Il ricorrente in I grado, ivi soccombente, appella la sentenza del TAR.
Sul motivo di appello relativo all’illegittimità dell’esclusione – sulla causa ostativa della regolarità contributiva
L’irregolarità contributiva è risultata in sede di espletamento delle verifiche, a seguito di risposta dell’Ente previdenziale alla richiesta del Comune di … del 25 agosto 2022, in un momento antecedente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Non giova quindi all’appellante richiamare l’orientamento di questa Sezione secondo cui è illegittima l’esclusione da una gara di appalto, motivata con riferimento al difetto, in capo alla ditta interessata, del requisito della regolarità contributiva, ove il concorrente abbia formalmente presentato valida istanza di rateizzazione del debito tributario, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 942). La fattispecie qui esaminata è del tutto differente in punto di fatto posto che … dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte (4 ottobre 2021) sino alla richiesta della stazione appaltante del 25 agosto 2022, la ditta … non versava in una condizione di continuità nella regolarità contributiva.
11.1. In ordine al requisito della gravità della irregolarità è sufficiente ricordare che, per espressa previsione dell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, devono ritenersi gravi le infrazioni ostative al rilascio del DURC secondo il d.m. del 30/01/2015. Il requisito della “gravità” è espressamente previsto dall’art. 3 comma 3 del citato d.m. che così recita: “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
11.2. Il DURC richiesto dal Comune di … in data 25 agosto 2022 evidenzia una irregolarità per l’importo di € 5.309,60 …
11.3. Non è superfluo precisare che nella risposta prot. n. 17982 del 3 novembre 2022 a “richiesta urgente – attestazione regolarità contributiva ditta individuale …” (mittente direzione provinciale Inps di … ) si legge: “L’azienda, in data 13/09/2021, chiedeva ed otteneva piano di dilazione per contributi lavoratori dipendenti. La dilazione risulta revocata in data 22/12/2021 per omesso versamento delle rate successive alla prima previste dal piano con iscrizione a ruolo delle inadempienze residue. E’ attualmente in corso nuovo piano di dilazione per contributi lavoratori dipendenti a seguito di istanza del 21/09/2022 e versamento prima rata in data 23/09/2022”.
11.4. La sentenza non merita quindi le critiche che le sono state rivolte poiché non ha fatto altro che applicare la regola della necessaria continuità della condizione di regolarità contributiva degli operatori economici partecipanti alle gare. L’impresa che partecipa alla procedura deve possedere, per tutta la sua durata senza una soluzione di continuità, il requisito della regolarità contributiva (Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6463). Si tratta di una regola che non è mutata con il mutare della formulazione dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. 50 del 2016.
Conclusioni.
12. Per tutto quanto sopra detto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.