più e meglio le finalità di rapida esecuzione del contratto avute di mira dall’art. 94, comma 3.
11.8. Non vi è dunque alcuna ragione logica che imponga come soluzione necessariamente prioritaria l’esperimento dei rimedi previsti dall’art. 94, comma 3 e, solo in via residuale o subordinata, il ricorso alle facoltà di cui all’art. 95, comma 1.
11.9. Non è dunque vero, tornando nuovamente al caso di specie, che l’Amministrazione, prima di avallare l’estromissione di -OMISSIS- e la nuova configurazione dell’ATI, avrebbe dovuto verificare la insussistenza dei presupposti di cui all’art. 94, comma 3. Nelle valutazioni della stazione appaltante, l’estromissione della -OMISSIS- e la prosecuzione del contratto con le altre imprese dell’ATI sono parse misure autonomamente satisfattive dell’interesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto dei parametri di legalità.
11.10. L’appellante sostiene ancora che “qualora, invece, sussistano i presupposti della deroga di cui al citato art. 94 comma 3, e quindi non operino, nei confronti delle altre imprese riunite, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia, allora neppure potrà legittimamente procedersi alla estromissione o sostituzione dell’impresa interdetta non essendo a rischio la prosecuzione del contratto” (v. atto di appello pag. 17 e 20).
L’affermazione è in sé condivisibile, ma in nessun modo implica che l’operatività dell’art. 95 debba essere subordinata all’esito negativo dei rimedi ex art. 94.
Sussistono, al contrario, convincenti elementi testuali e logici (di cui si è innanzi dato conto) per ritenere che le due disposizioni operino su piani tra di loro autonomi e alternativi, sebbene convergenti nelle finalità.
11.11. Quanto alla sindacabilità delle scelte della stazione appaltante, questa Sezione ritiene di dare continuità all’indirizzo interpretativo secondo il quale a dover essere motivata è la scelta di proseguire nel rapporto contrattuale, adottata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, e non anche la diversa decisione di recedere dal contratto (in questo caso nel solo rapporto con l’impresa interdetta), essendo questa fondata proprio sull’informativa antimafia, senza bisogno di ulteriore giustificazione.
L’esigenza di tutela dell’ordine pubblico economico è infatti centrale e dominante nella congerie di interessi sottesi alla materia di cui trattasi: essa vale ex se a giustificare il recesso contrattuale e a configurarlo come esito dovuto e necessitato.
Sono invece le esigenze contrarie al recesso a dovere essere esplicitate, ma ciò solo nella diversa eventualità in cui esse assumano una rilevanza del tutto eccezionale, capace di bilanciare e addirittura di prevalere sull’interesse alla tutela dell’economia legale dal rischio infiltrativo.
11.12. In tal senso il giudice di primo grado ha condivisibilmente affermato che la facoltà di continuare il rapporto con imprese, nonostante il collegamento delle stesse con organizzazioni malavitose, prevista dal comma 3 dell’articolo 94 del d.lgs. n. 159 del 2011, è ipotesi – data l’evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici – remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell’esecuzione del contratto, la speciale natura delle prestazioni commissionate o la difficoltà di trovare un nuovo contraente se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata; pertanto la stazione appaltante, mentre può richiamare l’informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, senza addurre particolari giustificazioni, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l’interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto risulti così pregnante da legittimare un’impresa sospetta ad effettuare lavori pubblici (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 6 febbraio 2014, n. 860).
11.13. Le perplessità di ordine sistematico che pure sorgono dall’impiego di un modo verbale (“non procedono”) che sembrerebbe deporre per l’obbligo (non già per la facoltà) in capo all’Amministrazione, al ricorrere di talune condizioni, di proseguire il rapporto contrattuale con l’impresa conclamatamente interessata da tentativi di infiltrazione malavitosa, si risolvono, al di là della littera legis, in considerazione del fatto che il carattere apparentemente stringente di tale obbligo risulta temperato sia dalla previa valutazione (necessariamente caratterizzata da apprezzabili margini di discrezionalità) in ordine alla sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla prosecuzione dell’erogazione, che il legislatore ha connesso al carattere di “essenzialità” della prestazione di interesse; sia dal carattere oggettivamente peculiare ed irrazionale che la disposizione assumerebbe ove fosse intesa ad impedire in radice all’amministrazione, pure al ricorrere di talune stringenti ipotesi, di apprezzare le concomitanti esigenze di interesse pubblico che potrebbero militare – al contrario – nel senso dell’esercizio del potere di recesso nei confronti dell’impresa interessata da infiltrazioni di carattere mafioso.
12. Tornando al caso di specie, poiché la stazione appaltante non ha esercitato il potere previsto dall’art. 94, comma 3, da parte della stessa non era dovuto nessuno specifico sforzo motivazionale.
12.1. In ogni caso, l’art. 94, comma 3, consente di evitare il recesso laddove l’aggiudicatario interdetto “non sia sostituibile in tempi rapidi”: ciò che la norma sottende è, quindi, una esigenza di rapida prosecuzione della esecuzione del contratto.
12.2. Nel caso in esame questa esigenza non emerge dalle comunicazioni della stazione appaltante (v. nota -OMISSIS- e verbale dell’Assemblea -OMISSIS-), la quale in alcun luogo denuncia l’impossibilità di attendere i tempi necessari al parziale passaggio di consegne tra le componenti dell’ATI originariamente incaricata. Se si può quindi convenire sul carattere di “essenzialità” che in termini generali va ascritto al servizio di raccolta dei rifiuti, non può negarsi che spetta alla stazione appaltante valutare la congruità dei tempi di sostituzione dell’impresa interdetta e la loro compatibilità con l’interesse pubblico alla efficiente prosecuzione del servizio. L’assenza, nel caso di specie, di rilevate criticità da parte della stazione appaltante sotto entrambi i menzionati profili svuota di consistenza tutta le teoria di rilievi che la parte appellante svolge sul tema della sua “sostituibilità in tempi rapidi” all’interno dell’ATI, poiché il concetto evocato (la “rapidità” dei tempi) ha consistenza intrinsecamente relativa ed elastica, risentendo delle specificità del caso di volta in volta considerato, ed è dunque rimesso ad una ponderazione discrezionale della quale occorrerebbe dimostrare (come l’appellante non fa) la manifesta illogicità o incoerenza.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, cadono tutti i rilievi svolti dalla parte appellante circa il difetto istruttorio che, determinatosi la fase del recesso dal contratto, avrebbe viziato in via derivata tutta la successiva consecuzione procedimentale che ha condotto alla espunzione dell’impresa interdetta dall’ATI.
14. La riconosciuta legittimità della sua definitiva estromissione dal rapporto contrattuale priva la parte qui ricorrente di legittimazione e di interesse alla coltivazione dell’ulteriore censura introdotta in primo grado con il secondo atto di motivi aggiunti e riproposta in secondo grado alle pagine 38 e 39 dell’atto di appello. Con essa -OMISSIS- appellante si duole del superficiale vaglio condotto dalla stazione appaltante sui requisiti dei rimanenti componenti dell’ATI ed, in particolare, dell’omessa considerazione delle violazioni tributarie definitivamente accertate a carico della -OMISSIS-, che la renderebbero soggetto non più affidabile ai fini dell’esecuzione del contratto, poiché privo dei requisiti di idoneità soggettiva.
14.1. Come si è innanzi esposto, l’appello è, in parte qua, privo di un apprezzabile interesse all’azione (stante anche l’assenza di allegazioni su un eventuale interesse strumentale alla riedizione della gara che, nell’ipotesi di esclusione dei rimanenti candidati alla commessa, potrebbe residuare in capo alla parte qui ricorrente).
14.2. Oltre che deficitarie sotto tutti i profili testé segnalati, le deduzioni in esame appaiono anche intrinsecamente contraddittorie (e dunque censurabili rispetto al precetto del ne venire contra factum proprium) nella misura in cui avanzano rilievi e invocano effetti espulsivi nei confronti di un soggetto (-OMISSIS-) originariamente legato da vincolo associativo alla parte odierna appellante: la strategia processuale, dunque, sconfessa e tradisce non solo la valenza del pactum associativo contratto tra le due imprese in sede procedimentale, e delle attestazioni di idoneità soggettiva che le stesse hanno concordemente reso ai fini dell’ammissione alla gara del raggruppamento del quale facevano parte; ma fa risaltare una chiara incoerenza processuale, poiché entra in immediato e non sanabile conflitto con la domanda svolta in via principale e finalizzata ad ottenere il mantenimento del contratto in capo all’ATI nella sua originaria configurazione, sull’implicito (ma logicamente necessario) assunto della sua idoneità soggettiva a contrarre con l’Amministrazione.
15. Per quanto esposto, l’appello va respinto in relazione al motivo sub a) mentre va dichiarato improcedibile per quanto concerne la rimanente parte dei motivi.
Restano assorbite le eccezioni preliminari riproposte dal Comune -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a., salvo quella di difetto di giurisdizione, per la quale sarebbe stato necessario proporre appello incidentale, essendo stata essa esaminata ed espressamente respinta dal T.A.R..
16. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
— lo respinge in relazione al motivo sub a);
— lo dichiara improcedibile quanto al resto;
— condanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.